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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 634


AGRICOLTURA - Riso - Coltivazione “in asciutta” - Superamento dei rischi di carattere sanitario - R.D. n. 1265/1934, artt. 204 e 209 - Poteri autorizzatori e repressivi del Sindaco - Sussistenza - Esclusione. Nel caso della coltivazione del riso effettuata “in asciutta”, superando le metodologie tradizionali dell'allagamento dei terreni e, con esse, i rischi di carattere sanitario connessi, non trovano applicazione le norme dettate negli artt. 204 e segg. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevedono poteri di autorizzazione e vigilanza del Sindaco; analogamente non potranno trovare fondamento nemmeno i suoi poteri repressivi previsti nell'art. 209 in ordine alla distruzione delle coltivazioni. Pres. Calvo, Est. Fratamico - C.G. (avv. Ranaboldo) c. Comune di Balzola (avv. Dagna) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 634
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00634/2010 REG.SEN.
N. 01032/1995 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1032 del 1995, proposto da:
Costanzo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ranaboldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;


contro


Comune di Balzola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Dagna, con domicilio eletto presso lo studio del prof. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
Provincia Alessandria, in persona del Presidente p.t.;
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordine del Sindaco di Balzola n. 232 in data 27/5/1995, notificato in pari data, di distruzione d'ufficio di coltivazione di riso in asciutta in Regione Prato Nuovo Foglio 11 mappali 1048, 1427, 1528, 1529, 1531, per il giorno 17/6/1995 ore 9.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Balzola;
Vista la memoria difensiva del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO


Con atto notificato in data 31/05/1995, il sig. Costanzo Giovanni chiedeva al Tribunale di annullare, previa sospensiva, il provvedimento con il quale, il 27/05/1995, il Sindaco di Balzola aveva ordinato la distruzione d’ufficio della sua coltivazione di riso in asciutta in Regione Prato Nuovo, foglio 11, mapp. 1048, 1427, 1528, 1529, 1531 per il giorno 17/06/1995, ore 9.

A sostegno delle proprie istanze il ricorrente deduceva 1) di esercitare l’attività di risicoltura in terreni siti nel Comune di Balzola; 2) di aver dato corso, nell’annata 1995, alla coltura secondo la innovativa tecnica “in asciutta”, cioè senza la predisposizione di una risaia, intesa quale campo soggetto ad allagamento, bensì attraverso una normale coltivazione, irrigata grazie ai flussi piovani, ovvero mediante irrigazioni turnarie, alla stregua di quanto avviene nei campi di mais e soia; 3) di aver chiesto comunque al Comune l’autorizzazione alla coltura; 4) di aver visto rigettata la sua istanza; 5) di essersi visto ordinare dal Sindaco, il 4/05/1995, di distruggere entro 10 giorni la coltivazione di riso; 6) di aver tempestivamente impugnato dinanzi al TAR tale provvedimento; 7) di aver ricevuto il 27/05/1995 la notifica di un nuovo ordine di distruzione d’ufficio della coltivazione per il giorno 17/06/1995 alle ore 9.

Alla luce di tali fatti il sig. Costanzo lamentava l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato per i motivi già denunciati con il ricorso avverso l’ordinanza del 4/05/1995 ed avverso l’art. 6 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso della Provincia di Alessandria e, cioè, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 204, 205, 206 e 209 R.D. 27/07/1934 n. 1265, eccesso di potere per illogicità manifesta, mancanza di presupposti, travisamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 205 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell’art. 6 comma 1 del regolamento, eccesso di potere per illogicità manifesta, mancanza di presupposti, travisamento”.

Con memoria depositata il 7/06/1995 si costituiva in giudizio il Comune di Balzola, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 528/95 del 7/06/1995 il Collegio, ritenendo che sussistessero “i danni gravi ed irreparabili richiesti dall’art. 21 della l. n. 1034 del 6/12/1971”, accoglieva l’istanza di sospensione limitatamente all’ordine sindacale di distruzione d’ufficio della risaia in asciutta.

A seguito dell’invio da parte della Segreteria del Tribunale dell’avviso di perenzione quinquennale, il ricorrente, con atto depositato il 18/05/2009, personalmente sottoscritto, avanzava istanza di fissazione di udienza, manifestando, così, di avere ancora interesse alla decisione del merito del ricorso.

Con memoria del 3/12/2009 l’interessato articolava ulteriormente le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 15/12/2009 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.


DIRITTO


Con il ricorso in epigrafe il sig. Giovanni Costanzo ha impugnato l’ordinanza n. 232 del 27/05/1995 del Sindaco del Comune di Balzola di distruzione d’ufficio della sua coltivazione di riso “in asciutta” su alcuni terreni siti all’interno del territorio comunale, deducendo l’illegittimità derivata di tale provvedimento dall’invalidità dell’ingiunzione del 4/05/1995 e dell’art. 6 del Regolamento Speciale della Provincia di Alessandria e, in ogni caso, per l’inapplicabilità degli artt. 204, 205, 206 e 209 del R.D. 27/07/1934 n.1265 alla coltura di riso cd. “in asciutta”.

Secondo quanto esposto dal ricorrente, tale sistema di coltivazione, presentando specifiche e moderne metodologie di impiego, si distinguerebbe dai tradizionali metodi di coltivazione del riso mediante sommersione dei terreni, per cui non sussisterebbero più quelle forti esigenze di tutela della salute pubblica che erano state poste a fondamento della rigida disciplina prevista dal R.D. 27.7.1934 n. 1265 in riferimento alle risaie tradizionali; dovendosi, quindi, assimilare la tecnica di coltivazione del riso mediante il sistema “in asciutta” a qualsiasi altro tipo di coltivazione, non sarebbe più necessaria la preventiva autorizzazione sindacale per la coltivazione all’interno delle cc.dd. fasce di rispetto, né un eventuale diniego sindacale in tal senso potrebbe, comunque, impedire di dare avvio ad una forma di coltivazione con tale nuovo metodo di irrigazione.

Tali argomentazioni sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal proprio precedente orientamento su tale specifica questione espresso nelle pronunce Sez. II, n. 73 del 30.1.1995 e n. 798 del 30/05/2003 (quest’ultima resa proprio sull’ordinanza del 4/05/1995 e sull’art. 6 del Regolamento speciale della Provincia di Alessandria, entrambi annullati), secondo cui “nel caso della coltivazione del riso effettuata superando le metodologie tradizionali dell'allagamento dei terreni e, con esse, i rischi di carattere sanitario connessi, non trovano applicazione le norme dettate negli artt. 204 e segg. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevedono poteri di autorizzazione e vigilanza del Sindaco”.

Nelle richiamate decisioni, infatti, si sottolinea la rilevanza della particolare metodologia della coltivazione del riso secondo il sistema tradizionale della risaia, ovverosia mediante sommersione delle piantine al fine di preservarle da eventuali dannose modificazioni della temperatura durate il loro ciclo di crescita; per ottenere tale obiettivo i terreni dovevano essere, quindi, coperti da acqua, la cui stagnazione poteva dare luogo a situazioni di pericolo per la salute pubblica e segnatamente potenziali rischi di contrazione di infezioni malariche, sia per i coltivatori che per gli abitanti delle zone limitrofe; per fronteggiare siffatte esigenze sanitarie il R.D. 27.7.1934 n. 1265 aveva dettato una specifica e rigida disciplina in materia sulla coltivazione del riso, subordinando la possibilità di insediare coltivazioni in zone poste all’interno delle fasce di rispetto al rilascio di una apposita autorizzazione sindacale.

Con il nuovo sistema di irrigazione adottato dal ricorrente, ossia quella della coltivazione “in asciutta”, non si procede più alla coltivazione mediante allagamento dei suoli su cui devono crescere le piantine, adottandosi un metodo valido anche per altri tipi di colture, che è tale da non comportare fenomeni di ristagno di acqua, rischiosi per la salute pubblica.

In tale ottica evolutiva, per l’attivazione di una coltivazione di riso “in asciutta” non sarà dunque, più necessaria la richiesta e l’ottenimento dell’autorizzazione sindacale prevista dal R.D. 27.7.1934 n. 1265, e ciò proprio perché tale disciplina faceva evidentemente riferimento all’unico sistema all’epoca conosciuto per la coltivazione di detto prodotto agricolo, ossia quello per sommersione, che poteva comportare i già richiamati pericoli per la salute pubblica, e che imponeva, pertanto, l’attivazione di rigidi sistemi di controllo sulla pericolosità della risaia, pericoli oramai non più esistenti nell’ipotesi nel ricorso al nuovo sistema di irrigazione.

Di conseguenza, se non è più configurabile alcun controllo preventivo da parte del Sindaco, da esercitarsi attraverso il rilascio di provvedimenti autorizzatori all’attivazione di risaie laddove queste siano praticate con il sistema “in asciutta”, non potranno trovare fondamento nemmeno i suoi poteri repressivi previsti nell'art. 209 in ordine alla loro distruzione.

Le medesime considerazioni inducono, altresì, a respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’ Amministrazione resistente, che ha dedotto la mancata impugnazione da parte del ricorrente del diniego oppostogli dal Sindaco di Balzola in data 1.2.1995 alla sua istanza di attivazione della risaia, provvedimento rispetto al quale quello impugnato costituirebbe un mero atto applicativo; infatti, il rilievo per cui nella situazione dedotta in giudizio non si trattava di una risaia in senso tradizionale, quanto di una coltivazione di riso “in asciutta”, da praticarsi, quindi, con i normali sistemi di irrigazione, rende del tutto inapplicabile la speciale disciplina di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 e, quindi, anche irrilevante l’eventuale adozione di provvedimenti (positivi o negativi) del Sindaco in tal senso.

Dalle considerazioni che precedono discende l’illegittimità del provvedimento impugnato - peraltro conseguente all’illegittimità, per i medesimi motivi, dell’ordinanza del 4/05/1995 e dell’art. 6 del regolamento speciale della Provincia di Alessandria (atti annullati con la sentenza n. 798/2003 cit.) e l’accoglimento ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Seconda Sezione -

1. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

2. condanna il Comune di Balzola alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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