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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799


DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Istanza - Decorso del termine di centottanta giorni - Amministrazione regionale - Obbligo di concludere il procedimento. Decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, non possono sussistere dubbi in ordine all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere, con provvedimento espresso e motivato (art. 2, c. 1, L. n. 241/1990), il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dal menzionato art. 12. Pres. f.f. ed Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01799/2010 REG.SEN.
N. 00806/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 806 del 2010, proposto da:
Ergyca Sun Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;


contro


Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'accertamento della illegittimità

del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata da Ergyca Sun ex D.Lgs. n. 387/03 in data 26 giugno 2008 e protocollata dalla Regione Puglia in data 16 luglio 2008 prot. 38/7879, volta all'ottenimento della autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 2,99376 MW nel Comune di Lecce.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Luigi Viola e udita altresì, l’Avv. Cursi in sostituzione dell’avv. Gianluigi Pellegrino per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


In data 16 luglio 2008, la società ricorrente presentava all’Amministrazione Regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune di Lecce, località “Tarallo” di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,99376 MW; la domanda era corredata dalla documentazione prevista dalla delib. G.R. 23 gennaio 2007 n. 35.

Pur avendo inviato la comunicazione di inizio procedimento (nota 20 maggio 2009 prot. n. 0005644) e concluso la conferenza di servizi nel novembre 2009 (circostanza affermata da parte ricorrente, ma non dimostrata in giudizio), la Regione Puglia non concludeva il procedimento nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; la società ricorrente presentava pertanto il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell’istanza presentata in data 16 luglio 2008, e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Amministrazione del termine per provvedere contenuto nell’emananda sentenza.

Alla camera di consiglio del 21 luglio 2010 il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 16 luglio 2008 con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.

Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la realizzazione dell’opera possa essere soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è, infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista dall’art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale).

Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento, deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 16 luglio 2008 e relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,99376 MW in Comune di Lecce, località “Tarallo”.

Deve quindi essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 2007, entro il termine indicato in dispositivo; la nomina del Commissario ad acta è rinviata alla fase successiva all’eventuale decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 1.500,00 (millecincquecento/00), oltre ad IVA e CAP.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 16 luglio 2008 e relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Lecce, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecincquecento/00), oltre ad IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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