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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - ordinanza 24 febbraio 2010, n. 130


VIA - Lavori preliminari di estrazione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Pronuncia di compatibilità ambientale - Tutela cautelare - Mancata convocazione della Regione Puglia - Omessa considerazione del carattere inquinate della tecnica “air gun” - Mancata considerazione degli effetti pregiudizievoli sulle attività produttive del territorio costiero. Va concessa la tutela cautelare avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Ambiente si è pronunciato positivamente sulla compatibilità ambientale dei lavori preliminari alla attività di estrazione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi, atteso che: è stato omesso il perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del rappresentante designato dalla Regione Puglia , con conseguente mancata valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale; è stata omessa ogni considerazione sul carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata “ Air gun” , soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di una alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in questione ; non sono stati adeguatamente considerati gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia di alcune specie marine; è stata omessa ogni valutazione dei pregiudizi che l’attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero. Pres. Ravalli, Est. Di Bello - Comune di Ostuni (Br) (Avv. Zaccaria) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e con l’intervento ad adiuvandum di Comune di Fasano (Br) (Avv. Carparelli) e Regione Puglia (Avv. Triggiani) - (accoglie la domanda di sospensiva) - TAR PUGLIA - Lecce, Sez. I - ordinanza 24 febbraio 2010 n. 130
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

N. 00130/2010 REG.ORD.SOSP


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


Sul ricorso numero di registro generale 186 del 2010, proposto da:
Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;


contro


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;


nei confronti di
Northern Petroleum Lmt;


e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca "dl 49 D.R.-NP" sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13592) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n.267 in data 16.11.2009 nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n. 270 in data 19.11.2009; del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n. 272 in data 21.11.2009; per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB./DEC/194/2008 del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della Commissione VIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;


Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Zaccaria, Tarentini, Triggiani e Carparelli ;

Premesso che il Comune di Ostuni impugna i provvedimenti con i quali il Ministero dell’Ambiente si è pronunciato positivamente sulla compatibilità ambientale dei lavori preliminari alla attività di estrazione di idrocarburi in favore della società Northern Petroleum LTD (UK) ;
considerato che il ricorso principale e gli atti di intervento ad adiuvandum appaiono sorretti da ragioni meritevoli di apprezzamento e tutela in sede cautelare indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo imminente di pregiudizio derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati, trovando applicazione, nella specie ,il principio di prevenzione che legittima la concessione di una tutela cautelare anticipata ;
rilevato che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella adozione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso alcuni considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati:
omesso perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del rappresentante designato dalla Regione Puglia , con conseguente mancata valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale;
omessa considerazione del carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata “ Air gun” , soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di una alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in questione ;
non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia di alcune specie marine ( in particolare, Misticeti e Odontoceti);
omessa valutazione dei pregiudizi che l’attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero( attività di esercizio della pesca , del turismo , della balneazione ecc.);


P.Q.M.


Accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2010
IL SEGRETARIO
 



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