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TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Potere ministeriale - Sindacato di legittimità. Il Ministero - e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità: di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009). Pres. Urbano, Est. Ravasio - M.P. (avv. Balducci) c. Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618
 

 

 

 

N. 00618/2010 REG.SEN.
N. 01439/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2008, proposto da:
Maria Procoli, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

contro

Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Cisternino in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto dell’11.06.2008, prot. n. 1863 bap (doc. n. 1), trasmesso con nota dell’11.06.2008, ricevuta in data 16.06.2008;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Giorgio, in delega dell'avv. P.Balducci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso passato alla notifica il 29 settembre 2008, depositato il 20 ottobre successivo, la ricorrente, premettendo di essere proprietaria in Comune di Cisternino di alcuni terreni agricoli sui quali insiste un agglomerato di trulli; di aver inoltrato, in data 24 ottobre 2007, richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di interventi di consolidamento statico ed ampliamento; che con provvedimento 30 aprile 2008 il Responsabile Tecnico del Comune di Cisternino rilasciava alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica n. 11/2008, di cui all’art. 5 del P.U.T.T./P; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cisternino sulla considerazione che “la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti altera, in maniera impropria, lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto originario”.

Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:

I) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità: infatti il progetto non contempla la realizzazione di una nuova costruzione ad erigersi “in aderenza” dei trulli preesistenti, sibbene di una struttura “a lamìa”, collocata sul lato sud dei trulli e ad essi collegata attraverso un corridoio; trattasi dunque di ampliamento ammissibile secondo le norme di attuazione vigenti, le quali prevedono espressamente, nelle zone E, la possibilità di ampliamento dei piani terra dei trulli o delle lamìe esistenti allo scopo di realizzare servizi igienici o vani accessori, così come é avvenuto nella fattispecie;

II) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto: infatti la nuova struttura in ampliamento, collocandosi sul lato sud dell’agglomerato dei trulli, non é idonea ad alterare le visuali prospettiche per chi, venendo da nord, costeggia il lato ovest, tanto più che l’altezza del nuovo corpo di fabbricato, all’estradosso, sarebbe inferiore alla quota d’attacco del cono dei trulli;

III) eccesso di potere per malgoverno dei presupposti ed illogicità: l’intervento progettato appare assolutamente conforme alle norme urbanistiche vigenti, che si presumono idonee a tutelare i valori paesaggistici, essendo frutto di una attività di adeguamento al P.U.T.T.P.; in ogni caso l’atto impugnato non individua alcun vizio di illegittimità nella autorizzazione comunale annullata, ed in realtà cela l’esercizio di discrezionalità amministrativa che l’Amministrazione statale non può più svolgere in sede di controllo sulla autorizzazione rilasciata dalla Regione o dal Comune in sub-delega;

IV) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, nonché difetto di motivazione: con il provvedimento impugnato la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune anche per la parte che riguarda le sole opere di consolidamento statico a realizzarsi all’interno dei trulli, opere sulle quali in precedenza la Soprintendenza si era espressa favorevolmente.

Si é costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010 il ricorso é stato introitato a decisione.


DIRITTO


Il ricorso merita di essere accolto in ragione della fondatezza del terzo dei motivi di ricorso, avente natura assorbente, a mezzo del quale si deduce che con l’atto impugnato la Soprintendenza ha in realtà sovrapposto una propria valutazione discrezionale a quella già effettuata dal Comune, ente delegato dalla Regione al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni, o dagli enti da esse delegati, potere devoluto alla Amministrazione statale prima dall’art. 1 della L. 431/85, poi dall’art.151 del D. L.vo 490/99, ed infine - limitatamente al periodo transitorio – dall’art. 159 del D. L.vo 42/04, attribuisce alla Soprintendenza non la possibilità di effettuare una nuova valutazione di merito da sostituire a quella già effettuata dall’ente titolare del relativo potere – e cioè le Regioni – ma solo il potere/dovere di effettuare un mero controllo di legittimità, anche se finalizzato ad evidenziare una o più delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere: é stato infatti ammesso che la Soprintendenza potesse verificare i criteri seguiti dalla Amministrazione regionale in sede di verifica di compatibilità del progetto con gli specifici valori paesistici tutelati nell’area interessata dalle opere da eseguire; che potesse evidenziare la non congruità dell’iter logico e motivazionale seguito nel provvedimento autorizzativo regionale, ovvero la insufficienza della istruttoria; é stato invece negato che la Soprintendenza potesse effettuare un autonomo riesame di merito dell’intervento oggetto di autorizzazione.

Detto insegnamento é stato cristallizzato dalla pronuncia della Adunanza Plenaria n. 9/2001, che ha ribadito il principio per cui il Ministero – e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità: di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009).

Il provvedimento gravato nella presente sede, tuttavia, nulla eccepisce in ordine alla legittimità della autorizzazione annullata: esso é invece laconicamente motivato con la semplice insistenza, sull’area interessata, di un vincolo ai sensi della L. 1497/39 e con la constatazione che “la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti altera in maniera impropria lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto originario”.

Il provvedimento impugnato, dunque, non censura l’autorizzazione paesaggistica annullata per difetto di istruttoria, o per illogicità o insufficienza della relativa motivazione, né per la inadeguatezza dei materiali costruttivi o della soluzione architettonica proposta dalla interessata al fine di realizzare l’ampliamento; infine esso non spende una parola per spiegare per quale motivo non potrebbe farsi luogo alla alterazione dello stato dei luoghi indotta dall’intervento.

A tale ultimo proposito rileva il Collegio come il principio sotteso al provvedimento di annullamento gravato nella presente sede giudiziaria sia estremamente limitativo e determini, pertanto, a carico della Soprintendenza, un onere motivazionale particolarmente rigoroso.

La Soprintendenza, infatti, si é indotta all’annullamento in pratica sulla constatazione che guardando al complesso dei trulli dal lato in cui l’ampliamento dovrebbe essere effettuato, la visione dei trulli ne rimane compromessa. Osserva il Collegio, a questo punto, che qualsiasi intervento di ampliamento di un edificio ne altera la “visuale prospettica”, e pertanto non é chi non veda come la motivazione posta a base del provvedimento impugnato in pratica fa divieto di qualsiasi intervento di ampliamento in zona vincolata, che viene equiparato ad una “impropria” alterazione dello stato dei luoghi per il solo fatto di compromettere la “visuale prospettica” dell’edificio.

Per sorreggere il provvedimento impugnato, mantenendosi nei limiti del sindacato di legittimità, il principio enunciato dalla Soprintendenza avrebbe quindi dovuto essere agganciato ad una specifica prescrizione di tutela asseritamente violata, o quantomeno motivare specificamente in ordine alle ragioni che inducevano a considerare l’alterazione dello stato dei luoghi, indotta dall’ampliamento, “impropria”.

Non avendo provveduto la Soprintendenza ad adempiere a tale onere motivazionale, e non essendovi pertanto ragioni per ritenere che nella zona interessata dall’intervento le prescrizioni di tutela facciano divieto degli interventi suscettibili di alterare ogni e qualsiasi visuale prospettica degli antichi agglomerati di trulli, l’annullamento impugnato nella presente si deve ritenere espressione di un riesame di merito, illegittimo per i motivi sopra ricordati.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento della Soprintendenza per beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto, sede di Lecce, n. prot. 1863 bap, dell’11 giugno 2008.

Condanna l’Aministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in E. 2.000,00 (euro duemila), oltre contributo unificato, IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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