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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Art. 2697 c.c. - Onere di fornire la
prova dei fatti a fondamento delle pretese o eccezioni - Applicabilità al
processo amministrativo - Art. 64 c.p.a. A fronte della disposizione di cui
all’art. 64 c.p.a., che sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti
l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che
vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni, deve ora ritenersi
pienamente applicabile, nel processo amministrativo, il principio generale
processualprivatistico di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Pres. Urbano,
Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di
Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010,
n. 4004
DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Destinatario -
Proprietario attuale dell’opera, estraneo all’abuso - Fondamento. L’abuso
edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha
carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur
non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera (cfr. Tar
d’Aosta n. 188/2003). Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti
Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA,
Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Abuso parziale - Acquisizione gratuita -
Limite delle parti abusive. Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte
dell’edificio l’acquisizione gratuita si verifica nei limiti delle parti
abusive, con esclusione delle altre parti dell’immobile e dell’area non
interessata dall’abuso (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/97)
Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c.
Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30
novembre 2010, n. 4004
N. 04004/2010 REG.SEN.
N. 03528/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2000, proposto da:
Pascale Luigi e Salzedo Regina, rappresentato e difeso dagli avv. Maria
Cifarelli, Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in
Bari, via Imbriani, 26;
contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Costantino, con
domicilio eletto presso Michele Costantino in Bari, via Cairoli N.114;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n.12/2000 del 27.10.2000, notificata il successivo 31.10, con
il quale il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio ha ordinato ai
ricorrenti la demolizione del lavori abusivamente realizzati, con avvertenza
che, in mancanza, decorso il termine di sopra assegnato senza che sia stata
eseguita la demolizione, il bene e l'area di sedime, saranno acquisiti al
patrimonio comunale; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti,
compreso il parere della Commissione Edilizia del 7.9.2000 ed il verbale della
Polizia Municipale del 21.8.2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Vito
Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. M.Cifarelli, l'avv. A.Deramo e
l'avv. N.Digravina, su delega dell'avv. M.Costantino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato e depositato rispettivamente in data 21 dicembre e 30
dicembre del 2000, i ricorrenti coniugi che agli inizi degli anni ’80 ebbero ad
acquistare un fabbricato per civile abitazione in agro di Noicattaro località
parco Schizzo n. 50 (unità immobiliare facente parte di una palazzina
condominiale) hanno provveduto ad impugnare l’Ordinanza comunale in epigrafe
meglio indicata disponente per la demolizione di lavori abusivamente ivi
realizzati e nell’abitazione di secondo piano dell’immobile in questione e
precisamente realizzazione di due vani della superficie rispettiva di 14 e 16 mq
circa (uno adibito a soggiorno e l’altro a cucina) costituiti da preesistenti
pensiline e profilati di anticorodal, nonchè realizzazione di una veranda sul
balcone costituita da profilati metallici e vetri.
Hanno dedotto: 1)Violazione art. 7 ed 8 legge 241/90 ed eccesso di potere
siccome è mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento. 2)Violazione dei
principi generali in tema di irretroattività delle sanzioni. Gli abusi sono
stati compiuti prima che i coniugi diventassero proprietari dell’unità
immobiliare e quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985 che non
può essere applicata nella specie dovendosi invece far capo al regime repressivo
previsto dalla legge n. 10/1977. 3) Violazione art. 7 legge n. 47/1985 ed
eccesso di potere. C’è una presunzione iuris tantum di responsabilità dell’abuso
a carico del proprietario dell’area, presunzione che può essere vinta nel caso
in cui il proprietario dimostri l’estraneità rispetto all’abuso da altri
commesso (CGA Sicilia n. 229/1992). Nella specie i ricorrenti hanno acquistato
–inizio anni 80-l’immobile nello stato in cui si trova e pertanto porre a loro
carico le sanzioni risulta sommamente non giusto.
4) Violazione art. 7 della legge n. 47/1985 perché le opere sanzionate non
incidono assolutamente sul carico urbanistico e quindi non andavano assoggettate
a concessione edilizia ma a mera autorizzazione con conseguente inapplicabilità
delle sanzioni di cui all’art. 7.
5) Violazione art. 7 legge n. 47 ed eccesso di potere. Non è legittima la pur
prevista e disposta, in caso di inottemperanza, acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell’intero edificio e dell’area di sedime perché
l’acquisizione gratuita si verifica solo nei limiti delle parti abusive con
escussione della altre parti dell’immobile non interessate dall’abuso (Tar
Latina n. 236/1997).
Si è costituito in giudizio il Comune di Noicattaro con memoria di stile
opponendosi all’avverso gravame.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo di gravame in cui si eccepisce violazione dell’art. 7 legge
241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento inteso alla
irrogazione della sanzione di demolizione, richiama il Collegio il
depotenziamento dei vizi procedimentali e comunque formali che si è avuto con la
legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 che ha introdotto nel corpo delle disposizioni
in materia del procedimento amministrativo l’art. 21 octies disponente per la
non annullabilità del provvedimento assunto in violazione delle norme
procedimentali qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso (provvedimento vincolato). Alla luce della novella del 2005, pare al
Collegio che pregressa giurisprudenza del CdS pure citata dalla difesa dei
ricorrenti che disponeva per l’avviso dell’avvio anche per i provvedimenti
vincolati non possa che essere rivista naturalmente alla luce degli elementi e
situazioni che nella fattispecie concreta vengono ad essere prospettati al
giudicante.
Nel caso all’esame, osserva il Collegio che la tesi dei ricorrenti, su cui
basano anche i successivi motivi di gravame, fonda sulla rappresentata
circostanza che gli abusi sarebbero stati compiuti prima che i coniugi ora
ricorrenti diventassero proprietari dell’unità immobiliare (acquisto avvenuto
agli inizi degli anni ‘(80) -2^ motivo-, e che la presunzione di responsabilità
a carico del proprietario può essere vinta se questi dimostri la sua estraneità
rispetto all’abuso-3^ motivo; ed ancora che le opere sanzionate non sarebbero
soggette a concessione edilizia (c.e). non incidendo sul carico urbanistico (4^
motivo).
Iniziando dal 4 motivo, osserva il Collegio che è assolutamente errato quanto
affermato dal ricorrente in ordine alla non necessita della c.e. per le opere
sanzionate; infatti esse opere (due stanze ed una veranda) comportano
all’evidenza un aumento di volumetria e pertanto dovevano essere assistite da
apposito titolo concessorio, necessario questo anche all’inizio degli anni 80
oltre che nel periodo antecedente ricadente sotto l’imperio della legge suoli e
comunque dopo la legge 6 agosto 1967 n. 765 prima della cui entrata in vigore
non era prescritta c.e..
Sugli altri motivi occorre subito rilevare che l’affermazione dei ricorrenti di
aver acquistato all’inizio degli anno 80 l’immobile nella attuale
situazione,comprensivo cioè delle opere riscontrate abusive è rimasto privo di
qualsiasi elemento si prova che pur era –ed è- o poteva –o può essere- nella
disponibilità della parte quale l’atto notarile di acquisto descrittivo
dell’appartamento che veniva compravenduto e comunque di altra documentazione da
cui potersi evincere che al momento dell’acquisto erano sussistenti le opere
abusive, da ritersi all’evidenza eseguite dai pregressi proprietari o comunque
da soggetti che al tempo avessero avuto la disponibilità del compendio
immobiliare.
Osserva a riguardo questo Collegio che seppure –e prima della vigenza
dell’attuale c.p.a. (codice del processo amministrativo) si discuteva se
nell’ambito del processo amministrativo fosse pienamente applicabile il
principio generale processualcivilistico di cui all’art. 2697 secondo cui spetta
a chi agisce in giudizio ,provare i fatti posti a fondamento delle pretese
avanzate, potendosi piuttosto, si affermava, far riferimento alla regola
dell’onere del principio di prova, ma pur tuttavia affermandosi (vedi Tar
Campania Napoli n. 10616/2008) che riprendeva piena valenza il principio di cui
all’art. 2697 c.c. nei casi in cui erano nella completa disponibilità della
parte ricorrente gli elementi atti a sostenere ala fondatezza della domanda
avanzata in giudizio. La questione dianzi riferita deve intendersi adesso
superata e nel senso della piena applicazione delle norme del c.c.,art. 2697, e
c.p.c., art.115,) dettate sul punto (una sorta di “civilizzazione” del processo
amministrativo) a fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a.che
sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti l’onere di fornire la
prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che vengono posti a
fondamento della pretesa o delle eccezioni. Va altresì aggiunto che l’abuso
edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha
carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur
non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera; ciò vale
tanto più in quanto è l’attuale proprietario il soggetto destinato a subire gli
effetti dell’inottemperanza (cfr. Tar d’Aosta n. 188/2003).
Le considerazioni che precedono portano a disattendere i motivi di gravame
rubricati sub 2, 3, e 4 dell’atto introduttivo.
E’ invece, seppure parzialmente, fondata la censura di cui al V^ motivo nella
parte in cui si censura che l’atto gravato abbia previsto, in caso di
inottemperanza alla disposta demolizione , l’acquisizione al patrimonio comunale
anche dell’area di sedime. Invero, come già ha avuto di acclarare la
giurisprudenza (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/97) nel caso in cui
l’abuso riguardi solo una parte dell’edificio l’acquisizione gratuita si
verifica nei limiti delle parti abusive (nella specie due stanze e la veranda)
con esclusione delle altre parti dell’immobile (nella specie pure parte di un
compendio condominiale) e dell’area non interessata dall’abuso,
In conclusione il ricorso da respingersi in gran parte, va accolto “solo” nella
parte in cui nell’ordinanza gravata si prevede anche l’acquisizione in caso di
inottemperanza dell’area di sedime.
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni (legate e alla costituzione
solo formale dell’amministrazione intimata che non ha interloquito in ordine
alle varie prospettazioni di censura e comunque all’accoglimento –seppure
parziale- del gravame ) per disporne la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respingendolo per il resto, lo accoglie limitatamente alla parte dell’atto
impugnato (che viene quindi annullata) in cui si dispone per l’acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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