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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1098
DIRITTO URBANISTICO - Titolo autorizzatorio edilizio - Impugnazione -
Legittimazione - Criterio della vicinitas. La legittimazione alla
proposizione del ricorso finalizzato all’annullamento di un titolo
autorizzatorio edilizio rilasciato ad un controinteressato va riportata al
criterio della c.d. vicinitas, intesa come una situazione di stabile
collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo
autorizzato, che esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto,
se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo
pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (Consiglio Stato, sez. IV,
12 maggio 2009, n. 2908; tra le tante, si vedano anche: T.A.R. Toscana Firenze,
sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 9
febbraio 2010, n. 46; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345). Pres. f.f. ed Est.
Viola -I.s.r.l. (avv.ti Portaluri e Saporito)c. regioen Puglia (avv. Massa) e
Comune di Casarano (avv. Mormandi) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio
2010, n. 1098
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01098/2010 REG.SEN.
N. 01757/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Itel s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Guglielmo
Saporito, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via
Imbriani 24;
contro
Regione Puglia - Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Massa, con
domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Zanardelli, 60;
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, con
domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi 23;
nei confronti di
Sparkle s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabro, con domicilio
eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
Radion Società Consortile s.c.a.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti che consentono la realizzazione di uno stabilimento
industriale in Casarano (LE) per la preparazione di radiofarmaci ed in
particolare: a) dei titoli edilizi 139/2007 che autorizzano la realizzazione
dell'intervento (permesso di costruire, eventuale assegnazione di area) a cura
dello sportello unico di Casarano; b) delle autorizzazioni, licenze, permessi o
nulla osta messi da autorità preposte alla cura di interessi sanitari e di
prevenzione in relazione all'insediamento denominato "progetto Radion" e/o
Radiofarmaci, finanziato con fondi PIT 9 nel Comune di Casarano (LE); c) dei
finanziamenti pubblici ottenuti come PIT 9 dal controinteressato Consorzio
Radion o da società ad esso collegate, quali la Sparkle srl, a carico della
Regione Puglia o comunque di un soggetto pubblico nazionale o comunitario; d)
degli atti di approvazione delle procedure di fattibilità all'interno dei
programmi denominati PIT 9 nel POR Puglia, nonché delle delibere che approvano
finanziamenti, ritenendo fattibile la iniziativa cui si riferiscono i
provvedimenti suindicati; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale;
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009, per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di
Casarano prot. n. 30619 datata 2/12/2008, che in risposta alla richiesta
indirizzata all'Ufficio unico PIT 9 del medesimo Comune, nega accesso agli atti
relativi al procedimento di finanziamento POR Puglia.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia - Bari e di Comune
di Casarano e di Sparkle Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Luigi Viola e
uditi altresì, l’Avv. Traversa in sostituzione dell’Avv. Saporito per la società
ricorrente, l’Avv. Mastrolia in sostituzione dell’Avv. Massa per la Regione
Puglia, l’Avv. Mormandi per l’Amministrazione comunale di Casarano e l’Avv.
Calabro per la controinteressata Sparkle s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente opera nel campo della produzione e gestione dei radio
farmaci ed in questa qualità aveva in corso di realizzazione, alla data di
proposizione del ricorso, un impianto in Ruvo di Puglia.
Con il presente ricorso, impugna i titoli edilizi, gli atti autorizzatori
presupposti, gli atti concessivi di finanziamento nell’ambito dei programmi
denominati PIT 9 dei P.O.R. Puglia 2000-2006, relativamente all’intervento di
realizzazione di un impianto di produzione di radio farmaci da parte della
Sparkle s.r.l., nel Comune di Casarano; a base dell’impugnazione, pone censure
di violazione del d.m. Salute 19 novembre 2003 (artt. 1 e 2) e delle norme in
tema di attività con materiale a pericolo di radiazioni ionizzanti (d.lgs.
178/1991, d.lgs. 230/1995, 41, 104, 115 ter; d.lgs. 187/2000), violazione della
l. 230 del 1995, del piano sanitario regionale e delle norme procedurali sui
P.O.R. Puglia, carenza della valutazione d’impatto ambientale, carenza di
autorizzazione integrata amministrativa.
Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009, la società
ricorrente articolava ulteriori due censure di violazione del regolamento 2
marzo 2006 n. 3, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità,
sviamento eccesso di potere ed impugnava altresì la nota 2 dicembre 2008 prot.
n. 30619 del Comune di Casarano, avente ad oggetto il diniego dell’accesso agli
atti richiesti con apposita istanza, per violazione degli artt. 24, 3° comma e
22, 1° comma della l. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per errore sui
presupposti, travisamento, sviamento.
Si costituivano in giudizio la Regione Puglia, il Comune di Casarano e la
controinteressata Sparkle s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso e
formulando eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del
ricorso.
Con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 17 aprile 2010, la
ricorrente articolava ulteriori censure di censure di violazione del d.m. Salute
19 novembre 2003 (artt. 1 e 2) e delle norme in tema di attività con materiale a
pericolo di radiazioni ionizzanti (d.lgs. 178/1991, d.lgs. 230/1995, 41, 104,
115 ter; d.lgs. 187/2000), violazione della l. 230 del 1995, del piano sanitario
regionale e delle norme procedurali sui P.O.R. Puglia, carenza della valutazione
d’impatto ambientale, carenza di autorizzazione integrata amministrativa.
All'udienza del 28 aprile 2010, le parti costituite accettavano il
contraddittorio anche sui motivi aggiunti depositati in data 17 aprile e il
ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quello che riguarda l’impugnazione dei titoli edilizi relativi alla
realizzazione dell’impianto e di tutti gli atti autorizzativi e consultivi
presupposti, la giurisprudenza assolutamente incontroversa ha riportato la
legittimazione alla proposizione del ricorso finalizzato all’annullamento di un
titolo autorizzatorio edilizio rilasciato ad un controinteressato al cd.
criterio della <<c.d. vicinitas, …(intesa come) una situazione di stabile
collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo
autorizzato, (che) esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in
concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un
effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione>> (Consiglio
Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; tra le tante, si vedano anche: T.A.R.
Toscana Firenze, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536; T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 9 febbraio 2010, n. 46; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 13 luglio
2009, n. 3987; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345); nella
vicenda che ci occupa, trattandosi di una società che, al più, può essere
considerata operante in Ruvo di Puglia (ove ha realizzato uno stabilimento che
potrebbe interferire, sul piano commerciale, con una parte delle attività svolte
dalla controinteressata), è del tutto da escludersi la sussistenza di una
qualche legittimazione ad impugnare i titoli edilizi relativi ad una operazione
di trasformazione del territorio posta in essere a centinaia di chilometri di
distanza; del resto, anche l’interesse puramente commerciale che è posto a base
dell’impugnazione può trovare estrinsecazione nell’impugnazione di altri atti di
diversa natura che effettivamente si presentano lesivi dell’interesse alla
parità concorrenziale e non certo nell’impugnazione dei titoli edilizi che
realizzano i propri effetti esclusivamente nella sfera (estranea alla ricorrente
per quanto sopra evidenziato) della trasformazione del territorio.
Per quello che riguarda i provvedimenti concessivi del finanziamento
dell’intervento nell’ambito dei P.O.R. 2000-2006 (e, quindi, in sostanza a
carico del FESR), è sostanzialmente impossibile negare l’interesse e la
legittimazione della ricorrente ad impugnare i relativi provvedimenti; nella
fattispecie concreta, però, l’accoglimento delle censure proposte da parte
ricorrente è certamente precluso dalla mancata impugnazione nel termine di
decadenza (decorrente, rispettivamente, dalla pubblicazione sul B.U.R. del primo
provvedimento e dall’affissione all’Albo del Settore del secondo provvedimento)
dei provvedimenti 15 settembre 2006 n. 1305 e 22 ottobre 2007 n. 1098 del
Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia che hanno sostanzialmente
operato la concessione alla controinteressata del finanziamento asseritamente
distorsivo della concorrenza contestato dalla ricorrente; e si tratta di una
omissione che non è stata rettificata neanche dopo che la difesa del Comune di
Casarano aveva impostato la propria difesa sull’omessa impugnazione dei
provvedimenti di finanziamento e che, del resto, non poteva essere, a ben
vedere, utilmente rettificata, trattandosi indubbiamente di provvedimenti che
non dovevano essere comunicati individualmente dalla ricorrente e che quindi
dovevano essere impugnati nel termine di decadenza decorrente dalla
pubblicazione nel B.U.R. o all’Albo speciale di settore (circostanze che sono
state pienamente provate in giudizio dall’Amministrazione comunale di Casarano).
In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009
e 17 aprile 2010 devono essere dichiarati inammissibili per difetto di
legittimazione (per quello che riguarda l’impugnazione dei titoli edilizi) e per
omessa impugnazione dei provvedimenti concessivi di finanziamento (per quello
che riguarda i provvedimenti di ammissione a finanziamento nell’ambito dei
P.O.R. 2000-2006); la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi
aggiunti rende poi superfluo l’esame dell’istanza di accesso ex art. 25, 5°
comma ult. parte della l. 7 agosto 1990, n. 241 presentata con i motivi aggiunti
depositati in data 5 gennaio 2009 e dell’istanza istruttoria depositata in data
26 aprile 2010; con riferimento all’istanza di accesso, deve, infatti, rilevarsi
come non si tratti di istanza di accesso presentata in via autonoma (come nella
maggior parte dei casi), ma di istanza proposta in corso di giudizio,
avvalendosi del particolare meccanismo previsto dall’art. 25, 5° comma ult.
parte della l. 7 agosto 1990, n. 241; si tratta, quindi, di istanza di accesso
che, ad avviso della Sezione, non può essere valutata in via autonoma, ma che
segue i principi propri delle istanze istruttorie in senso ampio ed in
particolare, del principio fondamentale che considera superflue le istanze
istruttorie proposte in un contesto in cui l’accoglibilità del ricorso è ormai
preclusa da circostanze impeditive processuali, come quelle esposte in sentenza.
Le spese di giudizio delle controparti costituite seguono la soccombenza e
devono essere liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti del Consorzio Radion s.c.a.r.l., che non si è
costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul
ricorso in premessa e sui motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2009 e 17
aprile 2010, li dichiara inammissibili, come da motivazione.
Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore della Regione
Puglia, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a
titolo di spese del giudizio.
Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore del Comune di
Casarano, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a
titolo di spese del giudizio.
Condanna la società ricorrente alla corresponsione, in favore della Sparkle
s.r.l, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a
titolo di spese del giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti del Consorzio Radion s.c.a.r.l..
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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