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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 23 giugno 2010, n. 2606


DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione - Descrizione delle opere abusivamente realizzate - Sufficienza - Indicazioni ulteriori - Descrizione delle superfici occupate e dell’area di sedime da confiscare in caso di mancata esecuzione - Necessità - Esclusione. Per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010, n.1420, Tar Lazio, Latina, sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10 giugno 2009, n. 1725; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar Umbria, 26 gennaio 2007, n. 44). Pres. f.f. Pasca, Est. Giansante - O.N. (avv. Schena) c. Comune di Monopoli (avv. Aprile) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 23 giugno 2010, n. 2606
 

 

 

 

N. 02606/2010 REG.SEN.
N. 00272/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


o di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Monopoli concludendo per l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2006, con ordinanza n. 163, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.

Il Comune di Monopoli ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.

Alla udienza pubblica del 25 marzo 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è in parte inammissibile, in riferimento al primo motivo di ricorso per un vizio derivato dalla mancata impugnazione del presupposto provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria, ed in parte è respinto in relazione al secondo motivo di ricorso concernente un vizio proprio dell’ordinanza di demolizione.

Con un primo motivo parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della revoca dell’ordinanza di demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005; il Sig. Ostuni lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato al solo fine di sanare, sia pure parzialmente, i vizi dedotti da esso ricorrente con ricorso notificato in data 23.11.2005 avverso l’ordinanza di demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005.

Il motivo è inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria, quale atto presupposto.

Come risulta dall’ordinanza di demolizione impugnata Prot. 30143 – Reg. Gen. 239/v.e. 1949 del 24.11.2005 e dalla documentazione versata in atti dal Comune resistente, nel corso del termine di 90 giorni di cui alla la prima ordinanza di demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005, che il ricorrente nel primo motivo di ricorso assume illegittimamente revocata con l’ordinanza oggetto di gravame, il Sig. Ostuni aveva presentato una istanza di permesso di costruire in sanatoria rigettata con provvedimento prot. n. 30075 del 23.11.2005, provvedimento non impugnato dal ricorrente ed ormai inoppugnabile, che aveva determinato legittimamente il Comune ad emettere l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame.

A seguito del riesame dell’abusività delle opere realizzate dal ricorrente, effettuato dal Comune in conseguenza della istanza di permesso di costruire in sanatoria, conclusosi con esito negativo, si è formato un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile per il ricorrente e presupposto per il Comune per l’adozione della ulteriore ordinanza di demolizione, oggetto di gravame.

Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto il generico riferimento al foglio di mappa ed alla particella con cui è individuato in catasto il suolo sul quale sono stati realizzati i manufatti non soddisferebbe la previsione normativa e comprenderebbe una vasta estensione di terreno suscettibile di utilizzazione anche edificatoria da parte sua; l’omessa, specifica indicazione dell’estensione delle c.d. pertinenze urbanistiche impedirebbe di fatto il completo e legittimo utilizzo del residuo terreno di sua proprietà con conseguenti gravi danni.

La censura è priva di pregio.

Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010, n.1420, Tar Lazio, Latina, sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10 giugno 2009, n. 1725; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar Umbria, 26 gennaio 2007, n. 44).

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso è in parte inammissibile, in riferimento al primo motivo di ricorso per un vizio derivato dalla mancata impugnazione del presupposto provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria, ed in parte è respinto in relazione al secondo motivo di ricorso concernente un vizio proprio dell’ordinanza di demolizione.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Sig. Nicolò Ostuni al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Comune di Monopoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Pasca, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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