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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 2610
AREE PROTETTE - Istituzione di un’area marina protetta - Proposta di
regolamento del decreto istitutivo - Parere obbligatorio della Commissione di
riserva delle aree marine protette - Mancata acquisizione - Vizio del
procedimento - Esercizio della funzione consultiva da parte del Ministero
dell’Ambiente - Illegittimità - Diversità di funzioni. La mancata
acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di riserva delle aree
marine protette (art. 28 L. n. 979/1982) sulla proposta di regolamento di
esecuzione del decreto istitutivo, vizia il procedimento che deve ripartire
dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito, a pena del suo
snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata dal Ministero
dell’ambiente, proprio per la diversità delle funzioni attribuite a ciascuno.
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - M.C. e altri (avv.ti Tolomeo e Mariano) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 2610
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02610/2010 REG.SEN.
N. 00383/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2010, proposto da:
Massimo Colelli, Salento Nautica, Tutto Pesca, s.n.c. Colelli Tiziano e Angelo
Antonio, s.n.c. Sea Motors, Cantiere Nautico Polaris, s.a.s. Ni.Pi. Mare
Service, ditta individuale Sampey, Darsena Puerto del Sol, Lega Navale Italiana
– Sezione di Porto Cesareo, Cosimo Vittorio Martina, Angelo Sabetta, Costruzioni
Nautiche Albatros, Franco Simonetti, GIMAR, Caccia e Pesca 2 Punti Sport,
Associazione Sportiva Dilettantistica Fishing Club Porto Cesareo, Peluso Romolo,
Antonio Zecca, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Tolomeo e
Vincenzo Mariano, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via
Braccio Martello, 19;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via
F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto 09.12.2009 (pubblicato su GURI 02/01/2010 n. 1) del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto
"approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina
Protetta Porto Cesareo"; e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e
consequenziale, dell'Area Marina Protetta ovvero della Commissione di Riserva
della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Claudia
Lattanzi e uditi gli avv.ti Tolomeo e Mariano, per i ricorrenti, e l’avv.
Roberti, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, del 9 dicembre 2009, è stato approvato il regolamento di esecuzione e di
organizzazione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, in esecuzione del
decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, con il quale è stata
istituita l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti
motivi: Violazione e falsa applicazione artt. 27 e ss. L. 979/1982 e artt. 18 e
ss. L. 394/1991. Eccesso di potere per falsità del presupposto, carenza di
istruttoria, contraddittorietà e sviamento.
Deducono i ricorrenti: che non sono state coinvolte tutte le categorie
portatrici di interessi; che il procedimento istruttorio è viziato, perché non è
stato acquisito il parere della Commissione di riserva; che le previsioni
inserite nel regolamento sono sproporzionate.
Il Ministero si è costituito con atto del 17 marzo 2010 e, il 22 giugno 2010, è
stata depositata una relazione dell’Amministrazione nella quale è stato
rilevato: che il Consorzio ha consultato tutti i soggetti coinvolti provvedendo
anche a dare comunicazione ufficiale agli organi competenti dell’avviato
processo per la redazione della bozza di regolamento; che la Commissione di
riserva non si è pronunciata sull’ultima versione del regolamento perché medio
tempore scaduta; che tutte le previsioni sono sorrette da fondate valutazioni.
Con memoria del 25 settembre 2010, i ricorrenti ribadiscono l’irrazionalità e
genericità dei limiti e dei divieti posti a base del Regolamento.
Nella pubblica udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il decreto istitutivo dell’area marina protetta, nel rinviare a un successivo
regolamento di esecuzione e organizzazione per la definitiva regolamentazione
dell’area, stabilisce che questo regolamento, approvato ai sensi dell’art. 28 l.
979/82, art. 19 l. 394/1991 e dell’art. 8 l. 93/2001, viene proposto dall’ente
gestore, sentito il parere della Commissione di riserva, e successivamente
approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente.
Risulta incontestato in giudizio che la Commissione di riserva non ha espresso
il proprio parere obbligatorio sull’ultima versione del regolamento, perché la
stessa era, al momento dell’adozione di questo, scaduta.
L’Amministrazione, nei propri considerando, nel dare atto che la commissione di
riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge
n. 244/2007, ha ritenuto che “le relative funzioni per l'esame della proposta di
regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Porto
Cesareo» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare”.
In realtà, nessuna norma consente di ritenere che il parere di competenza della
Commissione di riserva, in attesa della sua nomina, possa essere sostituito
dalle valutazioni svolte dal Ministero dell’Ambiente.
L’art. 28 l. 979/1982 , nel prevedere che il Ministro dell’ambiente promuove e
coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del
mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive
di ciascuna riserva attraverso l’Ispettorato centrale per la difesa del mare,
stabilisce l’istituzione di una commissione di riserva presso ogni Capitaneria
di Porto, che deve dare “il proprio parere alla proposta del regolamento di
esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi
comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dalla
Capitaneria o dall'ente delegato”.
L’art. 2, comma 339 della l. 244/2007, nel ridurre il numero dei componenti
delle commissioni di riserva delle aree marine protette, stabilisce che “il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla
ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dalle norme suindicate si evince che i compiti del Ministero non possono
ritenersi sostitutivi rispetto a quello delle commissioni di riserva.
Pertanto, la mancata acquisizione del parere obbligatorio vizia il procedimento
che deve ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito, a pena
del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata dal Ministero,
proprio per la diversità delle funzioni attribuite a ciascuno.
L’art. 28 l. 979/1982, stabilisce che quello delle Commissioni di riserva è un
parere che deve essere obbligatoriamente richiesto, mentre è incontestato che
nella vicenda procedimentale in esame ciò non è avvenuto.
La mancata acquisizione di un parere obbligatorio, in base alla disciplina del
particolare procedimento amministrativo, comporta la invalidità dell'atto finale
per violazione di legge
L'accoglimento di questa censura, basata sulla mancata richiesta del parere
obbligatorio del Comitato di verifica, portando all’annullamento del
provvedimento impugnato, permette di procedere all’assorbimento delle ulteriori
censure.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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