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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Regione Puglia - Normativa
regolamentare - Art. 3, c. 1 reg. reg. n .16/2006 - Impianti eolici di potenza
superiore a 60 KW. La normativa regolamentare sui piani regolatori per
l’installazione degli impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del
Regolamento regionale n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di
potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli
impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
Pres. Allegretta, Est. Durante - F.s.r.l. (avv.ti Fidone, Linguiti e Mignozzi)
c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano) - TAR PUGLIA, Bari,
Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Zone agricole - Compatibilità - Art.
12 d.lgs. n. 387/2003. Ai sensi dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003,
gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici. Pres. Allegretta, Est. Durante -
F.s.r.l. (avv.ti Fidone, Linguiti e Mignozzi) c. Comune di Castelnuovo della
Daunia (avv. Giordano) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
N. 02637/2010 REG.SEN.
N. 01716/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2008, proposto da:
Fastwind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfrancesco Fidone,
Alberto Linguiti e Matteo Mignozzi, con domicilio eletto presso Matteo Mignozzi
in Bari, via Putignani 210;
contro
il Comune di Castelnuovo della Daunia, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Giordano, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Ruberto in Bari, viale
della Repubblica 135;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della Daunia
protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008, con il quale è stato comunicato il
rigetto della d.i.a. presentata dalla società ricorrente in data 9 settembre
2008 per l'installazione di un impianto minieolico su terreno sito nel Comune di
Castelnuovo della Daunia, al foglio 26, particelle 23, 24, 25, 28 e 99, con
diffida dalla installazione del suddetto impianto;
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, contestuale, conseguente e
comunque connesso, incluso il PRIE del Comune di Castelnuovo della Daunia
adottato con delibera consiliare n. 10 del 2 maggio 2008 ed in particolare
l’art.10.2.3, nella misura e nella parte in cui possa precludere la
installazione di impianti mini eolici;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo della Daunia;
Viste le sentenze istruttorie n. 2049 dell’8 settembre 2009 e n. 273 dell’8
febbraio 2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 per le parti, i difensori,
avvocati Matteo Mignozzi e Vincenzo Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Fastwind s.r.l. presentava in data 9 settembre 2008 denuncia di
inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 6 maggio 2001, n. 380
per l’installazione di un impianto minieolico composto da un unico
aerogeneratore da realizzarsi nel territorio del Comune di Castelnuovo della
Daunia, su terreno in catasto al foglio 26, particelle 23, 24, 25, 26 e 99.
Il Comune di Castelnuovo della Daunia, con provvedimento del 17 settembre 2008,
comunicava il rigetto della d.i.a. diffidando la società dall’installazione
dell’impianto, affermando che “la collocazione dell’aerogeneratore ricade in
area di classificazione inidonea regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE
adottato da questo Ente con atto di C.C. n. 10 del 2.5.2008; - il progetto è
redatto da tecnico non abilitato per tale tipo di opera”.
La società ricorrente contestava il presunto contrasto con il PRIE e l’assunta
inidoneità del tecnico a sottoscrivere il progetto ed impugnava anche il PRIE,
ove preclusivo dell’intervento, deducendo violazione di legge ed eccesso di
potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castelnuovo della Daunia che
controdeduceva alle censure, evidenziando che il punto 10.2.3 del PRIE adottato
dal Comune stabilisce che “le opere non devono interessare lembi boschivi o
coltivazioni arboree...” e che tali norme si applicano anche agli impianti
minieolici; che dall’estratto PRIE si evincerebbe che l’aerogeneratore da
installarsi è sito in ambito territoriale “non idoneo perché ricadente in zona
caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo –
faunistico” e, quindi, in area “non eleggibile”.
Sotto altro profilo evidenziava che l’aerogeneratore ad installarsi non era per
autoconsumo e che la società ricorrente aveva presentato singole denuncie di
inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il
chiaro intento di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica.
Questo Tribunale con sentenza interlocutoria n. 2049 del 2009 disponeva
incombenti istruttori a carico del Comune di Castelnuovo della Daunia,
chiedendo, tra l’altro, la rappresentazione cartografica della zona interessata
dall’impianto eolico in questione con relazione sulle caratteristiche della
località interessata per le quali sarebbe stata classificata “area inidonea” dal
PRIE adottato dal Comune di Castelnuovo della Daunia con delibera di consiglio
comunale n. 10 del 2 maggio 2008.
In data 30 ottobre 2009, il Comune di Castelnuovo della Daunia depositava due
cartografie con rappresentazione di tutti gli impianti di microgenerazione per i
quali la società aveva presentato denuncia di inizio attività e faceva presente
che la Regione Puglia, con delibera di giunta regionale n. 542 del 7 aprile
2009, aveva approvato il PRIE.
Con sentenza istruttoria n. 273 dell’8 febbraio 2010, questo Tribunale,
reiterava l’ordine istruttorio, che non riteneva aver avuto integrale
esecuzione.
Il Comune di Castelnuovo della Daunia depositava in data 11 marzo 2010,
l’ulteriore documentazione.
Le parti scambiavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 24 marzo
2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia riguarda l’installazione di una pala eolica di micro
generazione, con potenza inferiore a 1 MW.
La fattispecie ricade ratione temporis sotto la disciplina dettata dalla l. reg.
n. 1 del 19 febbraio 2008, trattandosi di d.i.a. presentata al Comune di
Castelnuovo della Daunia il 9 settembre 2008, perfezionatasi per decorso del
termine di 30 giorni, come si vedrà oltre, prima dell’entrata in vigore della
legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 che ha ristretto le ipotesi in cui si
applica la disciplina della denuncia di inizio attività.
E’ noto che la legge regionale n. 1 del 2008, all’art. 27 disponeva che per gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile “con potenza
elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia…si applica
la disciplina della denuncia di inizio attività (d.i.a.) di cui agli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380…”.
In base all’art. 23 del d.p.r. n. 380 del 2001 (“il proprietario dell’immobile o
chi abbia titolo a presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici…”. Il sesto comma
stabilisce che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più
delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento…”).
Ciò posto, una prima questione da esaminare riguarda la legittimità o meno del
provvedimento adottato dal Comune di Castelnuovo della Daunia con provvedimento
del 17 settembre 2008, quindi nel termine di 30 giorni dalla denuncia di inizio
attività presentata il 9 settembre 2008, con il quale è stata rigettata la
d.i.a. e, quindi, preclusa la realizzazione dell’intervento al tempo
realizzabile con lo strumento della denuncia di inizio attività.
Con il suddetto provvedimento del 17 settembre 2008, il Comune contestava alla
società che “la collocazione dell’aerogeneratore ricade in area di
classificazione inidonea regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE adottato da
questo Ente con atto di C.C. n. 10 del 2.5.2008; - il progetto è redatto da
tecnico non abilitato per tale tipo di opera”.
Entrambi i motivi sono insussistenti.
Quanto alla pretesa assenza di abilitazione del tecnico incaricato del progetto,
il rilievo è talmente generico che sembra un’affermazione apodittica, piuttosto
che uno specifico rilievo.
Sta di fatto che il tecnico incaricato possiede i requisiti occorrenti e
sufficienti all’espletamento dell’incarico, essendo un architetto regolarmente
iscritto all’albo e operante nel settore.
Della sua iscrizione all’albo si era dato atto già nella stessa denuncia di
inizio attività, il che convince che il rilievo è frutto di mera svista
dell’amministrazione.
La difesa del Comune, invero, assume che il professionista abilitato a tali
progetti dovrebbe essere un ingegnere e non già un architetto.
Trattasi, anche questa, di mera affermazione non supportata da alcun elemento
che possa sostenerne la fondatezza ed in contrasto con le competenze attribuite
dalla disciplina vigente al dottore in architettura.
Le norme di cui agli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537 del 1925, richiamate dal
difensore del Comune a riprova dell’incapacità del progettista, non si
riferiscono, infatti, ad interventi quali quello in questione, che per la parte
edile consiste in una semplice fondazione.
Invero, l’art. 52, impropriamente citato dalla difesa del Comune, afferma
testualmente che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di
quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e
le operazioni di estimo ad esse relative”.
Quanto alla circostanza che l’aerogeneratore ricade in area di classificazione
“inidonea” regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE del Comune di Castelnuovo
della Daunia, va osservato quanto segue.
La normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione degli
impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del Regolamento regionale
n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60
KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti
da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
Quanto alle preclusioni fissate dal PRIE di Castelnuovo della Daunia, l’art.
10.2.3 delle norme tecniche di attuazione precisa che “Non si applicano le norme
e prescrizioni del regolamento agli impianti eolici di potenza inferiore a 1MW e
costituiti da un unico generatore…”
Aggiunge che “All’interno delle aree inidonee…sono considerate ammissibili le
proposte di interventi di installazione di un solo aerogeneratore di potenza
nominale massima di 1 MW. Per tale tipologia di interventi, tuttavia, vanno
rispettate le norme minime di seguito specificate, fatto salvo che la loro
realizzazione sarà comunque dipendente dall’esito dell’iter autorizzativo a cui
comunque saranno assoggettati”.
Ciò posto, il provvedimento del Comune appare icu oculi illegittimo per carente
motivazione, atteso che dal provvedimento non risulta perché l’area interessata
dall’intervento sarebbe “inidonea” e quali prescrizioni minime siano state
disattese.
Invero la difesa del Comune di Castelnuovo della Daunia, con integrazione
difensiva, ha richiamato le prescrizioni di cui al punto 3 delle norme tecniche
di attuazione (“le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni
arboree..pendenze non superiori al 20%...”), insistendo sulla circostanza che
dall’estratto PRIE si evincerebbe che l’aerogeneratore da installarsi è sito in
ambito territoriale “non idoneo perché ricadente in zona caratterizzata da
prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo – faunistico” e, quindi,
addirittura in area “non eleggibile”.
La circostanza, tuttavia, non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
Nella relazione depositata da ultimo in giudizio a firma del Dirigente
dell’Ufficio Tecnico si afferma che “l’area sita al F°26…, particella n. 23…è
classificata come area inidonea perché rientrante nel vincolo “Buffer centro
urbano zona PRG – 1000 mt.”.
Tale causa di inidoneità, tuttavia, ai sensi della stessa norma del PRIE non
esclude la possibilità di realizzare l’intervento ma impone che
l’amministrazione effettui una valutazione concreta degli interessi violati, né
potrebbe essere diversamente, atteso che la disposizione dell’art. 10.2.3. del
PRIE del Comune di Castelnuovo della Daunia è norma di rango inferiore al
regolamento regionale n. 16 del 2006, sicché non può che essere interpretata
coerentemente con le prescrizione del regolamento regionale che non introducono
limitazioni di sorta per gli impianti di micro generazione con potenza inferiore
a 1 MW, qual è quello in questione.
Ciò posto, in disparte ogni considerazione sul comportamento del Comune di
Castelnuovo della Daunia che ha rappresentato in corso di causa i più vari
motivi sulla pretesa “ineleggibilità” del sito interessato dall’intervento,
quindi, sulla “inidoneità” del sito, non comprovate dalle risultanze
istruttorie, non può non rilevarsi che la nuova circostanza, relativa alla
distanza della pala dal centro urbano (circostanza allo stato non ben precisata
quanto alla assunta violazione della distanza), non è, comunque, di per sé
ostativa all’intervento.
Sta di fatto che l’area interessata dall’intervento è agricola e, ai sensi
dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in
ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici.
La difesa del Comune evidenziava nei suoi scritti difensivi anche che
l’intervento non essendo destinato all’autoconsumo non poteva essere oggetto di
d.i.a. e che la società aveva presentato singole denuncie di inizio attività per
ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di
aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica.
Tali circostanze oltre ad essere inammissibili perché costituiscono integrazione
postuma del provvedimento, sono anche infondate.
Dalle risultanze dell’istruttoria effettuata è emerso che le denunce di inizio
attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e per
gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di
connessione alla rete elettrica gestita dall’EnEL, non potevano assimilarsi ad
un parco eolico.
Risulta, comunque, che la società ha di fatto rinunciato all’installazione di
sei delle suddette pale eoliche, per cui allo stato rimane in piedi solo la
denuncia di inizio attività per una pala eolica con potenza inferiore a 1MW
posta a distanza superiore a 2 kilometri dalla pala eolica qui in questione.
Quanto alla destinazione dell’impianto ad autoconsumo, la suddetta
qualificazione ai fini dell’assentibilità con d.i.a., è stata introdotta dalla
l. reg. n. 31 del 2008 che non si applica, ratione temporis, all’impianto in
esame, già perfezionatosi alla data di entrata in vigore della suddetta legge,
attesa l’illegittimità del provvedimento di rigetto del Comune di Castelnuovo
della Daunia.
A tal punto, per completezza, va osservato che la dichiarazione di
incostituzionalità dell’3, commi 1 e 2 della legge regionale n. 31 del 2008,
nella parte in cui prevedeva per alcuni impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, come l’eolica, la disciplina della d.i.a. anche per potenze
superiori a quelle previste dalla tabella A allegata al d. lgv. n. 387 del 2003,
intervenuta medio tempore per effetto della sentenza n. 119 del 26 marzo 2010
della Corte Costituzionale - il cui principio sostanziale potrebbe valere anche
per le fattispecie disciplinate dall’art. 27 della precedente legge reg. n. 1
del 2008, poiché anche questa norma prevedeva la procedura della d.i.a. per
potenze superiori a quelle previste dal d. lgv. n. 387 del 2003 - non può
produrre alcun effetto sulla fattispecie in questione che, oltre ad essere
disciplinata da legge non interessata direttamente dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, si era, comunque, già
perfezionata alla data di pubblicazione della suddetta sentenza della Corte
Costituzionale.
Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve
essere annullato l’ impugnato provvedimento a firma del dirigente del Comune di
Castelnuovo della Daunia protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008 e dichiarata
improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse la subordinata impugnazione
del piano regolatore per l’insediamento di impianti eolici (PRIE).
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in causa, in considerazione
della scarsa chiarezza della disciplina in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato
provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della Daunia
protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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