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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 15 giugno 2010, n. 2847
DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione - Varianti - Regione Piemonte -
P.E.C. - Necessario coinvolgimento di tutti i proprietari interessati -
Necessità dell’unanimità - Esclusione. Le varianti ai piani di
lottizzazione, a cui possono essere apparentati in Piemonte i P.E.C., richiedono
“il necessario coinvolgimento di tutti i proprietari interessati al piano, che
abbiano sottoscritto la convenzione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.6.2008, n.
3255). Il principio della partecipazione di tutti i privati interessati dal PEC
“non implica affatto la necessità sempre e comunque dell’unanimità dei
proprietari, essendo sufficiente il rispetto della partecipazione procedimentale
e contemplando l’ordinamento gli strumenti per superare l‘eventuale dissenso di
singoli interessati” (TAR Piemonte n. 4741/2009). Pres. Bianchi, Est. Graziano -
V.C. (avv.ti Dal Piaz e Servetti) c. Comune di Carrù - TAR PIEMONTE,
Sez. I - 15 giugno 2010, n. 2847
DIRITTO URBANISTICO - Adozione di piani urbanistici - Consiglieri comunali -
Obbligo di astensione - Limiti ed estensione - Art. 78, c. 2 TUEL. L’art.
78, comma 2 del TUEL dispone che “Gli amministratori di cui all'art. 77, comma
2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado”. La norma prosegue escludendo dall’obbligo di astensione
l’adozione dei piani urbanistici, stabilendo all’uopo che “L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. Nella dizione
“piani urbanistici” rientrino sicuramente i piani di lottizzazione e i piani
esecutivi convenzionati, rispetto ai quali, dunque, ai fini di predicare
l’obbligo di astensione dei consiglieri comunali occorre appurare l’emergenza di
un nesso particolare, dato da una correlazione diretta e immediata tra il
contenuto della delibera e specifici interessi dell’amministratore o di suoi
parenti o affini fino al quarto grado. Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.C.
(avv.ti Dal Piaz e Servetti) c. Comune di Carrù - TAR PIEMONTE, Sez. I
- 15 giugno 2010, n. 2847
N. 02847/2010 REG.SEN.
N. 00144/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 144 del 2009, proposto da:
Valter Ciravegna, rappresentato e difeso dagli avv. Prof. Claudio Dal Piaz,
Chiara Servetti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via S.
Agostino, 12;
contro
Comune di Carru';
nei confronti di
Alba 97 Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale,
con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Montevecchio, 68;
Intradomus S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Teodosio Pafundi, Bruno
Sarzotti, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, corso Re Umberto,
27; Balocco Laura ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Consiglio del Comune di Carrù n. 44 in data 28-12-2007,
avente ad oggetto: "Approvazione del P.E.C. relativa all'ambito "C7" di P.R.G.C.
- Proponente: ALBA 97 s.r.l. corrente in Mondovì; nonchè per l'accertamento
dell'illegittima realizzazione e, comunque, dell'abusività delle opere
realizzate (muro e mutamento piano di campagna) in variante rispetto al PEC
approvato con deliberazione del Consiglio, nonchè per l'annullamento degli
eventuali titoli edilizi (non noti) rilasciati relativamente a tali opere;
nonchè per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,
consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, nonchè, in via
meramente incidentale, per la declaratoria di nullità dell'atto di vendita di
cui al rogito notaio Viglino di Ceva rep. n. 18.194 in data 15-1-2008 e degli
eventuali ulteriori atti di vendita allo stato non noti, con i quali è stata
ceduta a privati l'area vincolata a verde pubblico in base alla convenzione e
vincolati all'Amministrazione comunale di Carrù; nonché per la condanna del
Comune di Carrù, della Società Alba 97 s.r.l. e di tutti gli altri soggetti
controinteressati proprietari di beni all'interno del PE "C7" a risarcire al
ricorrente i danni patiti e patiendi derivanti dalla variante impugnata e dagli
atti consequenziali parimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alba 97 Srl e di Intradomus
S.a.s.;
Esaminate le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 e nella Camera di
Consiglio riservata del 20 maggio 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La società Alba 97 s.r.l. che con il ricorrente aveva sottoscritto nel 2003
una convenzione attuativa di un P.E.C. approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 38/2002, presentava il 22.5.2007 un progetto di variante avente ad
oggetto “esclusivamente l’area a verde pubblico situata a margine della Via
Checco, area prevista in dismissione su area di sola proprietà della società
Alba 97 S.r.l.”.
Per effetto di siffatta proposta di variante dunque l’area de qua, di cui era
prevista la dismissione al Comune e la destinazione a verde pubblico, rimaneva
in proprietà esclusiva della società in parola, la quale la destinava a verde
privato previa monetizzazione a favore del Comune.
Il Comune, con nota del 28.5.2007 (doc. 4 controinteressata) comunicava al sig.
Ciravegna attuale ricorrente l’avvivo del procedimento inteso all’approvazione
della variante in questione.
Circostanza non priva di riflessi sulla decisione è il fatto che il ricorrente
non riscontrava siffatta comunicazione, non intervenendo nel relativo
procedimento.
Con atto notarile del 19.9.2007 il medesimo alienava alla Intradomus i suoi
terreni compresi nel PEC all’esame, tranne il mappale 778, che ha inglobato il
135, unico rimasto all’interno del PEC.
Con deliberazione consiliare n. 44/2007 il Comune approvava la proposta di
variante al PEC.
Con rogito del 15.1.2008 l’Alba s.r.l. alienava ai signori Filipponi – Sardi,
proprietari del lotto 20 del P.E.C. la predetta area recuperata dalla prevista
dismissione.
1.2. Insorge con il gravame in epigrafe il ricorrente, assumendosi leso dalla
realizzazione di un muro alto circa tre metri sulla particella dismessa e
ostacolato nella futura apertura di vedute sul fondo in questione, che
originariamente avrebbe dovuto mantenere destinazione a verde pubblico.
Alla Camera di Consiglio del 26.2.2009 la Sezione accoglieva la domanda
cautelare con Ordinanza n. 193/2009, considerando che “al sommario esame proprio
della fase cautelare il ricorso presenta profili idonei ad una ragionevole
previsione di un suo accoglimento in ordine ai profili legati alla necessità di
acquisire l’assenso o quantomeno la partecipazione di tutti i proprietari
convenzionati, nel dare luogo ad una variante di PEC già approvato”.
In allora non si era costituita la società Alba 97 s.r.l. che è intervenuta nel
giudizio con costituzione del 4.3.2010 e coevo deposito documentale per poi
produrre ampia memoria difensiva il 13.3.2010.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 25.3.2010, udita la diffusa
discussione del patrono del ricorrente e di quello della controinteressata e la
Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, la causa veniva riservata a
successiva Camera di Consiglio per approfondimenti.
Alla Camera di Consiglio del 20.5.2010 il Collegio scioglieva la riserva e
assumeva la presente decisione.
2.1. Devesi pervenire a soluzione di segno opposto alla decisione assunta in
sede cautelare, ma senza stravolgere il contenuto della delibazione in allora
svolta.
La Sezione denotava in quella sede la “necessità di acquisire l’assenso o
quantomeno la partecipazione di tutti i proprietari convenzionati”.
Orbene, sulla scorta ed alla luce delle produzioni versate dalla
controinteressata con la produzione del 4.3.2010 ritiene il Collegio che il
ricorso si profili infondato e debba conseguentemente essere respinto nel
merito, potendosi quindi prescindere dalle varie eccezioni di inammissibilità
per carenza di interesse e di irricevibilità per tardività elevate dalla Alba 97
s.r.l.
2.2.Con il secondo mezzo, che per la sua rilevanza conviene scrutinare subito,
il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata variante stante l’omessa
acquisizione del di lui consenso in quanto proprietario sottoscrittore della
convenzione del P.E.C. approvato nel 2002.
Ora, deve il Collegio valorizzare ai fini del decidere la precisazione svolta
dalla Sezione con l’inciso appena riportato dell’ordinanza cautelare e rilevare
che il Comune, con la nota del 28.5.2007 (doc. 4 controinteressata) comunicava
al sig. Ciravegna attuale ricorrente, l’avvio del procedimento inteso
all’approvazione della variante in questione.
Poneva, dunque, il ricorrente nella condizione migliore per partecipare al
procedimento in itinere, facendo ivi valere le sue eventuali ragioni di
contrarietà.
Ma il ricorrente non riteneva di doversi avvalere di siffatta rilevante facoltà
procedimentale, non intervenendo affatto nel relativo procedimento ed, anzi,
comunicando con nota del 24.9.2007 (doc 5 Alba 97) di aver alienato i suoi fondi
alla Intradomus ragion per cui qualunque comunicazione inerente il PEC avrebbe
dovuto essere inoltrata ai nuovi proprietari.
Manifestava dunque il ricorrente un totale disinteresse per il procedimento
approvativo della variante in fieri, il che potrebbe anche rilevare agli effetti
processuali, ma di sicuro è sinonimo di mancata fruizione della facoltà di
intervento procedimentale.
2.3. Rammenta in punto di diritto il Collegio che la giurisprudenza ha attinto
il principio in virtù del quale le varianti ai piani di lottizzazione, a cui
possono essere apparentati in Piemonte i P.E.C., richiedono “il necessario
coinvolgimento di tutti i proprietari interessati al piano, che abbiano
sottoscritto la convenzione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.6.2008, n. 3255).
Più di recente la stessa Sezione, adita con un giudizio di ottemperanza a questa
sentenza, ha reso la Decisione del 29.7.2009 n. 4741, allegata dal ricorrente,
con la quale ha avuto cura di precisare che il principio della partecipazione di
tutti i privati interessati dal PEC “non implica affatto la necessità sempre e
comunque dell’unanimità dei proprietari, essendo sufficiente il rispetto della
partecipazione procedimentale e contemplando l’ordinamento gli strumenti per
superare l‘eventuale dissenso di singoli interessati”.
Chiarite le predette linee esegetiche, peraltro già enunciate dalla Sezione con
l’Ordinanza cautelare n. 193/2009 che faceva riferimento quanto meno alla
partecipazione di tutti i proprietari convenzionati, non può che rilevarsi che
nel caso all’esame detta partecipazione è stata resa adeguatamente possibile per
via della suindicata comunicazione di avvio, debitamente inoltrata al deducente
ma non seguita dal suo intervento nel procedimento ed anzi da una nota del
settembre successivo con cui, come avvertito, egli informava l’Alba 97 di non
avere di fatto alcun interesse alla procedura di variazione del PEC e invitava a
inoltrare le comunicazioni ai nuovi proprietari.
Strumentale si appalesa, dunque, l’odierna iniziativa contenziosa, a fronte di
un comportamento di inerzia procedimentale.
2.4. Va anche debitamente evidenziato in puncto iuris che è norma di fonte
primaria il disposto di cui alla L. Reg. Piemonte del 9/04/1996 n. 18, art. 5
che al comma 4 stabilisce che “Con le modalità di cui ai commi precedenti
possono inoltre presentare Programmi integrati nonché Piani esecutivi formati ai
sensi dell'articolo 43 della l.r. 56-1977 e successive modifiche ed
integrazioni, i proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile
catastale, rappresentino almeno due terzi del valore degli immobili
interessati”.Il P.E.C. per cui è controversia è pacificamene riconducibile alla
previsione di cui all’art. 43 della L. REg. Piemonte n. 56/1977, conseguendone
che poteva procedersi a eventuali modifiche con la maggioranza dei due terzi dei
proprietari delle aree da esso interessate: Ne discende che la volontà contraria
del ricorrente non poteva inficiare l’approvazione ella contestata modifica
introdotta con la variante impugnata.
Il secondo motivo in disamina si profila dunque infondato e va pertanto
respinto.
3.1. Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 267/2000 lamentando l’illegittimità della variante approvata con la
partecipazione favorevole del Consigliere comunale Piero Aimo, genitore del
Livio Aimo, acquirente del lotto 15 e dunque interessato alla variante.
La censura è infondata e va dunque disattesa.
3.2. Rammenta il Collegio che l’art. 78, comma 2 del TUEL dispone che “Gli
amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti o affini sino al quarto grado”. La norma prosegue escludendo
dall’obbligo di astensione l’adozione dei piani urbanistici, stabilendo all’uopo
che “L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado”.
Opina in proposito la Sezione che nella dizione “piani urbanistici” rientrino
sicuramente i piani di lottizzazione e i piani esecutivi convenzionati, rispetto
ai quali, dunque, ai fini di predicare l’obbligo di astensione dei consiglieri
comunali occorre appurare l’emergenza di un nesso particolare, dato da una
correlazione diretta e immediata tra il contenuto della delibera e specifici
interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.
Il ricorrente non ha fornito siffatta prova, trascurando inoltre di considerare
che il genitore del Consigliere Aimo ha acquistato nel PEC il lotto 15, laddove
la delibera gravata interessa una particella di terreno prospiciente il lotto 20
e 22, di proprietà di altri soggetti. Si è infatti più sopra ricordato che la
controinteressata, una volta recuperata la particella oggetto della contestata
variante, l’ha alienata i coniugi Filipponi – Sardi, proprietari del lotto 20
interno al PEC.
3.3. Nessun legame o nesso di diretta ed immediata correlazione tra il contenuto
della deliberazione opposta e l’interesse del genitore del Consigliere Aimo è
consentito dunque al Collegio apprezzare nel caso che occupa, conseguendone
l’infondatezza per difetto di prova della doglianza in scrutinio.
Non è, invero, fornito principio di prova di quella relazione fra l’oggetto
dell’atto e l’interesse del soggetto concorrente alla sua adozione, che è
ritenuta condizione sufficiente a predicare l’esistenza dell’obbligo di
astensione (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 19 maggio 2009, n. 3782)
3.4. Merita anche di essere segnalato che per la giurisprudenza l’obbligo di
astensione de quo “opera per il solo fatto che l'amministratore risulti
portatore di interessi personali, che lo pongano in conflitto o anche solo in
posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di
cui fa parte, ed a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di
resistenza” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 27 maggio 2009, n. 785).
Nella vicenda al vaglio del Tribunale, invece, non è ravvisabile siffatto
conflitto di interessi, atteso che come emerge dallo stesso provvedimento
impugnato, una delle motivazioni poste a base della deliberata di variante
parziale è costituita dal risparmio finanziario che deriverà all’Ente locale
dalla restituzione al privato dell’area in questione, con la conseguente
dismissione da parte del Comune dell’onere di provvedere alla manutenzione della
stessa, onere già gravante sull’Ente a causa dell’obbligo di mantenere altre
aree ad esso cedute con altri Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.).
Ne consegue che la deliberazione avvantaggiava il Comune, escludendo in radice
l’emergenza di un conflitto di interessi tra l’oggetto della deliberazione e la
posizione dell’amministratore in questione.
4.1. Con altra censura il ricorrente contesta la legittimità del muro di
contenimento alto mediamente circa 3 metri, posto sul confine dell’area
trasformata a verde privato mediante modificazione del piano di campagna.
4.2. La censura non può avere ingresso in questa sede di legittimità, atteso che
non si dirige avverso un provvedimento, mirando invece a colpire un
comportamento, considerato che non risulta essere stato rilasciato e
conseguentemente oggetto di specifica impugnativa, un apposito titolo
abilitativo concernente il muro in questione.
Il motivo è quindi inammissibile.
5. Medesima diagnosi processuale è a compiersi relativamente al quarto motivo,
che lamenta la nullità, invalidità o l’inefficacia degli atti di alienazione tra
la controinteressata e i coniugi Filipponi – Sardi, aventi ad oggetto la
particella recuperata in proprietà della prima.
La censura è all’evidenza inammissibile sia per difetto di giurisdizione, non
potendo il G.A. conoscere dell’invalidità o dell’inefficacia di convenzioni
private conseguenziali a varianti urbanistiche; ove si eccettui il potere di
dichiarare l’inefficacia di contratti di appalto sorti su aggiudicazioni
illegittime ed annullate, potere restituito a questo Giudice dal nuovo art. 245
– bis del d.lgs. n. 163/2006 introdotto dal d.lgs. 20.3.2010 n. 53.
Ma la doglianza risente anche di consistenti profili di inammissibilità per
difetto di interesse scaturente dalla pronuncia di rigetto del ricorso in
epigrafe, dal quale origina la declaratoria di legittimità della variante
impugnata. Dal che consegue che quegli atti privati di alienazione appaiono
serenamente legittimi.
In definitiva, il ricorso va in parte rigettato in relazione ai motivi primo e
secondo e in parte dichiarato inammissibile con riguardo ai motivi terzo e
quarto.
La novità della questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di
lite tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione –
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge in parte e in
parte lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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