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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2389
DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti ad alta tensione - Campi elettromagnetici
- Profili di tutela del diritto alla salute - Rispetto del DPCM 23/04/1992 -
Sufficienza. Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute
connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta
tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i
limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini
della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stessi (cfr. TAR
Lombardia, 14/05/1994 n. 302). Pres. Calvo, Est. Fratamico - B.G. e altro
(avv.ti Gallenca e Prandi) c. E. s.p.a. (avv.ti Balocco, Cafasso e Leone) e
Regione Piemonte (avv. Ciavarra) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n.
2389
DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione di linee elettriche - procedimento di
espropriazione - Disciplina normativa - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 -
Specifiche forme di pubblicità - Disciplina ex L. m. 241/1990 - Applicabilità -
Esclusione. Il procedimento di espropriazione per l'installazione di linee
elettriche è disciplinato specificamente dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775,
recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche forme di pubblicità (la
pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio degli annunzi legali
della provincia), finalizzate a consentire agli interessati un'attiva
partecipazione al procedimento. Tale disciplina, che assume carattere di
specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del
1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa, deve peraltro ritenersi
sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto
procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a
coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in
modo agevole; pertanto, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che,
nel procedimento culminato con l'emissione del decreto di autorizzazione
provvisoria all'opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n.
1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti dei proprietari dell'area interessata dall'elettrodotto” (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2005 , n. 2058). Pres. Calvo, Est. Fratamico
- B.G. e altro (avv.ti Gallenca e Prandi) c. E. s.p.a. (avv.ti Balocco, Cafasso
e Leone) e Regione Piemonte (avv. Ciavarra) - TAR PIEMONTE, Sez. II -
13 maggio 2010, n. 2389
N. 02389/2010 REG.SEN.
N. 01651/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1651 del 1998, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
BARBERO GIUSEPPE e CASTELLENGO EMMA, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Giuseppe Gallenca e Carlo Prandi, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Torino, via XX Settembre, 60;
contro
E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino,
via Bertola 40, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Balocco, Anna Cafasso
e Ruggiero Leone, con domicilio eletto presso gli stessi in Torino, via Bertola,
40 (uffici Enel);
E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,
rappresentata e difesa dall’avv. Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso il
suo studio in Torino, via Maria Vittoria, 6;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Anita Ciavarra e successivamente, a seguito di atto di costituzione di
nuovo difensore, depositato il 22.12.2009, dall'avv. Giuseppe Piccarreta, con
domicilio eletto presso lo stesso in Torino, piazza Castello, 165;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 658 del 15/6/98, notificata al ricorrente
in data 7 luglio 1998, della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività
Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte, con cui si autorizza
l'occupazione d'urgenza in favore dell'ENEL S.p.a. degli immobili di proprietà
del ricorrente, necessari alla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN e
situati nei Comuni di ALBA, SANTA VITTORIA D'ALBA, RODDI e MONTICELLO D'ALBA,
nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e
consequenziali, ivi compresi, in particolare, il decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 2772 in data 11/07/1996 (mai notificato al ricorrente) con
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità nonchè l'urgenza e
indifferibilità dell'opera sopra descritta;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 31.01.2002,
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 923 del 17/10/2001, notificata al
ricorrente in data 27/11/2001, della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore
Attività Negoziale e Contrattuale - espropri - usi civici della Regione
Piemonte, con cui si autorizza l'ENEL S.p.a. all'imposizione di servitù
inamovibile sugli immobili di proprietà del ricorrente, necessari alla
costruzione della linea elettrica ad alta tensione n. 1162 e situati nei Comuni
di ALBA, SANTA VITTORIA D'ALBA, nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti
antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti indicati
nello stesso, in particolare la proroga del termine di scadenza dell'occupazione
d'urgenza nonchè per la condanna degli intimati a risarcire ai ricorrenti i
danni conseguenti ai fatti cui al presente ricorso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.N.E.L. S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di TERNA LINEE ALTA TENSIONE S.R.L..
(in breve "TELAT S.R.L."), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giardini e Claudio Pipitone
Federico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Grassi,
9;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 la dott.ssa Ofelia
Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 25/09/1998 il sig. Barbero Giuseppe e la signora
Castellengo Emma chiedevano al Tribunale di annullare, previa sospensiva, a) la
determinazione dirigenziale n. 658 del 15/06/1998, con la quale la Direzione
Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione
Piemonte aveva autorizzato l’Enel all’occupazione d’urgenza degli immobili di
loro proprietà necessari alla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN; b)
tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali a tale provvedimento,
ivi compreso, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.2772 dell’11/07/1996 con il quale erano state dichiarate la pubblica utilità,
l’indifferibilità e l’urgenza della predetta opera.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti deducevano 1) di essere titolari
di un’azienda agricola sita in Alba - Località Vivaro, in una zona
caratterizzata dalla presenza di ben quattro condutture elettriche aeree; 2) di
temere che la nuova linea elettrica progettata dall’Enel potesse aggravare la
situazione del fondo, già occupato da numerose condutture, con conseguenti
maggiori limitazioni per le attività agricole, diminuzione del valore degli
immobili e pericolo di danno alla salute delle persone.
Alla luce di tali fatti gli interessati lamentavano, quali motivi di ricorso,
violazione di legge con riferimento all’art. 9 bis della l.r. n. 56/1977 in
relazione alla d.r.g. 7/04/1997 n. 44 – 18086, eccesso di potere per mancata
considerazione di circostanze essenziali; eccesso di potere per mancata
considerazione di circostanze essenziali e difetto di istruttoria, violazione di
legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; violazione di legge con
riferimento all’art. 121 comma 1 del R.D. n. 1775/1993, eccesso di potere sotto
altro profilo per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di
istruttoria, violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; 4)
violazione di legge con riferimento all’art. 121 comma 2 R.D. n. 1775/1993,
violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90, eccesso di potere
per difetto di motivazione ed istruttoria, nonché con riferimento ai principi
normativi e giurisprudenziali sul bilanciamento di interessi in punto
individuazione dei terreni da espropriare, eccesso di potere per ingiustizia
grave e manifesta e disparità di trattamento; violazione di legge sotto altro
profilo con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 D.P.C.M.
23/04/1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge ed
eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione con
riferimento agli art. 3 e 7 l. n. 241/90.
Il 20/10/1998 si costituivano in giudizio la Regione Piemonte e l’Enel s.p.a.,
chiedendo al Tribunale di rigettare l’istanza cautelare ed il ricorso, in quanto
infondati.
Con ordinanza n. 630/98 del 21/10/98 il Collegio, rigettava la domanda di
sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con atto notificato il 25/01/2002 i ricorrenti proponevano motivi aggiunti,
impugnando anche la determinazione dirigenziale n. 923 del 17/10/2001,
notificata il 27/11/2001 della Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività
Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte, con la quale l’Enel s.p.a.
veniva autorizzata all’imposizione di servitù inamovibile sugli immobili di
proprietà del ricorrente, necessari alla costruzione della nuova linea
elettrica, e gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali a tale
provvedimento e, in particolare la proroga del termine di scadenza
dell’occupazione d’urgenza; con il medesimo ricorso per motivi aggiunti i
ricorrenti agivano anche “per la condanna degli intimati a risarcire… i danni
conseguenti”.
Con atto depositato il 4/12/2009 si costituiva nel giudizio Terna Linee Alta
Tensione s.r.l. (TELAT s.r.l.), nuova proprietaria dell’elettrodotto oggetto di
causa, in quanto conferitaria del ramo d’azienda relativo alla proprietà della
rete elettrica di trasmissione nazionale e di tutti relativi i diritti e
rapporti giuridici.
Con atto notificato il 29/01/2010 i signori Barbero Giuseppe e Castellengo Emma
proponevano nuovi motivi aggiunti, sviluppando ulteriori censure avverso la
determinazione dirigenziale n. 925 del 4/07/2001 della Direzione Opere Pubbliche
della Regione Piemonte di concessione della proroga del termine fissato dall’art
3 del D.P.G.R. n. 2772/96 dell’11/07/1996 per il compimento delle
espropriazioni. Scadente il 11/07/2001 fino al 10/01/2002.
All’udienza del 14/04/2010 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Al di là dell’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività - pur
fondata, essendo l’atto introduttivo del giudizio stato notificato in data
25-29/09/1998, oltre il termine dimezzato di trenta giorni stabilito dall’art.
19 d.l. n. 67/1997 conv. in l. n. 135/97 (che sarebbe scaduto il 21/09/1998,
poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 7/07/1998), ma
superabile per la scusabilità dell’errore, vista l’incertezza al momento della
proposizione della domanda della riferibilità della norma anche al termine per
la notifica del ricorso (affermata in via definitiva solo dall’Adunanza Plenaria
n. 1/2001) - il ricorso principale proposto dal sig. Barbero e dalla signora
Castellengo è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 9 bis
della L.R. n. 56/1977 in relazione alla D.G.R. n. 44- 18086, nonché eccesso di
potere per mancata considerazione da parte della p.a. di circostanze essenziali.
Tali censure non possono essere condivise: da un lato, infatti, la costruzione
dell’elettrodotto di cui è causa appare rientrare a pieno tra le “opere
infrastrutturali primarie e (gli) impianti tecnici di interesse comunale o
sovracomunale di competenza degli organi statali, regionali o di altri Enti
territoriali…” comunque realizzabili nell’area, dall’altro, come evidenziato
dall’Enel, trova il suo specifico fondamento “nella deliberazione 1997/26
dell’11/12/97 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po di
<<adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9/11/1995>> le cui
disposizioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c. 5 l. 19/05/1989 n. 183
<<hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti
pubblici, nonché per i soggetti privati>>”.
Alla luce delle valutazioni contenute negli atti predetti, per cui “le opere …
possono conciliarsi con il regime idraulico del fiume Tanaro”, il primo motivo
di ricorso deve essere, dunque, come detto, integralmente respinto.
Parimenti infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso,
con i quali gli interessati hanno dedotto eccesso di potere per mancata
considerazione di circostanze essenziali, difetto di istruttoria e violazione
dell’art. 3 l. n. 241/90, violazione dell’art. 121 c. 1 R.D. n. 1775/1933,
nonché eccesso di potere “con riferimento ai principi normativi e
giurisprudenziali sul bilanciamento di interessi in punto di individuazione dei
terreni da espropriare … (e) per ingiustizia grave e manifesta e disparità di
trattamento”, evidenziando pretese imprecisioni commesse dall’Enel
nell’indicazione e nella rappresentazione planimetrica dei luoghi interessati
dall’opera de qua.
Tali argomentazioni, che trovano riscontro solo nell’imprecisa indicazione del
foglio 23 anziché del foglio 22 per il mappale n. 98/C, non appaiono, in verità,
in grado di incidere in alcun modo sulla validità dei provvedimenti impugnati,
tenuto conto della mancanza di qualsiasi incertezza sull’individuazione dei
luoghi di realizzazione dell’opera e, soprattutto, del fatto che essa è
destinata a sostituire una linea ormai obsoleta e non ad aggiungersi a quelle
già gravanti sul fondo dei ricorrenti ed è posta ad un’altezza e ad una distanza
dai fabbricati maggiori rispetto alla linea precedente, senza interferire in
alcun modo con le aree destinate a cortile, a giardino e ad aia (cfr. doc. n. 13
dell’Enel).
Da qui l’assenza di qualsiasi violazione anche del principio del minor
pregiudizio possibile al fondo servente e di qualsiasi violazione dell’art. 3 l.
n. 241/90, non imponendo tale norma, come evidenziato dalla costante
giurisprudenza amministrativa, la materiale messa a disposizione o la
contestuale comunicazione degli atti richiamati, ma la semplice indicazione dei
medesimi, poiché “la <<disponibilità>> non coincide necessariamente con
l’allegazione materiale dell’atto, ma con la sua conoscibilità” (cfr. ex multis
TAR Lazio, Roma, sez. III, 27/10/2008 n. 9158).
Con il quinto motivo di ricorso gli interessati hanno lamentato la violazione
dell’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 DPCM 23/04/1992 (“Limiti
massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale normale - 50 HZ- negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”)
ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifestando il timore “che
l’affollamento di condutture elettriche (ben cinque!)… (potesse) comportare
danni alla salute”.
Anche tale censura risulta infondata alla luce della sostituzione (e non
dell’aggiunta) dell’elettrodotto in parola ad una linea già esistente sul fondo
dei ricorrenti e del rispetto da parte dell’Enel delle distanze minime stabilite
dall’art. 5 dello stesso DPCM 23/04/1992.
Come sottolineato dalla giurisprudenza “Con riguardo ai profili di tutela del
diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli
elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha
normativamente recepito i limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie
specializzate è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio
delle linee stesse” (cfr. TAR Lombardia, 14/05/1994 n. 302).
Ugualmente non meritevole di accoglimento è, infine, l’ultimo motivo del ricorso
principale svolto dai ricorrenti in relazione alla pretesa violazione di legge
ed all’asserito eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di
motivazione con riferimento agli artt. 3 e 7 l. n. 241/90 per l’omesso invio da
parte della p.a. della comunicazione di avvio del procedimento.
Come affermato dalla costante giurisprudenza “Il procedimento di espropriazione
per l'installazione di linee elettriche è disciplinato specificamente dal r.d.
11 dicembre 1933 n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche
forme di pubblicità (la pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio
degli annunzi legali della provincia), finalizzate a consentire agli interessati
un'attiva partecipazione al procedimento. Tale disciplina, che assume carattere
di specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del
1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa, deve peraltro ritenersi
sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto
procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a
coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in
modo agevole; pertanto, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che,
nel procedimento culminato con l'emissione del decreto di autorizzazione
provvisoria all'opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n.
1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti dei proprietari dell'area interessata dall'elettrodotto” (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2005 , n. 2058).
Essendo, nel caso in questione state rispettate le formalità previste dagli
artt. 111 e 112 RD n. 1775/1933 così come disciplinate dall’art. 3 L.R. n.
23/1984 (cfr. docc. n. 2 e 3 della Regione) nessuna influenza sulla legittimità
del provvedimento può avere l’omissione dell’invio ai ricorrenti della
comunicazione di avvio del procedimento per l’autorizzazione all’Enel alla
costruzione e all’esercizio della linea elettrica n. 1162/R/N con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 25/01/2002 i ricorrenti hanno,
poi, impugnato la determina dirigenziale n. 923 con la quale la Regione Piemonte
ha autorizzato l’Enel all’imposizione di servitù inamovibile sui loro immobili e
la proroga del termine di scadenza dell’occupazione d’urgenza (delibera 925 del
4/07/2001) per i medesimi motivi già dedotti nel ricorso principale e, in
particolare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Alla luce del rispetto da parte della p.a. delle formalità previste dal RD: n.
1175/1933, tali censure sono infondate per le stesse ragioni già esposte in
rapporto al ricorso principale.
In particolare circa la legittimità del provvedimento di proroga occorre
osservare che “Nel caso in cui i ricorrenti lamentano la loro mancata
partecipazione alla fase della proroga di una procedura espropriativa
(elettrodotto), già autorizzata con provvedimenti legittimi adottati a seguito
dello svolgimento della fase partecipativa, la violazione dell’art. 7 l. 241/90
costituisce vizio non invalidante, tenuto conto che non poteva essere fornito
dal privato in sede procedimentale alcun concreto apporto, idoneo a mutare il
contenuto del provvedimento di proroga” (Cons.St., sez. VI, 17/10/2006 , n.
6194).
Con gli ulteriori motivi aggiunti notificati il 29/01/2010 i ricorrenti hanno
impugnato la determina n. 925 del 4/07/2001 anche per violazione di legge con
riferimento all’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 13 l. n. 2359/1985,
nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, per la mancata
indicazione in tale provvedimento delle ragioni di forza maggiore che
giustificavano la proroga.
Tale ricorso, comunque nel merito infondato per il richiamo, nel provvedimento
di proroga delle ragioni esposte dall’Enel nella sua istanza, deve essere
dichiarato inammissibile per tardività, essendo la determina n. 925 citata nei
suoi elementi essenziali nel provvedimento n. 929 notificato ai ricorrenti il
27/11/2001.
I ricorrenti, che, del resto, avevano già impugnato il provvedimento con i primi
motivi aggiunti e potevano, dunque, dirsi a conoscenza di esso, avevano,
infatti, l’onere di esaminare il provvedimento in tutto il suo contenuto senza
attendere la produzione in giudizio dell’atto da parte della Regione ben 7 anni
dopo.
Tale considerazione, essenziale per non vanificare la perentorietà dei termini
di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, è confermata anche dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui “Ai fini della decorrenza dei
termini per l'impugnazione dell'atto innanzi al giudice amministrativo, si ha la
piena conoscenza del provvedimento allorché questo sia richiamato in un atto
successivo nei suoi estremi essenziali”(Cons. St., sez. IV, 09/11/1993 , n.
981).
Alla luce del rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti notificati il
25/01/2002 e dell’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 29/01/2010,
anche la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,
rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31/01/2002;
dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9/02/2010;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della
Regione Piemonte, dell’Enel s.p.a. e della Terna Linee Alta Tensione s.r.l. (TELAT
s.r.l.) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre
accessori di legge, per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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