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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione
paesaggistica - Potere ministeriale - Sindacato di legittimità. Il Ministero
- e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione
paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito
dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe
esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata
l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia
con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità:
di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi
correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna
motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo
ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori
espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli
stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009). Pres. Urbano, Est. Ravasio - M.P. (avv.
Balducci) c. Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la
Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618
N. 00618/2010 REG.SEN.
N. 01439/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2008, proposto da:
Maria Procoli, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con
domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;
contro
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia
Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per
legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Cisternino in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e
Taranto dell’11.06.2008, prot. n. 1863 bap (doc. n. 1), trasmesso con nota
dell’11.06.2008, ricevuta in data 16.06.2008;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non
conosciuto..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni
Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e
Taranto e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Roberta
Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Giorgio, in delega
dell'avv. P.Balducci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso passato alla notifica il 29 settembre 2008, depositato il 20 ottobre
successivo, la ricorrente, premettendo di essere proprietaria in Comune di
Cisternino di alcuni terreni agricoli sui quali insiste un agglomerato di
trulli; di aver inoltrato, in data 24 ottobre 2007, richiesta di permesso di
costruire finalizzato alla realizzazione di interventi di consolidamento statico
ed ampliamento; che con provvedimento 30 aprile 2008 il Responsabile Tecnico del
Comune di Cisternino rilasciava alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica
n. 11/2008, di cui all’art. 5 del P.U.T.T./P; tanto premesso impugna il
provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale la Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cisternino
sulla considerazione che “la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli
antichi esistenti altera, in maniera impropria, lo stato dei luoghi coprendo in
parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano
integre secondo l’impatto originario”.
Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:
I) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità:
infatti il progetto non contempla la realizzazione di una nuova costruzione ad
erigersi “in aderenza” dei trulli preesistenti, sibbene di una struttura “a
lamìa”, collocata sul lato sud dei trulli e ad essi collegata attraverso un
corridoio; trattasi dunque di ampliamento ammissibile secondo le norme di
attuazione vigenti, le quali prevedono espressamente, nelle zone E, la
possibilità di ampliamento dei piani terra dei trulli o delle lamìe esistenti
allo scopo di realizzare servizi igienici o vani accessori, così come é avvenuto
nella fattispecie;
II) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto: infatti la
nuova struttura in ampliamento, collocandosi sul lato sud dell’agglomerato dei
trulli, non é idonea ad alterare le visuali prospettiche per chi, venendo da
nord, costeggia il lato ovest, tanto più che l’altezza del nuovo corpo di
fabbricato, all’estradosso, sarebbe inferiore alla quota d’attacco del cono dei
trulli;
III) eccesso di potere per malgoverno dei presupposti ed illogicità:
l’intervento progettato appare assolutamente conforme alle norme urbanistiche
vigenti, che si presumono idonee a tutelare i valori paesaggistici, essendo
frutto di una attività di adeguamento al P.U.T.T.P.; in ogni caso l’atto
impugnato non individua alcun vizio di illegittimità nella autorizzazione
comunale annullata, ed in realtà cela l’esercizio di discrezionalità
amministrativa che l’Amministrazione statale non può più svolgere in sede di
controllo sulla autorizzazione rilasciata dalla Regione o dal Comune in
sub-delega;
IV) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, nonché difetto di
motivazione: con il provvedimento impugnato la Soprintendenza ha annullato
l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune anche per la parte che
riguarda le sole opere di consolidamento statico a realizzarsi all’interno dei
trulli, opere sulle quali in precedenza la Soprintendenza si era espressa
favorevolmente.
Si é costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010 il ricorso é stato introitato a
decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita di essere accolto in ragione della fondatezza del terzo dei
motivi di ricorso, avente natura assorbente, a mezzo del quale si deduce che con
l’atto impugnato la Soprintendenza ha in realtà sovrapposto una propria
valutazione discrezionale a quella già effettuata dal Comune, ente delegato
dalla Regione al rilascio della autorizzazione paesaggistica.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il potere di annullamento delle
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni, o dagli enti da esse
delegati, potere devoluto alla Amministrazione statale prima dall’art. 1 della
L. 431/85, poi dall’art.151 del D. L.vo 490/99, ed infine - limitatamente al
periodo transitorio – dall’art. 159 del D. L.vo 42/04, attribuisce alla
Soprintendenza non la possibilità di effettuare una nuova valutazione di merito
da sostituire a quella già effettuata dall’ente titolare del relativo potere – e
cioè le Regioni – ma solo il potere/dovere di effettuare un mero controllo di
legittimità, anche se finalizzato ad evidenziare una o più delle figure
sintomatiche dell’eccesso di potere: é stato infatti ammesso che la
Soprintendenza potesse verificare i criteri seguiti dalla Amministrazione
regionale in sede di verifica di compatibilità del progetto con gli specifici
valori paesistici tutelati nell’area interessata dalle opere da eseguire; che
potesse evidenziare la non congruità dell’iter logico e motivazionale seguito
nel provvedimento autorizzativo regionale, ovvero la insufficienza della
istruttoria; é stato invece negato che la Soprintendenza potesse effettuare un
autonomo riesame di merito dell’intervento oggetto di autorizzazione.
Detto insegnamento é stato cristallizzato dalla pronuncia della Adunanza
Plenaria n. 9/2001, che ha ribadito il principio per cui il Ministero – e per
esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione
paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito
dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe
esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata
l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia
con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità:
di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi
correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna
motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo
ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori
espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli
stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009).
Il provvedimento gravato nella presente sede, tuttavia, nulla eccepisce in
ordine alla legittimità della autorizzazione annullata: esso é invece
laconicamente motivato con la semplice insistenza, sull’area interessata, di un
vincolo ai sensi della L. 1497/39 e con la constatazione che “la nuova
costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti altera in maniera
impropria lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle
strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto
originario”.
Il provvedimento impugnato, dunque, non censura l’autorizzazione paesaggistica
annullata per difetto di istruttoria, o per illogicità o insufficienza della
relativa motivazione, né per la inadeguatezza dei materiali costruttivi o della
soluzione architettonica proposta dalla interessata al fine di realizzare
l’ampliamento; infine esso non spende una parola per spiegare per quale motivo
non potrebbe farsi luogo alla alterazione dello stato dei luoghi indotta
dall’intervento.
A tale ultimo proposito rileva il Collegio come il principio sotteso al
provvedimento di annullamento gravato nella presente sede giudiziaria sia
estremamente limitativo e determini, pertanto, a carico della Soprintendenza, un
onere motivazionale particolarmente rigoroso.
La Soprintendenza, infatti, si é indotta all’annullamento in pratica sulla
constatazione che guardando al complesso dei trulli dal lato in cui
l’ampliamento dovrebbe essere effettuato, la visione dei trulli ne rimane
compromessa. Osserva il Collegio, a questo punto, che qualsiasi intervento di
ampliamento di un edificio ne altera la “visuale prospettica”, e pertanto non é
chi non veda come la motivazione posta a base del provvedimento impugnato in
pratica fa divieto di qualsiasi intervento di ampliamento in zona vincolata, che
viene equiparato ad una “impropria” alterazione dello stato dei luoghi per il
solo fatto di compromettere la “visuale prospettica” dell’edificio.
Per sorreggere il provvedimento impugnato, mantenendosi nei limiti del sindacato
di legittimità, il principio enunciato dalla Soprintendenza avrebbe quindi
dovuto essere agganciato ad una specifica prescrizione di tutela asseritamente
violata, o quantomeno motivare specificamente in ordine alle ragioni che
inducevano a considerare l’alterazione dello stato dei luoghi, indotta
dall’ampliamento, “impropria”.
Non avendo provveduto la Soprintendenza ad adempiere a tale onere motivazionale,
e non essendovi pertanto ragioni per ritenere che nella zona interessata
dall’intervento le prescrizioni di tutela facciano divieto degli interventi
suscettibili di alterare ogni e qualsiasi visuale prospettica degli antichi
agglomerati di trulli, l’annullamento impugnato nella presente si deve ritenere
espressione di un riesame di merito, illegittimo per i motivi sopra ricordati.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, accoglie
il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento della
Soprintendenza per beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce
Brindisi e Taranto, sede di Lecce, n. prot. 1863 bap, dell’11 giugno 2008.
Condanna l’Aministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali in
favore della ricorrente, che liquida in E. 2.000,00 (euro duemila), oltre
contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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