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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia,Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4983
 


DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Lombardia - L.R. n. 52/1982 - Linee elettriche - Amministrazione comunale - Determinazione di ordine generale con cui si imponga la realizzazione di linee elettriche interrate - Illegittimità. La L.R. Lombardia 16.8.1982 n. 52 - che detta “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt” - configura un quadro nell’ambito del quale il rilascio delle autorizzazioni è attribuito alla Regione (art. 4), mentre alla Amministrazioni comunali (artt.2 e 3) è attribuito esclusivamente il potere di proporre sul progetto presentato dai richiedenti le proprie osservazioni ed opposizioni. Ne deriva l’illegittimità della determinazione di ordine generale dell’Amministrazione comunale con cui, invece che valutare volta per volta la specifica richiesta di autorizzazione, si imponga sull’intero territorio comunale l’obbligo di realizzazione di linee elettriche interrate. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - E.D. spa (avv.ti Toscano e Ferrando) c. Comune di Gorno (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia,Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4983
 

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N. 04983/2010 REG.SEN.

N. 01522/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2005, proposto da:
Enel Distribuzione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carmina Toscano, Lucia Ferrando, con domicilio eletto presso Carmina Toscano in Brescia, via Cassala, 13;
contro
Comune di Gorno;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta comunale di Gorno n. 73 del 19.7.2005 avente ad oggetto: “Indicazioni della Giunta comunale in merito all’interramento reti tecnologiche o telefoniche ed elettriche” nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti (ric.originario)
- della delibera della Giunta comunale di Gorno n. 95 del 5.11.2005 avente ad oggetto: “Indicazioni della Giunta comunale in merito all’interramento reti tecnologiche o telefoniche ed elettriche. Modifica propria deliberazione n. 73 del 19.7.2005” (ric. per motivi agg.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 15.11.2005 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 22.11.2005, ENEL Distribuzione SPA (d’ora in poi ENEL) si grava avverso la delibera n. 73, in data 19.7.2005, della G.M. di Gorno avente per oggetto: “Indicazioni della Giunta comunale in merito all’interramento reti tecnologiche o telefoniche ed elettriche”.
La ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di mancato bilanciamento degli interessi;
2) Violazione dell'art. 23 Cost. e 41 Cost.; eccesso di potere per mancata ed adeguata comparazione degli interessi in gioco, per violazione del principio di proporzionalità e per travisamento;
3) Violazione l. 7.8.1990 n. 241 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
4) Violazione del T.U. n. 1775/1933 e di tutta la normativa che disciplina la costruzione degli elettrodotti aerei;
5) Eccesso di potere per incompetenza.
Con atto notificato il 13.1.2006 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 25.1.2006, ENEL ha impugnato la delibera della Giunta comunale di Gorno n. 95 del 5.11.2005 con la quale sono state introdotte alcune modifiche alla precedente delibera n. 73 del 19.7.2005, reiterando i medesimi motivi di ricorso.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Gorno.
In data 12.11.2010 ENEL ha depositato memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 15.12.2010 - alla quale il legale della ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all’art. 82. c. 2 del c.p.a., dichiarando di avere interesse alla decisione - il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Con il ricorso all’esame, ENEL impugna due deliberazioni della Giunta comunale di Gorno che impongono la realizzazione di linee elettriche interrate in tutto il territorio comunale.


In particolare, con la delibera della G.M. n. 73 in data 19.7.2005 - avente per oggetto: “Indicazioni della Giunta in merito all’interramento reti tecnologiche o telefoniche ed elettriche - la Giunta ha deliberato di “1) esprimere quale intendimento della Giunta Comunale, che la realizzazione di nuove linee elettriche e telefoniche sul territorio comunale, dovranno essere del tipo incavi dotto interrato, salvo casi particolari, che saranno oggetto di specifica deroga espressa dalla Giunta;
2) esprimere quale intendimento, anche per le linee elettriche e telefoniche esistenti, di incentivare e promuovere la sostituzione delle stesse con impianti del tipo in cavidotto interrato;
3) di demandare al responsabile dell’ufficio tecnico la osservanza del presente intendimento”; con la successiva delibera n. 95 del 5.11.2005, la Giunta ha modificato la parte finale del punto 1) del deliberato sostituendo alla Giunta il responsabile dell’Ufficio tecnico ( “salvo casi particolari, che saranno oggetto di specifica deroga espressa dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”).


La prima deliberazione è stata impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre la seconda con l’atto di motivi aggiunti.


Va preliminarmente osservato che ENEL, in quanto concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ha interesse all’impugnativa delle delibere suddette (nella parte in cui fanno riferimento alle linee elettriche), le quali hanno uno specifico contenuto precettivo lesivo della posizione della stessa.
Il ricorso risulta fondato.


Attraverso le delibere impugnate si è, infatti, inteso imporre sull’intero territorio comunale l’obbligo di realizzazione di linee elettriche interrate, rimettendo alla discrezionale scelta (dapprima della Giunta e successivamente) del Responsabile dell’Ufficio tecnico l’eventuale deroga a tale previsione, ma l’Amministrazione comunale non possiede siffatto potere.


Invero, la L.R. 16.8.1982 n. 52 - che detta “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt” - configura un quadro nell’ambito del quale il rilascio delle autorizzazioni alla Regione (art. 4), mentre alla Amministrazioni comunali - in forza di quanto disposto dagli artt.2 e 3 - è attribuito esclusivamente il potere di proporre sul progetto presentato dai richiedenti le proprie osservazioni ed opposizioni.


La determinazione dell’Amministrazione comunale di Gorno pare configurarsi invece come una preventiva e generalizzata opposizione alla realizzazione di linee aeree per i nuovi impianti e una richiesta (“incentivare e promuovere”) di sostituzione di quelli già esistenti con linee interrate.


Quand’anche l’espressione di una determinazione generale, in luogo della disamina delle singole richieste, dovesse considerarsi legittima (ma si pone invece in palese contrasto con la procedura disegnata dalla cit.L.R. n. 52/82), risultano pur sempre violati i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, posto che la misura è, come evidenziato dalla ricorrente, assai penalizzante per il gestore della rete sia in fase realizzativa sia in fase manutentiva. Inoltre, la scelta dell’Amministrazione risulta giustificata dalla sola osservazione che “tali manufatti risultano spesse volte di notevole impatto, sia visivo che ambientale”, con la conseguenza che la motivazione risulta comunque contraddittoria e carente laddove non spiega per quale motivo il divieto debba riguardare l’intero territorio e non specifici ambiti da tutelare.


Dunque, erroneamente ed illogicamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto di assumere una determinazione di ordine generale, invece di valutare volta per volta la specifica richiesta di autorizzazione.


Quanto alla richiesta di sostituzione delle linee aeree esistenti, ove la stessa non debba interpretarsi come una mera espressione di un “indirizzo politico”, va rilevata la carenza di base normativa all’esercizio di un siffatto potere in capo al Comune.


Conclusivamente, previo assorbimento delle censure non espressamente trattate, il ricorso va accolto, con annullamento in parte qua delle delibere impugnate, ma sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, delle spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua gli atti impugnati.
Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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