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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Istanza - Decorso del termine di centottanta giorni - Amministrazione regionale
- Obbligo di concludere il procedimento. Decorso il termine di 180 giorni
per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, non possono sussistere dubbi in ordine all’obbligo
dell’Amministrazione Regionale di concludere, con provvedimento espresso e
motivato (art. 2, c. 1, L. n. 241/1990), il procedimento instaurato a seguito
dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dal menzionato
art. 12. Pres. f.f. ed Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Regione
Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01799/2010 REG.SEN.
N. 00806/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 806 del 2010, proposto da:
Ergyca Sun Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con
domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore,
16;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'accertamento della illegittimità
del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di
Autorizzazione Unica presentata da Ergyca Sun ex D.Lgs. n. 387/03 in data 26
giugno 2008 e protocollata dalla Regione Puglia in data 16 luglio 2008 prot.
38/7879, volta all'ottenimento della autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza elettrica di 2,99376 MW nel Comune di Lecce.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Luigi
Viola e udita altresì, l’Avv. Cursi in sostituzione dell’avv. Gianluigi
Pellegrino per la società ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 16 luglio 2008, la società ricorrente presentava all’Amministrazione
Regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12
del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune
di Lecce, località “Tarallo” di un impianto fotovoltaico della potenza di
2,99376 MW; la domanda era corredata dalla documentazione prevista dalla delib.
G.R. 23 gennaio 2007 n. 35.
Pur avendo inviato la comunicazione di inizio procedimento (nota 20 maggio 2009
prot. n. 0005644) e concluso la conferenza di servizi nel novembre 2009
(circostanza affermata da parte ricorrente, ma non dimostrata in giudizio), la
Regione Puglia non concludeva il procedimento nel termine di 180 giorni previsto
dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; la società
ricorrente presentava pertanto il presente ricorso, chiedendo l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, la declaratoria
dell’obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il
procedimento instaurato a seguito dell’istanza presentata in data 16 luglio
2008, e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di mancato rispetto da
parte dell’Amministrazione del termine per provvedere contenuto nell’emananda
sentenza.
Alla camera di consiglio del 21 luglio 2010 il ricorso passava quindi in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo
dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a
seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art.
12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 16
luglio 2008 con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione
dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di
certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.
Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni per la
definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387; sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la
realizzazione dell’opera possa essere soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è,
infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista
dall’art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di
interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale).
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento,
deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un
provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che
concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione
unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente
in data 16 luglio 2008 e relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
della potenza di 2,99376 MW in Comune di Lecce, località “Tarallo”.
Deve quindi essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con
provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 29 marzo
2007, entro il termine indicato in dispositivo; la nomina del Commissario ad
acta è rinviata alla fase successiva all’eventuale decorso infruttuoso del
termine assegnato all’Amministrazione per provvedere.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota
spese, in complessivi € 1.500,00 (millecincquecento/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso
sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387 presentata dalla ricorrente in data 16 luglio 2008 e relativa alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Lecce, entro 30 (trenta)
giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle spese
di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecincquecento/00),
oltre ad IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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