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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
APPALTI - Gare pubbliche - Principio della continuità e concentrazione della
gara - Violazione - Invalidità della procedura. Nelle gare pubbliche, il
principio della continuità e della concentrazione della gara costituisce
espressione della più generale regola della imparzialità e della par condicio,
in quanto mira ad assicurare l’indipendenza di giudizio di chi presiede la gara
ed a sottrarlo a possibili influenze esterne (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16
novembre 2000 n. 6128; TAR Umbria, 3 ottobre 1990 n. 348), la sua violazione
comporta l’invalidità della procedura a prescindere dalla verifica delle
conseguenze pratiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1992 n. 689) ed esso
subisce eccezioni soltanto in particolari situazioni, che obiettivamente
impediscano la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (Cons.
Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360; Id., sez. V, 3 gennaio 2002 n. 5). Pres.
Allegretta, Est. Picone - S. onlus (avv.ti Antonucci e Merlino) c. Comune di San
Marco in Lamis (avv.ti Bellacosa Marotti e Fiorentino). TAR PUGLIA, Bari,
Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
APPALTI - Gare pubbliche - Verifica delle offerte - Complessità
dell’istruttoria - Impiego di tempo - Custodia degli atti di gara - Obiettiva
certezza di autenticità ed integrità. L’impiego di un tempo eccessivo per la
verifica della documentazione amministrativa e delle offerte presentate, anche
se giustificato dalla complessità dell’istruttoria ovvero da fattori
eccezionali, vizia in ogni caso l’intera procedura allorquando non venga
assicurata medio tempore la custodia degli atti di gara, con modalità che diano
oggettiva certezza, alla ripresa delle operazioni, della loro autenticità ed
integrità (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603; Id.,
sez. V, 7 maggio 1994 n. 442). Pres. Allegretta, Est. Picone - S. onlus (avv.ti
Antonucci e Merlino) c. Comune di San Marco in Lamis (avv.ti Bellacosa Marotti e
Fiorentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
APPALTI - Verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta - Seduta
pubblica - Principio inderogabile - Valutazione tecnico-qualitativa - Seduta
riservata. E’ principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello
secondo cui gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi
contenenti l’offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di
documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta
tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura
in segreto dei plichi, fermo restando che, ultimate le fasi preliminari
pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e dei documenti in essi contenuti,
la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta va invece effettuata in seduta
riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della
commissione giudicatrice (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008
n. 1856; Id., sez. IV, 8 ottobre 2007 n. 5217; Id., sez. V, 27 aprile 2006 n.
2370). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 244
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00244/2010 REG.SEN.
N. 01676/2008 REG.RIC.
N. 01739/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto dalla società cooperativa Cultura e Solidarietà per lo
Sviluppo Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci ed
Elisabetta Merlino, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari,
corso Mazzini, 134/B;
contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fedele
Bellacosa Marotti e Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso il primo in
Bari, via Imbriani, 91;
nei confronti di
Geotec Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e
Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via
Quintino Sella, 40;
Medusa Società Cooperativa, non costituita;
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto dalla società cooperativa Avvenire, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio
eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;
contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fedele
Bellacosa Marotti e Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso il primo in
Bari, via Imbriani, 91;
nei confronti di
Geotec Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e
Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via
Quintino Sella, 40;
Medusa Società Cooperativa, non costituita;
Eco 88 s.r.l., non costituita;
società cooperativa Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci ed Elisabetta Merlino, con domicilio
eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1676 del 2008:
- della determinazione n. 132 in data 11.9.2008, con la quale il Comune di San
Marco in Lamis ha aggiudicato in via definitiva, in favore della Geotec Ambiente
s.r.l, l’appalto novennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati
allo smaltimento nel Comune di San Marco in Lamis;
- dei verbali della commissione di gara n. 1 del 21.12.2007, n. 2 del 10.4.2008,
n. 3 del 13.5.2008, n. 4 del 23.6.2008 e n. 5 del 1.7.2008;
- del bando di gara, ed in particolare dell’art. III.4., ove occorra;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale anche non noto, compreso
il contratto ove sottoscritto, nonché per il risarcimento dei danni derivati
alla ricorrente dall’esecuzione degli atti impugnati;
quanto al ricorso n. 1739 del 2008:
- della determina 11.9.2008 n. 132 (successivamente comunicata), con la quale il
Comune di San Marco in Lamis ha aggiudicato definitivamente alla Geotec Ambiente
s.r.l. l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
solidi urbani ed assimilati;
- dei verbali di gara n. 1 del 21.12.2008, n. 2 del 10.4.2008, n. 3 del
13.5.2008, n. 4 del 23.6.2008, n. 5 del 1.7.2008;
- del provvedimento di data, estremi e contenuto ignoti, con cui si è proceduto
alla nomina della commissione giudicatrice;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non
conosciuto, ivi compresi, ove occorra, il capitolato prestazionale ed il
disciplinare d’oneri, il bando di gara, la delibera di Consiglio comunale n. 48
del 26.6.2007 e la determina del responsabile di settore n. 102 del 4.8.2007,
nella parte in cui sono lesivi delle posizioni soggettive della ricorrente;
- per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato dal Comune con gli atti
impugnati;
Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;
Visto gli atti di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali di Geotec
Ambiente s.r.l., società cooperativa Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus
e società cooperativa Avvenire;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Savio Picone
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con il primo dei ricorsi in trattazione, iscritto al numero di registro
generale 1676 del 2008, la società cooperativa Cultura e Solidarietà per lo
Sviluppo Onlus impugna gli atti in epigrafe, con cui il Comune di San Marco in
Lamis ha aggiudicato definitivamente il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati, per la durata di nove anni,
alla Geotec Ambiente s.r.l., prima classificata nella procedura aperta indetta
con bando di gara del 14.8.2007.
La ricorrente, terza classificata, deduce motivi così rubricati:
- quanto alla mancata esclusione della Geotec Ambiente s.r.l. e della Medusa
Società Cooperativa, rispettivamente prima e seconda classificata: violazione
dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere violazione
dell’art. III.4. del bando di gara e difetto di motivazione; violazione
dell’art. 212, ottavo comma, del d. lgs. n. 152 del 2006 e della circolare n.
1414/2007 del Comitato Nazionale dell’Albo dei gestori di rifiuti ed eccesso di
potere per illogicità manifesta;
- in subordine, illegittimità del bando di gara per violazione dell’art. 38 del
d. lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 212, ottavo comma, del d. lgs. n.
152 del 2006 e della circolare n. 1414/2007 del Comitato Nazionale dell’Albo dei
gestori di rifiuti.
Domanda inoltre la condanna del Comune al risarcimento in forma specifica ovvero
al risarcimento per equivalente, nella misura del 10% dell’offerta.
L’aggiudicataria Geotec Ambiente s.r.l. ha controdedotto all’impugnativa ed
altresì notificato ricorso incidentale, teso a contestare la mancata esclusione
della cooperativa ricorrente, in asserita violazione del bando di gara.
Si è poi costituito il Comune di San Marco in Lamis, i cui procuratori hanno
depositato due distinte memorie difensive.
Le parti hanno svolto ulteriori difese in vista dell’udienza pubblica del 12
marzo 2009.
2. Con il secondo dei ricorsi in trattazione, iscritto al numero di registro
generale 1739 del 2008, la società cooperativa Avvenire, quarta classificata
nella gara in esito alla quale il Comune di San Marco in Lamis ha aggiudicato
alla Geotec Ambiente s.r.l. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti solidi urbani ed assimilati, per la durata di nove anni, impugna
anch’essa gli atti specificati in epigrafe, deducendo motivi così rubricati:
- quanto alla posizione della Geotec Ambiente s.r.l., prima classificata:
violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione della lex specialis di
gara; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei
fatti ed errore manifesto;
- quanto alla posizione della Medusa Società Cooperativa, seconda classificata:
violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione della lex specialis di
gara; violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per
sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore manifesto;
- quanto alla posizione della Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, terza
classificata: violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione della lex
specialis di gara; violazione degli artt. 42 e 49 del d. lgs. n. 163 del 2006;
eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti
ed errore manifesto;
- in subordine: illegittimità dell’intera procedura per violazione dell’art. 97
della Costituzione, violazione del principio di continuità delle operazioni di
gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei
presupposti e difetto di motivazione;
- in subordine: illegittimità dell’intera procedura per violazione dell’art. 97
della Costituzione, violazione degli artt. 42 e 107 del d. lgs. n. 267 del 2000;
eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti
ed errore manifesto;
- in subordine: violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione del
principio di pubblicità delle operazioni di gara ed eccesso di potere per
difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione,
sviamento.
Chiede inoltre il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per
equivalente.
Anche in detto giudizio si è costituita l’aggiudicataria Geotec Ambiente s.r.l.,
controdeducendo all’impugnativa e notificando ricorso incidentale con il quale
contesta la mancata esclusione dell’impresa ricorrente, in asserita violazione
del bando di gara e dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Si è costituita la Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, notificando
ricorso incidentale con il quale impugna il bando di gara e contesta la mancata
esclusione della Geotec Ambiente s.r.l., della seconda classificata Medusa
Società Cooperativa e della ricorrente società cooperativa Avvenire, per
violazione sotto differenti profili dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006
nonché dell’art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006.
Si è quindi costituito il Comune di San Marco in Lamis, i cui procuratori hanno
depositato due distinte memorie difensive.
Le parti hanno svolto le difese conclusive depositando memorie in vista
dell’udienza pubblica del 12.3.2009.
3. In relazione ad entrambi i ricorsi in trattazione, questa Sezione ha emesso
ordinanze istruttorie con le quali ha ordinato al Comune di depositare la copia
autentica della dichiarazione sottoscritta dall’amministratore unico di Geotec
Ambiente s.r.l., datata 18.12.2007 e relativa alla cessazione dalla carica dei
sig.ri Strafino e Rosafio (doc. 3 della produzione documentale della
controinteressata), corredata dall’attestazione del segretario della commissione
di gara ovvero del segretario comunale in ordine al fatto che detto documento
fosse accluso all’offerta.
Il Comune di San Marco in Lamis ha prodotto una nota del 7.5.2009, a firma
dell’ing. Tullio Daniele Mendolicchio, responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzione e presidente della commissione di gara, nella quale si attesta che
“… agli atti di questo ufficio, relativi alla gara di aggiudicazione del
servizio di smaltimento dei rifiuti, NON risulta alcuna dichiarazione
dell’amministratore unico della ditta Geotec Ambiente s.r.l. relativa alla
cessazione dalla carica dei sig.ri Strafino e Rosafio”.
Successivamente, nell’imminenza dell’udienza fissata per il 21.10.2009, la
difesa della Geotec Ambiente s.r.l. ha depositato copia del verbale di accesso,
nel quale l’ing. Michele Chiumento, responsabile del Settore Manutenzione e
sicurezza sul lavoro, attesta che “… a seguito di accesso agli atti, il suddetto
documento [ossia la dichiarazione sulla cessazione dei sig.ri Strafino e Rosafio]
è stato trovato negli atti di gara, nella busta della società Cultura
Solidarietà e Sviluppo Onlus”.
All’udienza del 21.10.2009, i difensori della cooperativa Cultura e Solidarietà
per lo Sviluppo Onlus e della cooperativa Avvenire si sono opposti alla
produzione documentale da ultimo descritta, siccome tardiva, e la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi in
epigrafe vengono riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
2. In rito, deve dichiararsi irricevibile il documento depositato dalla difesa
di Geotec Ambiente s.r.l. in data 20.10.2009, un giorno prima dell’udienza di
trattazione, con l’espressa opposizione delle controparti costituite.
Considerato, tuttavia, che dal verbale di accesso del 19.10.2009 (a firma
dell’ing. Michele Chiumento) e dalla nota del 7.5.2009 (a firma dell’ing. Tullio
Daniele Mendolicchio) emergono risultanze contraddittorie sulla effettiva
completezza della documentazione allegata all’offerta di Geotec Ambiente s.r.l.,
e che neppure a seguito di apposita ordinanza istruttoria i dirigenti ed il
collegio difensivo del Comune di San Marco in Lamis hanno fornito chiarimenti
soddisfacenti nel corso del giudizio, il Collegio dispone la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica competente, affinché accerti l’eventuale
sussistenza di condotte penalmente rilevanti.
3. Va prioritariamente affrontato il ricorso iscritto al numero di registro
generale 1739 del 2008, con il quale la cooperativa Avvenire, quarta
classificata, impugna gli esiti della procedura aperta indetta dal Comune di San
Marco in Lamis.
La posizione in graduatoria conseguita dalla ricorrente induce il Collegio a
verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse a ricorrere, attraverso la
cosiddetta prova di resistenza. I primi tre motivi di impugnazione si
riferiscono, infatti, distintamente alle posizioni delle prime tre classificate
nella procedura in questione.
3.1. A tal fine, per economia di giudizio, può esaminarsi il terzo motivo di
ricorso, con il quale viene contestata l’ammissione alla gara della cooperativa
Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, concorrente terza classificata, che
ha partecipato alla gara dichiarando l’intenzione di avvalersi dei requisiti
della Eco 88 s.r.l.
Due sarebbero, secondo la prospettazione della ricorrente, i vizi riscontrabili
nella sua offerta:
a) l’impresa ausiliaria Eco 88 s.r.l. non avrebbe reso tutte le dichiarazioni
richieste a pena d’esclusione dal bando (sez. III.4.) e dal disciplinare di gara
(art. 6);
b) la Eco 88 s.r.l. avrebbe comprovato il possesso del requisito, di cui
all’art. 6.1 – lettere B. e C. del disciplinare e di cui alla sez. III.4.1. –
lettere B. e C. del bando, unicamente attraverso una dichiarazione attestante il
possesso del volume d’affari sufficiente, senza puntuale indicazione del
fatturato medio realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per servizi
analoghi e senza indicazione dell’elenco dei principali servizi analoghi svolti
nel triennio.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto alla prima doglianza, osserva il Collegio che il bando ed il disciplinare
di gara riferivano alle “ditte interessate” l’obbligo di compilare le
dichiarazioni ivi elencate. Nessuna esplicita estensione degli obblighi
dichiarativi era desumibile nei confronti delle imprese ausiliarie eventualmente
indicate dalle concorrenti ai fini dell’avvalimento.
Ed anzi, quanto alla documentazione da produrre nell’ipotesi di avvalimento,
l’art. 6.1. del bando di gara rinviava alla previsione dell’art. 49, secondo
comma, del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a norma del quale l’impresa ausiliaria
è tenuta esclusivamente a dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 38, ad assumere l’impegno a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e ad
attestare che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si
trova in una situazione di controllo con una delle altre concorrenti. A tanto ha
ottemperato la Eco 88 s.r.l., talché nessuna omissione può ravvisarsi sotto tale
profilo.
Ugualmente privo di pregio è il motivo attinente alla dichiarazione sui servizi
svolti, resa dalla Eco 88 s.r.l. in asserito contrasto con le prescrizioni della
lex specialis.
Invero, l’art. 6.1 del disciplinare e la sez. III.4.1. del bando richiedevano
che i concorrenti inserissero, all’interno della documentazione relativa ai
requisiti di ammissione, una dichiarazione attestante: “B) L’elenco delle
principali forniture di servizi rese nell’ultimo triennio e relative a servizi
analoghi a quelli oggetto della presente gara. Si darà luogo all’esclusione di
quelle ditte le quali non dichiarino di aver svolto, in maniera continuativa per
almeno 18 mesi, servizi analoghi a quelli oggetto di gara a favore di almeno una
pubblica amministrazione con popolazione superiore o uguale a 15.000 abitanti;
C) Il fatturato medio che la ditta offerente ha dichiarato negli ultimi 3
esercizi finanziari per servizi uguali o analoghi a quelli in appalto. Si darà
luogo all’esclusione di quelle ditte le quali dichiarino un fatturato medio
riferito allo stesso triennio, sempre per servizi uguali o analoghi, inferiore
all’importo globale annuo qui posto a base di gara”.
Il bando ed il disciplinare di gara, al successivo punto 3), richiedevano
inoltre che i concorrenti allegassero “Certificazioni rilasciate dai Comuni o
Enti oggetto della dichiarazione di cui sopra, specificatamente al punto B) del
bando, attestanti il numero di abitanti serviti, gli importi annui e le date di
servizio”.
Come si vede, l’onere di produrre le certificazioni provenienti da enti pubblici
sussisteva in relazione al solo requisito indicato alla lettera B), mentre il
requisito del fatturato medio nel triennio, stabilito alla successiva lettera
C), poteva essere oggetto di semplice dichiarazione sostitutiva nella fase di
presentazione delle offerte.
Correttamente dunque la Eco 88 s.r.l., ausiliaria della cooperativa Cultura e
Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, si è limitata ad allegare il certificato
rilasciato dal Comune di Melfi in data 19.12.2007, attestante il numero di
abitanti serviti, le date del servizio e l’importo annuo.
Per quanto detto, il terzo motivo deve essere respinto.
3.2. Di conseguenza, sono inammissibili i primi due motivi del ricorso
originario ed i motivi aggiunti, che hanno ad oggetto l’ammissione alla gara
dell’aggiudicataria Geotec Ambiente s.r.l. e della seconda classificata Medusa
Società Cooperativa. Secondo, infatti, un principio ripetutamente affermato
dalla giurisprudenza, è inammissibile per difetto di interesse processuale, in
base alla cosiddetta prova di resistenza, l’impugnativa di una graduatoria
compilata al termine di una gara di appalto che non contenga censure in ordine
alla ammissione di tutti i concorrenti che sono graduati in posizione poziore
rispetto al ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2005 n. 1192).
3.3. Devono viceversa essere esaminate, e sono fondate, le censure che involgono
il procedimento nel suo complessivo svolgimento, dedotte dalla ricorrente in via
subordinata.
Con la prima di esse, si lamenta che l’eccessiva durata della gara (superiore a
nove mesi) configurerebbe violazione dei principi di continuità e
concentrazione.
In effetti, il protrarsi della procedura, ed in particolare della fase dedicata
all’ammissione delle offerenti, non appare oggettivamente giustificato dalla
circostanza che la commissione ha, in un primo momento, deliberato talune
esclusioni ed ha poi ritenuto opportuno riammettere le concorrenti escluse; né,
d’altra parte, l’eccessiva durata della fase di valutazione dei progetti può
essere giustificata dalla quantità e complessità dei parametri di giudizio
previsti dal bando, tenuto conto che le ditte ammesse sono state cinque.
Tra la prima e la seconda seduta di gara sono intercorsi ben quattro mesi,
mentre le successive sedute sono seguite a distanza di un mese l’una dall’altra.
Di tale abnorme durata non vi è giustificazione nei verbali.
Il motivo va perciò accolto, in adesione alle ormai risalenti e consolidate
affermazioni della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nelle gare
pubbliche, il principio della continuità e della concentrazione della gara
costituisce espressione della più generale regola della imparzialità e della par
condicio, in quanto mira ad assicurare l’indipendenza di giudizio di chi
presiede la gara ed a sottrarlo a possibili influenze esterne (cfr. Cons. Stato,
sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6128; TAR Umbria, 3 ottobre 1990 n. 348), la sua
violazione comporta l’invalidità della procedura a prescindere dalla verifica
delle conseguenze pratiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1992 n. 689) ed
esso subisce eccezioni soltanto in particolari situazioni, che obiettivamente
impediscano la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (Cons.
Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360; Id., sez. V, 3 gennaio 2002 n. 5).
Degna di rilevo, per le peculiarità della vicenda qui dedotta, è altresì
l’affermazione della giurisprudenza secondo cui l’impiego di un tempo eccessivo
per la verifica della documentazione amministrativa e delle offerte presentate,
anche se giustificato dalla complessità dell’istruttoria ovvero da fattori
eccezionali, vizia in ogni caso l’intera procedura allorquando non venga
assicurata medio tempore la custodia degli atti di gara, con modalità che diano
oggettiva certezza, alla ripresa delle operazioni, della loro autenticità ed
integrità (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603; Id.,
sez. V, 7 maggio 1994 n. 442).
Anche alla luce di tale principio si rivela perciò fondata la doglianza mossa
dalla cooperativa ricorrente, circa la mancata indicazione da parte della
commissione delle modalità di custodia delle buste contenenti le offerte: da un
lato, i verbali di gara non indicano le misure adottate per la conservazione dei
plichi; d’altro lato, tale omissione è tanto più sintomatica di una condotta
negligente e di una conduzione approssimativa delle operazioni di gara da parte
della commissione e dei funzionari responsabili, ove si consideri la grave
contraddizione in cui è caduto il Comune che, in corso di causa, ha risposto
dapprima negativamente e poi affermativamente al quesito riguardante la
(contestata) presenza della dichiarazione relativa alla cessazione dalla carica
dei sig.ri Strafino e Rosafio, nella documentazione allegata dalla società
aggiudicataria. Dichiarazione che, al di là della sua specifica rilevanza ai
fini dell’ammissione alla gara, la difesa comunale non ha depositato agli atti
di causa, neppure in copia.
La deduzione di parte ricorrente relativa al fatto che le buste contenenti le
offerte non sarebbero state adeguatamente custodite, accompagnata da elementi
indiziari atti a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o
sostituzione dei pieghi o altre irregolarità proprio in ragione di tale asserito
difetto di custodia, è pertanto fondata e concorre a determinare l’invalidità
della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973; Id., sez. V, 10
giugno 2002 n. 3200).
3.4. Al pari è fondato l’ultimo motivo, con il quale la ricorrente prospetta la
violazione del principio di pubblicità delle sedute.
Nel verbale di gara n. 1 del 21.12.2007 (pag. 2, penultimo capoverso), si legge
che la commissione, in seduta pubblica, ha verificato “la presenza e la
correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e allegata a
ciascuna offerta”, ma non è chiaro se anche i plichi contenenti le offerte
tecniche siano stati preventivamente aperti e verificati in detta seduta
pubblica.
Secondo l’orientamento assolutamente prevalente, è principio inderogabile in
qualunque tipo di gara quello secondo cui gli adempimenti concernenti la
verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta devono svolgersi in
seduta pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di
documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e
conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto dei plichi, fermo restando
che, ultimate le fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e
dei documenti in essi contenuti, la valutazione tecnico-qualititativa
dell’offerta va invece effettuata in seduta riservata, al fine di evitare
influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice (cfr.,
per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856; Id., sez. IV, 8 ottobre
2007 n. 5217; Id., sez. V, 27 aprile 2006 n. 2370).
Discende da quanto detto la parziale fondatezza del ricorso principale, proposto
dalla cooperativa Avvenire, con la conseguenza che è annullata l’intera
procedura di gara effettuata dal Comune di San Marco in Lamis.
3.5. Sono viceversa infondati i ricorsi incidentali proposti da Geotec Ambiente
s.r.l. e da Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus avverso la mancata
esclusione della cooperativa Avvenire, nell’ambito del giudizio iscritto al
numero di registro generale 1739 del 2008.
Con motivo di analogo tenore, in sintesi, le controinteressate affermano che la
ricorrente principale sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara, pur
avendo omesso la rituale dichiarazione in ordine alle cause ostative alla
partecipazione, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, per quanto
attiene ai sig.ri Pugliese e Santeramo, entrambi amministratori cessati dalla
carica nel corso del triennio.
In proposito, l’art. III.4. del bando di gara ha previsto l’obbligo di
dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge da parte del “titolare o legale
rappresentante dell’impresa”.
Il presidente della cooperativa Avvenire ha perciò diligentemente compilato il
modello di dichiarazione allegato al bando, aggiungendovi una ulteriore
dichiarazione supplementare (cfr. doc. 17 depositato da parte ricorrente) nella
quale ha dato atto dell’avvenuta cessazione dalla carica dei sig.ri Pugliese e
Santeramo ed ha dichiarato l’assenza di cause ostative nei loro confronti, ai
sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici.
La censura è perciò infondata, atteso che la lex specialis di gara non ha
affatto richiesto l’allegazione di una dichiarazione rilasciata personalmente
dagli stessi amministratori cessati dalla carica, bensì ha rimesso (in modo
legittimo) l’onere della dichiarazione agli attuali amministratori, anche per
conto di quelli eventualmente cessati dalla carica (in tal senso, su fattispecie
identica, si veda Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008 n. 2090).
Ugualmente infondato è, poi, il motivo con il quale la ricorrente incidentale
Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus lamenta la mancata esclusione della
cooperativa Avvenire, ravvisando violazione dell’art. 212 del d. lgs. n. 152 del
2006, in quanto la stessa non avrebbe allegato all’offerta una dichiarazione
sull’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Anche sotto tale profilo, rileva il Collegio che l’adempimento non era previsto
dalla lex specialis di gara e che quest’ultima non può essere per ciò solo
giudicata illegittima, così come sostenuto dalla ricorrente incidentale, in
quanto l’effettiva iscrizione può al più costituire requisito per l’effettivo
svolgimento dell’attività di lavaggio dei cassonetti contenenti rifiuti urbani,
ai sensi della norma richiamata.
Devono pertanto essere respinti i ricorsi incidentali proposti da Geotec
Ambiente s.r.l. e da Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, in relazione
alla mancata esclusione della ricorrente cooperativa Avvenire.
Stante l’accoglimento dei motivi del ricorso principale atti ad inficiare
l’intera procedura, sono viceversa improcedibili, per difetto d’interesse, i
residui motivi di ricorso incidentale introdotti dalla cooperativa Cultura e
Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, che attengono alla posizione delle prime due
imprese in graduatoria.
3.6. Infine, deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla
ricorrente cooperativa Avvenire, peraltro in termini del tutto generici e senza
adeguato sostegno probatorio.
L’accoglimento (parziale) del gravame da essa proposto non colpisce, infatti,
l’ordine di graduatoria, né comporta la declaratoria del suo diritto a
conseguire l’aggiudicazione in luogo della ditta vincitrice, bensì travolge la
gara nella sua interezza a causa della violazione dei principi di continuità e
pubblicità delle sedute, con conseguente obbligo della stazione appaltante di
indire una nuova procedura. Dunque, nella fattispecie difetta il nesso di
causalità tra la condotta illecita posta in essere dal Comune ed il mancato
conseguimento del bene della vita lamentato da parte ricorrente.
4. L’accoglimento parziale del ricorso iscritto al numero di registro generale
1739 del 2008, nei termini di cui si detto, comporta inoltre la integrale
improcedibilità, per difetto d’interesse, del ricorso iscritto al numero di
registro generale 1676 del 2008, proposto dalla cooperativa Cultura e
Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, terza classificata nella gara de qua, e del
ricorso incidentale ivi incardinato dall’aggiudicataria Geotec Ambiente s.r.l.
L’accoglimento delle censure mosse in via subordinata dalla quarta classificata
cooperativa Avvenire, in relazione al regolare svolgimento della procedura, ha
l’effetto di travolgere tutti gli atti posti in essere dal Comune, fa sorgere in
capo a quest’ultimo l’obbligo di ottemperare al giudicato mediante l’indizione
di una nuova gara per l’affidamento del servizio e, al contempo, fa venir meno
l’interesse della ditta terza classificata a contestare l’ammissione delle
imprese collocatesi ai primi due posti della graduatoria.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico del Comune di San
Marco in Lamis e della Geotec Ambiente s.r.l., nella misura indicata in
dispositivo che tiene conto dell’attività difensiva svolta e del valore
dell’appalto; sono viceversa compensate nei confronti della cooperativa Cultura
e Solidarietà per lo Sviluppo Onlus, tenuto conto della sopravvenuta
improcedibilità del ricorso da quest’ultima proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione
Prima, così provvede in ordine ai ricorsi in epigrafe, previa loro riunione:
- quanto alla causa iscritta al numero di registro 1739/08, accoglie in parte il
ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e respinge i ricorsi
incidentali;
- dichiara improcedibile il ricorso iscritto al numero di registro 1676/08;
- condanna il Comune di San Marco in Lamis e Geotec Ambiente s.r.l. al pagamento
delle spese processuali in favore della società cooperativa Avvenire, ciascuna
per l’importo di euro 8.000 (ottomila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di
legge;
- dispone la trasmissione degli atti di causa alla competente Procura della
Repubblica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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