AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4584
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Tutela della salute pubblica - Ordinanza ex art. 38
L. n. 142/1990 - Danni temuti. Il provvedimento contingibile ed urgente
emesso dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, quando mira
alla tutela della salute pubblica, può essere adottato non solo per porre
rimedio a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto per evitare
che tali danni si verifichino. Ciò anche quando la salute pubblica sia
minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti,
emissioni inquinanti nell’aria e scarichi inquinanti. Pres. Salamone, Est. Lotti
- M.G. e altri (avv. Frisani) c. Comune di Avigliana (avv. Manni) - TAR
PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4584
N. 04584/2010 REG.SEN.
N. 00560/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 1999, proposto da:
Mirto Gualtiero, Villosio Anna, Bartolini Claudio e Bolletta Dolores, Chiecchio
Massimo, Rostagno Mirella, Bernelli Elio, Mutinelli Carla, Colenghi Oreste,
Merlo Laura, Miani Giuseppe, De Robertis Luigia, Miatton Renzo, Girardi Almerina,
Maccagno Alberto, Perucchietti Carla, Sartori Giancarlo, Come’ Liviana, Piretta
Ludovico e Pogolotti Silvia, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro
Crosetti e successivamente Claudio Bartolini, Elio Bernelli, Dolores Bolletta,
Liviana Come’, Alberto Maccagno. Gualtiero Mirto, Carla Mutinelli, Lodovico
Piretta, Silvia Pogolotti, Gian Carlo Sartori e Annamaria Villosio, a seguito di
revoca di mandato, in data 30.4.2010, conferito all’avv. Crosetti e comparsa
costituzione nuovo difensore, depositata il 21.4.2010, rappresentati e difesi
dall’avv. Pietro L. Frisani, con domicilio eletto presso il T.A.R. Piemonte,
Segreteria, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Comune Avigliana, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Manni, con domicilio
eletto presso il suo studio in Torino, via Colli, 4;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 25 del 18.02.1999, con la quale è stato imposto ai
ricorrenti di provvedere entro 90 giorni ad eseguire tutte quelle opere
necessarie al fine di ripristinare la condotta di scarico e quindi ristabilire
il normale deflusso dei reflui; nonché degli atti tutti antecedenti,
preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Avigliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Paolo
Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in oggetto, le parti ricorrenti espongono di essere tutte
proprietarie di unità immobiliari site in Avigliana, Via Benetti,
rispettivamente, n. 78, 82, 92, 100, 94, 84, 98, 88, 76, 90, in Zona
residenziale prevista dal P.R.G., realizzate con regolari concessioni edilizie
rilasciate dal Comune di Avigliana nel 1984, a seguito di stipula di convenzione
edilizia per l’attuazione di PEC del 23.11.1984 (Rogito Notaio F. Rossi Rep. n.
10826, doc. 2 ricorrente); ai sensi dell’art. 9 di detta convenzione edilizia,
l’allora Soc. lottizzante si obbligava a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione primaria (in particolare strade, fognature, illuminazione,
canalizzazioni, rete idrica).
Si espone ancora che il Comune, con l’ordinanza impugnata, avendo riscontrato
difficoltà di deflusso delle acque reflue, ha preteso di imporre ai ricorrenti
la realizzazione di opere di manutenzione e/o di ripristino della condotta di
scarico, onde ristabilire il regolare deflusso; tuttavia, tali opere di
manutenzione e ripristino sarebbero di esclusiva competenza del Comune che, per
effetto dell’avvenuta cessione del 29 maggio 1991, è l’unico proprietario delle
opere fognarie, unitamente alle altre opere di urbanizzazione primaria cedute.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe
illegittimo, per i seguenti motivi:
1 - Violazione di legge con riferimento all’art. 38 L. n. 142/1990. Eccesso di
potere per difetto del presupposto. Illogicità e sviamento.
2 - Violazione e disapplicazione dei principi giuridici in tema di spese
obbligatorie comunali per le reti fognarie. Violazione dell’art. 10 L. n. 765/
1967 s.m.i. Eccesso di potere per sviamento.
3 .- Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della L.
319/1976 e, conseguentemente, della L. R. 26 marzo 1990, n. 13. Eccesso di
potere per difetto assoluto di motivazione e presupposti.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Venivano depositate le copie di undici revoche di mandato in data 30 aprile 2010
al precedente difensore, e veniva nominato un nuovo difensore.
Con ordinanza di questa sezione n. 269 del 16 giugno 1999, veniva accolta la
domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2010, il ricorso veniva posto in
decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato, richiamando la base
legislativa contenuta nella Legge 319/76 e nella L.R. 13/92, nonché l’art. 38 L.
142/90 e rilevando la necessita di intervenire d’urgenza allo scopo di tutelare
la salute e l’igiene pubblica, aveva ordinato di eseguire tutte quelle opere
necessarie al fine di ripristinare la condotta di scarico e, quindi, ristabilire
il regolare deflusso dei reflui, previa comunicazione scritta da inviare
all’Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici) e alla Polizia Municipale.
Il Comune di Avigliana, in adempimento all’ordinanza istruttoria di questo
Tribunale n. 202/99, ha prodotto relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonché
visione grafica della strada e del tratto di fognatura in oggetto (segnata in
colore azzurro), da cui risulta che quest’ultimo ha una funzione esclusivamente
privata, di collegamento degli scarichi condominiali con la cd. dorsale della
fognatura (il collettore).
Infatti, nel progetto dell’opera da cedersi al Comune a scomputo dei relativi
oneri, non compare il tratto di fognatura in oggetto, ma è presente solo la
dorsale; peraltro, anche nei rogiti notarili di cessione a favore del Comune non
è stato indicato in alcun modo tale tratto, che è una mera pertinenza delle
proprietà private per il loro collegamento alla dorsale, o collettore, comunale.
Pertanto, è evidente, secondo il Collegio, che il ricorso si fonda su un assunto
del tutto erroneo, e cioè che il tratto di “allacciamento” alla fognatura
oggetto dell’ordinanza impugnata sia di proprietà comunale a seguito della
cessione gratuita stipulata con rogito notaio F. Rossi del 29 maggio 1991, n.
26540.
Tale presupposto, tuttavia, è completamente travisato dalle parti ricorrenti,
atteso che l’acquisizione da parte del Comune, a mezzo di quel rogito, non ebbe
per oggetto gli allacciamenti privati alla fognatura (sottoservizi interni alla
lottizzazione), ma soltanto la dorsale, o collettore principale, lungo la Via
Benetti, nel quale gli allacciamenti privati trasportano e immettono le proprie
acque reflue.
La proprietà privata di tali allacciamenti risulta dal fatto, rilevabile
incidentalmente da questo giudice, che dal rogito Rossi 29 maggio 1991, n. 7576
e dall’allegata planimetria, si evidenzia che la cessione ha avuto per oggetto
esclusivamente le aree ivi indicate; inoltre, dal verbale di collaudo in data 21
gennaio 1989 risulta che il Comune ha preso in carico esclusivamente la dorsale
dell’acquedotto corrente lungo la via Benetti, e ciò in conformità ai progetto e
relativa planimetria approvata dal C.C. di Avigliana con delibera n. 155 del 28
settembre 1989, in atti.
Di conseguenza, è legittimo l’intervento comunale per la salvaguardia
dell’igiene pubblica effettuato d’urgenza per far cessare al più presto la
minaccia indicata, atteso che l’art. 38, comma 2, L. 142/90 prevedeva l’adozione
da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti proprio “in materia
di sanità e igiene”.
Al riguardo, si osserva che è pacifico che, per l’adozione di tale
provvedimento, sia sufficiente la minaccia di danni alla salute pubblica.
Infatti, il provvedimento contingibile ed urgente emesso dal Sindaco ai sensi
dell’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, quando mira alla tutela della salute
pubblica, può essere adottato non solo per porre rimedio a danni già
verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto per evitare che tali danni si
verifichino.
Ciò anche quando la salute pubblica sia minacciata da fenomeni di inquinamento
ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti nell’aria e scarichi
inquinanti.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere
respinto, in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it