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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 388


INQUINAMENTO ACUSTICO - L.r. Puglia n. 3/2002 - Divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte - Possibilità di deroga - Art. 16 L. r. Puglia n. 3/2002 - Eventi e manifestazioni singole di carattere episodico - Art. 6 L. n. 447/1995. La possibilità di deroga (su domanda “scritta e motivata”) al divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte (nella specie: trattenimenti danzanti) di cui all’ art. 16 della L.r. Puglia n. 3/2002, riguarda eventi e manifestazioni singole, di carattere episodico e non può consentire un sistematico inquinamento notturno sine die. Tale interpretazione d’altronde rappresenta la coerente applicazione dell’articolo 6 della legge quadro a livello statale, costituita dalla legge 28 ottobre 1995, n. 447, che legittima il Comune a permettere superamenti dei valori acustici in modo non generalizzato, ma specifico ed episodico. Pres. f.f. Durante, Est. Adamo - L.A. e altri (avv. Ferrara) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. Valentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 388
 

 

 

 

N. 00388/2010 REG.SEN.
N. 01757/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2008, proposto da Lucia Cisternino e dal Centro Turistico Millenium & C. S.a.s. di Cisternino Lucia, rappresentate e difese dall'avv. Mario C. A. Ferrara, con domicilio eletto presso l’avv. Mario De Marco in Bari, via Fiume, 5;

contro

il Comune di Margherita di Savoia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Valentino, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, Piazza Massari;

nei confronti di

Discoteca Torquemada di Margherita di Savoia;
Antonio Ronzulli, in proprio e quale amministratore unico della società Palm Beach s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto in Bari, via Giulio Petroni n. 132/bis;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell’autorizzazione in data 26/7/2007, rilasciata dal Comune di Margherita di Savoia e firmata dal <responsabile del servizio>, dott. Maurizio Guadagno (Segretario generale del Comune di Margherita di Savoia), nella parte in cui <autorizza> il sig. Ronzulli Antonio a tenere nel proprio locale <TORQUEMADA>, pista all’aperto, sito alla via Traiano in Margherita di Savoia, trattenimenti danzanti in orari che vanno oltre le ore 24,00 (di cui la ricorrente ha avuto piena conoscenza solo in data 29 agosto 2008);

2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Antonio Ronzulli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Mario C. A. Ferrara, Tommaso Labia, per delega dell'avv. Rosanna Valentino, e Francesco Nanula;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Il sig. Antonio Ronzulli otteneva in data 26 luglio 2007 dal Comune Margherita di Savoia un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 9 e 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a tenere trattenimenti danzanti dalle ore 21 alle ore 4, nel locale denominato Torquemada, con pista all'aperto in via Traiano, di proprietà della società Palm Beach s.r.l. Il permesso veniva rilasciato “a condizione che siano osservate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, e di tener il suono della musica a bassa tonalità, tale da non arrecare disturbo ai cittadini".

Si precisava che, come ovvio, la "autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e di abuso".

Con il ricorso n. 1206/2008, la signora Lucia Cisternino, abitante nella stessa zona e gestore di uno stabilimento balneare adiacente, impugnava l'ordinanza n. 134 in data 20 giugno 2008 (ordinaria) del Sindaco, nella parte in cui si prescrive che “6) (...) dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, i trattenimenti musicali se all'aperto sono tenuti al(...) rispetto dei seguenti orari presso gli stabilimenti balneari [fino] alle ore 01,00; presso gli esercizi pubblici (fino) alle ore 03,00; presso discoteche fino alle ore 03,30". Contestava altresì l'ordinanza n. 150 in data 25 luglio 2008 (contingibile ed urgente), nella parte in cui imponeva alla discoteca "di rispettare gli orari stabiliti nell'ordinanza sindacale n. 134 del 20.6.2008" e si limitava ad ordinare di diminuire le emissioni rumorose e di predisporre, entro quindici giorni, un piano di riduzione nei limiti di legge delle emissione stesse, da realizzare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Pretendeva invece l’istante innanzi tutto che la discoteca osservasse l’intervallo orario 8:00-24:00, stabilito dall'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3.

Con ordinanza di questo Tribunale, sez. I, n. 291 del 20 maggio 2009 l'istanza cautelare veniva accolta, con le seguenti motivazioni:

"Considerato che gli atti impugnati permettono tra l’altro di derogare al divieto di attività ricreative all’aperto dalle ore 24 alle ore 8, di cui all’art. 16 della L.R. 12 febbraio 2002 n. 3;

considerato che l’autorizzazione rilasciata in data 26 luglio 2007 al locale Torquemada consente lo svolgimento di trattenimenti danzanti “a condizione che siano osservate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia e di tenere il suono della musica a bassa tonalità”;

considerato che invece la A.R.P.A. ha accertato in data 21 giugno 2008 che la discoteca “provoca inquinamento acustico”;

considerato che allo stato, nonostante i mesi trascorsi, non sembra essere stata eseguita compiutamente l'ordinanza sindacale n. 150 in data 25 luglio 2008 che impone alla discoteca di attivarsi per limitare le emissioni rumorose fino a ricondurle nei limiti di legge, sulla base di un apposito piano;

considerato l’approssimarsi della stagione estiva;

considerata la rilevanza anche costituzionale della tutela dall’inquinamento sonoro”.

Con motivi aggiunti notificati il 10 settembre 2008 e depositati il giorno 11 settembre 2008, l'interessata ha avanzato ulteriori censure nei confronti degli atti gravati con il ricorso originario, a seguito dei documenti trasmessi alla signora Cisternino, su sua istanza di accesso.

L'ulteriore domanda di sospensiva, presentata nella prospettiva dell’imminente stagione estiva, veniva altresì accolta con ordinanza 20 maggio 2009 n. 291, per ragioni analoghe a quelle poste a base della precedente misura.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 7 settembre 2009 e depositati il 10 settembre 2009, l'istante contestava l’autorizzazione prot. n. 13602-1, in data 9 luglio 2009, a firma del Responsabile del Servizio demanio marittimo comunale, nella parte in cui il sig. Antonio Ronzulli era stato autorizzato a "svolgere attività di “Ristorante-Bar e Discoteca” a partire dal giorno 08.07.2009 al giorno 31.12.2009 dalle ore 20,30 e fino all'ora stabilita dall'Ordinanza Sindacale n. 134 del 20.06.2009 [recte: 20/6/2008] rilasciata dal Comune di Margherita di Savoia sull'area demaniale utilizzata a stabilimento balneare denominato “Lido Palm Beach” ed ubicato in Località “Centro Abitato”.

Il provvedimento veniva sospeso con decreto presidenziale 10-11 settembre 2009 n. 550.

Il Collegio respingeva l'istanza cautelare, tenuto conto di una serie di circostanze sopravvenute, in particolare così motivando: "Considerato che la ricorrente, signora Lucia Cisternino, impugna l'autorizzazione demaniale 9 luglio 2009 prot. 13.602-1, a firma del Responsabile del Servizio Demanio marittimo comunale;

considerato che tale atto ampliativo è stato revocato con l’ordinanza datata 10 luglio 2009, prot. 13710-1, con la quale il Responsabile del Servizio attività produttive del Comune di Margherita di Savoia ha altresì ordinato la chiusura immediata dell'attività della discoteca "Torquemada";

considerato che, con decreto del Presidente della Sezione terza 22 luglio 2009 n. 468, è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza 10 luglio 2009, prot. 13710-1;

considerato però che, da un lato, con ordinanza del Commissario prefettizio 21 agosto 2009 n. 113 è stata sospesa l’attività d’intrattenimento danzante e la relativa autorizzazione (peraltro richiesta fino al 15 settembre) per 30 giorni e che, dall’altro, nella specie, il signor Antonio Ronzulli, tramite i propri difensori, ha rinunciato all’istanza cautelare nel ricorso n. 1236/2009 alla camera di consiglio del 16 settembre 2009, con il conseguente venir meno del decreto presidenziale 22 luglio 2009 n. 468;

considerato che, in ogni caso, l’efficacia della presupposta ordinanza n. 134 in data 20 giugno 2008 del Sindaco del Comune Margherita di Savoia è tuttora sospesa, nella parte in cui permette “di derogare al divieto di attività ricreative all’aperto dalle ore 24 alle ore 8”, in virtù dell’ordinanza cautelare di questa Sezione 20 maggio 2009 n. 291;

considerato che pertanto, nella situazione attuale, in concreto, gli atti impugnati non producono alcun danno grave ed irreparabile alla signora Cisternino".

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il giorno 11 novembre 2009, l'istante impugnava l’ordinanza del Commissario prefettizio 21 agosto 2009 n. 113, con cui è stata sospesa l’attività d’intrattenimento danzante e la relativa autorizzazione (peraltro richiesta fino al 15 settembre) per 30 giorni, lamentando che doveva essere invece disposta la sospensione immediata a tempo indeterminato, sino all’accertamento dell'effettiva realizzazione della bonifica acustico-ambientale.

Con il ricorso in esame (n. 1757/2008), la signora Lucia Cisternino, anche quale socio accomandatario della società turistica Centro Turistico Millenium, ha impugnato l'originaria autorizzazione a tenere trattenimenti danzanti dalle ore 21 alle ore 4, nel locale denominato Torquemada, con pista all'aperto in via Traiano ottenuta dal sig. Antonio Ronzulli in data 26 luglio 2007, ai sensi degli articoli 9 e 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui incontestatamente afferma di aver avuto piena conoscenza solo in data 29 agosto 2008.

La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 2 dicembre 2009, così come il precedente ricorso della medesima istante e quello iscritto al n. 1236/2009 R.G., proposto dal sig. Antonio Ronzulli per ottenere l’annullamento dell’ordinanza datata 10 luglio 2009, prot. 13710-1, con la quale il Responsabile del Servizio attività produttive del Comune di Margherita di Savoia ha ordinato la chiusura immediata dell'attività della discoteca "Torquemada", e del provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio marittimo comunale 10 luglio 2009 n. 130710-1, con cui era stata revocata l'autorizzazione demaniale 9 luglio 2009 prot. 13.602-1 allo svolgimento d’intrattenimenti danzanti.

2. Il ricorso dev’essere accolto.

È evidente infatti che l'autorizzazione gravata (rispetto alla quale persiste l'interesse, considerato la sua natura permanente, testimoniata dalla mancanza di un termine di validità), laddove consente di tenere trattenimenti danzanti fino alle 4 di notte, si pone in diretto e stridente contrasto con l'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3, che vieta attività ricreative all'aperto dopo la mezzanotte.

Il controinteressato, costituitosi, oppone che sia stato applicato il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale, per il quale “Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente”.

La tesi non convince: non solo non vi è nell’autorizzazione alcun riferimento testuale a tale disposizione (e neppure al parere dell’Azienda sanitaria), ma la lettura globale dell’articolo 16 induce altresì a ritenere che la possibilità di deroga (su domanda “scritta e motivata”) riguardi eventi e manifestazioni singole, di carattere episodico e non possa certo consentire un sistematico inquinamento notturno sine die; se si seguisse il ragionamento attoreo, paradossalmente le deroghe (“temporanee”) perderebbero il loro carattere eccezionale per atteggiarsi a regola.

Tale interpretazione d’altronde rappresenta la coerente applicazione dell’articolo 6 della legge quadro a livello statale, costituita dalla legge 28 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce:

“Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

… h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso”. La disposizione evidentemente legittima il Comune a permettere superamenti dei valori acustici in modo non generalizzato, ma specifico ed episodico.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l'autorizzazione del 26 luglio 2007, rilasciata dal Comune Margherita di Savoia al sig. Antonio Ronzulli.

Condanna il Comune Margherita di Savoia e il controinteressato, in solido, al pagamento di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), più CPI e IVA, come per legge, a favore della ricorrente, a titolo di spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Doris Durante, Presidente FF

Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

Savio Picone, Referendario


L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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