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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Art. 2697 c.c. - Onere di fornire la prova dei fatti a fondamento delle pretese o eccezioni - Applicabilità al processo amministrativo - Art. 64 c.p.a. A fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a., che sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni, deve ora ritenersi pienamente applicabile, nel processo amministrativo, il principio generale processualprivatistico di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Destinatario - Proprietario attuale dell’opera, estraneo all’abuso - Fondamento.
L’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera (cfr. Tar d’Aosta n. 188/2003). Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Abuso parziale - Acquisizione gratuita - Limite delle parti abusive.
Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte dell’edificio l’acquisizione gratuita si verifica nei limiti delle parti abusive, con esclusione delle altre parti dell’immobile e dell’area non interessata dall’abuso (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/97)  Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
 

 

 

 

N. 04004/2010 REG.SEN.
N. 03528/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2000, proposto da:
Pascale Luigi e Salzedo Regina, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cifarelli, Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani, 26;


contro


Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Costantino, con domicilio eletto presso Michele Costantino in Bari, via Cairoli N.114;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza n.12/2000 del 27.10.2000, notificata il successivo 31.10, con il quale il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio ha ordinato ai ricorrenti la demolizione del lavori abusivamente realizzati, con avvertenza che, in mancanza, decorso il termine di sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l'area di sedime, saranno acquisiti al patrimonio comunale; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso il parere della Commissione Edilizia del 7.9.2000 ed il verbale della Polizia Municipale del 21.8.2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. M.Cifarelli, l'avv. A.Deramo e l'avv. N.Digravina, su delega dell'avv. M.Costantino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con atto notificato e depositato rispettivamente in data 21 dicembre e 30 dicembre del 2000, i ricorrenti coniugi che agli inizi degli anni ’80 ebbero ad acquistare un fabbricato per civile abitazione in agro di Noicattaro località parco Schizzo n. 50 (unità immobiliare facente parte di una palazzina condominiale) hanno provveduto ad impugnare l’Ordinanza comunale in epigrafe meglio indicata disponente per la demolizione di lavori abusivamente ivi realizzati e nell’abitazione di secondo piano dell’immobile in questione e precisamente realizzazione di due vani della superficie rispettiva di 14 e 16 mq circa (uno adibito a soggiorno e l’altro a cucina) costituiti da preesistenti pensiline e profilati di anticorodal, nonchè realizzazione di una veranda sul balcone costituita da profilati metallici e vetri.

Hanno dedotto: 1)Violazione art. 7 ed 8 legge 241/90 ed eccesso di potere siccome è mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento. 2)Violazione dei principi generali in tema di irretroattività delle sanzioni. Gli abusi sono stati compiuti prima che i coniugi diventassero proprietari dell’unità immobiliare e quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985 che non può essere applicata nella specie dovendosi invece far capo al regime repressivo previsto dalla legge n. 10/1977. 3) Violazione art. 7 legge n. 47/1985 ed eccesso di potere. C’è una presunzione iuris tantum di responsabilità dell’abuso a carico del proprietario dell’area, presunzione che può essere vinta nel caso in cui il proprietario dimostri l’estraneità rispetto all’abuso da altri commesso (CGA Sicilia n. 229/1992). Nella specie i ricorrenti hanno acquistato –inizio anni 80-l’immobile nello stato in cui si trova e pertanto porre a loro carico le sanzioni risulta sommamente non giusto.

4) Violazione art. 7 della legge n. 47/1985 perché le opere sanzionate non incidono assolutamente sul carico urbanistico e quindi non andavano assoggettate a concessione edilizia ma a mera autorizzazione con conseguente inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art. 7.

5) Violazione art. 7 legge n. 47 ed eccesso di potere. Non è legittima la pur prevista e disposta, in caso di inottemperanza, acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intero edificio e dell’area di sedime perché l’acquisizione gratuita si verifica solo nei limiti delle parti abusive con escussione della altre parti dell’immobile non interessate dall’abuso (Tar Latina n. 236/1997).

Si è costituito in giudizio il Comune di Noicattaro con memoria di stile opponendosi all’avverso gravame.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Sul primo motivo di gravame in cui si eccepisce violazione dell’art. 7 legge 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento inteso alla irrogazione della sanzione di demolizione, richiama il Collegio il depotenziamento dei vizi procedimentali e comunque formali che si è avuto con la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 che ha introdotto nel corpo delle disposizioni in materia del procedimento amministrativo l’art. 21 octies disponente per la non annullabilità del provvedimento assunto in violazione delle norme procedimentali qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (provvedimento vincolato). Alla luce della novella del 2005, pare al Collegio che pregressa giurisprudenza del CdS pure citata dalla difesa dei ricorrenti che disponeva per l’avviso dell’avvio anche per i provvedimenti vincolati non possa che essere rivista naturalmente alla luce degli elementi e situazioni che nella fattispecie concreta vengono ad essere prospettati al giudicante.

Nel caso all’esame, osserva il Collegio che la tesi dei ricorrenti, su cui basano anche i successivi motivi di gravame, fonda sulla rappresentata circostanza che gli abusi sarebbero stati compiuti prima che i coniugi ora ricorrenti diventassero proprietari dell’unità immobiliare (acquisto avvenuto agli inizi degli anni ‘(80) -2^ motivo-, e che la presunzione di responsabilità a carico del proprietario può essere vinta se questi dimostri la sua estraneità rispetto all’abuso-3^ motivo; ed ancora che le opere sanzionate non sarebbero soggette a concessione edilizia (c.e). non incidendo sul carico urbanistico (4^ motivo).

Iniziando dal 4 motivo, osserva il Collegio che è assolutamente errato quanto affermato dal ricorrente in ordine alla non necessita della c.e. per le opere sanzionate; infatti esse opere (due stanze ed una veranda) comportano all’evidenza un aumento di volumetria e pertanto dovevano essere assistite da apposito titolo concessorio, necessario questo anche all’inizio degli anni 80 oltre che nel periodo antecedente ricadente sotto l’imperio della legge suoli e comunque dopo la legge 6 agosto 1967 n. 765 prima della cui entrata in vigore non era prescritta c.e..

Sugli altri motivi occorre subito rilevare che l’affermazione dei ricorrenti di aver acquistato all’inizio degli anno 80 l’immobile nella attuale situazione,comprensivo cioè delle opere riscontrate abusive è rimasto privo di qualsiasi elemento si prova che pur era –ed è- o poteva –o può essere- nella disponibilità della parte quale l’atto notarile di acquisto descrittivo dell’appartamento che veniva compravenduto e comunque di altra documentazione da cui potersi evincere che al momento dell’acquisto erano sussistenti le opere abusive, da ritersi all’evidenza eseguite dai pregressi proprietari o comunque da soggetti che al tempo avessero avuto la disponibilità del compendio immobiliare.

Osserva a riguardo questo Collegio che seppure –e prima della vigenza dell’attuale c.p.a. (codice del processo amministrativo) si discuteva se nell’ambito del processo amministrativo fosse pienamente applicabile il principio generale processualcivilistico di cui all’art. 2697 secondo cui spetta a chi agisce in giudizio ,provare i fatti posti a fondamento delle pretese avanzate, potendosi piuttosto, si affermava, far riferimento alla regola dell’onere del principio di prova, ma pur tuttavia affermandosi (vedi Tar Campania Napoli n. 10616/2008) che riprendeva piena valenza il principio di cui all’art. 2697 c.c. nei casi in cui erano nella completa disponibilità della parte ricorrente gli elementi atti a sostenere ala fondatezza della domanda avanzata in giudizio. La questione dianzi riferita deve intendersi adesso superata e nel senso della piena applicazione delle norme del c.c.,art. 2697, e c.p.c., art.115,) dettate sul punto (una sorta di “civilizzazione” del processo amministrativo) a fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a.che sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni. Va altresì aggiunto che l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera; ciò vale tanto più in quanto è l’attuale proprietario il soggetto destinato a subire gli effetti dell’inottemperanza (cfr. Tar d’Aosta n. 188/2003).

Le considerazioni che precedono portano a disattendere i motivi di gravame rubricati sub 2, 3, e 4 dell’atto introduttivo.

E’ invece, seppure parzialmente, fondata la censura di cui al V^ motivo nella parte in cui si censura che l’atto gravato abbia previsto, in caso di inottemperanza alla disposta demolizione , l’acquisizione al patrimonio comunale anche dell’area di sedime. Invero, come già ha avuto di acclarare la giurisprudenza (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/97) nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte dell’edificio l’acquisizione gratuita si verifica nei limiti delle parti abusive (nella specie due stanze e la veranda) con esclusione delle altre parti dell’immobile (nella specie pure parte di un compendio condominiale) e dell’area non interessata dall’abuso,

In conclusione il ricorso da respingersi in gran parte, va accolto “solo” nella parte in cui nell’ordinanza gravata si prevede anche l’acquisizione in caso di inottemperanza dell’area di sedime.

Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni (legate e alla costituzione solo formale dell’amministrazione intimata che non ha interloquito in ordine alle varie prospettazioni di censura e comunque all’accoglimento –seppure parziale- del gravame ) per disporne la compensazione tra le parti in causa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respingendolo per il resto, lo accoglie limitatamente alla parte dell’atto impugnato (che viene quindi annullata) in cui si dispone per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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