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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia,Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4983
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Lombardia - L.R. n. 52/1982 - Linee elettriche
- Amministrazione comunale - Determinazione di ordine generale con cui si
imponga la realizzazione di linee elettriche interrate - Illegittimità. La
L.R. Lombardia 16.8.1982 n. 52 - che detta “Norme in materia di opere
concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt” - configura un
quadro nell’ambito del quale il rilascio delle autorizzazioni è attribuito alla
Regione (art. 4), mentre alla Amministrazioni comunali (artt.2 e 3) è attribuito
esclusivamente il potere di proporre sul progetto presentato dai richiedenti le
proprie osservazioni ed opposizioni. Ne deriva l’illegittimità della
determinazione di ordine generale dell’Amministrazione comunale con cui, invece
che valutare volta per volta la specifica richiesta di autorizzazione, si
imponga sull’intero territorio comunale l’obbligo di realizzazione di linee
elettriche interrate. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - E.D. spa (avv.ti Toscano e
Ferrando) c. Comune di Gorno (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia,Sez. I - 29
dicembre 2010, n. 4983
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N. 04983/2010 REG.SEN.
N. 01522/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2005, proposto da:
Enel Distribuzione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carmina Toscano, Lucia
Ferrando, con domicilio eletto presso Carmina Toscano in Brescia, via Cassala,
13;
contro
Comune di Gorno;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta comunale di Gorno n. 73 del 19.7.2005 avente ad
oggetto: “Indicazioni della Giunta comunale in merito all’interramento reti
tecnologiche o telefoniche ed elettriche” nonché di tutti gli atti ad essa
presupposti, connessi o conseguenti (ric.originario)
- della delibera della Giunta comunale di Gorno n. 95 del 5.11.2005 avente ad
oggetto: “Indicazioni della Giunta comunale in merito all’interramento reti
tecnologiche o telefoniche ed elettriche. Modifica propria deliberazione n. 73
del 19.7.2005” (ric. per motivi agg.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Sergio Conti
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15.11.2005 e depositato presso la Segreteria della
Sezione il successivo giorno 22.11.2005, ENEL Distribuzione SPA (d’ora in poi
ENEL) si grava avverso la delibera n. 73, in data 19.7.2005, della G.M. di Gorno
avente per oggetto: “Indicazioni della Giunta comunale in merito
all’interramento reti tecnologiche o telefoniche ed elettriche”.
La ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di
mancato bilanciamento degli interessi;
2) Violazione dell'art. 23 Cost. e 41 Cost.; eccesso di potere per mancata ed
adeguata comparazione degli interessi in gioco, per violazione del principio di
proporzionalità e per travisamento;
3) Violazione l. 7.8.1990 n. 241 per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento;
4) Violazione del T.U. n. 1775/1933 e di tutta la normativa che disciplina la
costruzione degli elettrodotti aerei;
5) Eccesso di potere per incompetenza.
Con atto notificato il 13.1.2006 e depositato presso la Segreteria della Sezione
il successivo giorno 25.1.2006, ENEL ha impugnato la delibera della Giunta
comunale di Gorno n. 95 del 5.11.2005 con la quale sono state introdotte alcune
modifiche alla precedente delibera n. 73 del 19.7.2005, reiterando i medesimi
motivi di ricorso.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Gorno.
In data 12.11.2010 ENEL ha depositato memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 15.12.2010 - alla quale il legale della ricorrente ha
reso la dichiarazione di cui all’art. 82. c. 2 del c.p.a., dichiarando di avere
interesse alla decisione - il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, ENEL impugna due deliberazioni della Giunta comunale
di Gorno che impongono la realizzazione di linee elettriche interrate in tutto
il territorio comunale.
In particolare, con la delibera della G.M. n. 73 in data 19.7.2005 - avente per
oggetto: “Indicazioni della Giunta in merito all’interramento reti tecnologiche
o telefoniche ed elettriche - la Giunta ha deliberato di “1) esprimere quale
intendimento della Giunta Comunale, che la realizzazione di nuove linee
elettriche e telefoniche sul territorio comunale, dovranno essere del tipo
incavi dotto interrato, salvo casi particolari, che saranno oggetto di specifica
deroga espressa dalla Giunta;
2) esprimere quale intendimento, anche per le linee elettriche e telefoniche
esistenti, di incentivare e promuovere la sostituzione delle stesse con impianti
del tipo in cavidotto interrato;
3) di demandare al responsabile dell’ufficio tecnico la osservanza del presente
intendimento”; con la successiva delibera n. 95 del 5.11.2005, la Giunta ha
modificato la parte finale del punto 1) del deliberato sostituendo alla Giunta
il responsabile dell’Ufficio tecnico ( “salvo casi particolari, che saranno
oggetto di specifica deroga espressa dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”).
La prima deliberazione è stata impugnata con il ricorso introduttivo del
giudizio, mentre la seconda con l’atto di motivi aggiunti.
Va preliminarmente osservato che ENEL, in quanto concessionaria del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica, ha interesse all’impugnativa delle
delibere suddette (nella parte in cui fanno riferimento alle linee elettriche),
le quali hanno uno specifico contenuto precettivo lesivo della posizione della
stessa.
Il ricorso risulta fondato.
Attraverso le delibere impugnate si è, infatti, inteso imporre sull’intero
territorio comunale l’obbligo di realizzazione di linee elettriche interrate,
rimettendo alla discrezionale scelta (dapprima della Giunta e successivamente)
del Responsabile dell’Ufficio tecnico l’eventuale deroga a tale previsione, ma
l’Amministrazione comunale non possiede siffatto potere.
Invero, la L.R. 16.8.1982 n. 52 - che detta “Norme in materia di opere
concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt” - configura un
quadro nell’ambito del quale il rilascio delle autorizzazioni alla Regione (art.
4), mentre alla Amministrazioni comunali - in forza di quanto disposto dagli
artt.2 e 3 - è attribuito esclusivamente il potere di proporre sul progetto
presentato dai richiedenti le proprie osservazioni ed opposizioni.
La determinazione dell’Amministrazione comunale di Gorno pare configurarsi
invece come una preventiva e generalizzata opposizione alla realizzazione di
linee aeree per i nuovi impianti e una richiesta (“incentivare e promuovere”) di
sostituzione di quelli già esistenti con linee interrate.
Quand’anche l’espressione di una determinazione generale, in luogo della
disamina delle singole richieste, dovesse considerarsi legittima (ma si pone
invece in palese contrasto con la procedura disegnata dalla cit.L.R. n. 52/82),
risultano pur sempre violati i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, posto
che la misura è, come evidenziato dalla ricorrente, assai penalizzante per il
gestore della rete sia in fase realizzativa sia in fase manutentiva. Inoltre, la
scelta dell’Amministrazione risulta giustificata dalla sola osservazione che
“tali manufatti risultano spesse volte di notevole impatto, sia visivo che
ambientale”, con la conseguenza che la motivazione risulta comunque
contraddittoria e carente laddove non spiega per quale motivo il divieto debba
riguardare l’intero territorio e non specifici ambiti da tutelare.
Dunque, erroneamente ed illogicamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto di
assumere una determinazione di ordine generale, invece di valutare volta per
volta la specifica richiesta di autorizzazione.
Quanto alla richiesta di sostituzione delle linee aeree esistenti, ove la stessa
non debba interpretarsi come una mera espressione di un “indirizzo politico”, va
rilevata la carenza di base normativa all’esercizio di un siffatto potere in
capo al Comune.
Conclusivamente, previo assorbimento delle censure non espressamente trattate,
il ricorso va accolto, con annullamento in parte qua delle delibere impugnate,
ma sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto annulla in parte qua gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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