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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3493
AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Parere dell’ente parco -
Procedimenti autonomi - Competenze differenziate - Salvaguardia di beni solo
parzialmente coincidenti - Coesistenza di una valutazione di incidenza positiva
e di un parere del parco di segno opposto - Possibilità. Non è precluso
all’Ente parco l’esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali,
quando si sia già conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di
incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. Ciò non soltanto in
virtù del fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti,
ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la
Provincia e l’Ente parco). Invero, è da considerare che anche sul piano
sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo
parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza
comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema
e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in
concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una
valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto,
anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del
procedimento condotto dalla Provincia. Pres. Allegretta, Est. Picone - S.s.r.l.
e altro (avv.ti Profeta e Rucireta) c. Ente parco nazionale dell’Alta Murgia
(avv. Paparella) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3493
N. 03493/2010 REG.SEN.
N. 01781/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2009, proposto da Solare di
Altamura s.r.l. (già Agrienergy di Matera s.r.l.) e Franchini s.a.r.l.,
rappresentate e difese dagli avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta, con
domicilio eletto presso il primo in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Paparella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via
Venezia, 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco
nazionale dell’Alta Murgia ha emesso il diniego di nulla osta alla realizzazione
di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza
inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al
centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;
del provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da
fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada
Franchini, su suolo pertinenziale al centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ente parco nazionale dell’Alta
Murgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Savio Picone e
uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Carmine Rucireta e
Lucrezia Prisciantelli (per delega di Francesco Paparella);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso originario, le società Solare di Altamura s.r.l. e Franchini
s.a.r.l. impugnano il provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui
l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha respinto la richiesta di nulla osta
per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte
fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su
suolo pertinenziale all’azienda agricola.
Deducono motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della
legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti;
2) violazione dell’art. 3, primo comma, dell’Allegato A al D.P.R. 10 marzo 2004,
incompetenza e sviamento;
3) violazione dell’art. 7 della legge n. 394 del 1991 ed eccesso di potere per
travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento.
Si è costituito l’Ente parco, resistendo al gravame.
Con motivi aggiunti notificati in corso di causa, le ricorrenti estendono
l’impugnativa al sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009,
con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha
annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per
la realizzazione del predetto impianto, avverso il quale deducono violazione
dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del
2004, incompetenza, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso
di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di
motivazione.
Rimasto contumace il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la causa è
passata in decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2010.
DIRITTO
1. Le ricorrenti espongono di aver presentato un progetto per la realizzazione
di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica di potenza
inferiore ad 1 Mw, costituito da 58 inseguitori solari, nell’agro di Altamura,
sull’area pertinenziale dell’azienda agricola della Franchini s.a.r.l., a tal
fine ceduta in comodato.
L’area prescelta ricade all’interno del pSIC – ZPS “Murgia Alta”, ai sensi delle
Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. La Provincia di Bari, con provvedimento del
26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di
incidenza ambientale.
L’area rientra altresì nel perimetro Parco nazionale dell’Alta Murgia – zona 2.
Le ricorrenti hanno dunque richiesto all’Ente parco, in data 12 maggio 2009, il
nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991.
Con l’impugnato provvedimento del 12 ottobre 2009, l’Ente parco ha negato il
nulla osta.
Successivamente, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di
Altamura, con atto del 4 dicembre 2009 gravato mediante motivi aggiunti.
2. Vanno dapprima esaminate le censure mosse dalle società ricorrenti avverso il
diniego dell’Ente parco.
2.1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 13 della legge
n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Secondo le
ricorrenti, l’Ente parco si sarebbe tardivamente pronunciato sull’istanza,
quando ormai era spirato il termine di legge per la formazione del silenzio
assenso e vi era, al più, spazio per l’adozione di un provvedimento di
autotutela che annullasse il permesso formatosi per decorso del tempo.
In contrario, osserva il Collegio che l’art. 10 dell’Allegato A del D.P.R. 10
marzo 2004 (istitutivo del Parco dell’Alta Murgia) stabilisce che l’istanza deve
essere corredata di “tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese
le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per
territorio” e che l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione completa.
E’ agevole ravvisare la ratio della previsione nell’esigenza di consentire
all’Ente parco un’istruttoria compiuta sul progetto, sulla base delle eventuali
prescrizioni già impartite da altri enti chiamati ad esprimersi, specialmente
quando venga a mancare, per scelta del richiedente ovvero per prassi
dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale, la
concentrazione procedimentale assicurata dalla conferenza di servizi.
Nella fattispecie, la difesa dell’Ente parco ha correttamente evidenziato che,
al momento della presentazione della domanda da parte delle società ricorrenti,
la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non si era conclusa
(ed anzi, la Soprintendenza ha successivamente annullato il nulla osta
paesaggistico comunale, con il richiamato atto del 4 dicembre 2009, impugnato
mediante motivi aggiunti). Per tale ragione, non decorreva il termine per
provvedere, fissato dal D.P.R. 10 marzo 2004, e non si era perfezionato il
silenzio assenso previsto dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991.
Ne discende, per tale parte, l’infondatezza del ricorso.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere affrontati unitariamente,
le ricorrenti affermano che il diniego dell’Ente parco poggerebbe su motivazioni
illogiche e contraddittorie, sia in relazione alla positiva valutazione di
incidenza ambientale (cui era pervenuta, con il richiamato provvedimento del 26
marzo 2009, la Provincia di Bari, chiamata ad esprimersi a tutela del pSIC – ZPS
“Murgia Alta”), sia con riguardo alle norme di tutela del Parco contenute nel
D.P.R. 10 marzo 2004.
Le doglianze non hanno pregio.
Nella premessa del provvedimento impugnato si legge, tra l’altro, che “… ai
sensi dell’art. 3, comma I, lett. f) dell’allegato A al D.P.R. 10/03/2004 … in
zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che
alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; … il
progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del
suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all’insediamento di un impianto
industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto
paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; … gli
impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche
i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di
macchine. All’effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile
disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia
la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; …
L’allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa
suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione.
La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di
avifauna selvatica confusione e perdita dell’orientamento, in quanto rilevanti
estensioni specchiate possono simulare raccolte d’acqua inesistenti. La
collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole
determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli
selvatici particolarmente protetti nel Parco… Viene determinata, inoltre, una
sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi
microbiologici del terreno coperto da impianti. … gli impianti fotovoltaici
determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema
idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da
calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. … Negli impianti
ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di
fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e
roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale
complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema
idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la
manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore
sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di
habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie”.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, che
resta immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli
consentirebbero l’annullamento dell’atto per eccesso di potere.
Né può condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui sarebbe precluso
all’Ente parco l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali,
quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione
di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE.
Ciò è smentito non soltanto dal fatto che la legge attribuisce la competenza,
per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo
potere decisionale (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente
parco per la tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004). Invero, è
da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono
preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e
l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio
ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e
produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano,
debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza
positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando
quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento
condotto dalla Provincia.
In conclusione, è infondato e va respinto il ricorso originario volto
all’annullamento del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009 dell’Ente
parco nazionale dell’Alta Murgia.
3. Divengono conseguentemente improcedibili, per difetto d’interesse, i motivi
aggiunti proposti avverso l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale
disposto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari.
In difetto dell’autorizzazione dell’Ente parco, infatti, l’intervento progettato
dalle società ricorrenti non sarebbe in ogni caso realizzabile e dunque nessuna
utilità discenderebbe dall’annullamento del successivo provvedimento
ministeriale.
4. Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità e complessità delle
questioni dedotte, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima
Sezione, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili i motivi
aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 9 giugno – 23 giugno
2010 con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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