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1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 maggio 2010, n. 2438
INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Piemonte - Art. 10 L.r. n. 52/2000 -
Predisposizione della documentazione di impatto acustico - Realizzazione di
opere e progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale - Fattispecie:
strada urbana in piccolo comune. La predisposizione della documentazione di
impatto acustico, prescritta dall’art. 10 della L.Reg. Piemonte n. 52/2000, in
virtù del rinvio da tale norma operato all’art. 8, commi 1 e 2 della L. n.
447/1995 e da questa veicolato all’art. 6 della Legge istitutiva del Ministero
dell’Ambiente, sostituita dal d.lgs. n. 152/2006, non è richiesta se non per la
realizzazione di opere e progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale a
causa della loro idoneità a produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente,
opere tra cui non è annoverabile la realizzazione di una piccola strada urbana
all’interno di un piccolo Comune. Pres. Bianchi, Est. Graziano - S.G. e altri
(avv. Majocco) c. Comune di Chieri (avv. Savarino) - TAR PIEMONTE, Sez. I -
21 maggio 2010, n. 2438
N. 02438/2010 REG.SEN.
N. 00976/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Primaa)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 976 del 2009, proposto da:
Secondo Gai, Renato Tacca, Ciuffardi Nello, Iseppi Livio, Liria Carollo,
Fernando Lisa, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Majocco, con domicilio
eletto presso lo stesso in Torino, via Assarotti, 11;
contro
Comune di Chieri, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Savarino, con
domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Galileo Ferraris 53;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta della Città di Chieri in data 24.4.2009, con la
quale veniva dichiarata la pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità
delle opere di sistemazione permanente della via Bardassano, la cui efficacia
veniva comunicata con atto notificato in data 29.5.2009;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieri;
Esaminata le memorie difensive del Comune di Chieri depositata il 24.3.2010 e
dei ricorrenti depositata il 26.3.2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori avv. Majocco per parte
ricorrente e avv. Savarino per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. I ricorrenti gravano la deliberazione della Giunta della Città di Chieri in
data 24.4.2009, la cui efficacia veniva comunicata con atto notificato in data
29.5.2009, con la quale veniva dichiarata la pubblica utilità nonché l'urgenza e
l'indifferibilità delle opere di sistemazione permanente della via Bardassano.
Tale progetto seguiva l’iniziativa comunale volta a trasformare da privata a
pubblica la via in questione, che i deducenti assumono essere pro quota di
proprietà dei frontisti titolari di diritti reali sugli immobili che si
affacciano sulla stessa e che il Consiglio comunale con delibera n. 71/1994
aveva dichiarato pubblica; la deliberazione fu annullata dal CoRe.Co. la cui
decisione fu poi confermata dal Tribunale.
L’atto odiernamente impugnato è stato preceduto dalla delibera di Consiglio n.
40 del 26.4.2004 con cui fu reiterato un vincolo preordinato all’esproprio,
impresso con il P.R.G del 1997 e come tale decaduto, per la nota efficacia
quinquennale, il 2002.
L’interesse pubblico che sottende la dichiarazione di pubblica utilità contenuta
nella delibera impugnata che approva il progetto definitivo dell’opera in
controversia, rimonta già alla precedente indicata delibera del 2004 reiterativa
del vincolo espropriativo scaduto nel 2002 ed è ivi espresso nei termini per
cui, relativamente alla via Bardassano “ l’apertura al pubblico transito si
rende necessaria per consentire l’accesso ad u n’area ceduta all’Amministrazione
comunale nel contesto della realizzazione di un intervento edilizio privato e
destinata a parcheggio pubblico” (pag. 3, Delibera n. 40/2004, doc. 5
ricorrenti). Detta delibera non è stata mai impugnata.
1.2. Comunicato l’avvio del procedimento ai privati interessati dall’occupazione
delle aree assoggettate ad uso pubblico, non avendo costoro presentato le
osservazioni consentite dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, il Comune assumeva
la delibera del 24.4.2009 qui impugnata, con la quale approvava il progetto
definitivo concernente la trasformazione della predetta via, da privata ad uso
pubblico, a pubblica previa acquisizione di un’area privata su cui insiste un
muro che la delimita, contestualmente dichiarando la pubblica utilità e
l’indifferibilità ed urgenza dell’opera.
1.3. I ricorrenti deducono quattro motivi, appresso illustrati in uno con il
loro scrutinio, rubricando con il primo, eccesso di potere – difetto di
presupposti – travisamento dei fatti – violazione di legge.
Con il secondo – violazione di legge - eccesso di potere - difetto di
presupposti. Con il terzo eccesso di potere – difetto i istruttoria –
inosservanza del D.M. 5.11.2001. Con il quarto mezzo rubricano invece eccesso di
potere – carenza di istruttoria - violazione di legge.
Si costituiva il Comune intimato con atto formale e deposito documentale del
15.10.2009 poi producendo corposa memoria defensionale in data 24.3.2010 con la
quale sollevava due eccezioni preliminari (inammissibilità/improcedibilità per
tardività e inammissibilità per omessa impugnazione della delibera di Consiglio
n. 40/2004) oltre ad insistere per il rigetto del gravame.
I ricorrenti producevano a loro volta una memoria difensiva il 26.3.2010.
Alla pubblica Udienza del 8.4.2010, udita la discussione orale dei procuratori
delle parti, sulle loro conclusioni e sulla Relazione del Referendario Avv.
Alfonso Graziano il ricorso è stato introitato per la definitiva decisione.
DIRITTO
1.1. Deve preliminarmente i Collegio farsi carico di valutare l’eccezione di
inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, rectius, di irricevibilità per
tardività, sollevata dalla difesa del Comune sul rilievo che la notifica
dell’atto introduttivo sarebbe stata tempestiva ove avvenuta entro il
sessantesimo giorno decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione della
delibera, attuata mediante affissione all’albo pretorio ex art. 124 del D.Lgs.
n. 267/2000 e non ove il termine decadenziale per la proposizione del gravame
venga fatto decorrere dal 29.5.2009, data della comunicazione specifica ai
ricorrenti dell’efficacia dell’approvazione del piano.
Il Comune invoca giurisprudenza di prime cure, inconferente, che affermerebbe
che il termine per l’impugnativa di una delibera di Consiglio comunale recante
approvazione di una dichiarazione di pubblica utilità decorre dal giorno
successivo al quindicesimo dalla pubblicazione dell’atto all’albo comunale.
Addirittura la difesa comunale giunge a sostenere che esisterebbe “un filone
giurisprudenziale” che farebbe decorrere il termine a ricorrere dalla data
dell’esecutività, ex art. 134 del TUEL, della deliberazione e non dall’ultimo
giorno della sua pubblicazione.
1.2. L’eccezione è nitidamente infondata e va pertanto reietta.
Trascura, infatti il Comune di considerare che incontrastata giurisprudenza,
espressa già dal Giudice d’appello nel 2001, dalla quale la Sezione non ravvisa
ragioni per discostarsi, differenzia la fattispecie generica rappresentata dalla
indifferenziata deliberazione dichiarativa della pubblica utilità scaturente
dall’approvazione di una variante generale al piano regolatore, che interessi
l’intero territorio comunale o vaste sue aree, dalla più specifica ipotesi,
quale quella al vaglio della Sezione, in cui la variante e la connessa
dichiarazione di pubblica utilità colpiscano singole determinate porzioni di
territorio comunale, di proprietà di soggetti ben individuati. In tali evenienze
la giurisprudenza è pacifica nello statuire che il termine decadenziale di
sessanta giorni di cui all’art. 21 della L. T.A.R. decorre non già dal giorno
successivo all’ultimo di pubblicazione della delibera all’albo pretorio, bensì
dalla sua comunicazione o notifica ai proprietari incisi.
Ebbe, infatti, al riguardo a precisare il Consiglio di Stato, che “nel caso in
cui, invece, le previsioni urbanistiche costituiscono atti di pianificazione; a
contenuto singolo e i vincoli espropriativi vengano ad incidere in modo diretto
e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato, il termine per
l'impugnazione può decorrere dalla data di notifica”. (Consiglio di Stato, Sez.
IV, 29 ottobre 2001, n. 5628). La Decisione, che peraltro rinviene un precedente
già in Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2000, n. 939, è stata seguita da
tutta la giurisprudenza successiva, la quale si è uniformata a siffatte
coordinate esegetiche, talora valorizzando, in omaggio ai noti principi
processuali amministrativi, oltre che la notifica, anche la piena conoscenza
della deliberazione che impone il vincolo espropriativo sul bene privato: ex
pluribus, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2006, n. 2248; T.A.R. Sicilia -
Catania, Sez. I, 17 giugno 2003, n. 979; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24
ottobre 2002, n. 6609.
Segnala anche il Collegio che recentissimamente il Consiglio di Stato ha
ribadito il rassegnato indirizzo precisando che “la variante specifica al PRG,
pur costituendo un atto di pianificazione, ha un contenuto singolo e, quindi,
incide in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari della previsione;
pertanto, il termine per la impugnazione decorre non dalla pubblicazione, ma
dalla effettiva conoscenza del provvedimento” (Consiglio di Stato, Sez. IV , 21
aprile 2010 n. 2262).
Le illustrate acquisizioni pongono automaticamente in luce l’infondatezza anche
dell’ulteriore argomento speso dalla difesa comunale circa la decorrenza del
termine decadenziale di proposizione del ricorso dalla data di esecutività della
delibera, esimendo quindi il Collegio da ulteriori confutazioni.
2.1. Approdando al merito del gravame, va detto che con il primo mezzo i
ricorrenti lamentano che nella vicenda all’esame difetterebbe l’interesse
pubblico, in quanto la via Bardassano oggetto della progettata trasformazione
condurrebbe ad un’area interclusa che soddisfa solo le limitate esigenze di
parcheggio privato proprie dei cittadini che abitano in un fabbricato di nuova
costruzione sorto in esito all’attuazione di un P.E.C. di iniziativa privata. La
destinazione a parcheggio fruibile invece dalla collettività indifferenziata dei
cittadini del Comune è invece sostenuta dal patrono dell’Ente nel corso della
discussione di pubblica Udienza, su precisazione richiesta dal Relatore. La
stessa è del resto affermata a pag. 2 della deliberazione impugnata.
Come può denotarsi, dunque, la censura è direzionata contro l’esternazione
dell’interesse pubblico contenuta, come avvertito in fatto, già nella precedente
delibera di Consiglio n. 40/2004, che reiterava il vincolo espropriativo scaduto
nel 2002 e che non è fatta oggetto di impugnazione.
2.2. Con il secondo mezzo il ricorrente spiega invece una censura direttamente
rivolta contro la reiterazione del predetto vincolo, effettuata con la delibera
n. 40/2004, sostenendo la peraltro convincente tesi secondo cui non poteva
l’Ente locale reiterare nel 2004 un vincolo espropriativo già decaduto due anni
prima per la maturazione del termine quinquennale di validità legale.
3.1. La delineata illustrazione dei due iniziali motivi di ricorso conduce ad
una declaratoria di loro inammissibilità per difetto della tempestiva
impugnazione della delibera di Consiglio comunale n. 40 del 26.4.2004.
Osserva peraltro la Sezione che non appare fondata l’ulteriore eccezione, svolta
dalla difesa del Comune, di radicale inammissibilità del ricorso per omessa
tempestiva impugnazione della delibera 40/04 reiterativa del vincolo
espropriativo, del quale si assume il carattere di atto presupposto rispetto
alla successiva deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell’opera
realizzanda.
Evidenzia, per contro il Collegio, che non è traccia nella giurisprudenza di una
simile categorica affermazione, tra l’altro le sentenze citate dal Comune a pag.
14 della memoria, affermando invece altri principi.
3.2. Ritiene al riguardo il Collegio non potersi predicare in via assoluta la
sussistenza di un nesso di presupposizione – consequenzialità tra la delibera di
approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e la successiva delibera di
approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione della pubblica utilità,
di guisa che dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione della seconda non
possa derivare al ricorrente alcun vantaggio a causa dell’omessa previa – o
contestuale impugnazione della delibera di apposizione o reiterazione del
vincolo espropriativo.
Rimarca invece il Collegio che l’interesse in parola può ravvisarsi e perdurare
ogni qual volta il ricorrente, pur non avendo gravato l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, deduca avverso la sola dichiarazione di pubblica
utilità, vizi propri della stessa.
In tal caso, l’eventuale accoglimento del gravame e il conseguente annullamento
della dichiarazione di pubblica utilità ridonda con effetti vantaggiosi nella
sfera giuridica del ricorrente, vivificando il suo interesse, qualora il vincolo
preordinato all’esproprio sia già scaduto in corso di causa e non possa quindi
più sorreggere una nuova dichiarazione di pubblica utilità, ovvero non possa più
essere reiterato senza una motivazione particolarmente adeguata e rafforzata.
Si rammenta, infatti, al riguardo che quantunque la giurisprudenza ammetta che
la motivazione della prima reiterazione possa essere svolta con richiamo alle
precedenti determinazioni e valutazioni che giustificavano l’apposizione del
vincolo, in caso di reiterazione di un vincolo già rinnovato e decaduto, il
Consiglio di Stato ha di recente statuito che “è necessario che la motivazione
dimostri che l'autorità amministrativa abbia provveduto ad una ponderata
valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni (riguardanti il
rispetto degli standard, le esigenze della spesa. specifici accadimenti
riguardanti le precedenti fasi procedimentali) che inducano ad escludere profili
di eccesso di potere e ad ammetterne l'attuale sussistenza dell'interesse
pubblico”.(Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 4765).
Calando le tratteggiate coordinate ermeneutiche al caso al vaglio della Sezione
si osserva che l’eventuale accoglimento del ricorso in epigrafe, proposto
unicamente avverso la delibera di approvazione del progetto definitivo
comportante la dichiarazione di p.u., produrrebbe un indubbio vantaggio in capo
al ricorrente, qualificandone quindi l’attualità e la perduranza dell’interesse
all’azione, dal momento che il vincolo espropriativo rinnovato con la
deliberazione n. 40 del 26.4.2004 è nuovamente decaduto il 26.4.2009, non
potendo quindi sorreggere una nuova dichiarazione di pubblica utilità se non
previa un’ulteriore sua rinnovazione, la quale sarebbe subordinata
all’assolvimento dei un onere motivazionale particolarmente consistente.
Va conseguentemente disattesa anche l’eccezione di integrale inammissibilità del
ricorso come articolata dalla difesa comunale nei termini per cui “lo stesso
ricorso e i mezzi di gravame promossi nei confronti direttamente della DGC n. 80
del 24.04.2009 appaiono chiaramente inammissibili per omessa impugnativa a monte
nel termine decadenziale del provvedimento presupposto (…) costituito dalla DCC
n. 40 del 26.04.2004” (memoria resistente, pag. 15).
Non potendosi per le ragioni più sopra illustrate, predicare un nesso di
assoluta presupposizione tra la delibera consigliare di apposizione o
reiterazione del vincolo espropriativo e la successiva delibera di Giunta di
approvazione del progetto e connessa dichiarazione di p.u., deve quindi il
Collegio pervenire ad una declaratoria di sola parziale inammissibilità del
ricorso, circoscritta ai soli primi due motivi, con i quali il ricorrente svolge
censure solo formalmente direzionate conto la delibera di Giunta n. 80/2009 di
approvazione del progetto, ma in realtà rivolte avverso l’atto di reiterazione
del vincolo.
Tanto è a dirsi del primo motivo, poiché l’interesse pubblico contestato è stato
esternato nella delibera n. 40/2004 nei riportati termini secondo cui
“l’apertura al pubblico transito si rende necessaria per consentire l’accesso ad
un’area ceduta all’Amministrazione comunale nel contesto della realizzazione di
un intervento edilizio privato e destinata a parcheggio pubblico”.
Ma la stessa conclusione deve essere raggiunta relativamente al secondo motivo,
che, come avvertito, censura la stessa determinazione reiterativa di un vincolo
decaduto ben due anni prima della adozione della delibera di reiterazione.
Ambedue i motivi in questione dovevano essere dedotti contro la delibera di
Consiglio n. 40/2004 la quale, peraltro, non poteva essere più impugnata neanche
unitamente alla deliberazione di Giunta del 24.4.2009 oggetto del ricorso in
decisione, poiché la prima era già lesiva all’epoca della sua adozione nel 2004
e doveva quindi essere tempestivamente impugnata nel 2004.
3.4. Ritiene infatti la Sezione di dover precisare che l’atto di apposizione o
di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, comprimendo
immediatamente la sfera giuridica del privato proprietario del fondo su cui è
stato impresso è dotato di portata lesiva immediata e pertanto deve essere
tempestivamente impugnato.
In tal senso è, del resto, pacificamente orientata la giurisprudenza (T.A.R.
Campania - Napoli, sez. V, 8 luglio 2009, n. 3788; T.A.R. Campania - Salerno,
Sez. I, 4 aprile 2008, n. 473; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, 11 settembre
2008, n. 2079; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 14 settembre 2005, n. 6989). I
primi due motivi di gravame si prospettano pertanto inammissibili per le ragioni
illustrate.
4.1. Con il quarto mezzo invece i ricorrenti lamentano l’inosservanza del D.M.
5.11.2001, allegando che manca l’indicazione del tipo di strada che l’Ente
intende realizzare, avendo il Comune omesso di precisarne la tipologia, tra
quelle elencate all’art. 2 del Codice della strada.
La censura è infondata. La delibera impugnata offre, infatti, sicuri indici di
identificazione della tipologia di opera che il Comune vuole realizzare, avendo
l’Ente deliberato di “approvare il progetto definitivo relativo alle opere di
sistemazione permanente di via Bardassano”, con ciò chiaramente definendo
l’oggetto dell’intervento, qualificato come consistente in una sistemazione
permanente di una via che è pure individuata nella sua denominazione come via
Bardassano
Ne consegue che il Comune non ha inteso costruire ex novo una strada, ma
intervenire su una via già esistente, individuata e nominata e che, pertanto,
all’evidenza, non può che appartenere alla tipologia delle vie urbane locali.
4.2. La precisa indicazione ed individuazione tipologica, che il ricorrente
invoca, sarebbe stata invero necessaria solo nel primo caso, ossia se l’Ente
avesse inteso realizzare ex novo una nuova strada, laddove nel caso all’esame lo
stesso oggetto della deliberazione n. 80/2009 è chiarito nei termini di
“sistemazione permanente di via Bardassano”, la quale viene unicamente
trasformata da privata ad uso pubblico a pubblica, mediante la demolizione – con
previa acquisizione delle relativa area privata del muro che la delimita.
5.1. Al quinto ed ultimo motivo è invece commessa la deduzione della violazione
dell’art. 10 della L. Reg. n. 52/200, per non avere il Comune formulato la
previsione dell’impatto acustico che sarà determinato dalla progettata
trasformazione della via, con conseguente incremento di traffico.
Anche siffatta doglianza non si profila fondata, in quanto la normativa invocata
dai ricorrenti non trova applicazione al progetto per cui è controversia.
Invero, come tra l’altro gli stessi ricorrenti ricordano, l’art. 10 della L.
Reg. Piemonte 20.10.2000 n. 52 stabilisce che “la documentazione previsionale di
impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo
le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera c), é obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento
delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2
e 4 della l. 447/1995”. Quest’ultima norma, contenuta nella L. 26.10.1995, Legge
quadro sull'inquinamento acustico, a sua volta stabilisce che “1. I progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L.
8 luglio 1986, n. 349 (…) devono essere redatti in conformità alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, (…) i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto
acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali)”.
Dal riportato combinato disposto normativo, dunque, discende a chiare note che
l’obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico per la
realizzazione delle opere elencate dalle lettere sopra riportate dell’art. 8,
comma 2 della L. n. 447/1995, tra cui sono annoverate anche le strade urbane e
le strade locali, vige unicamente, a mente dell’incipit del comma 2 in analisi,
“nell'ambito delle procedure di cui al comma 1”, che a sua volta fa riferimento
ai “ progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349”.
5.2. Solo per i progetti sottoposti a VIA, dunque, vi è l’obbligo di allestire
la documentazione di impatto acustico. Le opere sottoposta a VIA, com’è noto
sono state definite con il T.U di cui al D.lgs. n. 152/2006, c.d. Codice
dell’Ambiente, ma già nell’art. 6 della L. n. 349/1986 venivano identificate
nelle “categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni
dell'ambiente” e venivano “individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Ministro dell'ambiente”.
Ora, non v’è dubbio che una piccola strada di un piccolo Comune, quale quello
resistente, non è opera in grado di produrre rilevanti modificazioni
dell’ambiente. Né, del resto, i ricorrenti offrono elementi deduttivi e
argomentativi giuridici e documentali al riguardo.
5.3. Precisa pertanto il Collegio che la predisposizione della documentazione di
impatto acustico, prescritta dall’art. 10 della L.Reg. Piemonte n. 52/2000, in
virtù del rinvio da tale norma operato all’art. 8, commi 1 e 2 della L. n.
447/1995 e da questa veicolato all’art. 6 della Legge istitutiva del Ministero
dell’Ambiente, sostituita dal d.lgs. n. 152/2006, non è richiesta se non per la
realizzazione di opere e progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale a
causa della loro idoneità a produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente,
opere tra cui non è annoverabile la realizzazione di una piccola strada urbana
all’interno di un piccolo Comune.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni finora illustrate il ricorso in
epigrafe deve essere dichiarato inammissibile con riguardo ai primi due motivi,
mentre deve essere respinto per il resto, stante l’argomentata infondatezza dei
motivi terzo e quarto.
La soccombenza dell’Amministrazione sulle due eccezioni preliminari di rito da
essa elevate è, tuttavia, motivo di integrale compensazione delle spese di lite
tra le costituite parti.
La motivazione della presente decisione è stata depositata mediante rilascio al
Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa in data 29.4.2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione –
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara
inammissibile e in parte lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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