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TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3502


VIA - Pronuncia di valutazione ambientale - Enti locali - Mancata approvazione del P.R.I.E. - Irrilevanza - Ragioni. Ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche in mancanza del P.R.I.E., la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall’ordinamento in materia. Pres. Allegretta, Est. Durante - F. s.r.l. (avv. Ponzio) c. Provincia di Foggia e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3502
 

 

 

 

N. 03502/2010 REG.SEN.
N. 01133/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2010, proposto da:
Free Energy Due s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Michela Mirella Ponzio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi, 184;


contro


Provincia di Foggia;
Regione Puglia;

per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia, che non ha adottato la determinazione conclusiva del procedimento di verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 16 della l. reg. 12 aprile 2001, n. 11, sulla domanda presentata dalla ricorrente in data 28 marzo 2008, relativa a progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri, località Monte Pizzo;

per la condanna della Provincia di Foggia a concludere il suddetto procedimento con provvedimento espresso;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;

Udita nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010, per la società ricorrente il difensore, avv. Michela Mirella Ponzio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La società ricorrente, con nota del 28 marzo 2008, chiedeva all’Assessorato Provinciale dell’Ambiente e Tutela del Territorio l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. (c.d. screening) e all’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico – Settore Industria e Energia, l’autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri, località Monte Pizzo.

Il progetto veniva pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Castelluccio dei Sauri dal 21 marzo 2008 al 29 aprile 2008 ed il Comune esprimeva il dovuto parere (cfr. nota del Comune di Castelluccio dei Sauri del 6 maggio 2008).

La Provincia di Foggia, con nota dell’11 luglio 2008, comunicava che per il completamento della procedura di screening era necessaria la delibera di definitiva approvazione del PRIE, nonché relazione di compatibilità del progetto con il PRIE.

La ricorrente con nota del 17 novembre 2008 sollecitava e diffidava l’Ufficio Ambiente della Provincia a pronunciarsi sul progetto nei termini di cui all’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001.

La Provincia non dava riscontro restando inattiva, malgrado fosse abbondantemente scaduto il termine per la conclusione del procedimento.

La ricorrente, vista l’inerzia della Provincia, con il ricorso in esame chiedeva l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia e la condanna del suddetto ente a concludere il procedimento di valutazione ambientale con provvedimento espresso.

Essa ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dell’art. 16 della l. reg. n. 11 del 2001, lamentando che la Provincia di Foggia, competente ad eseguire le valutazioni di impatto ambientale, giusta delega disposta con l. reg. n. 17 del 2007, non si fosse espressamente pronunciata entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001.

Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2010, nella contumacia della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione ambientale del progetto di impianto eolico, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo per la installazione degli aerogeneratori, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.

Ebbene, come noto, l’art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 prevede l’obbligo in capo all’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso ed entro un termine certo che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge che regola la specifica materia, è quello generale di 30 giorni.

Nel caso che ci occupa, l’art. 16, comma 7, della l. reg. n. 11 del 2001, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda (28 marzo 2008) prevedeva che “L’Autorità competente si pronuncia non oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3, ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell'affissione all'albo pretorio, delle forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell'articolo 11.”

Visto che nel caso la pubblicità è stata assicurata mediante affissione all'albo pretorio per trenta giorni, ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 16, come già riportato, e che il Comune ha rilasciato il parere di compatibilità del progetto e che dalla documentazione non si desume, alcuna preclusione alla definizione del sub-procedimento attivato, dev’essere dichiarato l’obbligo della resistente Provincia a pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza della società ricorrente.

Quanto alla necessità evidenziata dalla Provincia con nota dell’11 luglio 2008 della compatibilità del progetto con il PRIE, di cui il Comune di Castelluccio dei Sauri, allo stato, non risulta dotato, va osservato che ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche in mancanza di tale piano, la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall’ordinamento in materia.

Il ricorso deve quindi essere accolto e deve essere ordinato alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, con riserva di nomina di commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, quanto, all’importo che trattasi di ricorsi seriali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di adottare la determinazione conclusiva sull’istanza della ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Savio Picone, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 



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