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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 1896
INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Puglia - Zone non esclusivamente industriali
- Applicabilità del criterio differenziale - L.r. Puglia n. 3/2002 -
Provvedimenti assunti anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale
- Criterio differenziale - Applicabilità - Nei comuni privi di zonizzazione
acustica - Esclusione. L’art. 3 della L.R. Puglia n. 3/2002 stabilisce, al
terzo comma, che per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti
massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto
"criterio differenziale", in base al quale non può essere superata la differenza
di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno. Tale
previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi della
zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n.
3656/2007). Con riguardo ai provvedimenti assunti anteriormente all’entrata in
vigore della legge regionale, trova invece applicazione l’orientamento prevalso
in giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio
comunale ai sensi dell’art. 6, primo comma - lett. a), della legge quadro n. 447
del 1995, operano i soli limiti "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli
"differenziali" (cfr., tra molte, TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 385/2008;
TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 578/2005; TAR Lombardia, Milano, sez. I,
sent. n. 813/2004; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 847/2004). Pres. Allegretta,
Est. Picone - N.L. (avv. Tosches) c. Comune di Bari (avv. Valla) - TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 1896
N. 01896/2010 REG.SEN.
N. 01744/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2000, proposto da Natale
Lavolpicella, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Tosches, con domicilio
eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini, 102;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio
eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza prot. n.1569/2000/I/SISP notificata il 26.5.2000, con cui il
Sindaco di Bari ordinava all’odierno ricorrente, titolare del panificio con sede
alla via Brigata Bari n. 104, di porre in essere entro trenta giorni tutte le
idonee misure tecniche e organizzative, finalizzate all’abbattimento delle
emissioni rumorose prodotte dagli impianti tecnici, nel rispetto del "limite
differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento
notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, nonché di esibire entro lo stesso
termine l’esito delle indagini fonometriche effettuate a cura e spese dello
stesso sig. Lavolpicella Natale dalla A.U.S.L. BA/4, ovvero da tecnico
competente esperto in acustica, al fine di dimostrare l'efficacia delle misure
adottate;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Savio Picone e
uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Tosches e Rosa Cioffi (quest’ultima
per delega di Anna Valla);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, titolare di un panificio situato in via Brigata Bari n. 104,
impugna l’ordinanza sindacale in epigrafe, con la quale il Comune gli ha
ordinato di attuare tutte le idonee misure tecniche ed organizzative per
l’abbattimento delle emissioni rumorose, onde ricondurre gli impianti al
rispetto del "limite differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in
periodo di riferimento notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, nonché di
esibire entro lo stesso termine l’esito delle indagini fonometriche effettuate,
a sue spese, dalla A.U.S.L. BA/4 ovvero da tecnico abilitato.
Si affida ad unico motivo di censura con il quale deduce violazione del
principio del contraddittorio, difetto di motivazione, violazione del d.p.c.m.
1.3.1991, violazione del d.p.c.m. 14.11.1997, violazione della legge n. 447 del
1995, violazione della legge regionale n. 36 del 1984 ed eccesso di potere per
illogicità, difetto dei presupposti, contraddittorietà, sviamento.
Si è costituito il Comune di Bari, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Il Comune di Bari, con ordinanza sindacale notificata il 26.5.2000, ha
ordinato a Natale Lavolpicella di attuare tutte le idonee misure tecniche ed
organizzative per l’abbattimento delle emissioni rumorose provenienti dal
panificio situato in via Brigata Bari n. 104, onde ricondurre gli impianti al
rispetto del "limite differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in
periodo di riferimento notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, con l’obbligo
di produrre entro lo stesso termine l’esito delle indagini fonometriche
effettuate, a sue spese, dalla A.U.S.L. BA/4 ovvero da tecnico abilitato.
2. E’ assorbente e fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la
violazione della legge n. 447 del 1995 e del combinato disposto del d.p.c.m.
1.3.1991 e del d.p.c.m. 14.11.1997.
Risulta infatti incontestato che il Comune di Bari, all’epoca dell’adozione
dell’ordinanza impugnata, fosse privo del piano di zonizzazione acustica.
La materia dell’inquinamento acustico è stata compiutamente disciplinata dalla
Regione Puglia con la legge regionale n. 3 del 2002. L’art. 3 della legge
stabilisce, al terzo comma, che per le zone non esclusivamente industriali (come
quella ove risulta ubicato il laboratorio artigianale del ricorrente), oltre ai
limiti massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto
"criterio differenziale", in base al quale non può essere superata la differenza
di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno.
Tale previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi
della zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent.
n. 3656/2007
Il provvedimento gravato è stato invece assunto nel periodo antecedente
all’entrata in vigore della legge regionale pugliese n. 3 del 2002. Trova allora
applicazione, nella fattispecie, l’orientamento prevalso in giurisprudenza
secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi
dell’art. 6, primo comma - lett. a), della legge quadro n. 447 del 1995, operano
i soli limiti "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli "differenziali"
(cfr., tra molte, TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 385/2008; TAR Friuli
Venezia Giulia, sent. n. 578/2005; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n.
813/2004; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 847/2004).
Depone in tal senso l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del d.p.c.m.
14.11.1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti
previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si
applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991". Ove si fosse voluto far sopravvivere
integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto (che al primo
comma regola i limiti "assoluti" ed al secondo comma regola i limiti
"differenziali") sarebbe stato necessario un rinvio integrale alla disciplina
previgente.
D’altra parte, non persuade la tesi che, per giustificare il richiamo parziale
al solo primo comma dell’art. 6, adduce la diretta applicabilità dei limiti
"differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una
suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente industriali)
che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una
specifica norma che ne autorizzi l’operatività nella fase transitoria per i
Comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica. In realtà, già nella
vigenza del d.p.c.m. 1.3.1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle
zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la
necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne
l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio
operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta
normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del
criterio "differenziale" all’introduzione della disciplina a regime, e cioè
all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.
Pertanto, non avendo il Comune di Bari provveduto alla prescritta zonizzazione
acustica, all’epoca dei fatti controversi non operava il criterio
"differenziale", con conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata, fondata
proprio sull’accertato superamento del limite differenziale notturno di
immissione.
Il carattere assorbente del vizio esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori
motivi.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l’effetto, è annullata
l’ordinanza impugnata.
Considerata la peculiarità e complessità delle questioni esaminate, sussistono
giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima
Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con
l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/05/2010
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