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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
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T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3007
FAUNA E FLORA - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - Guardia giurata volontaria -
Nomina - Preventiva richiesta da parte pubblica - Necessità - Esclusione. La
figura della guardia giurata volontaria è normativamente prevista da più leggi
in materia ambientale, che non presuppongono la preventiva richiesta di
collaborazione da parte di un ente pubblico e, segnatamente, di un ente locale,
ai fini della relativa nomina. Alla luce della vigente normativa in materia di
vigilanza ambientale, la cooperazione con gli enti locali preposti alla tutela
dei beni ambientali, necessaria e doverosa, non è infatti esaustiva dell’operato
della guardia volontaria appartenente ad un’associazione ambientalista. Le norme
in materia fanno, infatti, riferimento anche a fattispecie che esulano
dall’attività degli enti locali e, in ogni caso, non inseriscono nel
procedimento di nomina alcun ulteriore aggravio consistente nella previa
richiesta da parte pubblica. Pres. f.f. Lotti, Est. Sinigoi - V.R. (avv. Dal
Piaz) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE,
Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3007
N. 03007/2010 REG.SEN.
N. 00472/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 472 del 2004, proposto da:
Vincis Rossano, in proprio e quale presidente legale rappresentante pro tempore
dell’Associazione Tutela Ambiente Animali – A.T.A. Valle d’Aosta, già
Associazione A.N.P.A.N.A. Valle d’Aosta, rappresentato e difeso dall'avv. prof.
Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in
Torino, via S. Agostino, 12;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, presso la cui sede è domiciliato, in Torino,
corso Stati Uniti, 45;
Regione Autonoma Valle D'Aosta;
per l'annullamento
della nota prot. n. 2102/GAB, in data 6 febbraio 2004, successivamente nota, a
firma del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avente ad oggetto il
diniego del rilascio di decreto di nomina a guardia giurata volontaria per i
soci A.T.A. sig.ri VINCIS Rossano e VERDUCI Pietro,
nonché per l'annullamento
degli atti tutti preordinati, antecedenti (in particolare occorrendo della nota
in data 27.8.2003, prot. n. 14434/GAB PREF a firma del Presidente della Regione
Autonoma Valle d'Aosta), e comunque connessi; e per ogni consequenziale
statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 26 maggio 2010 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’esercizio delle
attribuzioni prefettizie, con atto in data 6 febbraio 2004 – prot. n. 2102/GAB,
ha rigettato le istanze in data 13 marzo 2003, così come rimodulate con nota in
data 12 novembre 2003, presentate dall’Associazione Tutela Ambientale – A.T.A.
Onlus (già A.N.P.A.N.A.) ai fini del rilascio dei decreti di guardia giurata
volontaria per vigilanza in materia ambientale (limitatamente alla vigilanza
ittico-zoofila) a favore dei soci Rossano VINCIS e Pietro VERDUCI, in quanto non
corredate dall’esplicita richiesta di collaborazione da parte degli enti cui
sono demandate le funzioni di vigilanza in materia (comuni, comunità montane,
regione etc.).
Il signor Rossano Vincis, in proprio e quale presidente e legale rappresentante
pro tempore dell’Associazione su indicata, ha contestato innanzi a questo
Tribunale la legittimità di tale atto e di quelli preordinati, antecedenti (tra
cui – in particolare – la nota in data 27 agosto 2003 – prot. n. 14434/GAB PREF
a firma del Presidente della Regione) e comunque connessi, deducendo, quali
motivi di gravame, la violazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di
potere sotto vari profili, tra cui – in particolare – per difetto di
motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza
del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 e, quindi,
trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
La figura della guardia giurata volontaria è normativamente prevista da più
leggi in materia ambientale, che, contrariamente a quanto affermato dalla
Regione, non presuppongono la preventiva richiesta di collaborazione da parte di
un ente pubblico e, segnatamente, di un ente locale, ai fini della relativa
nomina.
In particolare, per quanto concerne la vigilanza volontaria ittico-zoofila
(d’interesse dell’associazione ricorrente), osserva il Collegio che il quadro
normativo delineato dalle leggi regionali (L.R. Valle d’Aosta 11 agosto 1976, n.
34 – L.R. 27 agosto 1994, n. 64 - L.R. 28 aprile 1994, n. 14) e, per quanto in
esse non disciplinato o in forza di loro espresso rinvio, dalle leggi statali
vigenti (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 – L. 11 febbraio 1992, n. 157 - L. 14
agosto 1991, n. 281 - L. 20 luglio 2004, n. 189) rimanda espressamente o
implicitamente ai requisiti generali di moralità e a quelli minimi di
professionalità e formazione stabiliti dal T.U. delle leggi di P.S., approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 138), e dal relativo regolamento
d’esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 249 e ss.).
La L.R. Valle d’Aosta 11 agosto 1976, n. 34, recante “Nuovi provvedimenti in
materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela,
l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta”, si limita, infatti, a
prevedere, all’art. 3, lett. h), che il Consorzio regionale per la tutela,
l'incremento e l'esercizio della pesca, competente sulle acque pubbliche della
Valle d'Aosta, cura l'osservanza delle norme di legge sulla pesca “avvalendosi
dell'opera volontaria di pescatori, con qualifica di guardie ittiche, sia in
materia di vigilanza che di ripopolamento”.
Non v’è dubbio, pertanto, che alle sue carenze supplisca il R.D. 8 ottobre 1931,
n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca), il quale, nel riconoscere – tra
gli altri – “alle associazioni e a chiunque vi abbia interesse” la facoltà di
nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla
sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private,
stabilisce espressamente, all’art. 31, che “gli agenti debbono possedere i
requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (ora
art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S.), prestare
giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto
(nella Regione Autonoma Valle d’Aosta Presidente della Giunta Regionale) e che
“essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di
polizia giudiziaria”.
La L.R. Valle d’Aosta 27 agosto 1994, n. 64, recante “Norme per la tutela e la
gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria”,
all’art. 42, comma 1, lett. b), riproducendo quasi integralmente le disposizioni
di cui all’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede, inoltre, che
la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata alle “guardie
venatorie volontarie” delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche
riconosciute a livello nazionale, “alle quali sia conferita la qualifica di
guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza” e, all’art. 44,
comma 1, che “il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria,
assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è
subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione”, organizzati dal Servizio
forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione
e risorse naturali, “ed al conseguimento di un attestato di idoneità”,
rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito
esame.
L’art. 27, comma 2, della legge n. 157/1992 precisa ulteriormente che la
vigilanza sull’applicazione della legge medesima e delle leggi regionali è
affidata, altresì, anche alle guardie private riconosciute ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e “alle guardie ecologiche e zoofile
riconosciute da leggi regionali”.
La L.R. Valle d’Aosta 28 aprile 1994, n. 14, recante “Norme per la tutela e per
il corretto trattamento degli animali di affezione”, prevede, invece, all’art.
22, comma 1, che – tra gli altri - “le guardie zoofile volontarie” devono
segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti al Servizio di
igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale
della Valle d'Aosta”, ma nulla dice in ordine ai requisiti richiesti per la
nomina delle medesime o in merito ad eventuali condizioni cui possano essere
subordinate.
Sicché – nel silenzio della legge – non può che farsi riferimento anche in tal
caso alla disciplina generale dettata dall’art. 138 del R.D. n. 773/1931.
La circostanza che l’art 42, comma 3, della L.R. n. 64/1994
stabilisca che l'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla
Regione ed è disciplinata da apposito regolamento e che l’art. 26, comma 2,
della L.R. n. 14/1994 stabilisca che per la sua corretta applicazione la Giunta
regionale, sentito il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell’Usl ed “avvalendosi anche della collaborazione di enti ed
associazioni zoofile, animaliste e protezioniste”, definisca programmi d’azione
ed interventi volti a conseguire le finalità della legge, non può, in alcun
modo, valere a subordinare il riconoscimento a guardia volontaria alla previa
valutazione e individuazione delle esigenze di utilizzo del personale volontario
zoofilo da parte dei soggetti cui sono demandate le funzioni di vigilanza in
materia, in quanto – è evidente – il momento della nomina delle guardie
volontarie non coincide necessariamente con quello in cui gli enti pubblici
preposti (o coinvolti) nella tutela decidono di avvalersi della collaborazione
delle associazioni di cui siano soci i soggetti in possesso o in procinto di
conseguire la nomina a guardia volontaria ittico-zoofila.
Analogamente, nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la Regione non
abbia ancora disciplinato con proprio regolamento l’attività delle guardie
volontarie e che l’art. 4, comma 1, della L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) preveda
che i comuni e le comunità montane provvedano a gestire i canili e gattili
sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e
zoofile o con soggetti privati “che garantiscano la presenza nella struttura di
volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle
adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”, atteso, peraltro, che, anche
in tal caso, nulla viene detto in ordine ad un possibile condizionamento della
previa richiesta di collaborazione ai fini della nomina a guardia zoofila
volontaria.
Il quadro così delineato trova, peraltro, conforto anche nell’art. 6, comma 2,
della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate), che, seppur successiva agli atti in
contestazione, ancora una volta prevede che la vigilanza sul rispetto della
legge medesima e delle altre norme relative alla protezione degli animali è
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, “alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.
E’ accertato, dunque, che le norme in materia non pongono i limiti e le
condizioni invocati dalla Regione Valle d’Aosta a sostegno dell’avversato
diniego.
Emergono semmai dati testuali espressi relativi al fatto che siano le
associazioni stesse a designare e richiedere la nomina delle proprie guardie
giurate.
L’art. 249 del R.D. n. 635/1940 stabilisce, infatti, che “chi intende destinare
guardie particolari giurate alla custodia… deve farne dichiarazione al Prefetto,
indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire”, che “la
dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal
proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a
dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo
138 della legge…” , che “per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la
nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in
doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le
firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di
aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci” e, infine, che tali
indicazioni “devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal
Prefetto”.
Peraltro, alla luce della vigente normativa in materia di vigilanza ambientale,
la cooperazione con gli enti locali preposti alla tutela dei beni ambientali,
necessaria e doverosa, non è esaustiva dell’operato della guardia volontaria
appartenente ad un’associazione ambientalista. Le norme in questione fanno,
infatti, riferimento anche a fattispecie che esulano dall’attività degli enti
locali e, in ogni caso, non inseriscono nel procedimento di nomina alcun
ulteriore aggravio consistente nella previa richiesta da parte pubblica.
Il richiamo normativo e giurisprudenziale addotto dal Presidente della Regione
Valle d’Aosta a sostegno del proprio diniego appare, quindi, del tutto
inconferente e tale da rendere - in definitiva – l’atto privo di adeguata
motivazione, atteso che l’affermata necessità di subordinare il rilascio del
decreto di nomina in questione al previo accertamento delle esigenze di utilizzo
del personale volontario zoofilo da parte dei soggetti (istituzionali), cui sono
demandate le funzioni di vigilanza in materia, non trova – invero – positivo
riscontro.
Ne deriva, dunque, la fondatezza del vizio di eccesso di potere per carenza e/o
insufficienza di motivazione, dedotto anche come violazione di legge in
riferimento all’art. 3 della legge n. 241/90 con il secondo ed articolato motivo
di gravame.
In conclusione, nei limiti di quanto esposto ed assorbite le ulteriori
doglianze, il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, va annullato
l’atto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 6 febbraio
2004 – prot. n. 2102/GAB, in cui è da ritenersi confluito il preavviso di
diniego del 27 agosto 2003 – prot. n. 14434/GAB, fatte salve le ulteriori
determinazioni che l’Amministrazione riterrà di assumere sulle istanze
dell’Associazione ricorrente.
Le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie
trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti, ricorrendo
giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’atto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta in
data 6 febbraio 2004 – prot. n. 2102/GAB.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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