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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 28 dicembre 2010, n. 4313
RIFIUTI - Abbandono - Ordine di smaltimento - Proprietario del fondo - Art.
192 d.lgs. n. 152/2006. In mancanza di adeguata dimostrazione da parte
dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di
un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su
condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della
condotta, devono ritenersi illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti
abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario
del fondo stesso in ragione della sua sola qualità. E’ in tal senso il dato
testuale dell’art.14 d.lgs. n. 22/97 ed è di analogo tenore il sopravvenuto
art.192 del d.lgs. n.152/2006 che reca la nuova disciplina in materia,
disponendo l’abrogazione di quella precedente (cfr. art.264). Pres. Urbano, Est.
Serlenga - ANAS (Avv. Stato) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 28 dicembre 2010, n. 4313
RIFIUTI - Abbandono - Pertinenze stradali - Ente proprietario della strada -
Obbligo di rimozione - Art. 14 codice della Strada. L’art.14 del codice
della strada (d.lgs. n.285/1992). pone un onere incondizionato di manutenzione,
gestione e pulizia delle strade e “delle loro pertinenze” a carico degli enti
proprietari delle strade stesse (quali l’A.N.A.S. nel caso di specie) allo scopo
di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione; deve pertanto
ritenersi sussistente in capo all’A.N.A.S. l’obbligo di provvedere alla
rimozione dei rifiuti intimata con ordinanza sindacale, a prescindere da ogni
accertamento in ordine alla configurabilità in capo all’Ente proprietario di una
concreta responsabilità. Pres. Urbano, Est. Serlenga - ANAS (Avv. Stato) c.
Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II -
28 dicembre 2010, n. 4313
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04313/2010 REG.SEN.
N. 01917/2001 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2001, proposto da:
Ente Nazionale per le Strade (Anas), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, alla via Melo
n.97;
contro
Sindaco del Comune di Andria; Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Candia e Giuseppe Di Bari, con
domicilio eletto in Bari presso l’avv. A.Bagnoli, alla via Dante n.25;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 406/2001, notificata l’8.10.2001, con la quale si è
intimata all’A.N.A.S., sotto comminatoria di esecuzione di ufficio, la bonifica
delle aree limitrofe alla S.S. n. 98 al km. 27,500 ed al km. 27,400;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria, in persona del
Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 la dott.ssa Giacinta
Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensori avv. G.De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.-L’Ente nazionale per le strade ha impugnato l'ordinanza del Sindaco di Andria
n. 406/2001, avente ad oggetto l'ordine di rimuovere e smaltire i rifiuti
presenti su aree limitrofe alla S.S. n.98 al km. 27,500 ed al km. 27,400,
assumendo che tale onere non possa essere imposto ai proprietari delle aree
interessate in assenza di imputabilità della violazione a titolo di dolo o
colpa. In altri termini, la mancata cooperazione nella violazione escluderebbe,
come nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità solidale del
proprietario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Andria con atto prodotto in data
18.10.2002 esplicitando poi le difese in successiva memoria del 20 ottobre 2010,
depositata in vista della trattazione del gravame.
2.- Il gravame è infondato e va respinto.
Ed invero, se in linea di principio deve concordarsi con la tesi prospettata
dall’A.N.A.S. non possono essere ignorate le peculiarità della fattispecie
concreta.
L’oggetto del presente giudizio è costituito da una contestazione concernente il
soggetto obbligato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti
rinvenuti su un determinato fondo.
L’Amministrazione ricorrente richiama l’interpretazione prevalente e costante
fornita dalla giurisprudenza dell'art. 14, comma 3 del D. lgs. n. 22/97, secondo
cui il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati i rifiuti è
responsabile dell'abuso, in solido con il soggetto che ha commesso il fatto
illecito -ed eventualmente da solo se quest'ultimo resta sconosciuto-
esclusivamente allorquando, ai fini della commissione dell'illecito, gli si
possa imputare un comportamento doloso o colposo.
E, in effetti, deve convenirsi che in mancanza di adeguata dimostrazione da
parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e
di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o
su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della
condotta, devono ritenersi illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti
abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario
del fondo stesso in ragione della sua sola qualità.
Del resto è in tal senso il dato testuale dell’art.14 richiamato ed è di analogo
tenore il sopravvenuto art.192 del d.lgs. n.152/2006 che reca la nuova
disciplina in materia, disponendo l’abrogazione di quella precedente (cfr.
art.264).
Nella specie viene tuttavia in considerazione una dirimente disposizione
ulteriore, che rende superfluo qualsiasi accertamento in ordine alla
configurabilità in capo all’Ente proprietario di una concreta responsabilità
anche per omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza
suggerisce ai fini di un'efficace custodia: l’art.14 del codice della strada
(d.lgs. n.285/1992).
Tale disposizione pone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e
pulizia delle strade e –testualmente- “delle loro pertinenze” a carico degli
enti proprietari delle strade stesse (quali l’A.N.A.S. nel caso di specie) allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione; e di
pertinenze si tratterebbe nel caso in esame secondo le prospettazioni delle
difese del Comune non contestate sotto tale profilo dall’Amministrazione
resistente.
Deve pertanto ritenersi sussistente in capo all’A.N.A.S., in applicazione della
richiamata norma del codice della strada, l’obbligo di provvedere alla rimozione
dei rifiuti intimata con l’ordinanza gravata.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Tuttavia in considerazione
della peculiarità della controversia, si ritiene di procedere alla compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, il
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, seconda Sezione,
lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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