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1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242
DIRITTO URBANISTICO - Regione Puglia - Grandi strutture - Ampliamento - Mera
comunicazione - Sufficienza - Esclusione. In virtù della normativa
regolamentare regionale vigente nella Regione Puglia (cfr. rt. 20 del
Regolamento n. 7/2009) non è possibile procedere alla trasformazione-ampliamento
della grande struttura, pur inserita all’interno di un centro commerciale, con
mera comunicazione, essendo necessaria a tal fine un’autorizzazione espressa (si
confronti altresì art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2003). Pres.
Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura
e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari,
Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Azione di accertamento - Codice del
processo amministrativo - Previsione di singole e specifiche azioni di
accertamento (artt. 31 e 34) - Esperimento di azioni di accertamento non
espressamente previste - Principio di tipicità delle azioni - Esclusione. La
circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia disciplinato in
generale l’azione di accertamento bensì previsto singole e specifiche ipotesi di
azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34 ) non può deporre nel senso di
doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel
giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste
(ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta
ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in contrasto con il
principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost.
(Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717). Pres. Urbano, Est. Cocomile -
Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di
Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre
2010, n. 4242
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso principale e ricorso incidentale
- Esame - Criteri di priorità - Apprezzamento del giudice. L’ordinamento
processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri
generali circa l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale.
La relativa scelta è pertanto lasciata al prudente apprezzamento del giudice
adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza,
circostanza che non ricorre nel caso in cui la priorità data al ricorso
incidentale sia giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di
incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla
sussistenza di una condizione dell’azione. (Cons. Stato Ad. Plen., 10 novembre
2008, n. 11). Pres. Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione
Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04242/2010 REG.SEN.
N. 00565/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2010, proposto da:
Coop. Estense, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio
eletto presso Paolo Nitti in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Altamura e Anna Bucci,
con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia in Bari, Lungomare
Nazario Sauro, 31/33;
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala,
con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma,
94;
nei confronti di
Tricenter s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con
domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;
Auchan s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Augusto e Marco Sica, con
domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Aerbora 2006 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pinto, con
domicilio eletto presso Antonio Pinto in Bari, via Manzoni, 93;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del silenzio formatosi a seguito della comunicazione priva di data “novembre
2009”, della Tricenter s.r.l. pervenuta al Comune di Triggiano il 20.11.2009 ed
alla Regione Puglia in data non conosciuta;
2) dell’autorizzazione commerciale 13.3.2007 n. 17 rilasciata dal Comune di
Triggiano relativa alla apertura di una grande struttura di vendita alimentare e
misto di mq. 5470 ubicata presso il Centro Commerciale “Bari Blu” in Triggiano
loc. Contrada Cutizza - Strada Provinciale 60 con i relativi allegati ed in
particolare:
- verbali Conferenza di Servizi del 30.11.2006 e 11.12.2006;
- nota Comune di Triggiano prot. n. 26218 del 10.11.2006 a firma del Dirigente
del Settore Polizia Municipale e Ambiente;
- nota Comune di Triggiano prot. n. 27193 del 23.11.2006 a firma del Dirigente
del Settore Assetto del Territorio;
- atto dirigente del Settore Regionale Ambientale n. 419 del 10 ottobre 2005;
- nota prot. n. 13291 del 10.11.2005 a firma del Dirigente del Settore Regionale
all’Ambiente;
- nota prot. n. 20317/2 dell’11.12.2006 a firma del Dirigente Regionale
all’Urbanistica;
3) della nota con cui la Tricenter comunica di “appottare le seguenti modifiche:
riduzione della superficie di vendita di cui all’autorizzazione amministrativa
25.1.2007 n. 7 da mq. 2000 a mq. 912; ampliamento della superficie di vendita di
cui all’autorizzazione amministrativa del 13.3.2007 n. 17 da mq. 5470 a mq. 6558
pari a un aumento di mq. 1088 (19%)”;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque dipendente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Tricenter s.r.l.;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Auchan s.p.a.;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’interventore ad adiuvandum Aerbora
2006 s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Tricenter s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Auchan s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale per motivi aggiunti proposto da Auchan s.p.a. e
depositato in data 2.7.2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. Francesco
Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Nitti, M. Altamura, F.
Gagliardi La Gala, A. Pinto, F.E. Lorusso, E. Augusto e M. Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Coop. Estense impugna con il ricorso introduttivo principale,
chiedendone l’annullamento, il silenzio formatosi sulla comunicazione inviata
dalla Tricenter s.r.l. che rendeva edotto il Comune di Triggiano in data
20.11.2009 (prot. n. 26574) circa l’intenzione della stessa Tricenter s.r.l. di
apportare variazioni nel centro commerciale Bari Blu sito in Triggiano - San
Giorgio - Strada Provinciale n. 60 di cui la Tricenter è titolare (tra cui
riduzione e contestuale ampliamento della superficie di vendita inferiore al
20%), senza aumento della superficie e della cubatura complessive, superficie
che rimane di 23.000 mq.
La ricorrente (titolare di centri commerciali siti, tra l’altro, in Bari S.
Caterina e Bari-Japigia a poca distanza dal summenzionato centro commerciale
Bari Blu) contesta che possa trovare applicazione in tal caso il meccanismo di
cui all’art. 20, comma 5, secondo inciso del Regolamento Regione Puglia n.
7/2009 che prevede la semplice comunicazione (e non già la necessità di
autorizzazione espressa) unicamente in ipotesi di trasformazioni che comportano
un cambiamento della superficie complessiva inferiore al 20% senza ampliamento
della grande struttura.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente si sarebbe viceversa realizzato
nel caso di specie quell’ampliamento della grande struttura che necessita di
autorizzazione espressa.
Dalla comunicazione del 20.11.2009 in atti si desume che la superficie
complessiva resta effettivamente invariata rispetto a quella originaria (i.e.
23.000 mq.) con consequenziale osservanza - secondo le argomentazioni della
controinteressata Tricenter s.r.l. - di quanto statuito dal menzionato art. 20,
comma 5 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009.
Preliminarmente questo Collegio ritiene di dover qualificare ai sensi dell’art.
32, comma 2 cod. proc. amm. l’azione proposta da parte ricorrente (azione volta
ad ottenere “l’annullamento del silenzio formatosi a seguito della comunicazione
priva di data “novembre 2009”, della Tricenter s.r.l. pervenuta al Comune di
Triggiano il 20.11.2009 ed alla Regione Puglia in data non conosciuta”) in base
ai suoi elementi sostanziali alla stregua di un’azione di accertamento atipica.
In tal modo la domanda di parte ricorrente assume la configurazione che alla
stessa è stata correttamente attribuita dall’interventore ad adiuvandum Aerbora
2006 s.r.l. con atto di intervento depositato in data 19.5.2010 che tuttavia non
può ampliare il thema decidendum (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre
1996, n. 1311: “L’interventore nel giudizio amministrativo ha solo la
possibilità di aderire o contrastare la domanda del ricorrente principale; lo
stesso, infatti, non può estendere il “thema decidendum” alla propria
situazione, anche se è correlata alla posizione del ricorrente, soprattutto
qualora questa sia del tutto autonoma rispetto a quella delle parti originarie
del procedimento.”).
Sul punto si evidenzia che il potere-dovere del giudice amministrativo di
qualificare giuridicamente l’azione era già stato riconosciuto dalla
giurisprudenza amministrativa prima dell’entrata in vigore del codice del
processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3026:
“Sebbene spetti al giudice il potere dovere di qualificare giuridicamente
l’azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della
fattispecie operata dalle parti, il nomen iuris al rapporto dedotto in
giudizio, il giudice deve tuttavia lasciare inalterati il petitum e la
causa petendi, non potendo attribuire all’interessato un bene della vita
diverso da quello domandato.”).
Nel caso di specie la riqualificazione operata da questo Collegio nei termini su
indicati della domanda giudiziale di cui al ricorso introduttivo principale
lascia inalterati sia il petitum che la causa petendi,
attribuendosi - come vedremo in seguito - alla Coop. Estense il bene della vita
dalla stessa richiesto in sede giurisdizionale.
L’azione di accertamento atipica è certamente ammissibile nel giudizio
amministrativo anche per la tutela degli interessi legittimi secondo quanto
statuito dal Consiglio di Stato con decisione n. 717/2009.
Invero secondo Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 “È ammissibile, da
parte del terzo leso dagli effetti di una d.i.a., esperire un’azione di
accertamento - ancorché atipica - della carenza dei presupposti per l’esercizio
dell’attività oggetto di dichiarazione, e tale azione sarà sottoposta allo
stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per l’azione di
annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire se l’Amministrazione avesse
adottato un permesso di costruire, non potendosi ritenere applicabile un diverso
termine di natura prescrizionale in quanto l’azione, ancorché di accertamento,
non è diretta alla tutela di un diritto soggettivo, ma di un interesse
legittimo.”.
Peraltro, anche a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo
amministrativo detta azione di accertamento deve ritenersi parimenti ammissibile
nel processo amministrativo pur non essendo stata espressamente codificata.
L’ammissibilità di detta azione si fonda altresì sul rinvio esterno di cui
all’art. 39, comma 1 cod. proc. amm. ai principi generali del codice di
procedura civile (ove è indiscutibilmente ammessa detta azione) ed in
considerazione del fatto che il nuovo codice di cui al dlgs n. 104/2010
contempla azioni sicuramente dichiarative quali l’azione avverso il silenzio e
l’azione volta alla declaratoria della nullità (cfr. art. 31 cod. proc. amm.;
cfr. altresì art. 34, comma 3 cod. proc. amm.: “Quando, nel corso del giudizio,
l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il
ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse
ai fini risarcitori.”).
D’altra parte la circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia
disciplinato in generale l’azione di accertamento bensì previsto - come detto -
singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34
citati) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova
codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di
accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle
azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di
accertamento si porrebbe in stridente contrasto con il principio di effettività
della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. come del resto
sottolineato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 al punto 7.9.4.
della motivazione con argomenti che questo Collegio ritiene di condividere:
“7.9.4. A favore dell’ammissibilità di una azione atipica di accertamento gioca
un ruolo decisivo anche l’art. 24 della Costituzione.
Tale norma sancisce il diritto di azione per la tutela degli interessi legittimi
in sé considerati, e dunque, indipendentemente dal problema dell’annullamento
dell’atto amministrativo. Viene così costituzionalizzato il carattere
strumentale del processo rispetto al diritto sostanziale, in linea con la nota
formula dottrinale secondo cui il processo deve dare per quanto è possibile
praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha
diritto di conseguire.
Ne deriva che anche per gli interessi legittimi la garanzia costituzionale
impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo di
questa posizione sostanziale, almeno in tutti i casi in cui, mancando il
provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria per la
soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.
A tale risultato non può opporsi il principio di tipicità delle azioni, in
quanto, come è stato di recente rilevato, uno dei corollari dell’effettività
della tutela è anche il principio della atipicità delle forme di tutela, non
diversamente da quello che accade nel processo civile.
E non vi è ragione di differenziare, in linea di principio, sotto il profilo
delle implicazioni che possono trarsi dall’art. 24 della Costituzione, il
processo amministrativo dal processo civile, soprattutto se si riconosce
all’interesse legittimo, com’è ormai pacifico, una rilevanza sostanziale analoga
a quella del diritto soggettivo.
Deve, allora, condividersi l’opinione di quanti sostengono che l’esigenza
dell’effettività della tutela non può dirsi soddisfatta solo perché
l’ordinamento consenta un rimedio giurisdizionale qualsiasi al diritto (o
all’interesse) che si assume violato o insoddisfatto: occorre invece che la
tutela assicuri in modo specifico l’attuazione della pretesa sostanziale. E
sarebbe una tutela non effettiva quella che, sulla base di una aprioristica e
indimostrata negazione dell’azione di accertamento, costringesse il terzo
controinteressato rispetto all’attività edilizia iniziata sulla base della
d.i.a. a presentare una istanza all’Amministrazione volta all’esercizio del c.d.
potere di autotutela per poi ricorrere, in caso di mancata risposta, al giudizio
contro il silenzio-rifiuto.”.
Questo Collegio non ignora quanto affermato nella relazione finale di
accompagnamento al dlgs n. 104/2010 del luglio 2010 in relazione alle azioni di
cognizione:
«Il Capo II è relativo alle azioni di cognizione.
Le norme sono state redatte in coerenza con la tradizionale tripartizione delle
azioni di cognizione (costitutive, di accertamento e di condanna), ma senza
trascurare la specificità dei giudizi amministrativi.
Non sono state introdotte, così come richiesto alla Commissione Giustizia della
Camera, le azioni di adempimento e di accertamento, che pure erano state
disciplinate dalla Commissione insediata presso il Consiglio di Stato. Il
Governo ha infatti ritenuto di non esercitare, allo stato, in parte qua tale
facoltà concessa dalla delega, ritenendo adeguata e completa la tutela
apprestata dalle azioni già previste nel Capo II (cfr., in particolare, anche
quanto previsto dall’art. 31).».
Cionondimeno va rammentato che i lavori preparatori di una legge o atto avente
forza di legge (nel cui ambito può farsi rientrare la suddetta relazione finale)
non vincolano l’interprete.
Come evidenziato da T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 15 marzo 2004, n. 1880 con
riferimento al valore a fini interpretativi dei lavori preparatori “La
circostanza che le restrizioni all’esercizio delle attività di scommessa e di
raccolta telefonica o telematica delle giocate siano state introdotte a seguito
della presentazione di un emendamento, inviato alle competenti commissioni, da
parte della federazione italiana tabaccai e del sindacato dei totoricevitori
sportivi non appare idonea a rendere la normativa italiana contrastante con il
trattato CE, rivelandola restrittiva delle libertà di stabilimento e della
prestazione dei servizi per fini solo fiscali e di salvaguardia di interessi di
categoria; ciò in quanto tale circostanza potrebbe al massimo dare atto delle
dinamiche sociali che hanno cercato di influenzare l’approvazione di una legge,
ma non ha neanche il valore ufficiale dei lavori preparatori, che, peraltro,
neanche vincolano l’interpretazione, poiché forniscono una visione storica della
"ratio" della norma, la quale può essere superata dalla lettera di essa e dal
sistema ordinamentale in cui oggettivamente si colloca.”.
In ogni caso la relazione finale de qua non sembra affatto deporre
inequivocabilmente nel senso della inammissibilità nel processo amministrativo
dell’azione generale di accertamento a tutela degli interessi legittimi che
invece era stata espressamente prevista nella versione originaria dell’art. 36,
comma 1 del testo del codice del processo amministrativo dell’8 febbraio 2010
(“Chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o
dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle
consequenziali pronunce dichiarative”).
Inoltre l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che all’art.
1 (rubricato “Effettività”) espressamente sancisce il principio in virtù del
quale il giudizio amministrativo assicura una tutela piena ed effettiva secondo
i principi della Costituzione e del diritto europeo (principio attuativo del
criterio direttivo della legge delega n. 69/2009 di cui all’art. 44, comma 2,
lett. a): “ assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela
…”), non può evidentemente comportare una dimidiazione ed un arretramento della
tutela giurisdizionale del singolo rispetto alle acquisizioni della precedente
giurisprudenza amministrativa con riferimento alla ammissibilità dell’azione di
accertamento atipica nell’ambito del processo amministrativo e rispetto agli
stessi criteri direttivi contenuti nella legge delega (cfr. art. 44, comma 2,
lett. b), n. 4 legge n. 69/2009: “… prevedendo le pronunce dichiarative … idonee
a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”), pena l’incostituzionalità di
una differente interpretazione delle disposizioni del nuovo codice.
Peraltro più disposizioni del codice del processo amministrativo (cfr. art. 31
in tema di azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità; cfr. altresì
art. 34, comma 1, lett. c): “1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice,
nei limiti della domanda: … c) condanna … all’adozione delle misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ….”; art. 34,
comma 3: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento
impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta
l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”)
depongono nel senso del superamento del tradizionale principio di tipicità delle
azioni nel processo amministrativo e nella direzione della affermazione
dell’opposto principio di atipicità delle azioni medesime.
Inoltre, posto che il codice del processo amministrativo si applica anche ai
processi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (i.e. 16 settembre
2010) pur se avviati in epoca antecedente, sarebbe assolutamente irrazionale
alla stregua del principio costituzionale di ragionevolezza desumibile dall’art.
3 Cost. che il mero dato neutro rappresentato dalla decisione di un giudizio
amministrativo, introdotto - come nel caso di specie - in epoca precedente
rispetto all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in epoca
successiva rispetto a tale data comporti il rigetto ovvero l’inammissibilità
della domanda, domanda che, se delibata in un momento storico anteriore,
viceversa sarebbe stata accolta.
In conclusione dovendosi interpretare il sistema del codice del processo
amministrativo in un’ottica costituzionalmente orientata in linea con il
combinato disposto di cui agli artt. 3 e 24 Cost. si deve ritenere ammissibile
l’azione generale di accertamento a tutela degli interessi legittimi nel nuovo
processo amministrativo.
Secondo i principi affermati dalla citata decisione del Consiglio di Stato n.
717/2009 l’azione di accertamento deve comunque essere esperita nel termine
decadenziale di sessanta giorni, termine decorrente dal momento in cui il
ricorrente è venuto a conoscenza della d.i.a. (nel caso di specie trattasi della
comunicazione del 20.11.2009).
Tale termine è stato rispettato nella presente fattispecie in quanto dagli atti
del processo risulta che la società ricorrente Coop. Estense abbia avuto piena
conoscenza della comunicazione in esame (lesiva della propria posizione
giuridica soggettiva) soltanto in data 10.2.2010 (v. nota del 10.2.2010 inviata
dalla Coop. Estense al Comune di Triggiano ed alla Regione Puglia) mentre il
ricorso introduttivo di questo giudizio è stato notificato in data 25.3.2010.
Siamo pertanto al cospetto di una (certamente ammissibile in forza delle
argomentazioni espresse in precedenza) azione di accertamento, esperita dal
terzo (nel caso di specie Coop. Estense) che si ritiene leso dallo svolgimento
di un’attività di trasformazione posta in essere dalla controinteressata
Tricenter s.r.l. sulla base di una mera comunicazione (atto equiparabile alla
d.i.a.) ai sensi dell’art. 20, comma 5, secondo inciso del Regolamento Regione
Puglia n. 7/2009, circa la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano il
privato all’esercizio di detta attività attraverso la presentazione di una
semplice d.i.a. (atto cui deve riconoscersi natura privatistica come sostenuto
da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalle controinteressate Tricenter
s.r.l. e Auchan s.p.a., si deve ritenere che la ricorrente principale abbia
legittimazione ad agire nel presente giudizio amministrativo di accertamento in
virtù del principio statuito da Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2921
(“I titolari di impresa sono portatori di posizioni che l’ordinamento riconosce
meritevoli di tutela rispetto ad atti suscettibili di restringere i loro margini
di profitto, quindi all’impugnativa di atti che autorizzano l’insediamento di
nuovi centri commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni e
ubicazione.”).
Nel merito ritiene il Collegio che il ricorso principale della Coop. Estense
debba essere accolto poiché, come correttamente evidenziato dalla stessa
ricorrente principale, trova applicazione nel caso di specie l’invocato art. 20,
comma 5, terzo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 (rectius
necessità di autorizzazione espressa per intraprendere l’attività viceversa
avviata dalla Tricenter s.r.l. con mera comunicazione).
L’art. 20 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 in tema di “Trasferimenti e
trasformazioni” così dispone:
«1. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all’interno del comune sono
consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e secondo le procedure
previste al precedente titolo IV.
2. Sono vietati i trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate
all’interno di centri commerciali, di aree commerciali integrate o parchi
commerciali al di fuori degli stessi, fatte salve le norme in materia di
concentrazione ed accorpamento.
3. Sono vietati i trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4. Il cambiamento della modalità insediativa di una grande struttura di vendita
è soggetta ad autorizzazione.
5. Nel caso di centri commerciali e aree commerciali integrate sono soggette
altresì ad autorizzazione le trasformazioni che, senza modificare la superficie
complessiva, comportino un cambiamento di almeno il 20% delle superfici di
vendita delle diverse tipologie di esercizi rispetto all’autorizzazione. Negli
altri casi è sufficiente la comunicazione al Comune e alla Regione. La
trasformazione non può riguardare l’ampliamento della grande struttura.
6. La concentrazione o l’accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi
strutture sono consentiti nei limiti degli obiettivi di presenza e di sviluppo
di cui al regolamento b).».
Ai sensi del secondo inciso del comma 5 la trasformazione del centro commerciale
o area commerciale che, pur senza modificare la superficie complessiva, comporti
un cambiamento inferiore al 20% delle superfici di vendita delle diverse
tipologie di esercizi rispetto all’autorizzazione, necessita di semplice
comunicazione al Comune ed alla Regione.
Viceversa, in base al tenore letterale ed alla collocazione sistematica del
terzo inciso del comma 5 la trasformazione del centro commerciale o area
commerciale che, pur senza modificare la superficie complessiva, comporti un
cambiamento inferiore al 20% delle superfici di vendita delle diverse tipologie
di esercizi rispetto all’autorizzazione, e tuttavia riguardi - come accaduto nel
caso di specie - l’ampliamento della grande struttura necessita di
autorizzazione espressa.
Conseguentemente si deve affermare che in virtù della normativa regolamentare
regionale vigente nella Regione Puglia non sia possibile procedere alla
trasformazione-ampliamento della grande struttura, pur inserita all’interno di
un centro commerciale, con mera comunicazione, essendo necessaria a tal fine
un’autorizzazione espressa che nel caso di specie è mancata.
Invero la controinteressata Tricenter s.p.a. ha nei fatti realizzato nella
fattispecie all’esame di questo Collegio un’attività di
trasformazione-ampliamento della grande struttura.
Infatti la comunicazione del 20.11.2009 specifica, tra l’altro, che viene
apportata la seguente modificazione nel centro commerciale Bari Blu: “-
ampliamento della superficie di vendita di cui all’autorizzazione n. 17 del
13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.558 pari ad un aumento di mq. 1.088 (19%)”.
Dagli atti del giudizio emerge che l’autorizzazione n. 17 del 13.3.2007 ha ad
oggetto una media e grande struttura di vendita.
Pertanto è evidente che la comunicazione del 20.11.2009 nel menzionare un “-
ampliamento della superficie di vendita di cui all’autorizzazione n. 17 del
13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.558 pari ad un aumento di mq. 1.088 (19%)” ha
riguardo proprio a quella “trasformazione-ampliamento della grande struttura”
necessitante ai sensi dell’art. 20, comma 5, terzo inciso del Regolamento
Regione Puglia n. 7/2009 (nell’interpretazione condivisa da questo Collegio) di
autorizzazione espressa.
Del resto dagli atti del presente giudizio emerge che in data 16.7.2009 la
Tricenter s.r.l. aveva presentato istanza di autorizzazione (avente ad oggetto
il medesimo intervento di cui alla successiva comunicazione del 20.11.2009) poi
abbandonata con nota del 26.11.2009 (e cioè solo sei giorni dopo la
comunicazione rivolta al Comune di Triggiano del 20.11.2009), il che denota la
chiara consapevolezza presente negli amministratori della Tricenter s.r.l. in
ordine alla necessità, alla stregua della normativa regionale vigente, della
autorizzazione espressa al fine di poter esercitare l’attività di
trasformazione-ampliamento della grande struttura di vendita successivamente
posta in essere dalla Tricenter s.r.l. medesima sulla base di una mera (e quindi
non adeguata) comunicazione ex art. 20, comma 5, secondo inciso del Regolamento
Regione Puglia n. 7/2009.
Peraltro ad ulteriore riprova del fatto che la comunicazione del 20.11.2009 nel
menzionare un “- ampliamento della superficie di vendita di cui
all’autorizzazione n. 17 del 13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.558 pari ad un
aumento di mq. 1.088 (19%)” avesse riguardo proprio a quella
“trasformazione-ampliamento della grande struttura” necessitante ai sensi
dell’art. 20, comma 5, terzo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 di
autorizzazione espressa vi è la constatazione che la menzionata istanza di
autorizzazione del 16.7.2009 presentata dalla Tricenter s.r.l. (successivamente
- come visto - abbandonata per essere “sostituita” dalla comunicazione del
20.11.2009) faceva riferimento in modo esplicito ad un “- ampliamento della
superficie di vendita della grande struttura di cui all’autorizzazione
amministrativa n. 17 del 13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.564”.
D’altra parte che venisse in rilievo nel caso di specie l’ampliamento di una
grande struttura di vendita si ricava anche dalla superficie iniziale (mq.
5.470) dell’area di cui all’autorizzazione n. 17 del 13.3.2007, superficie che
dapprima con l’istanza di autorizzazione del 16.7.2009 e poi con la successiva
comunicazione del 20.11.2009 la Tricenter s.r.l. ha inteso appunto ampliare;
infatti in base all’art. 5, comma 3, lett. c) legge Regione Puglia n. 11/2003
sono grandi strutture di vendita quelle con superficie di vendita superiore ai
2.500 mq. (nello specifico si tratta di una grande struttura di vendita
superiore G2 con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq.).
Va altresì evidenziato che comunque la comunicazione del 20.11.2009 risulta
essere stata inviata dalla Tricenter s.r.l. unicamente al Comune di Triggiano e
non già alla Regione Puglia (il relativo onere probatorio gravava ai sensi
dell’art. 64, comma 1 cod. proc. amm. sulla controinteressata Tricenter s.r.l.
che sul punto è rimasta inerte), pur essendo la comunicazione alla Regione
espressamente prevista dalla norma regolamentare citata, dal che si desume che
il relativo procedimento (in ogni caso non adeguato per le ragioni esposte in
precedenza stante la necessità, nel caso di specie, per la Tricenter s.r.l. di
ottenere l’autorizzazione espressa) non si è neanche perfezionato.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso
principale della Coop. Estense e per l’effetto, qualificata ai sensi dell’art.
32, comma 2 cod. proc. amm. l’azione proposta dalla ricorrente come domanda di
accertamento, la declaratoria di insussistenza dei presupposti per l’esercizio
della attività di trasformazione posta in essere dalla Tricenter s.r.l. sulla
base di mera comunicazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, secondo inciso del
Regolamento Regione Puglia n. 7/2009.
Ogni altra censura formulata dalla ricorrente principale resta assorbita.
Nel corso del presente giudizio sia Tricenter s.r.l. che Auchan s.p.a.
(affittuaria di uno dei rami di azienda [ipermercato] che costituiscono il
centro commerciale di Triggiano di proprietà della società Tricenter s.r.l.)
hanno proposto ricorso incidentale.
Cons. Stato Ad. Plen., 10 novembre 2008, n. 11 ha affermato che “L’ordinamento
processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri
generali circa l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale.
La relativa scelta è pertanto lasciata al prudente apprezzamento del giudice
adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza,
circostanza che non ricorre nel caso in cui la priorità data al ricorso
incidentale sia giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di
incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla
sussistenza di una condizione dell’azione.”.
Nel caso di specie ritiene questo Collegio di dover esaminare solo in seconda
battuta le questioni sollevate dalle società controinteressate nei ricorsi
incidentali poiché le stesse non sono suscettibili di incidere sull’interesse a
ricorrere della ricorrente principale e, quindi, sulla sussistenza di una
condizione dell’azione.
Con riferimento ai ricorsi incidentali de quibus complessivamente considerati va
evidenziato - come correttamente affermato dalla Regione Puglia nella memoria
depositata in data 23.10.2010 (pagg. 7, 8 e 9) - che se per mera ipotesi
venissero accolti i ricorsi incidentali e si annullasse conseguentemente la
norma regolamentare regionale gravata con gli stessi (rectius art. 20 del
Regolamento Regione Puglia n. 7/2009) come invocato sia da Tricenter s.r.l. che
da Auchan s.p.a. troverebbe applicazione a maggior ragione la previsione
normativa sopraordinata di cui all’art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n.
11/2003 (di cui l’art. 20 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 costituisce
attuazione) che prevede semmai un regime ancor più restrittivo nei confronti di
Tricenter s.r.l. e di Auchan s.p.a. rispetto a quello contemplato dal menzionato
art. 20, comma 5 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 e cioè l’assoluta
necessità (sempre e comunque senza eccezione alcuna) dell’autorizzazione
espressa per l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di
vendita, il che esclude in radice la sussistenza ab origine dell’interesse delle
controinteressate alla proposizione dei ricorsi incidentali in questione.
Invero ai sensi dell’art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2003
“L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e
l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.”.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di
inammissibilità per difetto originario di interesse del ricorso incidentale
proposto da Tricenter s.r.l., del ricorso incidentale proposto da Auchan s.p.a.
e del ricorso incidentale per motivi aggiunti proposto da Auchan s.p.a. e
depositato in data 2.7.2010.
In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della
presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed
eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II,
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie il ricorso principale della Coop. Estense e per l’effetto,
qualificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 cod. proc. amm. l’azione proposta
dalla ricorrente come domanda di accertamento, dichiara l’insussistenza dei
presupposti per l’esercizio della attività di trasformazione posta in essere
dalla Tricenter s.r.l. sulla base di mera comunicazione ai sensi dell’art. 20,
comma 5, secondo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009;
2) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Tricenter s.r.l.;
3) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Auchan s.p.a.;
4) dichiara inammissibile il ricorso incidentale per motivi aggiunti proposto da
Auchan s.p.a. e depositato in data 2.7.2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con
l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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