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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Istanza - Pubblicità - Art. 87, c. 4 d.lgs. n. 259/2003 - Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati - Assenza di specifiche prescrizioni sulle specifiche forme pubblicitarie da adottare - Forma più idonea nel caso concreto. In tema di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettronica, il precetto contenuto nell’art. 87, c. 4 del d.lgs. n. 259/2003 (“lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”) va osservato dall’Amministrazione al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo; in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2005, n. 1773; TAR Puglia - Lecce, Sez. II, n. 3758/2008). Pres. Costantini, Est. De Mattia - G.Z. e altri (avv. Misserini) c. ARPA Puglia (avv. Marasco) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Normativa statale e regionale (Puglia) - Promozione della coubicazione
. La normativa statale e regionale disciplinante la materia delle installazioni delle infrastrutture di comunicazioni elettronica (artt. 49, comma 1, lett. f, 86, comma 2 e 89, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 259/2003, L.r. Puglia n. 5/2002 e Regolamento regionale n. 14/2006), sulla scia del legislatore comunitario, promuove la coubicazione degli impianti di telefonia anche per ridurre l’impatto ambientale prodotto dalle strutture di sostegno. Pres. Costantini, Est. De Mattia - G.Z. e altri (avv. Misserini) c. ARPA Puglia (avv. Marasco) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di comunicazione elettronica - Acquisizione del parere ARPA - Condizione per il perfezionamento del titolo edilizio - Esclusione - Necessità al solo fine dell’attivazione. L’acquisizione del parere tecnico preventivo dell’ARPA è necessaria solo al fine di procedere all’attivazione dell’impianto di comunicazioni elettronica, non anche per il perfezionamento del titolo edilizio. Ciò, peraltro, oltre ad essere stato confermato da diverse pronunce, è stato prima ancora chiarito in sede normativa (cfr. punto A1 del Regolamento regionale della Puglia n. 14/2006). Pres. Costantini, Est. De Mattia - G.Z. e altri (avv. Misserini) c. ARPA Puglia (avv. Marasco) e altro (n.c.)  - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 27 aprile 2010, n. 1024
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01024/2010 REG.SEN.
N. 00346/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 346 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gianfranco Zizzo, Mimmo Lardiello, Vincenzo Venerito, Maria Letizia Borgia, Lorenzo Cappuccio, Valeria Cappuccio, Mario De Nittis, Cataldo Pulpo, Paola D'Andria e Anna Maria Stasi, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso l’avv. Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, n. 56;


contro


Comune di Taranto, in Persona del Sindaco P.T.;
ARPA Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso l’ARPA Puglia - Ufficio legale e contenzioso, via Miglietta, n. 2;

nei confronti di
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Quero, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 97655 del 18.11.2008, mai notificata, comunicata o pubblicata, con cui il Comune di Taranto -Direzione Urbanistica Edilità - Ufficio Unico Antenne - ha espresso “parere favorevole” alla “installazione di una Stazione Radio Base con sistemi DCS-UMTS e tratte in ponte radio nel Comune di Taranto in via Mezzetti n. 15, su porzione di immobile in catasto al fg. 253 p.lla 405 (codice sito: 4-TA-0315-A Taranto via Abbruzzo)”;

- della nota prot. 8720 del 19.12.2008, con cui l'ARPA Puglia “esprime Parere Positivo limitatamente all'attivazione del terzo settore, direzione 300° Nord, dei sistemi DCS-UMTS, riservandosi, dopo le misure di post-attivazione, di esprimere il parere preventivo per l'attivazione degli altri due settori” per tecnologia DCS-UMTS e tratte in ponte radio di proprietà del gestore Vodafone, ubicato nel Comune di Taranto, alla via Mezzetti n°15, Codice sito: 4TA0315, Dati catastali: Fg. 253 p.lla 405”;

- della nota prot. 3378 del 27.8.2008 con cui lo SUAP del Comune di Taranto trasmetteva alla Direzione AA.GG. - Ufficio Notifiche - Atti albo “in allegato alla presente, l’avviso pubblico relativo all’oggetto, per l’affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, giorni 30 (trenta) consecutivi a partire dalla data odierna”;

- del suddetto “Avviso Pubblico” con cui lo SUAP “porta a conoscenza della cittadinanza che sono depositati presso questa Struttura corrente in via Plinio 16 scala c 1° piano (zona Bestat), gli atti tecnici relativi al progetto indicato in oggetto”;

- della nota prot. n. 3195 del 12.12.2008 con cui la Direzione AA.GG. - Ufficio Notifiche - Albo Pretorio del Comune di Taranto assicurava “l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28 agosto al 26 settembre 2008”, in ogni parte ritenuta di interesse per la presente controversia;

- della nota prot. 3258 del 7.8.2008, afferente alla pratica SUAP 2536 bis, con cui la VODAFONE OMNITEL N.V. presentava allo SUAP di Taranto, “richiesta per il rilascio autorizzazione ex artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 259/2003(Modello A). Installazione di Stazione Radio Base con sistemi DCS/UMTS e Tratte in ponte radio nel Comune di Taranto (TA), in via Mezzetti n. 15, su porzione di immobile in catasto al Fg. 253 P.lla 405 (codice sito: 4-TA-0315-A Taranto Via Abbruzzo)” in ogni parte ritenuta di interesse per la presente controversia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- nonchè della nota n. reg. 20/CEM del 9.6.2009, impugnata con motivi aggiunti depositati in data 9 luglio 2009 e depositata in giudizio il 10.6.2009, con cui l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, ha valutato, dopo la sua attivazione "l'impianto conforme alla Normativa Vigente";

- della nota prot. n. 15181 del 10.6.2009, impugnata con motivi aggiunti, con cui l'Arpa Puglia ha comunicato al Comune di Taranto ed alla Vodafone il "parere di Conformità dell'impianto tecnologico di telefonia cellulare di proprietà della Società Vodafone, Codice sito 4TA0315, installato sul lastrico solare dell'edificio per civile abitazione di Via Mezzetti n.15 nel Comune di Taranto".


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Vodafone Omnitel N.V.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arpa Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per l'udienza pubblica del giorno 21/01/2010 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Misserini, Laura Marasco e Valentina Quero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso introduttivo depositato in data 25 febbraio 2009 gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili. In particolare, essi sostengono:

1) di essere residenti, proprietari di immobili o esercenti attività commerciali nelle immediate vicinanze dell’area interessata all’installazione dell’impianto in questione e che solo nei primi giorni del gennaio 2009 si avvedevano che sul lastrico solare dello stabile sito in via Mezzetti n. 15 del Comune di Taranto era in corso la realizzazione di opere finalizzate all’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile. Pertanto, a seguito di regolare istanza di accesso dagli stessi presentata, venivano a conoscenza che sul sito interessato era stata assentita, con due distinti provvedimenti, l’installazione di due impianti per la telefonia mobile in coubicazione alle società Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., previa autorizzazione richiesta dalla controinteressata;

2) Il provvedimento autorizzatorio sarebbe innanzitutto viziato per violazione dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto il Comune avrebbe completamente obliterato il segmento procedimentale di pubblicizzazione dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto, inderogabilmente previsto dalla citata norma al fine di dare la possibilità, ai soggetti interessati, di conoscere le determinazioni dell’Amministrazione e di partecipare al procedimento. Le modalità di pubblicizzazione ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, infatti, avrebbero dovuto essere idonee in concreto a rendere nota all’esterno l’attività amministrativa, non essendo all’uopo sufficiente la mera affissione di un avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune (nel caso di specie avvenuta dal 28.8.2008 al 26.9.2008). Ed invero, nessuno dei ricorrenti avrebbe avuto contezza dell’avvenuta richiesta di installazione prima dell’inizio dei lavori;

3) i ricorrenti lamentano, altresì, che il provvedimento autorizzatorio de quo sarebbe stato adottato in assenza di un Piano di localizzazione annuale delle installazioni delle SRB, previsto, invece, sia dal Regolamento Regionale n. 14/2006 (punti C e G.2), sia dal Regolamento Comunale vigente (artt. 3 e ss.), in attuazione dell’art. 7 della legge regionale n. 5/2002. La presentazione di detto Piano di localizzazione è necessaria affinchè le Amministrazioni interessate, prima dell’adozione di un piano finale e definitivo, effettuino le valutazioni di impatto per i diversi siti coinvolti, nel rispetto, da un lato, delle esigenze dei gestori di telefonia e, dall’altro, delle finalità cautelative e precauzionali che la normativa di settore persegue a tutela della salute pubblica;

4) Il procedimento sarebbe altresì viziato per violazione dell’art. 4 del Regolamento Comunale, in quanto la proposta di Piano non sarebbe stata inviata alla Circoscrizione Montegranaro Salinella, che pertanto non avrebbe espresso in merito il parere richiesto dall’art. 6 del citato Regolamento Comunale;

5) Pur volendo prescindere dalla preventiva presentazione del Piano di localizzazione, l’unica alternativa possibile sarebbe stata quella prevista dall’art. 7 del Regolamento comunale, in base al quale, per comprovate esigenze di copertura emerse dopo il primo giorno di marzo, l’autorizzazione all’installazione de qua avrebbe potuto essere rilasciata previo parere della Circoscrizione interessata. Nel caso di specie, invece, da un lato non ci sarebbe alcuna comprovata esigenza di copertura atta a giustificare un diverso procedimento, dall’altro, non sarebbe stato acquisito il necessario parere della Circoscrizione;

6) il Comune di Taranto, inoltre, avrebbe violato le leggi regionali n. 36/2001 e 5/2002, nonché il Regolamento regionale n. 14/2006, in quanto non avrebbe rispettato le prescrizioni contenute nella citata normativa nella parte in cui quest’ultima evidenzia l’esigenza di cercare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e campi elettromagnetici, in modo da minimizzare l’esposizione dei cittadini. Nel caso in questione, infatti, tale criterio non sarebbe stato rispettato, data la concentrazione, nell’arco di 300 metri, di altri impianti per la telefonia mobile, peraltro vicini ad aree ed edifici cosiddetti sensibili (scuole, asili nido, parrocchie, ecc.). Di qui emergerebbe la carenza di istruttoria che avrebbe caratterizzato il procedimento de quo, atteso che nella documentazione tecnica fornita dalla Vodafone sarebbero stati evidenziati solamente sette ricettori sensibili nell’area, anziché gli undici realmente esistenti;

7) I ricorrenti, inoltre, lamentano che il parere tecnico preventivo dell’ARPA sarebbe stato acquisito in ritardo, ossia a più di un mese dalla richiesta di autorizzazione e dopo il rilascio di quest’ultima, in violazione di quanto previsto al punto A1 del Regolamento regionale n. 14/2006. Detto parere, inoltre, sarebbe illegittimo perché adottato in difetto di istruttoria, dato che in esso non vi sarebbe traccia della valutazione dell’incidenza elettromagnetica di tutto l’impianto in coubicazione con la società Telecom Italia S.p.A., ma la conformità ai limiti espositivi di legge sarebbe stata valutata solo con riferimento all’impianto assentito alla Vodafone;

8) un’ulteriore censura, infine, riguarda l’asserita violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 5/2002, che prevede l’onere del gestore di pubblicizzare la richiesta di parere preventivo all’ARPA attraverso precise forme di pubblicità, che possono essere evitate solo se l’impianto da assentire è inserito nel Piano e/o Regolamento comunale o nel Piano annuale di installazione. In mancanza del Piano di Installazione, quindi, Vodafone avrebbe dovuto provvedere alla prescritta pubblicizzazione.

Con atto depositato in data 11 marzo 2009 si è costituita in giudizio la controinteressata Vodafone Omnitel N.V., la quale, con diffuse argomentazioni, ha resistito alle censure sollevate dai ricorrenti, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in via gradata, sia respinto perché infondato nel merito.

Con atto depositato in pari data (11.3.2009) si è, altresì, costituita in giudizio l’ARPA Puglia, anch’essa adducendo l’infondatezza del proposto ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13 maggio 2009, i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. 892/2009 del 20.2.2009, con cui l’ARPA Puglia ha espresso parere preventivo per l’installazione dell’impianto in questione, censurando i medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9 lugio 2009, i ricorrenti hanno, altresì, impugnato la nota N. Reg. 20/CEM del 9.6.2009, con cui l’ARPA Puglia ha valutato l’impianto conforme alla normativa vigente, nonché la nota prot. 15181 del 10.6.2009, con cui quest’ultima ha comunicato al Comune di Taranto ed alla Vodafone N.V. detto parere di conformità.

Nel corso del giudizio le parti hanno prodotto documenti e depositato memorie con le quali hanno insistito nelle proprie richieste ribadendo e precisando le proprie argomentazioni difensive.

Alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2009 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2010, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


In via del tutto preliminare il Collegio ritiene di dover respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse e di legittimazione attiva, sollevata dalla controinteressata Vodafone.

Da un lato, infatti, i ricorrenti, nell’atto introduttivo, hanno dichiarato di essere residenti nelle immediate vicinanze dell’impianto da realizzare, precisando la via ed il civico di residenza; la circostanza non è stata smentita da alcuna prova contraria, anzi, per alcuni di essi, l’indirizzo di residenza risulta chiaramente dai certificati allegati agli atti, rilasciati dal Comune di Taranto (si precisa, peraltro, che per il ricorrente Vincenzo Venerito è stata depositata, in data 22 aprile 2009, la revoca del mandato al proprio difensore). Dall’altro lato, l’asserita legittimità dell’impianto (rectius, dei provvedimenti impugnati), che sarebbe stata comprovata dall’esistenza dei necessari pareri edilizi, urbanistici ed igienico-sanitari, non può escludere di per sé l’interesse al ricorso, atteso che quest’ultimo sussiste proprio quando tale legittimità si intende contestare, al fine di ottenere un vantaggio concreto ed attuale dall’eventuale accoglimento del ricorso medesimo; non va taciuto, peraltro, che appartiene alla giurisprudenza di questo Tribunale l'orientamento che privilegia, per ragioni di effettività della tutela, l'accesso alla giustizia per il soggetto che adduca di subire una compromissione di essenziali valori, tra i quali sono da annoverare sicuramente la salute e l’ambiente (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 358 e Sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).

Nel merito, tuttavia, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia infondato e pertanto da respingere; parimenti infondati, attesa l’identità delle censure proposte, si rivelano i ricorsi per motivi aggiunti.

I) Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto l’Amministrazione non avrebbe provveduto a dare idonea pubblicità all’istanza presentata da Vodafone per la realizzazione della Stazione Radio Base nel sito interessato, risultando insufficiente la mera affissione della stessa all’Albo Pretorio del Comune.

La censura non convince.

L’art. 87, comma 4, sopra citato stabilisce che “lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”, senza specificare la forma di pubblicità da adottare in concreto e, quindi, lasciando libera l’Amministrazione sulla relativa scelta.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte. Il Collegio non ignora che in talune pronunce, anche di questo Tribunale, in ossequio al suesposto principio, si è ritenuta inidonea la mera pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio del Comune (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2005, n. 1773; TAR Puglia – Lecce, Sez. II, n. 3758/2008), spettando al giudice amministrativo il compito di verificare “l’idoneità delle forme stabilite in concreto, per rendere nota l’istanza “all’esterno” degli uffici comunali” (cfr., Cons. Stato, n. 1773/2005, cit.).

Ebbene, nel caso in esame, l’istanza prot. N. 252/08 NI-PU del 6 agosto 2008, con cui Vodafone N.V. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto in questione, è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Taranto dal 28.8.2008 al 26.9.2008; si tratta, quindi, di valutare se tale affissione può ritenersi idonea ad assolvere l’onere pubblicitario di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003. All’uopo il Collegio ritiene di non poter prescindere dall’esame dell’attività complessivamente posta in essere dalla Vodafone e dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ivi compresa quella anteriore alla presentazione dell’istanza.

Ed invero, con nota prot. VZ/PUG/168/2008 del 27 marzo 2008, la società Vodafone inviava al Comune di Taranto, contestualmente alla presentazione del Piano Regionale di installazione (nota prot. VZ/PUG/202/2008 del 27 marzo 2008) e del Piano Stralcio della Provincia di Taranto (nota prot. VZ/PUG/207/2008 del 27 marzo 2008), il Piano di installazione/modifica degli impianti Vodafone-Omnitel ed il Piano Stralcio del Comune di Taranto, con la precisazione che “gli impianti individuati nei precedenti piani di installazione/modifica e non ancora realizzati vengono intesi come facenti parte, a tutti gli effetti, anche dell’attuale Piano di installazione/modifica”. Con la medesima nota veniva richiesto di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune l’avviso di inoltro dei suddetti Piani alla Regione Puglia, alla Provincia ed al Comune di Taranto. Il Piano di installazione inviato al Comune di Taranto comprendeva l’indicazione del sito denominato 4-TA-0315 Taranto via Abruzzo, ossia quello oggetto della presente controversia.

Successivamente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 5/2002, si provvedeva a dare avviso dell’inoltro dei Piani alla Regione ed agli Enti locali interessati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 30 aprile 2008 e sul Corriere del Mezzogiorno di Bari e Lecce del 26 aprile 2008.

Il Comune di Taranto, inoltre, nel corso dell’anno 2008, ha convocato apposite Conferenze di Servizi aventi ad oggetto i Piani di installazione, a cui hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale ed ai gestori della telefonia mobile, anche i rappresentanti di ARPA Puglia, di Legambiente e di altri comitati, nonché i rappresentanti delle Circoscrizioni interessate (cfr. verbale della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2008 versato in atti).

A ciò aggiungasi che, con nota prot. 574 N.I.-PU/2008 del 24 novembre 2008, la società Vodafone N.V. comunicava, al Comune di Taranto, che i lavori avrebbero avuto inizio il 25 novembre 2008, essendo maturati i termini per la formazione del silenzio assenso dalla presentazione dell’istanza, ex art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, e che, con successiva nota a firma del Direttore dei Lavori del 23.12.2008, veniva altresì dato atto dell’ultimazione dei lavori stessi in pari data.

Da quanto sopra emerge che un primo avviso pubblico riguardante l’installazione della SRB nel sito denominato “Taranto via Abruzzo, cod. n. 4-TA-0315-A” era già stato dato attraverso la pubblicizzazione, secondo le modalità di cui all’art. 7 della legge regionale n. 5/2002, dell’avvenuto inoltro dei Piani annuali di installazione/modifica degli impianti e dei Piani Stralcio comunali per l’anno 2008 alla Regione ed agli Enti locali interessati, nei quali il sito in questione risultava ben individuato. Né va sottaciuto che il contenuto di detti Piani è stato oggetto di diverse riunioni pubbliche, come testimoniato dal verbale della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2008.

Ne consegue che la pubblicizzazione della singola istanza, inoltrata da Vodafone al Comune di Taranto per la realizzazione dell’impianto di che trattasi, consistita nell’affissione della stessa all’Albo Pretorio del Comune per circa un mese, non va valutata in maniera isolata ed avulsa dal contesto delle attività precedentemente poste in essere, ma costituisce un adempimento ulteriore a cui il Comune ha dato corso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 e quindi perfettamente idonea, nel caso concreto, ad assolvere alle finalità partecipative che la citata normativa intende perseguire.

Si precisa, inoltre, che la scansione temporale attraverso cui si è giunti alla formazione, per silentium, del titolo abilitativo è stata tale da permettere a qualunque soggetto interessato di poter partecipare per tempo al procedimento e di presentare eventuali osservazioni (l’avviso di inoltro dei Piani agli Enti competenti, infatti, è stato pubblicato tra il 26 ed il 30 aprile 2008, il 25 giugno 2008 si è tenuta una delle Conferenze di Servizi avente ad oggetto i Piani medesimi, dal 28 agosto al 26 settembre 2008 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, la singola istanza inoltrata da Vodafone relativa all’impianto di via Mezzetti n. 15; solo in data 25 novembre 2008 è stato dato inizio ai lavori).

Per tutto quanto sopra esposto, quindi, il Collegio ritiene la censura proposta priva di fondamento.

II) I motivi di cui ai punti n. 3, 5 e 8 dell’esposizione di fatto possono essere trattati unitariamente.

Essi sono rivolti ad evidenziare l’assenza di un Piano di Localizzazione annuale delle installazioni delle SRB e la necessità di rispettare un iter procedimentale diverso da quello in concreto posto in essere in assenza di quest’ultimo.

L’assunto è infondato, in quanto smentito per tabulas.

Come ampiamente argomentato sopra, infatti, risulta comprovata e documentata non soltanto l’adozione dei Piani per l’anno 2008 (Piano Regionale di installazione, cfr. nota prot. VZ/PUG/202/2008 del 27 marzo 2008, Piano Stralcio della Provincia di Taranto, cfr. nota prot. VZ/PUG/207/2008 del 27 marzo 2008, Piano di installazione/modifica degli impianti Vodafone-Omnitel ed il Piano Stralcio del Comune di Taranto, cfr. nota prot. VZ/PUG/168/2008 del 27 marzo 2008), ma anche l’avvenuta pubblicizzazione dell’avviso di inoltro dei medesimi agli Enti competenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 5/2002.

III) Parimenti non condivisibile risulta la censura relativa alla violazione degli artt. 4 e 6 del Regolamento Comunale, in quanto la proposta di Piano non sarebbe stata inviata alla Circoscrizione Montegranaro Salinella affinchè esprimesse il prescritto parere.

Ed invero, l’art. 4 del citato Regolamento stabilisce che “entro il primo giorno di maggio, il responsabile dell’ufficio unico delle antenne, in accordo con il dirigente del settore ambiente del comune insieme al dirigente del settore pianificazione urbanistica, richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni una proposta di piano che viene: … inviata ai presidenti delle Circoscrizioni…”.

Emerge dagli atti, tuttavia, (cfr. nota del Comune di Taranto - Ufficio Unico delle Antenne - prot. N. 97655 del 18.11.2008) che l’istituzione operativa dell’Ufficio Unico delle Antenne è avvenuta solo in data 1.11.2008, ossia dopo la presentazione dell’istanza di Vodafone al SUAP, cosicchè non è stato possibile porre in essere gli adempimenti prescritti dal suddetto art. 4. Appare evidente, infatti, che in assenza del necessario presupposto per l’elaborazione e l’inoltro alla Circoscrizione interessata della proposta di Piano, ossia l’operatività dell’Ufficio Unico delle Antenne, competente a porre in essere tali adempimenti, la norma regolamentare citata non può ritenersi violata.

Va peraltro evidenziato che la Circoscrizione interessata, pur dopo l’inoltro della nota prot. N. 97655 del 18.11.2008 da parte dell’Ufficio Unico delle Antenne del Comune di Taranto, non ha espresso alcun parere negativo circa l’installazione dell’impianto in questione.

IV) Quanto alla censura con cui si lamenta la violazione della normativa regionale (in particolare il Regolamento n. 14/2006) nella parte in cui impone il perseguimento dei cosiddetti obiettivi di qualità, attraverso la scelta di criteri localizzativi tali da evitare eccessive concentrazioni di impianti e campi elettromagnetici in determinate zone, al fine di minimizzare l’esposizione dei cittadini, la stessa non può essere condivisa.

Ed invero, posto che la normativa statale e regionale disciplinante la materia delle installazioni delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche (artt. 49, comma 1, lett. f, 86, comma 2 e 89, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 259/2003, legge regionale n. 5/2002 e Regolamento regionale n. 14/2006), sulla scia del legislatore comunitario, promuove la coubicazione degli impianti di telefonia anche per ridurre l’impatto ambientale prodotto dalle strutture di sostegno (coubicazione che nel caso in esame si realizza sul sito di via Mezzetti, n. 15 tra gli impianti dei gestori Vodafone e Telecom), si tratta di comprendere se, nel caso in questione, per le caratteristiche radioelettriche e di potenza degli impianti medesimi, nell’area interessata si registri un superamento dei valori limite di campo elettrico fissati dalla normativa vigente (in particolare, il D.P.C.M. dell’8.7.2003, art. 3, comma 1).

A tal fine giova evidenziare che con nota prot. 8720 del 19.12.2008 l’ARPA Puglia esprimeva parere tecnico preventivo favorevole all’attivazione dell’impianto limitatamente al terzo settore, riservandosi il rilascio del parere per gli altri due settori all’esito delle misure di post-attivazione.

Successivamente all’attivazione, in data 13 febbraio 2009, su richiesta del Comune di Taranto, sollecitato dai cittadini residenti nei pressi del sito di via Mezzetti, n. 15, sono stati effettuati, dai Dirigenti dell’ARPA, “dei rilievi di campo elettromagnetico sia sul lastrico solare del sito di via Mezzetti n. 15 che su altri edifici circostanti…Tali rilievi sono stati effettuati, prima ad impianto spento, per valutare i livelli di fondo ambientale, poi ad impianto acceso, nella configurazione radiolelettrica richiesta dalla Vodafone…Dall’analisi dei dati, si evince che contributo al campo elettrico globale dovuto alla stazione radio base in oggetto nei punti degli edifici circostanti di via Mezzetti n. 15, misurati dopo l’attivazione dell’impianto, sono di poco superiori al livello di fondo ambientale, misurato ad impianto spento…I livelli di campo elettromagnetico riscontrati nei punti più esposti ed accessibili alla popolazione sono sempre inferiori ai limiti definiti dal DPCM dell’8.7.2003” (cfr. Relazione allegata la parere preventivo dell’ARPA n. 892 del 20.2.2009).

Nel parere tecnico preventivo n. 892/2009 citato si legge, altresì, “che l’impianto, da realizzarsi con i criteri costruttivi proposti, è compatibile con i limiti di legge attualmente vigenti, in relazione anche ad altri impianti radio emittenti presenti sul territorio e/o in fase di realizzazione”. Ciò anche all’esito del sopralluogo e delle misure di campo elettromagnetico effettuate in data 13.2.2009, tenuto conto dei siti aventi valenza radioprotezionistica individuati e visti i valori di attenzione di cui al DPCM citato.

Infine, con parere tecnico di conformità ad impianto attivo n. 20/CEM del 9 giugno 2009, l’ARPA Puglia, visti gli esiti dei rilievi relativi ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, ottenuti a seguito di misurazioni avvenute nei punti più esposti intorno al sito della stazione radio base in questione (via Mezzetti n. 15, 19, 24 e via Medaglie D’Oro n. 80 e 94, alcuni, peraltro, coincidenti con le abitazioni dei ricorrenti Borgia Maria Letizia, Cappuccio Valeria, D’Andria Paola e Stasi Anna Maria), ha dato atto che “i livelli di campo elettromagnetico generati dalla stazione radio base, installata sul lastrico solare di via Mezzetti n. 15, nei punti più esposti e accessibili alla popolazione, residente intorno al sito, sono tutti inferiori a 2,0 V/m” e che pertanto l’impianto è conforme alla normativa vigente.

Dall’esame dei provvedimenti dell’ARPA Puglia e dell’istruttoria che li ha preceduti, quindi, emerge chiaramente che l’impianto in questione è compatibile con i limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale, atteso che i valori di campo elettromagnetico misurati nell’area ad impianto attivo, che sono quelli generati da tutti gli impianti esistenti nella zona, sono inferiori alla soglia dei 3 V/m indicata dal ricorrente e comunque notevolmente più bassi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Risulta, altresì, comprovata la compatibilità e la regolarità dell’impianto anche in relazione a quello da attivare in coubicazione, di proprietà del gestore Telecom Italia S.p.A.; ed invero, con parere tecnico preventivo n. 17073 del 22.06.2009, l’ARPA Puglia ha ritenuto detto ultimo impianto “compatibile con i limiti di legge attualmente vigenti, in relazione anche agli altri impianti radio emittenti esistenti in prossimità del sito”, ciò tenuto conto degli “esiti del sopralluogo e delle misure di campo elettrico di fondo effettuate in data 8 giugno 2009”, ossia successivamente all’attivazione dell’impianto di Vodafone N.V. Ne discende che le misurazioni di campo elettrico hanno riguardato entrambi gli impianti in coubicazione.

Le argomentazioni che precedono sono altresì sufficienti a confutare la censura di difetto di istruttoria relativa al provvedimento autorizzatorio, poiché i gestori avrebbero indicato, nelle rispettive relazioni tecniche, un numero di ricettori sensibili inferiore a quello reale. Ciò che rileva, invero, non è tanto quanto dichiarato dai singoli gestori, bensì quanto effettivamente riscontrato in sede di istruttoria. Come sopra abbondantemente chiarito, infatti, dai pareri rilasciati dall’ARPA Puglia emerge che la compatibilità dell’impianto in questione con i limiti fissati dalla vigente normativa è stata valutata tenuto conto di tutti gli impianti radio emittenti presenti sul territorio, anche di quelli in fase di realizzazione.

Né può condividersi la censura di difetto di istruttoria sotto un ulteriore e diverso profilo; i ricorrenti, infatti, sostengono che il parere tecnico preventivo rilasciato dall’ARPA sarebbe stato espresso limitatamente all’attivazione del terzo settore, senza tener conto dei primi due settori dell’impianto assentito. E’ evidente che i ricorrenti si riferiscono al parere n. 8720 del 19.12.2008.

Anche tale censura risulta, tuttavia, superabile alla luce dalla successiva acquisizione dei pareri tecnico preventivo n. 892 del 20.2.2009 e di conformità n. 20/CEM del 9.6.2009, entrambi favorevoli e rilasciati con riferimento all’intero impianto.

V) Va infine esaminata la censura che fa leva sull’acquisizione tardiva del parere tecnico preventivo dell’ARPA da parte del Comune di Taranto, ossia in data 27.11.2008, a più di un mese dalla richiesta di autorizzazione per l’installazione dell’impianto.

Anche quest’ultima non può essere condivisa.

Come correttamente affermato sia dalla difesa della controinteressata Vodafone che dalla difesa dell’ARPA Puglia, l’acquisizione del parere tecnico preventivo dell’ARPA è necessaria solo al fine di procedere all’attivazione dell’impianto, non anche per il perfezionamento del titolo edilizio. Ciò, peraltro, oltre ad essere stato confermato da diverse pronunce, anche di questo Tribunale (ex multis, si cita TAR Puglia, Lecce, 24 agosto 2006, n. 4279), è stato prima ancora chiarito in sede normativa; il punto A1 del Regolamento regionale n. 14/2006, infatti, stabilisce che: “Copia dell'istanza ovvero della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia”.

Per le argomentazioni sopra esposte, quindi, il Collegio ritiene infondati e da respingere sia il ricorso principale che i ricorsi per motivi aggiunti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, attesa la complessità della questione trattata, desumibile, tra l’altro, dall’attività difensiva svolta dalle parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, II Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Respinge, altresì, entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Giuseppe Esposito, Referendario
Simona De Mattia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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