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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 Gennaio 2010, n. 2
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili -
Procedure autorizzative - Termine di 180 giorni - Principio fondamentale in
materia di produzione trasporto e distribuzione dell’energia - Regioni - Obbligo
di attenersi. Il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle
procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (cfr. art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003,
attuativo della dir. 2001/77/CE) è stato qualificato come principio fondamentale
in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”
dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò
anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e
amministrative, devono attenersi. Pres. Allegretta, Est. Adamo - D. s.r.l.
(avv.ti Mescia) c. Regione Puglia (avv. Persichella) - TAR PUGLIA, Bari, Sez.
I - 8 gennaio 2010, n. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00002/2010 REG.SEN.
N. 01345/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2009, proposto dalla Daunia
Wind S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mescia e Giuseppe
Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni
210;
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo,
197;
avverso
il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di
autorizzazione unica per la realizzazione di una variante in corso d’opera al
realizzando parco eolico in agro di Serracapriola, ex art.12 D. Lgs. n.
387/2007;
e per il conseguimento
dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il procedimento di
variante in corso d’opera mediante provvedimento espresso e motivato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il cons.
Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Mescia e
Sabino Persichella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 23 febbraio 2005, la Daunia Wind S.r.l. chiedeva alla Regione
Puglia - Settore Industria - l'autorizzazione unica per la realizzazione di un
parco eolico composto da 26 aerogeneratori in agro di Serracapriola. Il 24
maggio 2005 domandava altresì al Settore Ecologia della Regione Puglia di
avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
Il Settore Ecologia escludeva tale procedura per tutte le pale, tranne che per
cinque (le nn. 7, 8, 9, 13 e14). Le nn. 7 e 13 perché erano collocate in zona
limitrofa ad un'area alberata; le nn. 8, 9 e 14 perché a ridosso di una strada
comunale (determina 24 aprile 2006 n. 211).
La società otteneva quindi l'autorizzazione unica per l'impianto così composto
da 21 aerogeneratori, con determinazione del Settore Industria I febbraio 2007
n. 3.
La medesima Daunia Wind presentava poi alla Provincia di Foggia la richiesta di
riesame della verifica, allegando una variante di progetto relativa alle cinque
pale non escluse dalla V.I.A.
La Provincia trasmetteva detta l'istanza all’Assessorato all'Ecologia regionale,
ritenendolo competente ai sensi dell'articolo 10, quinto comma, della legge
regionale n. 17/2007 (trattandosi di mera integrazione e variazione
progettuale), con nota 28 febbraio 2008 n. 12907.
Il Dirigente del Settore Ecologia regionale rimetteva alla Provincia la pratica,
qualificandola come nuova istanza.
Quest’ultimo Ente esaminava allora la richiesta della Daunia Wind, escludendo,
alla stregua del modificato progetto, anche le cinque pale residue dalla
procedura di V.I.A. (determina del Responsabile del Servizio Ambiente della
Provincia di Foggia 28 luglio 2007 n. 2394/6.15).
La società interessata pertanto richiedeva all'Assessorato regionale allo
Sviluppo economico - Settore Industria - "l'approvazione della variante in corso
d'opera di cui al progetto allegato alla presente e il conseguente rilascio
dell'Autorizzazione Unica in variante", il 25 agosto 2008.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, con ricorso notificato il 7 agosto 2009 e
depositato il 10 agosto 2009, la Daunia Wind ha agito dinanzi a questo Tribunale
per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia
sulla propria istanza di rilascio dell’autorizzazione unica in variante e per
ottenere, di conseguenza, che sia ordinata all’Ente la conclusione del
procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato.
L'azione è fondata.
Alla data odierna, a più di un anno dalla richiesta, la Regione non si è
pronunciata; d'altronde, la circostanza è ribadita dalla parte resistente, nella
memoria del 20 ottobre 2009: "Naturalmente la domanda non veniva neanche
esaminata dall'Assessorato regionale, risultando del tutto irrituale".
Occorre ricordare che la disciplina degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili deriva dalla direttiva 2001/77/CE, che, in
un'ottica di liberalizzazione del mercato interno dell'elettricità, ha tra
l’altro stabilito, all'articolo 6:
"1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri
valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure
di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva
96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili allo scopo di:
- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e
tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili”.
La direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.
387, il quale evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale
relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di produzione di energia
mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato,
corrisponde a "finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di
gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili
con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale
della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”)" (decisione, sesta Sezione, 9
marzo 2005 n. 971).
In particolare l'articolo 5 ("Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative") prevede:
"3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a
seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione
del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a
centottanta giorni”.
Il complessivo termine di 180 giorni è stato qualificato come principio
fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al
quale perciò anche la Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie competenze
legislative e amministrative, deve attenersi.
In realtà, l'Amministrazione resistente si è sottratta all'obbligo della
conclusione del procedimento, delegando inammissibilmente l'onere di esporre le
ragioni della propria inazione alla difesa in giudizio. Tali ragioni,
d'altronde, riguardando l'interpretazione delle leggi regionali, soprattutto in
relazione al regime transitorio di cui alla legge n. 17/2007, e la
qualificazione giuridica del sub-procedimento di verifica (conclusosi con la
determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia 28
luglio 2007 n. 2394/6.15) in rapporto con la precedente attività amministrativa
sfociata nell'autorizzazione unica I febbraio 2007 n. 3, non potevano per loro
natura costituire una preclusione alla richiesta della società, né tantomeno una
così chiara ragione d’irricevibilità dell’istanza da legittimare la denunciata
inerzia.
In applicazione dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, come modificato
dall’art. 2 della legge n. 205/2000, rispetto a tale protratto silenzio quindi
questo Tribunale deve ribadire l'obbligo della Regione Puglia di condurre il
procedimento nel rispetto della normativa, espressione dei principi di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione
amministrativa, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, e rilevare il
relativo inadempimento.
A ciò consegue l’ordine al Dirigente del Settore Industria di definire il
procedimento attivato.
Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la
soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, accoglie
il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo della Regione Puglia - Settore Industria - di provvedere
nel termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza
a cura della segreteria di questo Tribunale ovvero dalla sua notificazione,
all’adozione delle proprie determinazioni in ordine all’istanza presentata dalla
Daunia Wind in data 25 agosto 2008, per ottenere l’autorizzazione unica estesa
anche ai cinque aerogeneratori da collocarsi nel comune di Serracapriola,
oggetto dello screening conclusosi con la determina del Responsabile del
Servizio Ambiente della Provincia di Foggia 28 luglio 2007 n. 2394/6.15;
- condanna la Regione Puglia alla rifusione in favore della società ricorrente
delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi €
1.500,00 (millecinquecento/00), più CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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