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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 2 dicembre 2010, n. 4059
ACQUA - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche -
Giurisdizione del TAR - Discrimine - Incidenza diretta del provvedimento sul
governo delle acque pubbliche. Appartengono alla giurisdizione del Tribunale
superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi contro provvedimenti che siano
caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche,
ancorché adottati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla
tutela delle acque. Il discrimine quindi ai fini della giurisdizione è
l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul governo delle acque
pubbliche (cfr. ex multis Consiglio Stato , Sezione V, 12 giugno 2009 , n. 3678,
richiamata da Consiglio di Stato, Sezione V, 25 maggio 2010 , n. 3325). Pres.
f.f. Pasca, Est. Giansante - A.C. Coop. e altri (avv. Loiodice) c. Regione
Puglia e altro (avv. D’Innella) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 2 dicembre
2010, n. 4059
N. 04059/2010 REG.SEN.
N. 02775/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2004, proposto da:
Società Cooperativa Agricola Canne, in persona del Presidente Pompeo Patruno,
legale rappresentante p.t., e da Pompeo Patruno, Angelico Ruggiero, Binetti
Ignazio, Brindicci Salvatore, Cassatelli Gennaro, Cassatelli Vincenzo, Cirillo
Angelo, Cirillo Michele, Curci Saverio, Curci Simone, De Michele Vito, Del Negro
Antonio, Di Conzolo Cosimo, Di Corato Saverio, Di Niso Sergio, Di Troia Sabino,
Distaso Antonio, Galasso Domenico nato il 26/10/34 a S. Ferdinando di Puglia,
Galasso Domenico nato il 31/10/62 a S. Ferdinando di Puglia, Galasso Francesco
nato il 18/08/41 a S. Ferdinando di Puglia, Galasso Francesco nato il 29/04/64 a
S. Ferdinando di Puglia, Galasso Girolamo, Garofalo Nicola, Gaudino Mauro,
Giacomantonio Ruggiero, Giannaccaro Nicola, Giannaccaro Vito, Gosciola Cosimo
Damiano, Lattanzio Pasquale, Lomuscio Riccardo, Lopez Riccardo, Lorusso Luigi,
Mastromauro Giuseppe, Mastromauro Nicola, Mastropierro Rosario, Netti Lorenzo,
Piazzolla Ferdinando, Piazzolla Giuseppe, Rizzitiello Ferdinando, Rizzitiello
Maria Altomare, Ronzullo Oronzo, Russo Giovanni, Scardigno Giuseppe, Stellitri
Stefano, Todisco Antonio Damiano, Todisco Vincenzo e Valerio Michele, in qualità
di soci, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Nicolai, n. 29;
contro
Regione Puglia - Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di
Bari, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via N. Putignani, n. 136;
per l'annullamento
“dell’esecuzione dei provvedimenti aventi ad oggetto “ordinanza di ripristino
stato dei luoghi e abbandono terreno demaniale ricadente nelle aree Golenali del
Fiume Ofanto” emessa a carico di ognuno dei ricorrenti: per il sig. Patruno
Pompeo in data 12.10.2004 prot. n. 6497 e per gli altri ricorrenti nell’ordine
sopra indicato in data 7.10.04 prot. nn. 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440,
6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453,
6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, e in data 12.10.04 prot. nn. 6481,
6483, 6484, 6486, 6487, 6489, 6490, 6492, 6496, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502,
6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 110 del 27 gennaio 2005 di accoglimento dell’istanza
incidentale di sospensione cautelare;
Vista l’ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 156 del 13 gennaio
2006, di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della
suddetta ordinanza di questo T.A.R.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 la dott.ssa Rosalba
Giansante e uditi per le parti i difensori, l'avv. Michele Dionigi su delega
dell'avv. Aldo Loiodice e l'avv. Giovanni D'Innella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 17.12.2004 e depositato nella Segreteria
del Tribunale il 23.12.2004, la Società Cooperativa Agricola Canne ed i singoli
soci della società stessa hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti
adottati nei loro confronti dalla Regione Puglia - Assessorato ai Lavori
Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Bari, aventi ad oggetto “ordinanza di
ripristino stato dei luoghi e abbandono terreno demaniale ricadente nelle Aree
Golenali del Fiume Ofanto” emessa a carico di ognuno di essi ricorrenti.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto diversi motivi di violazione
di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia concludendo per
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del
gravame.
La Regione Puglia ha presentato una memoria per la camera di consiglio del
27.01.2005 nella quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale
superiore della acque pubbliche.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2005, con ordinanza n. 110, è stata
accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con ordinanza n. 156 del 13 gennaio 2006 la Sezione V del Consiglio di Stato ha
rigettato l’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta
ordinanza di questo Tribunale, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla Regione Puglia,
rientrando la cognizione del provvedimento regionale impugnato in quella del
Tribunale superiore della acque pubbliche.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
La Regione Puglia ha presentato una memoria per l’udienza pubblica di
discussione nella quale ha insistito per il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo in favore del Tribunale superiore della acque pubbliche,
richiamando anche il contenuto della citata ordinanza del Consiglio di Stato ed
ha altresì rappresentato che i ricorrenti avrebbero tra l’altro già proposto
identico ricorso avverso il provvedimento impugnato con l’odierno gravame al
Tribunale superiore della acque pubbliche che si sarebbe già pronunciato
respingendo il ricorso stesso con sentenza n. 180 del 14.12.2005;
conseguentemente il presente ricorso sarebbe anche inammissibile per violazione
del principio del ne bis in idem.
Alla udienza pubblica del 10 novembre 2010 la causa è stata chiamata e assunta
in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla
Regione Puglia.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell' art. 143, primo comma, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque
pubbliche
tutti «i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di
legge avverso i provvedimenti ... presi dall'amministrazione in materia di acque
pubbliche».
L'articolo in questione, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza dal
quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, deve intendersi nel senso che
appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche
tutti i ricorsi contro provvedimenti che siano caratterizzati dall'incidenza
diretta sulla materia delle acque pubbliche, ancorché adottati da autorità
diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque. Il discrimine
quindi ai fini della giurisdizione è l'incidenza diretta del provvedimento
amministrativo sul governo delle acque pubbliche (cfr. ex multis Consiglio Stato
, Sezione V, 12 giugno 2009 , n. 3678, richiamata da Consiglio di Stato, Sezione
V, 25 maggio 2010 , n. 3325).
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di
gravame, il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati hanno incidenza
diretta sul regime delle acque e, conseguentemente, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
appartenendo la giurisdizione al Tribunale superiore della acque pubbliche,
Tribunale peraltro correttamente indicato nei provvedimenti impugnati quale
Autorità alla quale è possibile ricorrere.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono
giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice
amministrativo, appartenendo la giurisdizione al Tribunale superiore della acque
pubbliche innanzi al quale la causa dovrà essere riproposta nei termini di cui
all’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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