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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 ottobre 2010, n. 3747
RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Sistema sanzionatorio - Responsabilità
oggettiva o di posizione - Esclusione - Provvedimenti amministrativi emanati in
forza della norma - Motivazione in ordine alla responsabilità del proprietario.
Tutti i provvedimenti amministrativi emanati in base all’art. 14 del d.lgs. n.
22/97 devono essere puntualmente motivati con riguardo agli elementi in forza
dei quali sia affermata la responsabilità dei proprietari, per lo meno con
riguardo alla colpa per omessa vigilanza sulle attività inquinanti poste in
essere da terzi (in tal senso la giurisprudenza è univoca, tra le tante, Cons.
Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; 8 febbraio 2005; sez. IV, 5 settembre
2005, n. 4525; TAR Puglia, Lecce, sez. 1,11, 2006, n. 113). Il sistema
sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di rifiuti, esclude
infatti la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè
che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per
ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte
della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito
del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall’adozione di quelle cautele
che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza
media. Pres. Allegretta, Est. Durante - B.G. (avv. Amati) c. Comune di Trani
(avv. Capurso) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 ottobre 2010, n.3747
N. 03747/2010 REG.SEN.
N. 01109/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2006, proposto da:
Bucci Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Amati, con domicilio
eletto presso Fabiano Amati in Bari, via A. Gimma, 147;
contro
il Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Capurso, con
domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio, in Bari via S. Lioce, 52;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 43 del 24 aprile 2006, notificata in data 3 maggio
2006, con la quale si intimava al ricorrente di provvedere: “a) entro gg. 30
(trenta), a far data dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione ed
al trasporto in discariche autorizzate a mezzo di ditte specializzate, di tutti
i rifiuti depositati sul predetto terreno; b) a comunicare, la rimozione dei
rifiuti avvenuta, il sito i presso il quale saranno conferiti i suddetti
rifiuti";
di tutti gli atti ai predetti comunque presupposti, connessi e derivati,
ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 per le parti i difensori
avvocati Liliane Fanizzi, per delega dell'avv. Fabiano Amati e Giovanni Caponio,
per delega dell'avv. Michele Capurso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Trani, con ordinanza sindacale n. 43 del 24 aprile 2006, intimava a
Bucci Giovanni, di provvedere entro 30 giorni alla rimozione ed al trasporto in
discariche autorizzate a mezzo ditte specializzate, di tutti i rifiuti
depositati sul suo terreno e di comunicare il sito dove sarebbero stati
conferiti i rifiuti.
La suddetta ordinanza veniva impugnata dalla parte intimata, con il ricorso in
esame, con il quale se ne chiedeva l’annullamento alla stregua dei seguenti
motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgv. 5 febbraio 1997, n.
22; carenza dei presupposti; eccesso di potere per motivazione carente,
incongrua, insufficiente e comunque contraddittoria;
2) violazione dell’art. 14 del d. lgv. n. 22 del 1997 in relazione all’art. 107
del d. lgv. n. 267 del 2000; incompetenza;
3) violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990.
Si costituiva in giudizio il Comune di Trani che contestava in fatto e diritto
le censure dedotte.
Con ordinanza n. 487 del 4 luglio 2006, il Tribunale accoglieva l’istanza
cautelare.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, il ricorso è stato assegnato in
decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il d. lgv. 5 febbraio 1997, n. 22, all’art. 14, in ordine al divieto di
abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, stabilisce testualmente che
“L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati. E’ altresì vietata l’emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno
dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.
Dall’esegesi della norma, si desume in maniera inequivoca, che nel caso di
presenza di rifiuti abbandonati, la responsabilità è dell’autore materiale della
trasgressione. La responsabilità in solido con i proprietari dell’area o con i
titolari di altro diritto reale ricorre, invece, nel solo caso in cui la
violazione possa essere a questi ultimi ascritta a titolo di dolo o colpa.
Ne consegue che tutti i provvedimenti amministrativi emanati in base all’art. 14
devono essere puntualmente motivati con riguardo agli elementi in forza dei
quali sia affermata la responsabilità dei proprietari, per lo meno con riguardo
alla colpa per omessa vigilanza sulle attività inquinanti poste in essere da
terzi (in tal senso la giurisprudenza è univoca, tra le tante, Cons. Stato, sez.
V, 25 gennaio 2005, n. 136; 8 febbraio 2005; sez. IV, 5 settembre 2005, n. 4525;
TAR Puglia, Lecce, sez. 1,11, 2006, n. 113).
Siffatto sistema sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di
rifiuti, esclude la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione,
e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato,
per ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte
della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito
del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall’adozione di quelle cautele
che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza
media.
Ciò premesso in diritto, va osservato che il provvedimento impugnato risulta
carente di idonea motivazione utile a riscontrare il presupposto psicologico
della responsabilità del proprietario del fondo, in quanto fondato solamente
sullo status di proprietario del soggetto diffidato alla rimozione.
Manca, invero, nel suddetto provvedimento l’indicazione di suoi comportamenti
quanto meno colposi, eventualmente omissivi, causalmente collegati all’evento
dannoso che gli si ordina di riparare.
Sotto altro profilo, l’atto risulta essere stato adottato senza che sia stata
compiuta alcuna valida istruttoria tesa ad accertare la responsabilità
dell’illecito del proprietario ed in mancanza, quindi, di qualsiasi motivazione
circa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento.
Né, la circostanza che il fondo non sia recintato è di per sé motivo di
responsabilità, atteso che la recinzione dei fondi agricoli non costituisce una
regola e tanto meno può imputarsi al proprietario la responsabilità
dell’abbandono di rifiuti sul suo fondo per il fatto che non l’abbia recintato e
che l’uso come discarica sia stato reiterato nel tempo, gravando
sull’amministrazione il controllo e la prevenzione delle attività illecite.
D’altra parte queste considerazioni sulla reiterazione dell’uso del fondo come
discarica e della mancanza di recinzione sono state introdotte dalla difesa del
Comune e, quindi, trattasi di integrazione dell’atto, come tale inammissibile.
Quanto sin qui esposto consente di accogliere il ricorso, restando assorbite le
ulteriori censure relative alla violazione delle norme sulla comunicazione di
avvio del procedimento e di incompetenza del sindaco, essendo, peraltro,
indubbio, che ove il provvedimento sia un’ordinanza contingibile e urgente, la
competenza è del sindaco.
Per le ragioni esposte, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso deve essere
accolto con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo
indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Trani al pagamento di euro 2.000,00 in favore di Bucci
Giovanni per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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