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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1034


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione procedimentale - Nozione di interessati - Estensione ai proprietari di immobili confinanti - Esclusione - Ragioni. In tema di partecipazione procedimentale, la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 opera un chiaro riferimento ai soli <<interessati>>, da individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al controllo della Soprintendenza e non può quindi essere estesa a ricomprendere anche i proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa strutturazione del procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera. Pres. Ravalli, Est. Viola - G.D.P. (avv. Ingletti) c. Comune di Castrignano del Capo (avv. De Francesco). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1034

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01034/2010 REG.SEN.
N. 00914/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 914 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanni De Paola, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Ingletti, con domicilio eletto presso Raffaele Dell'Anna in Lecce, via S.Trinchese 8;
contro
Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi 23;
nei confronti di
Società Salento Energy Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio De Francesco, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto di consenso implicito all'esecuzione dei lavori a seguito di D.I.A. presentato al Comune di Castrignano del Capo dalla S.r.l. Salento Energy in data 23 giugno 2009 n. prot. 7567, per la realizzazione di un campo fotovoltaico con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, con speciale riferimento al verbale 7 agosto 2008 della "Commissione Tecnica di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza";
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, dal Comune di Castrignano del Capo alla s.r.l. Salento Energy in data 16 luglio 2009 prot. n. 7159; del parere favorevole rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce - Brindisi e Taranto in data 15 settembre 2009 prot. n. 15320, per la realizzazione di un campo fotovoltaico con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo e di Società Salento Energy Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Ingletti per il ricorrente e l’Avv. Biagio De Francesco per la controinteressata Salento Energy s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il ricorrente è proprietario del terreno e dell’unità immobiliare sita in Castrignano del Capo, via Corsica n. 115, distinti in catasto al foglio n. 27, p.lla 163.
In data 23 giugno 2008, la Salento Energy s.r.l. presentava al Comune di Castrignano del Capo, una D.I.A. (acquisita al protocollo dell’ente al n. 7567) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di kWp 998,2 sul terreno distinto in catasto al foglio n. 27, p.lle 15 e 1143, posto nelle vicinanze dell’immobile di proprietà del ricorrente, anche se dall’altra parte della strada provinciale n. 192; il ricorrente veniva a conoscenza della D.I.A. solo nel successivo momento dell’inizio dei lavori e pertanto acquisiva, attraverso la legge sul diritto di accesso, i documenti posti a base del titolo autorizzatorio e gli atti al proposito adottati dall’Amministrazione comunale.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione di legge, violazione delle norme in materia di vincoli paesaggistici, violazione della normativa urbanistica regionale mancato rispetto dell’autorizzazione paesaggistica, eccesso di potere per carenza di istruttoria; 2) violazione art. 32 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento e la declaratoria dell’’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Castrignano del Capo sulla D.I.A. presentata dalla controinteressata e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione dell’atto impugnato.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata formulava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Alla camera di consiglio del 1° luglio 2009, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 549/2009, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente e sospendeva gli effetti della D.I.A. presentata dalla controinteressata, sulla base della seguente motivazione: <<ritenuto prima facie la sussistenza della legittimazione ad agire da parte del ricorrente; Considerato che, da quanto prodotto in giudizio (perizia giurata di parte ricorrente), risulterebbe che l’area de qua sia sottoposta a vincolo paesaggistico e che, in ordine a tale aspetto, non sarebbe stata preventivamente acquisita la relativa autorizzazione>>.
Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, il ricorrente impugnava altresì l’autorizzazione paesaggistica 16 luglio 2009 n. 7159 del Responsabile del Settore IV Urbanistica ed assetto del Territorio del Comune di Castrignano del capo e la successiva nota 15 settembre 2009 prot. n. 0015320 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; a base dei motivi aggiunti poneva censure di: 1) violazione art. 7 l. 241 del 1990 nonché dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, mancata comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 2.01, 5.01 comma 7 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 3) violazione dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, eccesso di potere per falsa presupposizione di fatti e violazione del giusto procedimento.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 921/2009, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, così motivando: <<premesso che il ricorrente, residente in area limitrofa a quella ove è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW, impugna le autorizzazioni paesaggistiche propedeutiche alla formazione del relativo titolo edilizio; Considerato che, da un esame della parte del ricorso in cui vengono le illustrate le ragioni del “periculum in mora”, non appaiono sussistere i presupposti di un pregiudizio grave ed irreparabile>>.
All'udienza del 24 marzo 2010 il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO


Il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; dopo la proposizione del ricorso è, infatti, intervenuta l’autorizzazione paesaggistica 16 luglio 2009 n. 7159 del Responsabile del Settore IV Urbanistica ed assetto del Territorio del Comune di Castrignano del capo (impugnata dal ricorrente con i successivi motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009) ed è quindi ormai da ritenersi superata la prima censura, relativa proprio al mancato intervento dell’atto autorizzatorio paesaggistico.


Il secondo motivo di ricorso è poi infondato e deve pertanto essere rigettato; la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente non reca, infatti, alcun elemento concreto idoneo a contestare il giudizio di <<non presenza di impianti similari nelle immediate vicinanze di quelli proposti, tale da creare pregiudizio del paesaggio>> posto a base della decisione di escludere dalla V.I.A. il progetto in questione; in particolare, non è assolutamente dimostrata la presenza di impianti di trasformazione o di altri impianti fotovoltaici nelle immediate vicinanze del nuovo intervento in modo da dare vita ad un quadro fattuale sostanzialmente diverso da quello posto a base della motivazione dell’atto impugnato.


I motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009 devono essere, in parte, dichiarati inammissibili ed in parte, rigettati, in quanto infondati nel merito.


Per quello che riguarda la partecipazione procedimentale, è sufficiente rilevare come la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (e la giurisprudenza citata da parte ricorrente come T.A.R. Lecce, sez. I, 4 giugno 2009, n. 1369) operi un chiaro riferimento ai soli <<interessati>>, da individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al controllo della Soprintendenza e non possa quindi essere estesa a ricomprendere, come sostenuto da parte ricorrente, anche i proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa strutturazione del procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera.


Il secondo motivo di ricorso relativo all’incompetenza della Soprintendenza a valutare la legittimità di un’autorizzazione relativa ad un’area vincolata esclusivamente dal P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia (in questo caso, la competenza sarebbe, infatti, della Regione, ai sensi della previsione dell’art. 5.01 delle N.T.A. al P.U.T.T./P) non è poi stato notificato all’Amministrazione statale nelle forme di rito e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguenziale definitività della nota 15 settembre 2009 prot. n. 0015320 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (che ha riscontrato la sostanziale mancanza di ragioni idonee a determinare l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Castrignano del Capo).


Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente non ha dato dimostrazione del fatto che si tratti di lavori ormai del tutto realizzati e, quindi, di un’autorizzazione paesaggistica da rilasciare in sanatoria; il semplice fatto che la dichiarazione di inizio lavori sia stata acquisita al protocollo comunale in data 18 novembre 2008 non è, infatti, idoneo a dimostrare il diverso presupposto fattuale costituito dall’effettiva realizzazione dei lavori, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla proposizione del ricorso in questione e dall’intervento della tutela cautelare, in un primo momento, concessa dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord.1° luglio 2009, n. 549).


La sostanziale reiezione dell’impugnazione proposta da parte ricorrente, sia per quello che riguarda l’azione impugnatoria che per quello che riguarda l’azione risarcitoria, permette poi di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse proposta dalla società controinteressata; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando:
-dichiara in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte rigetta, in quanto infondato nel merito, il ricorso, come da motivazione;
- dichiara, in parte, inammissibili ed in parte, rigetta, in quanto infondati nel merito, i motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario


L'ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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