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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 maggio 2010, n. 1972
APPALTI - Offerta economica - Mancata allegazione del documento d’identità -
Non costituisce motivo di esclusione - Ragioni. Ove le istanze o le
dichiarazioni cui allegare il documento di identità siano rese dalla stessa
persona in un medesimo procedimento e fanno parte di un medesimo insieme
probatorio, non è necessario che siano accompagnate, ciascuna, da una fotocopia
del documento di identità, altrimenti la formalità prescritta dall’art. 38 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si tramuterebbe in un formalismo senza scopo
(cfr. TAR Sardegna, n. 457/2008). In tal senso è anche il parere espresso
dall’Autorità della vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture (deliberazione n. 256/2007) in cui si puntualizza che la mancata
allegazione del documento d’identità all’offerta economica non può essere motivo
di esclusione: il riferimento dell’Autorità è ad un orientamento
giurisprudenziale che consente addirittura la sanatoria, a mezzo integrazione
postuma, nelle ipotesi di omessa allegazione della copia del documento di
identità, sul presupposto che la mancata allegazione alla dichiarazione
sostitutiva di un atto di notorietà sottoscritta dal dichiarante della copia del
documento di identità del sottoscrittore, da rendersi ai sensi dell’art. 38
comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 455, non comporta la nullità della
dichiarazione stessa, piuttosto rappresentata un esempio tipo di
regolarizzazione successiva, attenendo detta regolarizzazione non al contenuto
del documento, ma solo alla garanzia della sua provenienza, dimodoché non viene
implicata alcuna lesione del principio della par condicio dei concorrenti. Pres.
Allegrett, Est. Durante - A- s.r.l. (avv.ti Loiodice e Testini) c. Università
degli Studi di Foggia (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 maggio
2010, n. 1972
N. 01972/2010 REG.SEN.
N. 01291/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Antinia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Ciro
Testini, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;
contro
l’Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge, con ufficio in Bari,
via Melo, 97;
nei confronti di
Eco Alba Società Cooperativa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso introduttivo,
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Foggia protocollo n.
18678 X/4 ret 865 del 7 luglio 2009, recante esclusione della ricorrente dalla
gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, avvio al
recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi e non, prodotti per i
laboratori didattici e di ricerca e stoccati presso il deposito temporaneo del
polo di agraria, comprensivo della dotazione dei relativi contenitori;
di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente e, ove occorra, del
disciplinare di gara in parte qua;
con motivi aggiunti,
del decreto rettorale n. 865 del 2009, protocollo n. 18678 – X/4 del 7 luglio
2009, nella parte in cui aggiudica alla Eco Alba Soc. coop. il suddetto
servizio;
del disciplinare di gara in parte qua e dei presupposti provvedimenti di cui ai
verbali di gara, nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Foggia al
risarcimento dei danni;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Vista la propria ordinanza n. 582 del 23 settembre 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010, per le parti, i
difensori, avv. Ciro Testini, anche per delega dell'avv. Aldo Loiodice e l’avv.
dello Stato Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università degli Studi di Foggia bandiva una procedura aperta per il servizio
di raccolta, trasporto, stoccaggio, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti
speciali, pericolosi e non, prodotti per i laboratori didattici e di ricerca e
stoccati presso il deposito temporaneo del polo di agraria, comprensivo della
dotazione dei relativi contenitori.
Nel disciplinare di gara si prevedeva l’allegazione della copia fotostatica di
un documento in corso di validità del sottoscrittore da inserire nella busta A).
La prescrizione era ripetuta con riferimento all’offerta economica da inserire
nella busta B).
La ditta Antinia presentava l’autodichiarazione con allegata fotocopia del
documento d’identità che inseriva nella busta A). Non allegava la copia del
documento di identità all’offerta economica da inserire nella busta B).
La commissione di gara riteneva irrilevante la omessa allegazione, evidenziando
testualmente “Per quanto riguarda l’offerta presentata dalla società Antinia
s.r.l. si constata la mancata allegazione della copia del documento di identità
del dichiarante: tale carenza non viene ritenuta idonea a pregiudicare la
partecipazione del concorrente, in quanto la documentazione amministrativa
presentata nella busta “A” dalla detta società risulta corredata da fotocopia
del documento di identità del legale rappresentante”.
Espletata la gara, la ditta Antinia si collocava al primo posto della
graduatoria con il maggior ribasso (42%). La concorrente Eco Alba Soc. Coop. al
secondo posto con il ribasso del 4,7%.
Il Rettore, in sede di approvazione degli atti di gara, disponeva l’esclusione
dell’Antinia rilevando “…che, ai sensi del disciplinare di gara, l’offerta
economica deve essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla copia del documento
d’identità…”).
Con il ricorso in esame, la società Antinia ha impugnato il suddetto
provvedimento di esclusione e il disciplinare di gara in parte qua, dei quali
deduce l’illegittimità per i seguenti motivi:
violazione di legge; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara;
eccesso di potere per erronea presupposizione ed ingiustizia manifesta;
violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 445 del 2000; eccesso di potere
per erronea presupposizione; illegittimità del disciplinare di gara in parte
qua;
Con motivi aggiunti, essa ricorrente ha impugnato il decreto rettorale nella
parte in cui aggiudica il servizio alla ditta Eco Alba Soc. coop., deducendo
oltre ai precedenti motivi e l’illegittimità in via derivata, violazione di
legge per incompetenza di attribuzione; difetto di istruttoria, illogicità ed
irragionevolezza manifesta.
Ha proposto anche domanda di risarcimento dei danni in forma specifica, a mezzo
riammissione alla gara d’appalto e conseguente aggiudicazione dell’appalto e, in
via gradata, mediante la condanna dell’amministrazione al risarcimento per
equivalente nella misura di euro 44.960,00 o altra somma ritenuta di giustizia.
L’Università degli Studi di Foggia, costituitasi in giudizio, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Questa sezione, con ordinanza n. 582 del 23 settembre 2008, ha accolto l’istanza
cautelare, ritenendo che “l’allegazione del documento d’identità costituisce una
formalità eccessiva e superflua, quando viene estesa alla parte economica
dell’offerta, sia perché quest’ultima non ha valore giuridico di
“autocertificazione” ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000 (costituendo invece
espressione di volontà negoziale dell’impresa concorrente), sia perché
l’allegazione di copia del documento è già stata prescritta dal bando
all’interno della busta A, contenente la documentazione generale, ed è stato
previsto l’inserimento di entrambe le buste in un plico unico sigillato, in modo
da scongiurare ogni incertezza sull’attribuibilità delle dichiarazioni e degli
altri atti ivi acclusi”.
Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 24
febbraio 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve premettersi che il d.p.r. n. 445 del 2000, all’art. 38, comma 3, prevede
l’allegazione del documento d’identità per le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre all’amministrazione pubblica.
L’obbligo di allegazione del documento di identità non sussiste, viceversa, per
dichiarazioni di volontà di natura negoziale, qual è l’offerta economica.
Indipendentemente da ciò, sta di fatto che la ricorrente ha prodotto il
documento di identità allegandolo alla dichiarazione contenuta nella busta A, a
sua volta inserita con la busta B) in un unico plico sigillato, sicché risulta
scongiurata ogni incertezza sull’attribuibilità delle dichiarazioni e degli
altri atti ivi acclusi.
La sua esclusione dalla gara risulta, pertanto, illogica e irragionevole e
frutto di mero formalismo senza scopo che la giurisprudenza ha sempre rifiutato
ove limiti lo ius partecipationis.
Invero, é principio generale quello secondo il quale, ove le istanze o le
dichiarazioni cui allegare il documento di identità siano rese dalla stessa
persona in un medesimo procedimento e fanno parte di un medesimo insieme
probatorio, non è necessario che siano accompagnate, ciascuna, da una fotocopia
del documento di identità, altrimenti la formalità prescritta dall’art. 38 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (in base alla quale le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore) si tramuterebbe in un formalismo senza
scopo (cfr., da ultimo, TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 457).
In tal senso è anche il parere espresso dall’Autorità della vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture (deliberazione n. 256 del 19
luglio 2007) in cui si puntualizza che la mancata allegazione del documento
d’identità all’offerta economica non può essere motivo di esclusione perché “non
è previsto dalla normativa l’obbligo di fornire congiuntamente all’offerta i
dati identificativi di chi la sottoscrive. Tali dati, infatti,… non influiscono
sulla valutazione dell’offerta e possono essere in ogni caso richiesti dalla
stazione appaltante in sede di integrazione documentale”.
Il riferimento dell’Autorità di vigilanza è ad un orientamento giurisprudenziale
che consente addirittura la sanatoria, a mezzo integrazione postuma, nelle
ipotesi di omessa allegazione della copia del documento di identità, sul
presupposto che la mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva di un atto
di notorietà sottoscritta dal dichiarante della copia del documento di identità
del sottoscrittore, da rendersi ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 455, non comporta la nullità della dichiarazione stessa,
piuttosto rappresentata un esempio tipo di regolarizzazione successiva,
attenendo detta regolarizzazione non al contenuto del documento, ma solo alla
garanzia della sua provenienza, dimodoché non viene implicata alcuna lesione del
principio della par condicio dei concorrenti.
Per quanto esposto, non può essere condivisa la tesi difensiva dell’Università
degli Studi di Foggia attestata su posizioni di mero formalismo.
In conclusione, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione dell’Antinia
dalla gara, avendo la medesima provveduto all’allegazione della copia
fotostatica del documento d’identità nella busta A) contenente la documentazione
amministrativa, sicché nella procedura di gara era stata già stata acquisita la
copia del documento di riconoscimento con assolvimento dell’onere di provare
oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della
dichiarazione al dichiarante.
Ne consegue che l’esclusione dalla gara si configura come manifestazione di
eccessivo formalismo in contrasto, sia con il principio del favor
partecipationis, sia con il principio di strumentalità delle forme rispetto alla
correttezza della gara, sia con il principio di essenzialità delle prescrizioni
sanzionatorie rispetto alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione
deve tutelare.
Per le ragioni esposte, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere
accolto con annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla gara dell’Antinia
e dell’aggiudicazione in favore di Eco Alba Soc. coop., il cui presupposto è
venuto meno.
L’Antinia va, quindi, reintegrata nella posizione di aggiudicataria provvisoria
dell’appalto (cfr. Cassazione, Sez. Unite civili, ordinanza, n. 2906 del 12
gennaio 2010.)
Quanto alla domanda risarcitoria, se ne dispone la reiezione, tenuto conto
dell’effetto satisfattivo della presente pronuncia, non risultando in atti
l’intervenuta stipulazione del contratto e l’esecuzione totale o parziale della
prestazione.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti e nei sensi di cui in
motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo
indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima,
accoglie il ricorso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Foggia al pagamento in favore della Antinia
s.r.l. di euro 3.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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