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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 1897
VIA - Natura - Profili di discrezionalità amministrativa - Sindacato del
giudice amministrativo - Limiti. La valutazione d’impatto ambientale, anche
con riferimento alla tutela dei siti di interesse naturalistico SIC e ZPS, non
costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di
verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta
profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano
dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione
rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è
sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta
illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata,
o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento
del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez.
VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917). Pres.
Allegretta, Est. Picone - S. s.r.l. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv.
Lancieri) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 1897
N. 01897/2010 REG.SEN.
N. 01581/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2008, proposto da SA.GE.
s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio
eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio
eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della determinazione n. 402 del 25 giugno 2008, successivamente conosciuta,
con la quale il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia è pervenuto
a esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la
realizzazione di un impianto di interramento sanitario per rifiuti non
pericolosi, da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis;
b) del parere del Comitato Regionale V.I.A. reso nella seduta del 5 dicembre
2007;
c) del parere del 21 aprile 2008 dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia;
d) del regolamento regionale n. 22 del 4 settembre 2007, come recepito e
modificato dal regolamento regionale n. 15 del 18 luglio 2008, nella parte in
cui all’art. 5 prevede in tutte le ZPS il divieto di realizzare nuove discariche
o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché di
ampliare quelli esistenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Savio Picone
e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasqualone e Lancieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna la determinazione n. 402 del 25 giugno 2008 a
firma del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, unitamente agli
atti indicati in epigrafe ed ai regolamenti regionali n. 22 del 2007 e n. 15 del
2008, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale
per la realizzazione di un impianto di interramento sanitario per rifiuti non
pericolosi, da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis.
Si affida a motivi così rubricati:
1) violazione della Direttiva 1992/43/CE e della Direttiva 1979/409/CE;
violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e degli artt. 4, 5 e 7 della
legge regionale n. 11 del 2001; eccesso di potere per erroneità dei presupposti,
travisamento, sviamento e straripamento di potere; violazione dell’art. 3 della
legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 41 e 117 della Costituzione;
2) violazione degli artt. 3, 8, 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990; eccesso
di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti,
disparità di trattamento e sviamento;
3) violazione della Direttiva 1985/337/CE; violazione dell’art. 4 del d. lgs. n.
152 del 2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997; violazione degli artt. 1,
4, 5 e 7 della legge regionale n. 11 del 2001; violazione dell’art. 3 della
legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti,
travisamento, perplessità, illogicità, sviamento e straripamento di potere;
violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita la Regione Puglia, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. La SA.GE. s.r.l., con istanza presentata il 18 aprile 2006, ha richiesto alla
Regione Puglia la verifica di compatibilità ambientale, ai sensi della legge
regionale n. 11 del 2001, per la realizzazione di un impianto di interramento
sanitario per rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di San Marco in
Lamis all’interno di una cava di versante dismessa da molti anni, in località
Monte Granato. Il progetto prevede anche il successivi intervento di ripristino
ambientale volto al recupero dell’aspetto paesaggistico dell’area e della
continuità ecologica tra i lembi di pseudo-steppa frammentati dal vuoto creato
dalla cava.
L’area in questione rientra nel SIC “Valloni e steppe pedegarganiche” e nella
ZPS “Promontorio del Gargano”.
Il Comitato Regionale V.I.A., nella seduta del 5 dicembre 2007, ha espresso
parere contrario.
La società ricorrente, preavvisata ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241
del 1990, ha controdedotto ai rilievi del Comitato con nota del 29.1.2008. Le
mitigazioni prospettate dalla società sono state tuttavia giudicate
insufficienti dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia, che con parere del 21
aprile 2008 ha confermato il giudizio negativo sulla compatibilità del progetto.
E’ seguito il provvedimento impugnato, che ha definitivamente sancito il parere
sfavorevole alla compatibilità ambientale del progetto.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente si dilunga nel tentativo di dimostrare
l’illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa regionale pugliese
(regolamenti n. 22 del 2007 e n. 15 del 2008), nella parte in cui vieta in tutte
le ZPS la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e
smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l’ampliamento di quelli esistenti. A tal
fine richiama un precedente di questa Sezione (sentenza n. 2128 del 2008), con
cui è stata annullata la previsione del regolamento regionale n. 16 del 2006 che
stabiliva analogo divieto, assoluto e generalizzato, in materia di impianti per
la produzione di energia eolica.
Più di recente, peraltro, è stata rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità con il diritto
comunitario, ed in particolare con le Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE (in
materia di tutela dell’avifauna e dell’habitat naturale), del combinato disposto
dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), dell’art. 5, primo comma, del decreto del Ministro dell’ambiente 17
ottobre 2007 e dell’art. 2, sesto comma, della legge regionale n. 31 del 2008,
nella parte in cui vietano in modo assoluto ed indifferenziato la localizzazione
di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS costituenti la rete ecologica “Natura
2000”, in luogo dell’effettuazione di apposita valutazione di incidenza
ambientale che analizzi l’impatto del singolo progetto sul sito specifico
interessato dall’intervento (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, ord. 15 dicembre
2009 n. 273).
E’ vero che, nella parte motiva del provvedimento impugnato, si fa espresso
richiamo dell’art. 5, primo comma, del regolamento regionale n. 22 del 2007 (ove
è previsto, appunto, il divieto generalizzato di realizzare discariche nelle ZPS).
Tuttavia, nella concreta fattispecie la Regione Puglia, pur in presenza di una
norma regolamentare contenente siffatto divieto, ha ugualmente svolto
un’istruttoria puntuale sulle caratteristiche del progetto e sulla sua
compatibilità con le esigenze di tutela del sito e, all’atto di emettere il
provvedimento negativo, ha richiamato per relationem le risultanze dell’analisi
effettuata dal Comitato Regionale V.I.A. (che ha reso parere nella seduta del 5
dicembre 2007) e dall’Ufficio Parchi (con parere del 21 aprile 2008).
Donde l’irrilevanza delle censure ampiamente sviluppate da parte ricorrente nei
confronti delle norme regolamentari regionali, delle quali non si è fatta
applicazione automatica e vincolata.
2.2. Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che sarebbero
rimaste prive di riscontro le osservazioni fatte pervenire alla Regione Puglia
dopo il preavviso di diniego.
Il vizio non sussiste. L’obbligo di esame delle memorie e dei documenti, in base
al combinato disposto degli artt. 7, 8, 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990,
non impone all’Amministrazione procedente un’analitica confutazione in merito ad
ogni argomento utilizzato dall’interessato, essendo sufficiente una motivazione
che renda percepibile la ragione del mancato accoglimento delle deduzioni
difensive (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006 n. 1999), così
come avvenuto nella specie.
2.3. La ricorrente deduce poi illegittimità per disparità di trattamento,
affermando che in situazione simile (realizzazione di identico impianto
nell’agro tarantino, autorizzata alla società CI.SA. nel 2005) la Regione Puglia
avrebbe ingiustificatamente adottato scelte opposte.
Anche tale censura è infondata poiché, a tacer d’altro, in quella occasione
l’area interessata era già fortemente degradata ed esistevano già altre due
discariche, una centrale elettrica ed altri cantieri (cfr. pag. 5 delle
determina n. 161/05 – doc. 8).
2.4. Infine, il provvedimento impugnato non viola le direttive comunitarie e le
normativa interna in materia di valutazione d’incidenza e valutazione d’impatto
ambientale e non è affetto da carenza di motivazione, come sostenuto dalla
ricorrente nell’ultimo mezzo di gravame.
Il Comitato Regionale V.I.A., con il parere già richiamato, ha ritenuto che
l’opera proposta possa produrre forte impatto, sia in fase di cantiere che in
fase di esercizio, a causa di:
- svolazzamento di materiali leggeri e polveri al di fuori della discarica;
- emissione di cattivi odori;
- inquinamento acustico dovuto alle macchine operative e di trasporto, che
provocherebbe l’allontanamento della fauna dal sito e sottrarrebbe spazi utili
all’insediamento, all’alimentazione ed alla riproduzione;
- disturbo antropico;
- utilizzo di rodenticidi che entrano nella catena alimentare, creando fenomeni
di biomagnificazione a danno dei depredatori al vertice della catena alimentare
(volpi, gatti, uccelli rapaci).
Il Comitato ha inoltre valutato che le progettate opere di ripristino non
sarebbero sufficienti a mitigare o contrastare simili effetti negativi.
Il giudizio è stato confermato dall’Ufficio Parchi della Regione e, infine,
ribadito con il provvedimento impugnato.
Come è noto, la valutazione d’impatto ambientale, anche con riferimento alla
tutela dei siti di interesse naturalistico SIC e ZPS, non costituisce un mero
giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di
oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di
discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi
pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse
all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice
amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei
fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo
inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale
riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n.
4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n.
2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917).
Nella fattispecie, la Regione ha congruamente motivato il proprio avviso
contrario all’insediamento di una nuova discarica nell’area occupata dalla cava
ormai dismessa, evidenziando i pericoli per l’habitat e per la fauna.
Anche per tale parte il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
3. Quanto alle spese processuali, sussistono giuste ragioni per disporne la
compensazione, avuto riguardo alla complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione
Prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con
l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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