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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 ottobre 2010, n. 3733
VIA - Procedimento - Termine di novanta giorni - Art. 13 L.r. Puglia n.
11/2001 - Amministrazione preposta - Obbligo di pronunciarsi entro termini
perentori - Principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni -
Artt. 31, 43 e 44 (oggi art. 20, c. 4) d.lgs. n. 152/2006. La conclusione
del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di
novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei
pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale
pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la
v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri. L’obbligo, per l’Amministrazione
preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità
ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle
Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n.
152 del 2006 (nel testo vigente all’epoca della presentazione dell’istanza; in
senso analogo, si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice
dell’ambiente). Pres. Allegretta, Est. - F. s.p.a. (avv.ti Cassar e Mansueto) c.
Regione Puglia (avv. Liberti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21
ottobre 2010, n.3733
N. 03502/2010 REG.SEN.
N. 01133/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2010, proposto da Fri El s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar e Doris Mansueto, con
domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio
eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Spinazzola, non costituito;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia, che non ha
adottato la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione di impatto
ambientale e di rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.
lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, sulla domanda della società ricorrente per la
realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, nel Comune di Spinazzola;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Savio
Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Mansueto e Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato
dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica
(presentata in data 4 aprile 2007 e rinnovata in data 29 dicembre 2008) e sulla
connessa istanza di valutazione di impatto ambientale (presentata in data 21
aprile 2008 e rinnovata in data 19 marzo 2009), relative al progetto di
costruzione di un parco eolico nel Comune di Spinazzola.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990
n. 241 nonché degli artt. 11 e 13 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11 e
dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione
Puglia non si è espressamente pronunciata entro i termini previsti dalle
disposizioni richiamate.
Espone di aver ripresentato, a seguito della determinazione regionale 14 maggio
2007 n. 239 (con cui si è disposto di assoggettare a v.i.a. il progetto),
l’istanza corredata dallo studio di impatto ambientale e la nuova istanza di
autorizzazione unica.
Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 la causa è stata trattenuta
in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto
dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla
titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che
legittimi la richiesta e dal decorso dei termini di conclusione del procedimento
con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse
della società richiedente alla definizione del procedimento autorizzatorio e del
connesso procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa
presentato specifica istanza alla Regione Puglia.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento
di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni
(decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti
coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001,
secondo il quale l’autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei
predetti pareri. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi
entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce
principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il
combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (nel
testo vigente all’epoca della presentazione dell’istanza; in senso analogo, si
veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell’ambiente).
Analogamente, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo
comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province
delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro
il termine massimo di 180 giorni.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso dei predetti
termini di conclusione del procedimento (che sono spirati, rispettivamente, il
19 agosto 2009 per la v.i.a. ed il 29 giugno 2009 per l’autorizzazione unica),
senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
3. La Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, affermando che
l’inerzia sarebbe venuta meno per effetto della nota dirigenziale n. 11739 del
16 ottobre 2009, trasmessa alla società ricorrente (e da questa impugnata
dinanzi a questo Tribunale – causa iscritta al numero di registro generale 10
del 2010).
L’eccezione non ha pregio.
La nota, sottoscritta dal dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia,
contiene un’analitica descrizione delle delibere interpretative che si sono
succedute e sovrapposte in subiecta materia nel corso del 2008 e si conclude con
l’avvertimento, rivolto alla società ricorrente, che “…detta richiesta deve
essere considerata nuova ed autonoma istanza con conseguente valutazione della
medesima in ossequio alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di
presentazione dell’istanza stessa”. Stando al suo tenore letterale, la nota non
ha determinato né la conclusione del procedimento avviato dalla società
ricorrente, né la sua interruzione. Resta perciò ferma la constatazione che i
termini per provvedere sono irrimediabilmente scaduti (il 19 agosto 2009 per la
v.i.a. ed il 29 giugno 2009 per l’autorizzazione unica).
Il contenuto meramente riepilogativo ed interlocutorio dell’atto depositato
dalla difesa regionale induce pertanto a respingere l’eccezione di
inammissibilità e ad escludere che sia venuta meno l’inerzia fin qui serbata
sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale e sulla domanda di
autorizzazione unica.
4. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di
pronunciarsi espressamente sull’istanza della società ricorrente, nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima
Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta
giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza,
all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza
presentata dalla ricorrente per la valutazione di impatto ambientale e per il
rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel
Comune di Spinazzola.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della
ricorrente, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con
l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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