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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2032
DIRITTO URBANISTICO - Artt. 5 e 20 d.P.R. n. 380/2001 - Rilascio del permesso
di costruire - Sportello unico per l’edilizia - Acquisizione degli atti di
assenso necessari per la realizzazione dell’intervento - Obbligo del Comune -
Rilascio del permesso di costruire - Subordinazione all’acquisizione di pareri o
documenti - Illegittimità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e
20 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm. (Testo unico in materia edilizia),
la domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata al Comune
presso l'ufficio denominato "sportello unico per l'edilizia", che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'Amministrazione Comunale e le altre Pubbliche
Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso di costruire, anche ai fini dell'acquisizione degli
atti di assenso (comunque denominati) necessari per la realizzazione
dell'intervento richiesto (T.A.R. Lecce, 6 febbraio 2007, n. 312), sia pure
attraverso l’indizione obbligatoria della conferenza di servizi (art. 14, comma
2, della l. n. 241/1990). Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che, in
sede di rilascio del permesso di costruire, ne subordina l’operatività
all’acquisizione di documenti e pareri, essendo invece obbligo del Comune
provvedere direttamente e, alla ricorrenza delle condizioni legislativamente
previste (avere formalmente richiesto e non ottenuto, entro trenta giorni, dalla
Amministrazione competente, l’assenso necessario), convocare, altresì, una
conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione della volontà delle
Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi in gioco (T.A.R. Puglia
Lecce, sez. III, 21 novembre 2007, n. 3932; 15 gennaio 2010, n. 170). Pres.
Cavallari, Est.Caprini - F.M.G. (avv.ti Matteo, Villata e Sommaruga) c. Comune
di Taranto (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2032
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02032/2010 REG.SEN.
N. 01692/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2006, proposto da:
Fanizza Maria Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ada Matteo, Riccardo
Villata, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso Ada Matteo in Lecce, via
95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Taranto;
per l'annullamento
della nota datata 10 agosto 2006, prot. n. 7002, comunicata il 24 agosto 2006,
del capo del Servizio Tecnico e del dirigente della Direzione Gestionale
Amministrativa Risorse Territoriali e Ambientali del Comune di Taranto e di ogni
altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/06/2010 la dott.ssa Gabriella
Caprini e uditi per le parti l’avv. Sticchi Damiani, in sostituzione degli
avv.ti Matteo e Villata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è comproprietaria, unitamente al coniuge, di un immobile sito nel
Comune di Taranto, Litoranea salentina, località Torretta, contraddistinto nel
Nuovo Catasto Terreni al fg. 11, p.lla 111, categ. A/3, cl. 2. In data 17
febbraio 2005 presentava domanda di permesso di costruire per la ricostruzione
del suddetto fabbricato ad uso residenziale, in stato di degrado.
L’Amministrazione comunale informava l’istante dell’esito favorevole della
pratica edilizia, subordinando però il rilascio del titolo abilitativo
all’acquisizione di ulteriore documentazione, in parte prodotta, e non
accogliendo, per il resto, le reiterate richieste di indizione di una conferenza
di servizi, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, presentate dalla
ricorrente per semplificare ed accelerare la definizione del procedimento
attivato. Da ultimo, con il provvedimento gravato, il Comune ha ribadito che il
rilascio del permesso di costruire viene condizionato: “all’acquisizione di
documenti e pareri mancanti. Considerata la diffida alla convocazione della
Conferenza di Servizi, si richiedono nuovamente le notizie richieste con
l’ultima nostra nota e copie in numero sufficiente degli elaborati tecnici da
trasmettere agli Enti”.
La ricorrente, ritenendo il suddetto provvedimento illegittimamente lesivo dei
propri interessi, lo ha impugnato chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 3.06.2010 la presente causa è stata chiamata e trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Con i motivi di ricorso la parte deduce la violazione degli artt. 5 e 20 del
d.P.R. n. 380/2001 e degli art. 1, comma 2, e 14 della l. n. 241/1990 nonché la
violazione del divieto di aggravio del procedimento e dei principi di
imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del DPR 06/06/2001 n. 380, le
Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione e, ove occorra, le
altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
In particolare, ai commi 3 e 4 della medesima norma, è stabilito: “3. Ai fini
del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio
di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già
allegati dal richiedente: a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio. 4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli
atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; c) l'autorizzazione
del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento
e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l'autorizzazione
dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio
marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della
navigazione; e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso
di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia
stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della
stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio
dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo; g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette”.
A tal proposito, per inciso, osserva il Collegio che, nell’ottica della
semplificazione dell’azione amministrativa che ispira il legislatore, la
suddetta elencazione degli atti di assenso deve essere considerata meramente
esemplificativa, e, dunque, priva del carattere della tassatività.
Ciò posto, a completamento della disciplina, l’art. 20, commi 3 e 6 del d.P.R.
n. 380/2001, rubricato: “Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire”, specifica: “3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali,
nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano
già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto. … 6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490”.
Ne consegue che l’Ufficio comunale sia, in primo luogo, tenuto ad attivarsi
direttamente presso le altre Amministrazioni al fine di acquisire gli ulteriori
provvedimenti ed atti di assenso necessari per il rilascio dei permessi di
costruire o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
edilizia, risultando invece l’imposizione del relativo onere in capo al privato
un ingiustificato ed illegittimo aggravio del procedimento in violazione dei
principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. A norma dell’art. 1
della l. n. 241/1990, infatti, l'attività amministrativa è retta da criteri di
economicità e di efficacia che tendono dunque anche alla semplificazione della
procedura nel perseguimento dei fini determinati dalla legge volti,
essenzialmente, alla salvaguardia degli interessi pubblici con il minore
sacrificio per le posizioni dei privati; la stessa Pubblica Amministrazione non
può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Tali esigenze, nel caso di specie,
risultano assenti, trattandosi di dovere verificare l’esistenza dei presupposti
per il rilascio di un permesso di costruire, peraltro già rilasciato nel
passato.
Ciò premesso, la disciplina del procedimento di cui alla l. n. 241 del 1990
introduce una rigida scansione temporale per l’esercizio del potere e prevede
meccanismi di valutazione contestuale delle varie esigenze, anche tramite il
ricorso ad uno strumento forte come la conferenza di servizi (Consiglio Stato,
sez. IV, 08 marzo 2010, n. 1348). Trattasi di un modulo organizzativo
suscettibile di produrre una accelerazione dei tempi procedurali ed un esame
congiunto degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza di servizi
decisoria, in particolare, così denominata in quanto conduce alla determinazione
finale in via collaborativa e funzionale da parte di Amministrazioni dotate di
poteri decisori, assume carattere obbligatorio -“è sempre indetta- quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga,
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente,
della relativa richiesta” (art. 14, comma 2, l. n. 241/1990). Per quanto
concerne l’iniziativa all’indizione, specifica il successivo comma 4, del
medesimo articolo: “4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale”,
ovvero, nel caso di specie, dall’Amministrazione comunale.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento gravato che, in sede di rilascio
del permesso di costruire, ne subordina l’operatività all’acquisizione di
documenti e pareri, essendo invece obbligo del Comune provvedere direttamente e,
alla ricorrenza delle condizioni legislativamente previste (avere formalmente
richiesto e non ottenuto, entro trenta giorni, dalla Amministrazione competente,
l’assenso necessario), convocare, altresì, una conferenza di servizi finalizzata
all’acquisizione della volontà delle Amministrazioni preposte alla tutela dei
vari interessi in gioco (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 novembre 2007, n.
3932; 15 gennaio 2010, n. 170).
Posto che la Conferenza di servizi è solo un modulo procedimentale e non
costituisce anche un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti
che vi partecipano, limitandosi a facilitare il coordinamento tra le singole
PP.AA. interessate, il provvedimento finale deve imputarsi alla P.A. che lo
adotta e, nel caso di Conferenza decisoria, alle PP.AA. che, attraverso la
stessa, esprimono la loro volontà provvedimentale (T.A.R Toscana Firenze, sez.
II, 03 marzo 2010, n. 594; T.A.R. Umbria Perugia, 09 febbraio 2010, n. 59); nel
caso specifico, l'adempimento o l'inadempimento finale con l’adozione del
provvedimento conclusivo vanno imputati all’ente comunale, titolare dell'obbligo
e del potere di provvedere (Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n.
6218).
In conclusione, “ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 6
Giugno 2001 n° 380 e ss.mm. (Testo unico in materia edilizia), la domanda per il
rilascio del permesso di costruire va presentata al Comune presso l'ufficio
denominato "sportello unico per l'edilizia", che cura tutti i rapporti fra il
privato, l'Amministrazione Comunale e le altre Pubbliche Amministrazioni tenute
a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso di costruire, anche ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso
(comunque denominati) necessari per la realizzazione dell'intervento richiesto”
(T.A.R. Lecce, 6 febbraio 2007, n. 312), sia pure attraverso l’indizione
obbligatoria della conferenza di servizi (art. 14, comma 2, della l. n.
241/1990).
Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso è meritevole di
accoglimento.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce - sezione terza
accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 03/06/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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