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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 4551
 


DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia (cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività; sotto il secondo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera, ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli - T.S. (avv. Capello) c. Comune di S. Francesco al Campo (avv. Saracco). TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 4551
 

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N. 04551/2010 REG.SEN.

N. 00429/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 429 del 2008, proposto da:
TREVISAN SECONDO, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capello, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Peyron, 27;
contro
COMUNE di SAN FRANCESCO AL CAMPO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, corso Re Umberto, 65;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 78/2007 emessa dal Comune di San Francesco al Campo in data 15/12/2007, notificata al sig. Trevisan Secondo in data 15/1/2008, avente ad oggetto l'ordine di demolizione di un basso fabbricato in lamiera metallica adibito a box auto, insistente su un terreno di proprietà del ricorrente e pertinenziale all'abitazione dello stesso, nonchè di ogni atto antecedente preordinato e consequenziale e comunque connesso a detto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Francesco al Campo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Il 13 novembre 2007, dando seguito ad un esposto, il Comune di San Francesco al Campo disponeva un sopralluogo presso il terreno di proprietà dei signori Trevisan Primo e Trevisan Secondo (distinto al NCT di quel Comune al Fg. 9 n. 325), in occasione del quale accertava che, “adiacente al fabbricato di abitazione, risultava posizionato un basso fabbricato in lamiera metallica, di recente costruzione, adibito a box auto, delle dimensioni di mt. 4,35 x 2,55, altezza da mt 2,00 a mt 2,35”, in merito al quale il signor Trevisan Secondo dichiarava di averlo “messo in opera…in sostituzione di un basso fabbricato esistente”. Da un verifica dell’atto di provenienza (atto di divisione rep. n. 70926/26710 in data 10.12.1972 a rogito notaio Filippo Bernardo), gli agenti accertatori rilevavano che tale manufatto “risultava indicato come “ripostiglio in lamiera situato nel cortile”.


2. Poiché per l’esecuzione dell’intervento sopra descritto non risultava richiesto né rilasciato alcun provvedimento autorizzativo, il Comune ne ordinava la demolizione con ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 78/2007 in data 15.12.2007, notificata al signor Trevisan Secondo il 15.01.2008.


3. Ritenendo detto provvedimento illegittimo e lesivo, l’intimato lo impugnava dinanzi a questo Tribunale con ricorso notificato il 14.03.2008 e depositato il 26.03.2008, e, dopo aver premesso che il fabbricato oggetto dell’ordinanza di demolizione era stato realizzato nell’anno 2005, non ex novo, bensì demolendo e ricostruendo fedelmente il precedente manufatto esistente in loco da circa 40 anni, conservandone sagoma, volume, ubicazione e destinazione funzionale (a ricovero autovetture), invocava l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali lamentava:


I) “Violazione del giusto procedimento- Inadottabilità dell’ordine di demolizione - Violazione degli artt. 22, 33 e 37 D.P.R. 380/2001”.
L’intervento edilizio sanzionato dal Comune con l’atto adottato è qualificabile come intervento di ristrutturazione c.d. “leggera” avendo conservato la sagoma, il volume e la destinazione funzionale dell’edificio preesistente: esso, pertanto, essendo soggetto a semplice denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.P.R. 380/2001, poteva essere sanzionato, non con l’ordine di demolizione, ma con l’applicazione della sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, comma 1 dello stesso testo normativo.


II) “Violazione del giusto procedimento - Nullità dell’ordine di demolizione per omessa notifica dell’avviso di avvio di procedura di demolizione - Violazione dell’art. 7 L. 241/1990”.
L’atto impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.


III) “Violazione dell’art. 15 L. 10/1977 - Tardività del provvedimento - Intervenuta carenza dell’interesse pubblico alla demolizione - Eccesso di potere per difetto di motivazione e per omessa comparazione tra interesse pubblico e privato - Illogicità”.
Considerato che il manufatto oggetto del provvedimento impugnato non è che il rifacimento di un box già insistente sull’area da circa 40 anni nella medesima ubicazione e consistenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare la sussistenza dell’interesse pubblico alla sua demolizione nonché la prevalenza di detto interesse su quello privato del ricorrente alla conservazione delle opere realizzate.
4. Si costituiva il Comune di San Francesco al Campo, resistendo al gravame con articolate difese.
5. Con ordinanza n. 330/2008 in data 18.04.2008, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare.
6. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti depositavano memorie (peraltro tardivamente, quanto all’ultima memoria depositata dal ricorrente).
7. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come indicato nel verbale, il collegio tratteneva la causa per la decisione.
8. Ciò posto, il collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto.
8.1. Dal materiale di causa si evince che il ricorrente ha demolito un precedente manufatto già insistente sul terreno di sua proprietà e l’ha ricostruito conservandone sagoma, volume e destinazione funzionale.
8.2. L’intervento realizzato costituisce una “ristrutturazione edilizia”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) secondo periodo del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, secondo cui nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.
8.3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia si distinguono in due categorie:
- quelli di ristrutturazione c.d. “pesante”, previsti e disciplinati dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001, che sono quelli che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti delle destinazioni d’uso;
- e quelli di ristrutturazione c.d. “leggera”, previsti e disciplinati dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R. 380/2001, che sono individuati per esclusione come quelli “non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 citato”.
8.4. La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia rileva sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi:
- sotto il primo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. pesante sono subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1 D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 comma 1 D.P.R. 380/2001;
- sotto il secondo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” sono sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera, ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001; gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “leggera”, invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria (“pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro”), secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001.
8.5. Ciò posto, dall’esame della documentazione (anche fotografica) acquista agli atti del processo si evince che l’intervento realizzato dal ricorrente dev’essere qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia c.d. “leggera”: esso, infatti, ha comportato la demolizione del precedente manufatto (destinato formalmente a “ripostiglio”, ma già utilizzato concretamente a ricovero di automezzi, come si ricava dalle fotografie prodotte in atti) e la ricostruzione di un nuovo manufatto avente sagoma, volume e destinazione identiche alle precedenti.
Né l’amministrazione ha provato il contrario.
In quanto intervento di ristrutturazione edilizia “leggera”, il medesimo, alla luce di quanto sopra esposto, poteva essere sanzionato dall’amministrazione solo mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/2001, e non con l’ordine di demolizione in concreto adottato: il quale è, pertanto, illegittimo e va annullato (cfr. TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 5 marzo 2008, n. 260; TAR Umbria Perugia, 16 marzo 1998, n. 204).
Il ricorso va quindi accolto, mentre le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi attesa la peculiarità delle questioni trattate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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