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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 19 novembre 2010, n. 4164
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Potere-dovere di repressione e irrogazione
delle misure sanzionatorie - Termini prescrizionali o decadenziali -
Configurabilità - Esclusione. Il potere dovere dell’Amministrazione di
reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente
prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con
eventuale acquisizione dell’area di sedime per il caso della realizzazione di un
opus in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
“fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere eseguita senza
pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al
valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera eseguita in parziale
difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in
parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per
le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest’ultima) non
soggiace a termini prescrizionali o decadenziali. Pres. Bianchi, Est. Graziano -
A.S. (avv. Barosio) c. Comune di Torino (avv. Boursier) - TAR PIEMONTE, Sez.
I - 19 novembre 2010, n. 4164
N. 04164/2010 REG.SEN.
N. 01949/1989 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(SezionePrima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 1989, proposto da:
Societa' Semplice Al.Mo.Le., rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Vittorio
Barosio, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso G. Ferraris,
120;
contro
Comune Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Boursier, con
domicilio eletto presso la stessa in Torino, Comune To - via Corte D'Appello,
16;
per l'annullamento
del provvedimento 29.6.1989, n. 89/04/342, notificato il 24.7.1989, con cui il
Sindaco di Torino ha ingiunto la demolizione di opere abusive;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il Referendario
Avv.Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione
emessa per l’avvenuta realizzazione da parte della medesima, di opere interne,
quali pareti, impianti e finiture, nel sottotetto di un fabbricato oggetto di
regolare licenza edilizia rilasciata nel1971 benché con esclusione dell’uso
abitativo del sottotetto.
Con Ordinanza n. 68/1990 la Sezione accoglieva la domanda cautelare sull’unico
presupposto dell’emersione del periculum in mora.
Si costituiva il Comune di Torino depositando documenti in data 1.4.2010 e
memoria difensiva il 9.4.2010.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 21.7.2010 udite le conclusioni
delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame
veniva ritenuto in decisione.
2.1. Con il primo mezzo la ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento,
manifesta ingiustizia, irrazionalità e contraddittorietà, dolendosi che non è
vero che su entrambi i fabbricati, “A” e “B”, sarebbero state realizzate pareti
interne ed opere accessorie, in quanto che nel secondo sarebbero state poste
solo delle armadiature, come attesterebbe la relazione prodotta al doc. 3,
conseguendone l’illegittimità della inflitta sanzione per il fabbricato B.
2.2. La censura è infondata. Il sopralluogo prodromico all’ordinanza gravata,
effettuato il 17.5.1989 (doc. 1 Comune), accertava l’avvenuta costruzione di
“pareti divisorie per formazione di nuovi vani (…) all’interno del limitrofo
porticato chiuso denominato fabbricato B”.
Essendo stato detto verbale redatto da pubblici ufficiali, è assistito dalla
nota fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e non può essere validamente
contraddetto da una relazione di parte redatta da un privato professionista. Con
il che risulta provata l’avvenuta creazione, nel fabbricato “B”, di nuovi vani
mediante realizzazione di pareti divisorie.
3.1. Con il secondo motivo la decucente lamenta l’intervenuta prescrizione del
potere sanzionatorio di abusi edilizi, che spirerebbe col decorso di dieci anni.
3.2. La doglianza è infondata stante la natura permanente dell’illecito edilizio
e la correlativa imprescrittibilità del potere di sanzionarlo, unicamente
ponendosi la problematica dello spessore della motivazione in ordine alla
sussistenza dell’interesse pubblico nel casi di ordinanze di demolizione
adottate e sopraggiunte dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione
dell’abuso.
Rammenta in proposito il Collegio che la giurisprudenza predica in maniera
costante e risalente (Consiglio di Stato,Sez. V, 27 giugno 1983 , n. 277) che il
potere dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi irrogando le
misure sanzionatorie variamente prescritte dalla legge per le varie tipologie
dei medesimi (demolizione con eventuale acquisizione dell’area di sedime per il
caso della realizzazione di un opus in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità; “fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere
eseguita senza pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione
pecuniaria pari al valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera
eseguita in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso della mera
realizzazione in parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non
inferiore ad € 500 per le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di
quest’ultima) non soggiace a termini prescrizionali o decadenziali. Si è di
recente in tal senso ribadito, infatti, che “l'attività di repressione degli
abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell'interesse pubblico
all'ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento
urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini
di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza
di tempo dalla commissione dell'abuso” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 29
luglio 2010 , n. 17176; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 luglio 2010 , n.
16693) altresì precisandosi, nell’ottica dell’assicurazione della legalità
dell’attività dei privati, che “il potere di ripristino dello status quo,
infatti, non è soggetto ad alcun termine di prescrizione né è tacitamente
rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una
situazione di illegalità, né imporre all'Amministrazione la necessità di una
comparazione dell'interesse del privato alla conservazione dell'abuso con
l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito”( T.A.R. Puglia - Lecce,
sez. III, 28 gennaio 2010 , n. 335).
4.1. Con il terzo mezzo la ricorrente lamenta contraddittorietà manifesta,
ingiustizia e irrazionalità, dolendosi del fatto che, pur essendo stata
rilasciata dal Comune la licenza di abitabilità nel 1976 senza alcun rilievo,
l’Ente ha sanzionato l’abuso in controversia dopo tredici anni. Emergerebbe
quindi l’agire contraddittorio del Comune.
Anche siffatta doglianza non pare cogliere il segno poiché la licenza di
abitabilità del 10.6.1975 prodotta dal Comune illustra un immobile coerente con
la destinazione d’uso assentita, essendovi descritto un fabbricato “A” composto
da tre ripostigli a un fabbricato B costituito da un porticato adibito a “salone
gioco bimbi” e magazzino.
Ne consegue, all’evidenza, che l’abuso contestato è stato redatto tra il
10.6.1975, data della licenza di abitabilità e il 17.5.1989, epoca del
sopralluogo.
4.2. Non si ravvisa, pertanto, a parere del Collegio, alcuna sovrapposizione tra
lo stato dei luoghi accertato in occasione del rilascio dell’abitabilità e
quello rilevato al momento del sopralluogo posto a base del provvedimento
impugnato.
E, inoltre agevolmente anche riscontrabile la veridicità della circostanza
indicata nell’Ordinanza, secondo cui la licenza edilizia illo tempore rilasciata
escludeva che il sottotetto potesse essere destinato all’uso abitativo.
Invero, la licenza edilizia prodotta dal Comune (doc. 2) è rilasciata “a
condizione che il locale del sottotetto non venga adibito ad abitazione”.
Il motivo in scrutinio si profila, dunque, infondato e va, conseguentemente,
disatteso.
5.1. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente deduce difetto di presupposti
assumendo che avrebbe presentato domanda di condono per le opere di cui è causa,
domanda su cui si è formato il silenzio assenso, essendo stata prodotta il
28.3.1986, discendendone, quindi, che il Comune difettava di presupposti per
l’adozione del provvedimento demolitorio qui gravato.
5.2. La censura è infondata in fatto, posto che, mentre il documento prodotto
dalla ricorrente ossia la mera denuncia fiscale dell’istanza di condono a suo
tempo presentata, la documentazione versata dal Comune è, invece, dettagliata e
fa luce sull’oggetto dell’ istanza di sanatoria invocata, il quale appare del
tutto differente rispetto alle opere abusive rilevate e sanzionate.
Invero, la pratica oggetto della domanda di conservazione (docc. 8, a,b e 5c
Comune) ineriva alla chiusura di un porticato della superficie di mq 34,85,
riferendosi quindi solo al salone del primo piano del fabbricato “A”, laddove
gli abusi in causa concernono il sottotetto del predetto fabbricato e tutto il
fabbricato “B”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni finora svolte, il ricorso si
prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Torino le spese di lite che
liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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