AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 634
AGRICOLTURA - Riso - Coltivazione “in asciutta” - Superamento dei rischi di
carattere sanitario - R.D. n. 1265/1934, artt. 204 e 209 - Poteri autorizzatori
e repressivi del Sindaco - Sussistenza - Esclusione. Nel caso della
coltivazione del riso effettuata “in asciutta”, superando le metodologie
tradizionali dell'allagamento dei terreni e, con esse, i rischi di carattere
sanitario connessi, non trovano applicazione le norme dettate negli artt. 204 e
segg. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevedono poteri di autorizzazione e
vigilanza del Sindaco; analogamente non potranno trovare fondamento nemmeno i
suoi poteri repressivi previsti nell'art. 209 in ordine alla distruzione delle
coltivazioni. Pres. Calvo, Est. Fratamico - C.G. (avv. Ranaboldo) c. Comune di
Balzola (avv. Dagna) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 5 febbraio
2010, n. 634
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00634/2010 REG.SEN.
N. 01032/1995 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1032 del 1995, proposto da:
Costanzo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ranaboldo, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso
Montevecchio, 50;
contro
Comune di Balzola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Enrico Dagna, con domicilio eletto presso lo studio del prof. Paolo Scaparone in
Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
Provincia Alessandria, in persona del Presidente p.t.;
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordine del Sindaco di Balzola n. 232 in data 27/5/1995, notificato in pari
data, di distruzione d'ufficio di coltivazione di riso in asciutta in Regione
Prato Nuovo Foglio 11 mappali 1048, 1427, 1528, 1529, 1531, per il giorno
17/6/1995 ore 9.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Balzola;
Vista la memoria difensiva del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 la dott.ssa Ofelia
Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 31/05/1995, il sig. Costanzo Giovanni chiedeva al
Tribunale di annullare, previa sospensiva, il provvedimento con il quale, il
27/05/1995, il Sindaco di Balzola aveva ordinato la distruzione d’ufficio della
sua coltivazione di riso in asciutta in Regione Prato Nuovo, foglio 11, mapp.
1048, 1427, 1528, 1529, 1531 per il giorno 17/06/1995, ore 9.
A sostegno delle proprie istanze il ricorrente deduceva 1) di esercitare
l’attività di risicoltura in terreni siti nel Comune di Balzola; 2) di aver dato
corso, nell’annata 1995, alla coltura secondo la innovativa tecnica “in
asciutta”, cioè senza la predisposizione di una risaia, intesa quale campo
soggetto ad allagamento, bensì attraverso una normale coltivazione, irrigata
grazie ai flussi piovani, ovvero mediante irrigazioni turnarie, alla stregua di
quanto avviene nei campi di mais e soia; 3) di aver chiesto comunque al Comune
l’autorizzazione alla coltura; 4) di aver visto rigettata la sua istanza; 5) di
essersi visto ordinare dal Sindaco, il 4/05/1995, di distruggere entro 10 giorni
la coltivazione di riso; 6) di aver tempestivamente impugnato dinanzi al TAR
tale provvedimento; 7) di aver ricevuto il 27/05/1995 la notifica di un nuovo
ordine di distruzione d’ufficio della coltivazione per il giorno 17/06/1995 alle
ore 9.
Alla luce di tali fatti il sig. Costanzo lamentava l’illegittimità derivata del
provvedimento impugnato per i motivi già denunciati con il ricorso avverso
l’ordinanza del 4/05/1995 ed avverso l’art. 6 del Regolamento speciale per la
coltivazione del riso della Provincia di Alessandria e, cioè, per “violazione e
falsa applicazione degli artt. 204, 205, 206 e 209 R.D. 27/07/1934 n. 1265,
eccesso di potere per illogicità manifesta, mancanza di presupposti,
travisamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 205 del R.D. 27/07/1934
n. 1265 e dell’art. 6 comma 1 del regolamento, eccesso di potere per illogicità
manifesta, mancanza di presupposti, travisamento”.
Con memoria depositata il 7/06/1995 si costituiva in giudizio il Comune di
Balzola, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto
infondati.
Con ordinanza n. 528/95 del 7/06/1995 il Collegio, ritenendo che sussistessero
“i danni gravi ed irreparabili richiesti dall’art. 21 della l. n. 1034 del
6/12/1971”, accoglieva l’istanza di sospensione limitatamente all’ordine
sindacale di distruzione d’ufficio della risaia in asciutta.
A seguito dell’invio da parte della Segreteria del Tribunale dell’avviso di
perenzione quinquennale, il ricorrente, con atto depositato il 18/05/2009,
personalmente sottoscritto, avanzava istanza di fissazione di udienza,
manifestando, così, di avere ancora interesse alla decisione del merito del
ricorso.
Con memoria del 3/12/2009 l’interessato articolava ulteriormente le proprie
tesi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 15/12/2009 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Giovanni Costanzo ha impugnato l’ordinanza n.
232 del 27/05/1995 del Sindaco del Comune di Balzola di distruzione d’ufficio
della sua coltivazione di riso “in asciutta” su alcuni terreni siti all’interno
del territorio comunale, deducendo l’illegittimità derivata di tale
provvedimento dall’invalidità dell’ingiunzione del 4/05/1995 e dell’art. 6 del
Regolamento Speciale della Provincia di Alessandria e, in ogni caso, per
l’inapplicabilità degli artt. 204, 205, 206 e 209 del R.D. 27/07/1934 n.1265
alla coltura di riso cd. “in asciutta”.
Secondo quanto esposto dal ricorrente, tale sistema di coltivazione, presentando
specifiche e moderne metodologie di impiego, si distinguerebbe dai tradizionali
metodi di coltivazione del riso mediante sommersione dei terreni, per cui non
sussisterebbero più quelle forti esigenze di tutela della salute pubblica che
erano state poste a fondamento della rigida disciplina prevista dal R.D.
27.7.1934 n. 1265 in riferimento alle risaie tradizionali; dovendosi, quindi,
assimilare la tecnica di coltivazione del riso mediante il sistema “in asciutta”
a qualsiasi altro tipo di coltivazione, non sarebbe più necessaria la preventiva
autorizzazione sindacale per la coltivazione all’interno delle cc.dd. fasce di
rispetto, né un eventuale diniego sindacale in tal senso potrebbe, comunque,
impedire di dare avvio ad una forma di coltivazione con tale nuovo metodo di
irrigazione.
Tali argomentazioni sono fondate e meritevoli di accoglimento.
Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal proprio precedente
orientamento su tale specifica questione espresso nelle pronunce Sez. II, n. 73
del 30.1.1995 e n. 798 del 30/05/2003 (quest’ultima resa proprio sull’ordinanza
del 4/05/1995 e sull’art. 6 del Regolamento speciale della Provincia di
Alessandria, entrambi annullati), secondo cui “nel caso della coltivazione del
riso effettuata superando le metodologie tradizionali dell'allagamento dei
terreni e, con esse, i rischi di carattere sanitario connessi, non trovano
applicazione le norme dettate negli artt. 204 e segg. R.D. 27 luglio 1934 n.
1265, che prevedono poteri di autorizzazione e vigilanza del Sindaco”.
Nelle richiamate decisioni, infatti, si sottolinea la rilevanza della
particolare metodologia della coltivazione del riso secondo il sistema
tradizionale della risaia, ovverosia mediante sommersione delle piantine al fine
di preservarle da eventuali dannose modificazioni della temperatura durate il
loro ciclo di crescita; per ottenere tale obiettivo i terreni dovevano essere,
quindi, coperti da acqua, la cui stagnazione poteva dare luogo a situazioni di
pericolo per la salute pubblica e segnatamente potenziali rischi di contrazione
di infezioni malariche, sia per i coltivatori che per gli abitanti delle zone
limitrofe; per fronteggiare siffatte esigenze sanitarie il R.D. 27.7.1934 n.
1265 aveva dettato una specifica e rigida disciplina in materia sulla
coltivazione del riso, subordinando la possibilità di insediare coltivazioni in
zone poste all’interno delle fasce di rispetto al rilascio di una apposita
autorizzazione sindacale.
Con il nuovo sistema di irrigazione adottato dal ricorrente, ossia quella della
coltivazione “in asciutta”, non si procede più alla coltivazione mediante
allagamento dei suoli su cui devono crescere le piantine, adottandosi un metodo
valido anche per altri tipi di colture, che è tale da non comportare fenomeni di
ristagno di acqua, rischiosi per la salute pubblica.
In tale ottica evolutiva, per l’attivazione di una coltivazione di riso “in
asciutta” non sarà dunque, più necessaria la richiesta e l’ottenimento
dell’autorizzazione sindacale prevista dal R.D. 27.7.1934 n. 1265, e ciò proprio
perché tale disciplina faceva evidentemente riferimento all’unico sistema
all’epoca conosciuto per la coltivazione di detto prodotto agricolo, ossia
quello per sommersione, che poteva comportare i già richiamati pericoli per la
salute pubblica, e che imponeva, pertanto, l’attivazione di rigidi sistemi di
controllo sulla pericolosità della risaia, pericoli oramai non più esistenti
nell’ipotesi nel ricorso al nuovo sistema di irrigazione.
Di conseguenza, se non è più configurabile alcun controllo preventivo da parte
del Sindaco, da esercitarsi attraverso il rilascio di provvedimenti
autorizzatori all’attivazione di risaie laddove queste siano praticate con il
sistema “in asciutta”, non potranno trovare fondamento nemmeno i suoi poteri
repressivi previsti nell'art. 209 in ordine alla loro distruzione.
Le medesime considerazioni inducono, altresì, a respingere l’eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dall’ Amministrazione resistente, che ha
dedotto la mancata impugnazione da parte del ricorrente del diniego oppostogli
dal Sindaco di Balzola in data 1.2.1995 alla sua istanza di attivazione della
risaia, provvedimento rispetto al quale quello impugnato costituirebbe un mero
atto applicativo; infatti, il rilievo per cui nella situazione dedotta in
giudizio non si trattava di una risaia in senso tradizionale, quanto di una
coltivazione di riso “in asciutta”, da praticarsi, quindi, con i normali sistemi
di irrigazione, rende del tutto inapplicabile la speciale disciplina di cui al
R.D. 27.7.1934 n. 1265 e, quindi, anche irrilevante l’eventuale adozione di
provvedimenti (positivi o negativi) del Sindaco in tal senso.
Dalle considerazioni che precedono discende l’illegittimità del provvedimento
impugnato - peraltro conseguente all’illegittimità, per i medesimi motivi,
dell’ordinanza del 4/05/1995 e dell’art. 6 del regolamento speciale della
Provincia di Alessandria (atti annullati con la sentenza n. 798/2003 cit.) e
l’accoglimento ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Seconda Sezione -
1. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2. condanna il Comune di Balzola alla rifusione in favore del ricorrente delle
spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it