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TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 luglio 2010, n. 3274


INQUINAMENTO ACUSTICO - L. n. 447/95 - Applicabilità ai rapporti tra privati - Esclusione - Art. 844 c.c. - Immissioni superiori alla normale tollerabilità - Rumore differenziale - Limite dei 3 Db. La L. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati: ai fini dell’art. 844 c.c., le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db. Pres. Urbano, Est. Ravasio - V.T. (avv. Valla) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 luglio 2010, n. 3274
 

 

 

 

N. 03274/2010 REG.SEN.
N. 00595/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 595 del 2010, proposto da:
Vito Tota, rappresentato e difeso dall'avv. Libera Valla, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;


contro


Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Cristina Carlucci in Modugno, c/o C. Comunale p.zza del Popolo 16;

nei confronti di

Azienda Casearia Tuttolat dei Cugini Gattulli Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Regano, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;

per la dichiarazione d’illegittimità e/o annullamento del silenzio serbato dal Comune di Modugno sulla richiesta del ricorrente per far cessare le emissioni rumorose prodotte dall’Azienda Casearia Tuttolat dei cugini Gattulli s.n.c.;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Azienda Casearia Tuttolat dei Cugini Gattulli Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Valla e C. Carlucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso indicato in epigrafe, depositato il 27 aprile 2010, il ricorrente, premettendo di risiedere in Comune di Modugno, alla via Piave, nelle immediate vicinanze del Caseificio Tuttolat dei cugini Gattulli s.n.c.; di essere disturbato nel riposo dalle emissioni rumorose provenienti dal predetto opificio; di avere perciò denunciato la situazione alla ASL ed al Comune di Modugno, sollecitando da questo ultimo la adozione di una ordinanza contigibile ed urgente per far cessare la situazione in atto e di non aver ricevuto risposta alcuna; tanto premesso chiede accertarsi la illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Modugno in ordine alla istanza di che trattasi, finalizzata a far cessare le missioni rumorose prodotte dalla azienda.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Modugno ed il Caseificio Tuttolat s.n.c.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2010 il ricorso è stato introitato a decisione .

2. Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che con raccomandata 9 novembre 2009 il ricorrente scriveva all’Ufficio Politiche Ambientali, e per conoscenza al Sindaco, denunciando le emissioni rumorose provenienti dal Caseificio Tuttolat e chiedendo: a) il ripristino degli orari effettivi di lavorazione; b) se esista la valutazione di impatto acustica ; c) di effettuare a sorpresa la misurazione delle emissioni sonore dalla sua abitazione.

Le medesime richieste venivano reiterate con raccomanda 9 dicembre 2009 indirizzata alla ASL e per conoscenza al Sindaco.

Con ulteriore missiva 18 gennaio 2010, indirizzata alla ASL BA e per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Modugno, il ricorrente , dopo aver insistito per gli accertamenti richiesti (relativi alla valutazione di impatto acustico nonché alla misurazione delle emissioni sonore), si indirizzava al Sindaco “affinché sia accertato il vero di quanto riferito al sottoscritto da impiegati e funzionari comunali (URP e Ufficio Ambiente), cioè che non esiste ad oggi un atto amministrativo che regolamenta gli orari di apertura delle attività produttive, artigianali e commerciali, su tutto il territorio comunale, per giunta ancora sprovvisto di zonizzazione acustica come impone la L. 447/95 e convenuta L.R. 3/2002. Se fosse vero, a maggior ragione, non legittimerebbe gli operanti nel settore a trasgredire nello specifico attività rumorose, soggette a requisiti di legge suddetta, e troverebbe, da parte del Primo Cittadino, in via cautelativa, una ordinanza con tingibile e urgente.”.

Infine con lettera 21 gennaio 2010, indirizzata ancora una volta alla ASL BA, il ricorrente ribadiva l’invito ad effettuare controlli tecnici, nonché “di effettuare il controllo della documentazione, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi di legge e di regolamenti ( L. 447/95 e convnuta l.r. 372002) e di estrarre copia conforme della stessa, debitamente firmata dal responsabile della struttura sottoposta a verifica ispettiva. Vogliano gli ispettori incaricati eseguire ogni accertamento utile a riscontrare eventuali irregolarità da parte di terzi e redigere apposito verbale.”.

Questo il contenuto delle missive indirizzate, in varie puntate, dal ricorrente.

3. Come si vede, nei confronti del Comune di Modugno una istanza finalizzata alla adozione di un provvedimento specifico non è divisabile.

Infatti, gli atti acquisiti al giudizio evidenziano come il ricorrente, nel complesso, si sia in realtà orientato a sollecitare gli organi ritenuti competenti ad effettuare accertamenti e ad agire di conseguenza, senza però indicare specificamente il contenuto del provvedimento auspicato: ciò vale anche con riferimento alla richiesta di “ripristino degli orari effettivi di lavorazione”, che è generica in quanto non indica quali sarebbero gli orari che dovrebbero essere rispettati; e vale anche con riferimento alla richiesta di adozione di un provvedimento contigibile ed urgente, il quale non si comprende se dovrebbe essere finalizzato alla chiusura o alla dislocazione della attività ovvero alla adozione di non meglio specificati dispositivi finalizzati ad ovviare agli inconvenienti lamentati.

Trattasi dunque di richieste generiche, le quali non consentono di valutare se l’istanza fosse fondata e, ancor prima, se il ricorrente vantasse, con riferimento al provvedimento auspicato, un interesse qualificato idoneo ad innestare l’obbligo per il Comune di Modugno di evadere l’istanza.

4. Peraltro non è inutile osservare che sia la richiesta di ripristino “degli orari effettivi di lavorazione” sia la richiesta di provvedimento contigibile ed urgente appaiono manifestamente infondate: quanto alla prima di tali richieste per la ragione che non è dimostrata l’esistenza, nel Comune di Modugno, di norme che regolamentano, nelle varie zone del territorio, gli orari di lavoro delle attività produttive; quanto al provvedimento contigibile ed urgente per la ragione che non v’è prova del fatto che l’attività del Caseificio Tuttolat sia idonea a creare una emergenza sanitaria o un grave pericolo per l’incolumità pubblica.

5. Il ricorso è dunque infondato non essendo le istanze prodotte dal ricorrente idonee a generare l’obbligo del Comune di Modugno ad evaderle con provvedimento espresso, fermo restando che il ricorrente può adire, a tutela dei propri diritti, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con azione ex artt. 844 e/o 2043 c.c. e 700 c.p.c., essendo consolidato in Giurisprudenza il principio per cui la L. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati (nel caso specifico nei rapporti tra il ricorrente ed il Caseificio Tuttolat), mentre le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

 


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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