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T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3005


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Disparità di trattamento - Invocabilità a fronte di posizioni di terzi illegittimamente riconosciute - Esclusione. La disparità di trattamento non sussiste nel caso in cui il ricorrente si lamenti che altri soggetti, che versano in una situazione contra legem, al pari del ricorrente, non siano stati destinatari di alcun provvedimento. La disparità di trattamento può rilevare, infatti, ai fini dell'esperimento di un rimedio di tutela, per una diversa valutazione della situazione soggettiva solo ove si possa sostenere che la posizione alla quale si aspira sia stata legittimamente riconosciuta dall'amministrazione nei confronti di terzi soggetti; non altrettanto, invece, si può sostenere invece in termini di rivendicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo in quanto, altrimenti, il giudice si troverebbe a dover consentire un'applicazione incongrua ed illegittima della normativa in favore del mero principio di par condicio (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 5/11/2009 , n. 1615). Pres. f.f. Lotti, Est. Fratamico - G.D. (avv.ti Carnino e Palaoro) c. Comune di Arona (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II – 7 luglio 2010, n. 3005
 

 

 

N. 03005/2010 REG.SEN.
N. 00249/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 249 del 2004, proposto da:
Grisoni Davide, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Carnino ed Ugo Palaoro, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Brunelleschi, 27;


contro
 

Comune di Arona;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza n. 97 del 17.11.2003 prot. n. 39543 notificata al sig. Grisoni Davide in data 18.11.2003;

- di tutti gli atti presupposti e connessi alla citata delibera ed in particolare del Regolamento Tecnico Consortile approvato con Delibera n. 8 del 22.03.1990, articolo 9, ultimo comma.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico; nessuno comparso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO


Con ricorso notificato in data 15/01/2004 il sig. Grisoni Davide ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensiva, a) l’ordinanza n 97 del 17/11/2003 con la quale il Sindaco del Comune di Arona gli aveva ordinato di “provvedere a presentare al Consorzio Gestione Acque … domanda di allacciamento alla fognatura comunale …” e “eseguire l’allacciamento alla fognatura comunale entro e non oltre 60 gg. dalla data di autorizzazione da parte del C.G.A.”; b) tutti gli atti presupposti e connessi e, in particolare, il Regolamento Tecnico Consortile approvato con delibera n. 8 del 22/03/1990, art. 9, ultimo comma, nella parte in cui stabiliva l’obbligo per i titolari di immobili civili ed insediamenti produttivi distanti non più di 100 metri da un condotto della rete fognaria consortile di convogliare in quest’ultimo gli scarichi dei loro fabbricati.

A sostegno delle sue domande il ricorrente ha dedotto 1) di essere proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito nel Comune di Arona, frazione Mercurago, non ancora allacciato alla rete fognaria, in quanto costruito quando la zona non era servita da fognature; 2) di non poter adempiere, se non sottoponendosi ad una spesa giudicata eccessivamente onerosa, all’ordinanza notificatagli dal Comune, vista l’ubicazione del suo edificio e la particolare conformazione dei luoghi.

Alla luce di tali fatti il ricorrente ha lamentato violazione di legge, mancata applicazione del disposto degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90, mancata tempestiva comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; violazione di legge, eccesso di potere, mancata indicazione nel Regolamento Tecnico Consortile o, comunque, nell’ordinanza n. 97/03, dei motivi in forza dei quali è possibile essere esonerati dall’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura ex art. 29 d.lgs. n. 152/99 comma 1 lett. c e succ. mod.; eccesso di potere in relazione alla discriminazione ed alla diseguaglianza di trattamento posta in essere rispetto ad altri cittadini residenti in zona.

Con ordinanza n. 376/04 del 3/03/2004 il Collegio, ritenendo il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris, ha rigettato l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 26/05/2010 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.


DIRITTO


Con il ricorso in epigrafe il sig. Grisoni Davide ha lamentato, in primo luogo, la violazione da parte del Comune di Arona dell’art. 7 l. n. 241/90 e la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: come già evidenziato dal Collegio nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, l’allacciamento alla fognatura comunale degli immobili posti ad una distanza non superiore a 100 metri dalla condotta rappresenta, in verità, un obbligo per i proprietari e la sua imposizione corrisponde ad un’attività vincolata della p.a.

Da qui l’assenza nell’ordinanza del 17/11/2003 di qualsiasi illegittimità per violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione da parte del Comune dell’art. 29 lett. c) d.lgs. n. 152/99 per non aver “reso partecipi i cittadini o comunque il diretto interessato sig. Davide Grisoni della possibilità che gli stessi hanno quantomeno di comprovare la concreta situazione di fatto ed eventualmente di esonerarsi dall’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura con riferimento allo stato dei luoghi”.

La normativa in questione non appare, infatti, in alcun modo applicabile al caso di specie, nel quale l’interessato risulta obbligato ad allacciare il proprio immobile alla conduttura fognaria, non potendo in alcun modo configurarsi la spesa di € 8.400,00 ( allegata, tra l’altro, in un semplice preventivo) come un’ipotesi di “impossibilità tecnica” o di “eccessiva onerosità” ex art. 29 d.lgs. cit.

Non meritevole di accoglimento è, infine, anche l’ultimo motivo, riferito alla pretesa disparità di trattamento tra il ricorrente, obbligato dal Comune all’allacciamento alla fognatura, ed altri cittadini residenti nella medesima via, che non sarebbero stati destinatari di un’ingiunzione come quella notificata al sig. Grisoni Davide.

Come già sottolineato dal Collegio nel rigettare la domanda di sospensione, la disparità di trattamento “non sussiste nel caso in cui il ricorrente si lamenti che altri soggetti, che versano in una situazione contra legem, al pari del ricorrente, non siano stati destinatari di alcun provvedimento”; la giurisprudenza amministrativa è, infatti, costante nell’affermare che “La disparità di trattamento può rilevare, ai fini dell'esperimento di un rimedio di tutela, per una diversa valutazione della situazione soggettiva solo ove si possa sostenere che la posizione alla quale si aspira sia stata legittimamente riconosciuta dall'amministrazione nei confronti di terzi soggetti; non altrettanto, invece, si può sostenere invece in termini di rivendicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo in quanto, altrimenti, il giudice si troverebbe a dover consentire un'applicazione incongrua ed illegittima della normativa in favore del mero principio di par condicio” (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 5/11/2009 , n. 1615).

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese, non essendosi il Comune di Arona costituito in giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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