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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 15 ottobre 2010, n. 2086
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento - Atto meramente confermativo
(conferma impropria) - Conferma in senso proprio - Differenza. Si ha un atto
meramente confermativo (la c.d. conferma impropria) quando l'Amministrazione, di
fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo
precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una
nuova motivazione. Per queste sue caratteristiche, l'atto meramente confermativo
non riapre i termini per impugnare. Esso non rappresenta, infatti, un'autonoma
determinazione dell'Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla
precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'Amministrazione di
non ritornare sulle scelte già effettuate. Si ha, al contrario, conferma in
senso proprio, quando la p.a. entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver
riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprima in
senso negativo (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 aprile 2010, n. 396;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 maggio 2010, n. 1453). Pertanto, il
provvedimento di conferma si differenzia dall'atto meramente confermativo per
due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in
seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e
sostituisce quello confermato (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 12 luglio 2010,
n. 5673). Pres. Cavallari, Est. Caprini - L.A. (avv. Lupo) c. Comune di
Fragagnano (avv. Frortunato) - TAR PUGLIA, Lecce. Sez. III - 15 ottobre 2010,
n. 2086
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02086/2010 REG.SEN.
N. 00560/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 560 del 2006, proposto da:
Lanzo Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto
presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini, 72;
contro
Comune di Fragagnano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fortunato, con
domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria,
9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto prot. n. 7984 del 4.01.2006, ricevuto il 16.01.2006, del dirigente del
IV Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Fragagnano;
di qualsiasi atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale, ivi
compreso l’atto prot. n. 5060 del 25.07.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fragagnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/06/2010 la dott.ssa Gabriella
Caprini e uditi per le parti gli avv.ti Lupo, Musio in sostituzione di
Fortunato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, con concessione edilizia n. 17/2001, fu autorizzata a ricostruire
le volte e a modificare il prospetto del locale deposito di sua proprietà, sito
nel Comune di Fragagnano ed identificato in Catasto al fg. 12, p.lla 62 sub 5.
Il locale era crollato e si rendeva necessaria la sua ricostruzione. I lavori
furono realizzati in difformità del titolo abilitativo in quanto fu ricostruita
anche la volta di un locale adiacente di cui è controversa la proprietà (sub. 4)
mentre il locale della ricorrente fu ricostruito con una superficie ed un volume
più ampi di quelli autorizzati (mq. 2,46 e mc. 7,01). La ricorrente chiese il
rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente alla sola parte di
proprietà controversa. La domanda fu rigettata con atto prot. n. 5060 del
25.07.2005, ritenendo, “Gli atti prodotti insufficienti ad illustrare la realtà
dei luoghi e soprattutto il reale regime proprietario in quanto carenti di
titolo di proprietà chiaro e inequivocabile, visura e planimetria catastale,
riferimenti legislativi chiari in base ai quali si richiede la sanatoria,
documentazione fotografica. “ Successivamente, visto l’esito, la medesima
propose istanza per un nuovo permesso di costruire in sanatoria, in data
15.12.2005, includendo entrambi gli abusi edilizi. Con atto prot. n. 7984 del
4.01.2006, avente ad oggetto “Domanda di Permesso di costruire in sanatoria ai
sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01. Parere istruttoria”, il dirigente del IV
Settore Urbanistica e Territorio ha comunicato quanto segue. “Considerato - Che
la domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 7984 del 15.12.2005,
presentata dalla sig.ra Lanzo Anna in riferimento alla part.lla 62 sub 4 del
Foglio 12 non presenta alcuna novità rispetto alla precedente richiesta n. 386
del 18.01.2005, per la quale questo ufficio ha già espresso parere negativo con
nota prot. 5060 del 25.07.2005; … - Che gli elaborati grafici allegati
all’ultima domanda di Permesso di costruire in Sanatoria evidenziano l’esistenza
di un abuso anche sulla particella 12(62), sub 5, in difformità della
concessione edilizia n. 17/2001, non riportate sulla 1^istanza …Ritenuto… -
Dovere considerare carente della seguente documentazione la richiesta di
Permesso di costruire in Sanatoria per la parte abusiva in difformità della C.E.
n. 17/2001: … Comunica di riconfermare il parere negativo già espresso con nota
n. 5060 del 25.07.2005, inerente l’abuso riguardante la particella 62 sub 4, con
le stesse motivazioni; Chiede - l’integrazione dei documenti ed i chiarimenti
elencati in precedenza”.
Ritenendo il provvedimento da ultimo richiamato illegittimo e immediatamente
lesivo dei propri interessi, la ricorrente lo ha impugnato, chiedendone
l’annullamento.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo l’inammissibilità,
l’improponibilità e l’improcedibilità e, in subordine, concludendo per il
rigetto del ricorso.
All’udienza del 17.06.2010 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con i motivi di ricorso la parte lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 bis
della legge n. 241/’90 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di
potere per perplessità, carenza di motivazione, falsi ed erronei presupposti di
fatto e di diritto, carenza di istruttoria.
Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione
intimata, deve essere, tuttavia, dichiarato inammissibile.
Contrariamente all’assunto della difesa della parte ricorrente, l’atto impugnato
deve qualificarsi, in parte, confermativo del precedente parere negativo (prot.
n. 5060 del 25.07.2005), non gravato nei termini ed espresso in riferimento
all’abuso compiuto sull’immobile identificato alla part.lla 62 sub 4 del Foglio
12, sottostante al suo alloggio e di proprietà controversa, ed, in parte,
meramente interlocutorio, quanto all’abuso relativo alle difformità realizzate
(mq. 2,46) rispetto alla concessione edilizia n. 17/2001 sull’immobile
identificato al fg. 12, p.lla 62, sub. 5, per le quali, nello specifico,
l’ufficio tecnico comunale richiede solo una integrazione documentale, senza
pronunciarsi in merito.
Ne consegue che, quanto al contenuto meramente confermativo e ricognitivo di un
precedente parere del 2005, la parte non vanta alcun interesse attuale,
essendosi il primo provvedimento (richiamato anche nell’ordinanza di demolizione
n. 7182 del 9.11.2005 e conosciuto quantomeno alla data della presentazione
della nuova istanza di permesso in sanatoria del 15.12.2005) consolidatosi per
difetto di impugnativa entro i termini di decadenza; per quanto concerne,
invece, la richiesta di integrazione documentale espressa con riferimento alle
opere eseguite in difformità della concessione edilizia rilasciata, la medesima,
in quanto priva di qualsiasi contenuto decisorio di carattere definitivo e,
dunque, di carattere provvedimentale è priva del requisito di lesività per la
situazione giuridica della parte interessata che non ne è incisa, sicché non è
impugnabile.
Nello specifico, con riferimento al primo atto, contenuto nel medesimo
provvedimento, il Collegio ritiene opportuno specificare che si ha un atto
meramente confermativo (la c.d. conferma impropria), come nel caso di specie,
quando l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a
dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna
nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Per queste sue caratteristiche,
l'atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare. Esso non
rappresenta, infatti, un'autonoma determinazione dell'Amministrazione, sia pure
identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della
decisione dell'Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate. Si
ha, al contrario, conferma in senso proprio, quando la p.a. entra nel merito
della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati
dal richiedente, si esprima in senso negativo (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez.
I, 01 aprile 2010, n. 396; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 maggio 2010, n.
1453). Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall'atto meramente
confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova
istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di
conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato (T.A.R. Liguria Genova,
sez. II, 12 luglio 2010, n. 5673).
Ora, in assenza di un interesse a ricorrere attuale e concreto il ricorso è
inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia -Lecce- sezione terza
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17/06/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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