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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 20 ottobre 2010, n. 3683
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Realizzazione di una stazione radio base -
Provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie in attesa di apposita
regolamentazione comunale - Illegittimità - Misura soprassessoria di
salvaguardia atipica - Divieto assoluto e generalizzato. E’ illegittimo il
provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la
realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, disposto in
attesa di apposita regolamentazione comunale dell’individuazione dei siti e
delle caratteristiche strutturali degli impianti. Trattasi infatti di una misura
soprassessoria di salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non
espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un
divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende
indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale (cfr. sul punto
T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 6239 e T.A.R. Puglia Bari,
Sez. II, 1° febbraio 2010, n. 221). Pres. Urbano, Est. Cocomile - T. s.p.a.
(avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Peschici (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez.
II - 20 ottobre 2010, n.3683
N. 03683/2010 REG.SEN.
N. 02387/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2000, proposto da:
Società T.I.M. – Telecom Italia Mobile – s.p.a., rappresentata e difesa
dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Raffaele G. Rodio
in Bari, via Putignani, 168;
contro
Comune di Peschici;
nei confronti di
D’Adduzio Massimo;
per l’annullamento,
previo accoglimento dell’istanza cautelare,
- del provvedimento prot. n. 4257 del 22.6.2000, pervenuto alla T.I.M. s.p.a. in
data 28.6.2000, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Peschici, di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la
realizzazione di due stazioni radio base per telefonia cellulare nel Comune
medesimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare,
della decisione n. 39 assunta dalla C.E.C. nella seduta del 20.6.2000,
richiamata nel succitato provvedimento di sospensione;
nonché per la condanna del Comune di Peschici, ai sensi degli artt. 33 e ss.
dlgs n. 80/1998 e 7 legge n. 1034/1971, per come modificati ed integrati
dall’art. 7 legge n. 205/2000, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla
società ricorrente per effetto dell’illegittima sospensione delle pratiche
edilizie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Francesco
Cocomile e udito per la parte ricorrente il difensore avv. R. Chieffi, su delega
dell’avv. E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato con riferimento alla
domanda di annullamento degli atti gravati.
Invero la società ricorrente T.I.M. – Telecom Italia Mobile – s.p.a. contesta il
provvedimento prot. n. 4257 del 22.6.2000, pervenuto alla stessa T.I.M. s.p.a.
in data 28.6.2000, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Peschici, di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la
realizzazione di due stazioni radio base per telefonia cellulare nel Comune
medesimo.
Il provvedimento gravato si limita a sospendere sine die il procedimento
amministrativo “in attesa di apposita regolamentazione comunale
dell’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli
impianti”.
La società ricorrente contesta a ragione la legittimità di un provvedimento
soprassessorio – quale quello impugnato in questa sede - violativo del dovere
gravante sulla pubblica amministrazione di concludere il procedimento
amministrativo con un provvedimento espresso entro i termini di cui all’art. 2
legge n. 241/1990.
In tal modo il Comune di Peschici ha dato vita pertanto ad una misura
soprassessoria di salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non
espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un
divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende
indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale (cfr. sul punto
T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 6239 e T.A.R. Puglia Bari,
Sez. II, 1° febbraio 2010, n. 221).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso
introduttivo e per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti gravati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Infine non è provata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte
ricorrente, che, sul punto, non fornisce alcuna prova, pur essendo suo preciso
onere, in ordine all’an ed al quantum del pregiudizio dalla stessa asseritamente
subito in conseguenza dell’agere illegittimo dell’amministrazione. Ne deriva il
rigetto della relativa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così
provvede:
1) accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla i provvedimenti
gravati;
2) respinge la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte
ricorrente.
Condanna il Comune di Peschici al pagamento delle spese di giudizio in favore
della ricorrente società T.I.M. – Telecom Italia Mobile – s.p.a., liquidate in
complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con
l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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