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T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3008


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Esercizio del diritto di prelazione - Termini - Artt. 59-62 d.lgs. n. 42/2004 - Termine di 60 giorni dalla denuncia di trasferimento - Natura perentoria - Altri termini - Natura endoprocedimentale - Mancata osservanza - Effetti sul valido esercizio del diritto di prelazione - Esclusione. L’unico termine perentorio stabilito a pena di decadenza dagli artt. 59-62 del d.lgs. n. 42/2004 è quello di 60 giorni dalla denuncia per l’esercizio del diritto di prelazione. Il superamento degli altri termini ivi previsti, in quanto relativo a fasi meramente endoprocedimentali, volte semplicemente a scandire il procedimento e non a tutelare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nella procedura, non appare, invece, in alcun modo idoneo di influire sul valido esercizio del diritto di prelazione. Pres. Salamone, Est. Fratamico - B.s.n.c. (avv.ti Gramaglia e Ottavis) c. Comune di Carmagnola (avv. Gallo) e Ministero dei Beni e delle attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3008
 

 

 

N. 03008/2010 REG.SEN.
N. 01255/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2004, proposto da:
BEA S.N.C. DI FRANCO SILVESTRO & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Gramaglia e Maria Cristina Ottavis, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Torino, corso Stati Uniti, 62;
 

contro

 

COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40; MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE;

nei confronti di

CASA DI TORINO DELL’ISTITUTO SUORE S. ANNA DELLA PROVVIDENZA;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del Comune di Carmagnola del 22.6.2004 e avverso il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del Comune di Carmagnola del 29.6.2004.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato in data 3-4/08/2004, la Bea s.n.c. di Franco Silvestro & C. ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carmagnola n. 278 del 22/06/2004 ed il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del medesimo Comune n. 76 del 29/06/2004, aventi ad oggetto, rispettivamente la proposta al Ministero di prelazione ai sensi del comma 2 dell’art. 62 d.lgs. n. 41/2004 per l’acquisto di un immobile sito in Carmagnola, via Donizetti n. 2, vincolato come bene culturale, e l’acquisto di tale fabbricato in via di prelazione.

Avverso gli atti impugnati la società ricorrente ha lamentato 1) inesistenza della notificazione, 2) violazione degli artt. 59, 60, 61 e 62 d.lgs. n. 22/01/2004 n. 42, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle regole procedimentali dettate dall’art. 62 d.lgs. n. 42/04, illegittimità del diritto di prelazione alla data del 29/06/2004 per mancata formulazione al Ministero dei Beni Culturali della proposta di cui al comma 2 dell’art. 62 e illegittimità comunque dell’esercizio del diritto di prelazione per mancato completamento del procedimento nel termine temporale di 60 gg. dalla comunicazione della ricezione, stabilito a pena di decadenza; 3) omessa motivazione in relazione al valore artistico-culturale dell’immobile oggetto di prelazione.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei Beni e Attività Culturali ed il Comune di Carmagnola, chiedendo al Tribunale di respingere l’istanza cautelare e di dichiarare inammissibile, e, comunque, infondato il ricorso avversario.

Con l’ordinanza n. 1244/04 del 18/11/2004 il Collegio, ritenendo il ricorso sprovvisto del requisito del fumus boni iuris, ha rigettato l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

All’udienza pubblica del 9/06/2010 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.


DIRITTO


Il ricorso proposto dalla Bea s.n.c., pur ammissibile, è infondato e deve essere rigettato.

Non può, in primo luogo, essere condivisa la censura relativa all’inesistenza della notifica del verbale del Consiglio Comunale di Carmagnola n. 76 del 29/06/2004.

La notifica di tale atto è stata, infatti, effettuata nella sede della società ricorrente così come indicata anche nel ricorso (via Garibaldi n. 39, Carmagnola) e risulta essere stata ricevuta presso lo studio Tomatis – Durando (studio di dottori commercialisti) da Tomatis Sergio, contitolare dello studio, senza che la società ricorrente abbia potuto dedurre di avere sede in locali diversi da quelli dello studio, situati al medesimo indirizzo.

Una notifica siffatta appare, in verità, del tutto valida ed efficace: come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nell'ipotesi di notificazione di atti a persona giuridica, la cui sede è fissata in locali utilizzati in comune con altre società o con uno studio professionale…la persona rinvenuta presso la sede… e che abbia ricevuto la consegna dell'atto, si presume addetta alla sede” stessa e “per vincere la presunzione al fine di invalidare la notificazione occorre dimostrare con prova rigorosa non solo l'inesistenza di un vero e proprio rapporto di dipendenza, ma anche l'inesistenza di un qualsiasi rapporto” (Cass. civ., Sez. I, 13/04/1981, n. 2180).

Nel caso in questione, non solo la società ricorrente non ha fornito, come detto, alcun elemento, anche indiziario, in grado di confutare la validità della notifica, ma molteplici circostanze confermano l’esistenza e l’efficacia della notifica stessa, tra cui l’effettuazione anche della notifica alla Bea s.n.c. al medesimo indirizzo, presso il medesimo studio, dell’atto precedente (la deliberazione della Giunta Comunale del 22/06/2004), la cui comunicazione, mai messa in discussione, risulta essere stata ritirata “da un’impiegata (dello studio) addetta, sig. Urcioli Simona, che si è dichiarata al corrente della domiciliazione ivi della società” (cfr. dichiarazione del Messo Comunale del Comune di Carmagnola del 15/11/2004 - doc. n. 5 del Comune) e, soprattutto, il fatto che la stessa deliberazione del Consiglio Comunale fosse già stata tempestivamente impugnata dalla Bea s.n.c. con un precedente ricorso nel quale la società, lungi dal lamentare qualsiasi difetto di notifica, si era limitata ad articolare solo censure alla legittimità del provvedimento.

Da qui, un’ulteriore prova della correttezza e del buon esito della comunicazione alla società interessata dell’atto in questione.

Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso, relativo all’illegittimo esercizio del diritto di prelazione per violazione dei termini prescritti dal d.lgs. n. 42/2004 per lo svolgimento del procedimento.

L’unico termine perentorio stabilito a pena di decadenza dal d.lgs. n. 42/2004, quello di 60 giorni dalla denuncia per l’esercizio del diritto di prelazione, risulta, infatti, essere stato pienamente rispettato nel caso di specie, nel quale la notifica della delibera di acquisto del Consiglio Comunale è stata effettuata all’Istituto alienante il 1/07/2004 ed il 2/07/2004 alla società ricorrente e la denuncia di vendita era stata presentata il 7/05/2004.

Il superamento degli altri termini previsti dal d.lgs. n. 42/2004, in quanto relativo a fasi meramente endoprocedimentali, volte semplicemente a scandire il procedimento e non a tutelare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nella procedura, non appare, invece, in alcun modo idoneo di influire sul valido esercizio del diritto di prelazione.

Deve, infine, essere rigettato anche l’ultimo motivo di ricorso, concernente la pretesa omessa motivazione del provvedimento in relazione al valore artistico-culturale dell’immobile oggetto di prelazione.

Come già affermato dal Collegio nell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva, “l’acquisizione di un bene di interesse storico-artistico non necessita di particolare motivazione, atteso che risponde ad un precipuo interesse pubblico che il bene stesso rimanga di proprietà pubblica”.

Nell’ipotesi di specie occorre, inoltre, sottolineare da un lato che “l’art. 31 della legge n. 1089/1939 rimette alla più ampia valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di esercitare o meno il diritto di prelazione in presenza di trasferimento a titolo oneroso di beni oggetto di vincolo specifico. La norma non individua specifici interessi di carattere secondario che devono concorrere nella fattispecie, onde dar luogo all'acquisto coattivo in mano pubblica del bene e della cui esistenza si debba dare conto nella motivazione del provvedimento” (Cons. St., Sez. VI, 2/11/2007 n. 5665), dall’altro, in ogni caso, che l'Amministrazione ha esternato gli interessi di rilievo pubblico che la hanno mossa ad avvalersi del diritto di prelazione (posizione “strategica” del fabbricato, da sempre adibito a scuola materna ed accertata carenza delle attuali strutture scolastiche e degli attuali locali destinati ai servizi comunali, culturali e parascolastici) con ragioni che giustificano ampiamente l'opportunità di dar luogo all'acquisizione del bene.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, come detto, rigettato.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, così definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso.

- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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