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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 23 giugno 2010, n. 2606
DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione - Descrizione delle opere
abusivamente realizzate - Sufficienza - Indicazioni ulteriori - Descrizione
delle superfici occupate e dell’area di sedime da confiscare in caso di mancata
esecuzione - Necessità - Esclusione. Per giustificare l'ingiunzione di
demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere
abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico
del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa
della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata
in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece,
necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al
patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010, n.1420, Tar Lazio, Latina,
sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10 giugno 2009, n. 1725;
Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar Umbria, 26 gennaio 2007,
n. 44). Pres. f.f. Pasca, Est. Giansante - O.N. (avv. Schena) c. Comune di
Monopoli (avv. Aprile) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 23 giugno 2010, n. 2606
N. 02606/2010 REG.SEN.
N. 00272/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
o di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del
D.P.R. n. 380 del 2001.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Monopoli concludendo per
l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2006, con ordinanza n. 163, è stata
respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Il Comune di Monopoli ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 25 marzo 2010 la causa è stata chiamata e assunta in
decisione.
Il ricorso è in parte inammissibile, in riferimento al primo motivo di ricorso
per un vizio derivato dalla mancata impugnazione del presupposto provvedimento
di diniego dell’istanza di sanatoria, ed in parte è respinto in relazione al
secondo motivo di ricorso concernente un vizio proprio dell’ordinanza di
demolizione.
Con un primo motivo parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della revoca
dell’ordinanza di demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del
27.09.2005; il Sig. Ostuni lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato
adottato al solo fine di sanare, sia pure parzialmente, i vizi dedotti da esso
ricorrente con ricorso notificato in data 23.11.2005 avverso l’ordinanza di
demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005.
Il motivo è inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di diniego
dell’istanza di sanatoria, quale atto presupposto.
Come risulta dall’ordinanza di demolizione impugnata Prot. 30143 – Reg. Gen.
239/v.e. 1949 del 24.11.2005 e dalla documentazione versata in atti dal Comune
resistente, nel corso del termine di 90 giorni di cui alla la prima ordinanza di
demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005, che il
ricorrente nel primo motivo di ricorso assume illegittimamente revocata con
l’ordinanza oggetto di gravame, il Sig. Ostuni aveva presentato una istanza di
permesso di costruire in sanatoria rigettata con provvedimento prot. n. 30075
del 23.11.2005, provvedimento non impugnato dal ricorrente ed ormai
inoppugnabile, che aveva determinato legittimamente il Comune ad emettere
l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame.
A seguito del riesame dell’abusività delle opere realizzate dal ricorrente,
effettuato dal Comune in conseguenza della istanza di permesso di costruire in
sanatoria, conclusosi con esito negativo, si è formato un nuovo provvedimento
autonomamente impugnabile per il ricorrente e presupposto per il Comune per
l’adozione della ulteriore ordinanza di demolizione, oggetto di gravame.
Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione e
falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto
il generico riferimento al foglio di mappa ed alla particella con cui è
individuato in catasto il suolo sul quale sono stati realizzati i manufatti non
soddisferebbe la previsione normativa e comprenderebbe una vasta estensione di
terreno suscettibile di utilizzazione anche edificatoria da parte sua; l’omessa,
specifica indicazione dell’estensione delle c.d. pertinenze urbanistiche
impedirebbe di fatto il completo e legittimo utilizzo del residuo terreno di sua
proprietà con conseguenti gravi danni.
La censura è priva di pregio.
Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, per
giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica
descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al
destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione
esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare,
anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che
dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi
questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita
acquisizione al patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010, n.1420, Tar
Lazio, Latina, sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10 giugno
2009, n. 1725; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar Umbria, 26
gennaio 2007, n. 44).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso è in parte inammissibile, in
riferimento al primo motivo di ricorso per un vizio derivato dalla mancata
impugnazione del presupposto provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria,
ed in parte è respinto in relazione al secondo motivo di ricorso concernente un
vizio proprio dell’ordinanza di demolizione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte
ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte
inammissibile ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Sig. Nicolò Ostuni al pagamento delle spese processuali e degli
onorari di giudizio, che liquida in €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in
favore del Comune di Monopoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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