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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - ordinanza 24 febbraio 2010, n. 130
VIA - Lavori preliminari di estrazione di idrocarburi al largo delle coste
pugliesi - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Pronuncia di compatibilità ambientale - Tutela cautelare - Mancata convocazione
della Regione Puglia - Omessa considerazione del carattere inquinate della
tecnica “air gun” - Mancata considerazione degli effetti pregiudizievoli sulle
attività produttive del territorio costiero. Va concessa la tutela cautelare
avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Ambiente si è
pronunciato positivamente sulla compatibilità ambientale dei lavori preliminari
alla attività di estrazione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi, atteso
che: è stato omesso il perfezionamento della procedura di composizione della
commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del
rappresentante designato dalla Regione Puglia , con conseguente mancata
valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale; è stata omessa ogni
considerazione sul carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica
denominata “ Air gun” , soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di
una alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore
e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in
questione ; non sono stati adeguatamente considerati gli effetti pregiudizievoli
derivanti dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la
salvaguardia di alcune specie marine; è stata omessa ogni valutazione dei
pregiudizi che l’attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a
carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione
del territorio costiero. Pres. Ravalli, Est. Di Bello - Comune di Ostuni (Br)
(Avv. Zaccaria) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e con l’intervento ad
adiuvandum di Comune di Fasano (Br) (Avv. Carparelli) e Regione Puglia (Avv.
Triggiani) - (accoglie la domanda di sospensiva) - TAR PUGLIA - Lecce, Sez. I
- ordinanza 24 febbraio 2010 n. 130
REPUBBLICA ITALIANA
N. 00130/2010 REG.ORD.SOSP
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 186 del 2010, proposto da:
Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con
domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le
Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato,
domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Northern Petroleum Lmt;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Carparelli, con
domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Regione
Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio
eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente
il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato al
permesso di ricerca "dl 49 D.R.-NP" sito al largo delle coste pugliesi,
presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma
(09A13592) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n.267 in data
16.11.2009 nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali; del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Prima n. 270 in data 19.11.2009; del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte Prima n. 272 in data 21.11.2009; per quanto occorrer possa, del
decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto
del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB./DEC/194/2008
del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della
Commissione VIA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 il dott. Carlo Dibello
e uditi per le parti i difensori avv. Zaccaria, Tarentini, Triggiani e
Carparelli ;
Premesso che il Comune di Ostuni impugna i provvedimenti con i quali il
Ministero dell’Ambiente si è pronunciato positivamente sulla compatibilità
ambientale dei lavori preliminari alla attività di estrazione di idrocarburi in
favore della società Northern Petroleum LTD (UK) ;
considerato che il ricorso principale e gli atti di intervento ad adiuvandum
appaiono sorretti da ragioni meritevoli di apprezzamento e tutela in sede
cautelare indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo imminente di
pregiudizio derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati, trovando
applicazione, nella specie ,il principio di prevenzione che legittima la
concessione di una tutela cautelare anticipata ;
rilevato che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella
adozione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso alcuni
considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati:
omesso perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica
di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del rappresentante
designato dalla Regione Puglia , con conseguente mancata valutazione di
interessi ascrivibili all’ente territoriale;
omessa considerazione del carattere inquinante della tecnica di prospezione
geofisica denominata “ Air gun” , soprattutto in rapporto alla mancata
considerazione di una alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle
conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si
svolge l’attività in questione ;
non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti
dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la
salvaguardia di alcune specie marine ( in particolare, Misticeti e Odontoceti);
omessa valutazione dei pregiudizi che l’attività di ricerca petrolifera in
argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si
manifesta la vocazione del territorio costiero( attività di esercizio della
pesca , del turismo , della balneazione ecc.);
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia
dei provvedimenti impugnati;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2010
IL SEGRETARIO
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