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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1094


DIRITTO URBANISTICO - Interventi finalizzati alla realizzazione di depositi merci e materiali - Lavori non urbanisticamente rilevanti - Assimilazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Nuova costruzione - Inconfigurabilità - Fattispecie: area destinata a esposizione di autovetture a fini commerciali.
Gli interventi finalizzati alla realizzazione di depositi di merci e materiali che comportino l’esecuzione di lavori non urbanisticamente rilevati (come nel caso in cui sia prevista solo la ripulitura del terreno) non integrino <<l'ipotesi di modificazione urbanisticamente rilevante del territorio, soggetta a concessione edilizia, …. quand'anche il suolo così ripulito sia destinato all'esposizione di autovetture a fini commerciali>> (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 5222) e devono pertanto essere assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo previsti dalle prime tre lettere dell’art. 3, 1° comma del t.u. n. 380 del 2001 e contrapposti agli interventi di <<nuova costruzione>>, giustamente considerati maggiormente invasivi per il territorio e soggetti ad un regime autorizzatorio maggiormente rigoroso. Pres. f.f. ed Est. Viola - A.M. (avv. Schirano) c. Comune di Monteiasi (avv. Cecinato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1094

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01094/2010 REG.SEN.
N. 01573/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2009, proposto da:
Angela Maria Marinelli e Maria Giardino, rappresentate e difese dall'avv. Cosimo Schirano, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, n.92;


contro


Comune di Monteiasi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio - rifiuto tenuto dal Comune di Monteiasi sulla richiesta in data 26 maggio 2009, effettuata con raccomandate del 29 maggio 2009, con la quale si chiedeva all'Amministrazione Comunale di procedere puntualmente alla riqualificazione urbanistica di un terreno di proprietà delle ricorrenti ubicato in Monteiasi, via Alcide De Gasperi angolo Via Degli Albanesi, riportato in catasto al fg. 14, p.lle 1505 e 1506, dell'estensione complessiva di mq. 2.565 circa;

della nota del Comune di Monteiasi prot. n. 6192 del 9 settembre 2009, notificata a Marinelli Angela Maria a mezzo racc. AR ricevuta l'11 settembre 2009, a firma del Responsabile del SUAP e del Responsabile del SUE, con la quale viene rigettata la D.I.A. presentata dalle ricorrenti ed accolta al prot. n. 4316 del 10 giugno 2009 per l'utilizzazione del terreno anzidetto a deposito ed esposizione di autoveicoli nuovi ed usati, senza esecuzione di opere edilizi, e senza trasformazione temporanea o permanente dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteiasi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Schirano per le ricorrenti e l’Avv. Fabrizio Cecinato per l’Amministrazione comunale di Monteiasi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Le ricorrenti sono comproprietarie di un terreno in Monteiasi, in angolo tra le vie De Gasperi e degli Albanesi, distinto in catasto al foglio n. 14, p.lle 1505 e 1506; il suddetto immobile veniva tipizzato dallo strumento urbanistico vigente (P.R.G. approvato con delibera G.R. 31 marzo 1994 n. 1422) come zona destinata ad <<aree per i servizi della residenza: istruzione>> normata dall’art. 11, lett. a delle N.T.A..

Essendo scaduto il vincolo per decorso del quinquennio, le ricorrenti chiedevano all’amministrazione comunale di Monteiasi, con istanza comunicata in data 1° giugno 2009, di procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area destinata ad <<aree per i servizi della residenza: istruzione>>.

Nel frattempo, allo scopo di non tenere improduttivo un bene economico di rilevante entità, presentavano, in data 10.6.2009, allo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Monteiasi, una D.I.A. (assunta al protocollo dell’ente, al n. 4316) finalizzata ad un intervento di <<deposito ed esecuzione di autoveicoli nuovi ed usati>>; dopo due precedenti divieti di realizzare l’intervento (le note 22 giugno 2009 prot. n. 4557 e 29 luglio 2009 prot. n. 4316 e 5054 del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Monteiasi), si arrivava alla nota 9 settembre 2009 prot. n. 6192, a firma congiunta dei Responsabili del S.U.A.P. e dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Monteiasi, che rigettava definitivamente l’istanza in questione, in quanto <<l’area oggetto dell’intervento proposto non è urbanisticamente destinata a tale utilizzo>>.

Con il ricorso, le ricorrenti chiedevano pertanto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata in data 1° giugno 2009 e la declaratoria dell’obbligo per il Comune di Monteiasi di procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area; chiedevano altresì l’annullamento della nota 9 settembre 2009 prot. n. 6192 dei Responsabili del S.U.A.P. e dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Monteiasi, articolando censura di violazione degli artt. 3, 9 e 22 del d.p.r. del 380 del 2001, violazione della normativa in materia di competenze del responsabile del S.U.A.P. e in materia di riqualificazione urbanistica.

Con sentenza parziale 26 gennaio 2010 n. 311, la Sezione accoglieva il ricorso in materia di silenzio rifiuto proposto dalle ricorrenti (ordinando al Comune di Monteiasi di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sull’istanza presentata dalle ricorrenti in data 1° giugno 2009, entro 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza) e rimetteva gli atti alla Segreteria della Sezione per la fissazione dell’udienza di decisione nel merito del ricorso per la decisione dell’azione di annullamento della nota 9 settembre 2009 prot. n. 6192 dei Responsabili del S.U.A.P. e dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Monteiasi e l’eventuale regolarizzazione fiscale del gravame; rinviava altresì al definitivo la complessiva liquidazione delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Monteiasi.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
 

DIRITTO


Anche l’azione impugnatoria relativa alla nota 9 settembre 2009 prot. n. 6192 dei Responsabili del S.U.A.P. e dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Monteiasi è fondata, al pari dell’azione relativa al silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di riqualificazione urbanistica presentata in data 1° giugno 2009 (già accolta con sentenza parziale 26 gennaio 2010 n. 311), e deve pertanto trovare accoglimento.

La previsione dell’art. 3, 1° comma lett. e.7 del t.u. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) considera, infatti, <<interventi di nuova costruzione……la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato>>; appare, quindi, di tutta evidenza come gli interventi finalizzati alla realizzazione di depositi di merci e materiali che comportino l’esecuzione di lavori non urbanisticamente rilevati (come nel caso in cui sia prevista solo la ripulitura del terreno) non integrino <<l'ipotesi di modificazione urbanisticamente rilevante del territorio, soggetta a concessione edilizia, …. quand'anche il suolo così ripulito sia destinato all'esposizione di autovetture a fini commerciali>> (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 5222) e debbano pertanto essere assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo previsti dalle prime tre lettere del citato art. 3, 1° comma del t.u. n. 380 del 2001 e contrapposti agli interventi di <<nuova costruzione>>, giustamente considerati maggiormente invasivi per il territorio e soggetti ad un regime autorizzatorio maggiormente rigoroso.

Ad avviso della Sezione, dalla sostanziale assimilazione sopra rilevata può essere agevolmente desunta, attraverso gli usuali criteri interpretativi, la possibilità di riportare estensivamente anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di depositi di merci e materiali non prevedenti opere di rilevanza edilizia alla previsione dell’art. 9, 1° comma lett. a) del t.u. 6 giugno 2001, n. 380 che letteralmente prevede solo la possibilità di realizzare, nelle “zone bianche” ricadenti nel perimetro dei centri abitati, gli <<interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse>> e quindi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; in buona sostanza, quindi, la previsione in oggetto deve essere estensivamente interpretata in modo da ricomprendere anche quegli interventi previsti dalla norma definitoria del t.u. edilizia (come la realizzazione di depositi di merci e materiali non assistita da opere di rilevanza edilizia) che non integrano una sostanziale trasformazione del territorio e che appaiono anzi essere caratterizzati da un sostanziale impatto sugli interessi posti a base della materia urbanistica/edilizia anche minore rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo pacificamente ammessi.

Nella vicenda che ci occupa, è del tutto pacifico come l’intervento progettato dalle ricorrenti debba essere effettuato in “zona bianca” ricadente nel perimetro del centro abitato e come si tratti di intervento non prevedente opere edilizie (sul punto, si veda l’esplicita affermazione contenuta nella nota 29 luglio 2009 prot. n. 4316 e 5054 del Comune di Monteiasi); la mancanza di destinazione urbanistica dell’area in discorso (che è, appunto, divenuta zona bianca per effetto della decadenza del vincolo destinato all’esproprio imposto sull’area) non può pertanto essere ritenuta preclusiva dell’intervento, alla luce dell’interpretazione complessiva della previsione dell’art. 9, 1° comma del t.u. n. 380 del 2001 richiamata in sentenza.

L’azione impugnatoria deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnati; le spese dell’intero giudizio (e quindi anche dell’azione in materia di silenzio rifiuto definita con sentenza parziale 26 gennaio 2010 n. 311) devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa accoglie l’azione impugnatoria, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento della nota 9 settembre 2009 prot. n. 6192 dei Responsabili del S.U.A.P. e dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Monteiasi.

Condanna il Comune di Monteiasi alla corresponsione in favore delle ricorrenti della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese dell’intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita per opera dell'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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