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TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 ottobre 2010, n. 3747


RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Sistema sanzionatorio - Responsabilità oggettiva o di posizione - Esclusione - Provvedimenti amministrativi emanati in forza della norma - Motivazione in ordine alla responsabilità del proprietario. Tutti i provvedimenti amministrativi emanati in base all’art. 14 del d.lgs. n. 22/97 devono essere puntualmente motivati con riguardo agli elementi in forza dei quali sia affermata la responsabilità dei proprietari, per lo meno con riguardo alla colpa per omessa vigilanza sulle attività inquinanti poste in essere da terzi (in tal senso la giurisprudenza è univoca, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; 8 febbraio 2005; sez. IV, 5 settembre 2005, n. 4525; TAR Puglia, Lecce, sez. 1,11, 2006, n. 113). Il sistema sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di rifiuti, esclude infatti la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall’adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media. Pres. Allegretta, Est. Durante - B.G. (avv. Amati) c. Comune di Trani (avv. Capurso) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 ottobre 2010, n.3747
 

 

 

 

N. 03747/2010 REG.SEN.
N. 01109/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2006, proposto da:
Bucci Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Amati, con domicilio eletto presso Fabiano Amati in Bari, via A. Gimma, 147;


contro


il Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio, in Bari via S. Lioce, 52;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 43 del 24 aprile 2006, notificata in data 3 maggio 2006, con la quale si intimava al ricorrente di provvedere: “a) entro gg. 30 (trenta), a far data dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione ed al trasporto in discariche autorizzate a mezzo di ditte specializzate, di tutti i rifiuti depositati sul predetto terreno; b) a comunicare, la rimozione dei rifiuti avvenuta, il sito i presso il quale saranno conferiti i suddetti rifiuti";

di tutti gli atti ai predetti comunque presupposti, connessi e derivati, ancorché non conosciuti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 per le parti i difensori avvocati Liliane Fanizzi, per delega dell'avv. Fabiano Amati e Giovanni Caponio, per delega dell'avv. Michele Capurso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Il Comune di Trani, con ordinanza sindacale n. 43 del 24 aprile 2006, intimava a Bucci Giovanni, di provvedere entro 30 giorni alla rimozione ed al trasporto in discariche autorizzate a mezzo ditte specializzate, di tutti i rifiuti depositati sul suo terreno e di comunicare il sito dove sarebbero stati conferiti i rifiuti.

La suddetta ordinanza veniva impugnata dalla parte intimata, con il ricorso in esame, con il quale se ne chiedeva l’annullamento alla stregua dei seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgv. 5 febbraio 1997, n. 22; carenza dei presupposti; eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, insufficiente e comunque contraddittoria;

2) violazione dell’art. 14 del d. lgv. n. 22 del 1997 in relazione all’art. 107 del d. lgv. n. 267 del 2000; incompetenza;

3) violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990.

Si costituiva in giudizio il Comune di Trani che contestava in fatto e diritto le censure dedotte.

Con ordinanza n. 487 del 4 luglio 2006, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il d. lgv. 5 febbraio 1997, n. 22, all’art. 14, in ordine al divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, stabilisce testualmente che “L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata l’emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.

Dall’esegesi della norma, si desume in maniera inequivoca, che nel caso di presenza di rifiuti abbandonati, la responsabilità è dell’autore materiale della trasgressione. La responsabilità in solido con i proprietari dell’area o con i titolari di altro diritto reale ricorre, invece, nel solo caso in cui la violazione possa essere a questi ultimi ascritta a titolo di dolo o colpa.

Ne consegue che tutti i provvedimenti amministrativi emanati in base all’art. 14 devono essere puntualmente motivati con riguardo agli elementi in forza dei quali sia affermata la responsabilità dei proprietari, per lo meno con riguardo alla colpa per omessa vigilanza sulle attività inquinanti poste in essere da terzi (in tal senso la giurisprudenza è univoca, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; 8 febbraio 2005; sez. IV, 5 settembre 2005, n. 4525; TAR Puglia, Lecce, sez. 1,11, 2006, n. 113).

Siffatto sistema sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di rifiuti, esclude la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall’adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media.

Ciò premesso in diritto, va osservato che il provvedimento impugnato risulta carente di idonea motivazione utile a riscontrare il presupposto psicologico della responsabilità del proprietario del fondo, in quanto fondato solamente sullo status di proprietario del soggetto diffidato alla rimozione.

Manca, invero, nel suddetto provvedimento l’indicazione di suoi comportamenti quanto meno colposi, eventualmente omissivi, causalmente collegati all’evento dannoso che gli si ordina di riparare.

Sotto altro profilo, l’atto risulta essere stato adottato senza che sia stata compiuta alcuna valida istruttoria tesa ad accertare la responsabilità dell’illecito del proprietario ed in mancanza, quindi, di qualsiasi motivazione circa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento.

Né, la circostanza che il fondo non sia recintato è di per sé motivo di responsabilità, atteso che la recinzione dei fondi agricoli non costituisce una regola e tanto meno può imputarsi al proprietario la responsabilità dell’abbandono di rifiuti sul suo fondo per il fatto che non l’abbia recintato e che l’uso come discarica sia stato reiterato nel tempo, gravando sull’amministrazione il controllo e la prevenzione delle attività illecite.

D’altra parte queste considerazioni sulla reiterazione dell’uso del fondo come discarica e della mancanza di recinzione sono state introdotte dalla difesa del Comune e, quindi, trattasi di integrazione dell’atto, come tale inammissibile.

Quanto sin qui esposto consente di accogliere il ricorso, restando assorbite le ulteriori censure relative alla violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento e di incompetenza del sindaco, essendo, peraltro, indubbio, che ove il provvedimento sia un’ordinanza contingibile e urgente, la competenza è del sindaco.

Per le ragioni esposte, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Trani al pagamento di euro 2.000,00 in favore di Bucci Giovanni per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 



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