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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1098


DIRITTO URBANISTICO - Titolo autorizzatorio edilizio - Impugnazione - Legittimazione - Criterio della vicinitas. La legittimazione alla proposizione del ricorso finalizzato all’annullamento di un titolo autorizzatorio edilizio rilasciato ad un controinteressato va riportata al criterio della c.d. vicinitas, intesa come una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, che esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; tra le tante, si vedano anche: T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 9 febbraio 2010, n. 46; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345). Pres. f.f. ed Est. Viola -I.s.r.l. (avv.ti Portaluri e Saporito)c. regioen Puglia (avv. Massa) e Comune di Casarano (avv. Mormandi) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1098
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01098/2010 REG.SEN.
N. 01757/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Itel s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;


contro


Regione Puglia - Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Zanardelli, 60;
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi 23;

nei confronti di

Sparkle s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabro, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
Radion Società Consortile s.c.a.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti che consentono la realizzazione di uno stabilimento industriale in Casarano (LE) per la preparazione di radiofarmaci ed in particolare: a) dei titoli edilizi 139/2007 che autorizzano la realizzazione dell'intervento (permesso di costruire, eventuale assegnazione di area) a cura dello sportello unico di Casarano; b) delle autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta messi da autorità preposte alla cura di interessi sanitari e di prevenzione in relazione all'insediamento denominato "progetto Radion" e/o Radiofarmaci, finanziato con fondi PIT 9 nel Comune di Casarano (LE); c) dei finanziamenti pubblici ottenuti come PIT 9 dal controinteressato Consorzio Radion o da società ad esso collegate, quali la Sparkle srl, a carico della Regione Puglia o comunque di un soggetto pubblico nazionale o comunitario; d) degli atti di approvazione delle procedure di fattibilità all'interno dei programmi denominati PIT 9 nel POR Puglia, nonché delle delibere che approvano finanziamenti, ritenendo fattibile la iniziativa cui si riferiscono i provvedimenti suindicati; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Casarano prot. n. 30619 datata 2/12/2008, che in risposta alla richiesta indirizzata all'Ufficio unico PIT 9 del medesimo Comune, nega accesso agli atti relativi al procedimento di finanziamento POR Puglia.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia - Bari e di Comune di Casarano e di Sparkle Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Traversa in sostituzione dell’Avv. Saporito per la società ricorrente, l’Avv. Mastrolia in sostituzione dell’Avv. Massa per la Regione Puglia, l’Avv. Mormandi per l’Amministrazione comunale di Casarano e l’Avv. Calabro per la controinteressata Sparkle s.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La società ricorrente opera nel campo della produzione e gestione dei radio farmaci ed in questa qualità aveva in corso di realizzazione, alla data di proposizione del ricorso, un impianto in Ruvo di Puglia.

Con il presente ricorso, impugna i titoli edilizi, gli atti autorizzatori presupposti, gli atti concessivi di finanziamento nell’ambito dei programmi denominati PIT 9 dei P.O.R. Puglia 2000-2006, relativamente all’intervento di realizzazione di un impianto di produzione di radio farmaci da parte della Sparkle s.r.l., nel Comune di Casarano; a base dell’impugnazione, pone censure di violazione del d.m. Salute 19 novembre 2003 (artt. 1 e 2) e delle norme in tema di attività con materiale a pericolo di radiazioni ionizzanti (d.lgs. 178/1991, d.lgs. 230/1995, 41, 104, 115 ter; d.lgs. 187/2000), violazione della l. 230 del 1995, del piano sanitario regionale e delle norme procedurali sui P.O.R. Puglia, carenza della valutazione d’impatto ambientale, carenza di autorizzazione integrata amministrativa.

Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009, la società ricorrente articolava ulteriori due censure di violazione del regolamento 2 marzo 2006 n. 3, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, sviamento eccesso di potere ed impugnava altresì la nota 2 dicembre 2008 prot. n. 30619 del Comune di Casarano, avente ad oggetto il diniego dell’accesso agli atti richiesti con apposita istanza, per violazione degli artt. 24, 3° comma e 22, 1° comma della l. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, sviamento.

Si costituivano in giudizio la Regione Puglia, il Comune di Casarano e la controinteressata Sparkle s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso.

Con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 17 aprile 2010, la ricorrente articolava ulteriori censure di censure di violazione del d.m. Salute 19 novembre 2003 (artt. 1 e 2) e delle norme in tema di attività con materiale a pericolo di radiazioni ionizzanti (d.lgs. 178/1991, d.lgs. 230/1995, 41, 104, 115 ter; d.lgs. 187/2000), violazione della l. 230 del 1995, del piano sanitario regionale e delle norme procedurali sui P.O.R. Puglia, carenza della valutazione d’impatto ambientale, carenza di autorizzazione integrata amministrativa.

All'udienza del 28 aprile 2010, le parti costituite accettavano il contraddittorio anche sui motivi aggiunti depositati in data 17 aprile e il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per quello che riguarda l’impugnazione dei titoli edilizi relativi alla realizzazione dell’impianto e di tutti gli atti autorizzativi e consultivi presupposti, la giurisprudenza assolutamente incontroversa ha riportato la legittimazione alla proposizione del ricorso finalizzato all’annullamento di un titolo autorizzatorio edilizio rilasciato ad un controinteressato al cd. criterio della <<c.d. vicinitas, …(intesa come) una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, (che) esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione>> (Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; tra le tante, si vedano anche: T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 9 febbraio 2010, n. 46; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345); nella vicenda che ci occupa, trattandosi di una società che, al più, può essere considerata operante in Ruvo di Puglia (ove ha realizzato uno stabilimento che potrebbe interferire, sul piano commerciale, con una parte delle attività svolte dalla controinteressata), è del tutto da escludersi la sussistenza di una qualche legittimazione ad impugnare i titoli edilizi relativi ad una operazione di trasformazione del territorio posta in essere a centinaia di chilometri di distanza; del resto, anche l’interesse puramente commerciale che è posto a base dell’impugnazione può trovare estrinsecazione nell’impugnazione di altri atti di diversa natura che effettivamente si presentano lesivi dell’interesse alla parità concorrenziale e non certo nell’impugnazione dei titoli edilizi che realizzano i propri effetti esclusivamente nella sfera (estranea alla ricorrente per quanto sopra evidenziato) della trasformazione del territorio.

Per quello che riguarda i provvedimenti concessivi del finanziamento dell’intervento nell’ambito dei P.O.R. 2000-2006 (e, quindi, in sostanza a carico del FESR), è sostanzialmente impossibile negare l’interesse e la legittimazione della ricorrente ad impugnare i relativi provvedimenti; nella fattispecie concreta, però, l’accoglimento delle censure proposte da parte ricorrente è certamente precluso dalla mancata impugnazione nel termine di decadenza (decorrente, rispettivamente, dalla pubblicazione sul B.U.R. del primo provvedimento e dall’affissione all’Albo del Settore del secondo provvedimento) dei provvedimenti 15 settembre 2006 n. 1305 e 22 ottobre 2007 n. 1098 del Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia che hanno sostanzialmente operato la concessione alla controinteressata del finanziamento asseritamente distorsivo della concorrenza contestato dalla ricorrente; e si tratta di una omissione che non è stata rettificata neanche dopo che la difesa del Comune di Casarano aveva impostato la propria difesa sull’omessa impugnazione dei provvedimenti di finanziamento e che, del resto, non poteva essere, a ben vedere, utilmente rettificata, trattandosi indubbiamente di provvedimenti che non dovevano essere comunicati individualmente dalla ricorrente e che quindi dovevano essere impugnati nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione nel B.U.R. o all’Albo speciale di settore (circostanze che sono state pienamente provate in giudizio dall’Amministrazione comunale di Casarano).

In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009 e 17 aprile 2010 devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione (per quello che riguarda l’impugnazione dei titoli edilizi) e per omessa impugnazione dei provvedimenti concessivi di finanziamento (per quello che riguarda i provvedimenti di ammissione a finanziamento nell’ambito dei P.O.R. 2000-2006); la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti rende poi superfluo l’esame dell’istanza di accesso ex art. 25, 5° comma ult. parte della l. 7 agosto 1990, n. 241 presentata con i motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009 e dell’istanza istruttoria depositata in data 26 aprile 2010; con riferimento all’istanza di accesso, deve, infatti, rilevarsi come non si tratti di istanza di accesso presentata in via autonoma (come nella maggior parte dei casi), ma di istanza proposta in corso di giudizio, avvalendosi del particolare meccanismo previsto dall’art. 25, 5° comma ult. parte della l. 7 agosto 1990, n. 241; si tratta, quindi, di istanza di accesso che, ad avviso della Sezione, non può essere valutata in via autonoma, ma che segue i principi propri delle istanze istruttorie in senso ampio ed in particolare, del principio fondamentale che considera superflue le istanze istruttorie proposte in un contesto in cui l’accoglibilità del ricorso è ormai preclusa da circostanze impeditive processuali, come quelle esposte in sentenza.

Le spese di giudizio delle controparti costituite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Nulla sulle spese nei confronti del Consorzio Radion s.c.a.r.l., che non si è costituito in giudizio.


P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa e sui motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009 e 17 aprile 2010, li dichiara inammissibili, come da motivazione.

Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore della Regione Puglia, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore del Comune di Casarano, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore della Sparkle s.r.l, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Nulla sulle spese nei confronti del Consorzio Radion s.c.a.r.l..

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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