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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 2616
ACQUA - Giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche - Presupposti -
Incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche. La
giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche riguarda gli atti che,
anche se emanati da autorità non specificatamente preposte alla tutela delle
acque pubbliche, abbiano sul regime di queste ultime un’incidenza immediata e
diretta, con esclusione dunque degli atti che non abbiano tale incidenza (Cons.
St., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149).
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Associazione Italia Nostra onlus e altri (avv.
Flascassovitti) c. regione Puglia (avv. Balducci) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I
- 4 novembre 2010, n. 2616
ACQUA - Acque destinate al consumo umano - Piano di Tutela delle Acque - Art.
94 d.lgs. n. 152/2006 - Zone di tutela assoluta e zone di rispetto - Estensione
- Fattispecie. La normativa nazionale (art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152), nel dettare le prescrizioni alle quali si devono attenere le Regioni nella
redazione del Piano Tutela Acque (PTA), ha previsto le zone di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le prime, che sono
costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni,
devono avere un estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione. Per la zona di rispetto, distinta in ristretta e allargata, il comma
6 dell’articolo in esame ha previsto che “In assenza dell’individuazione da
parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi
del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al
punto di captazione o di derivazione”. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo
il PTA regionale il quale prevedeva che, nella zona A, fosse vietata l’apertura
di nuove discariche di rifiuti, ma ammesso l’esercizio di discariche già
esistenti: tanto in ragione del sostanziale rispetto della normativa nazionale,
atteso che l’unica discarica in esercizio risultava ubicata a circa un km dal
pozzo più vicino e quindi non incideva né sulla zona di tutela assoluta nè sulla
zona di rispetto) Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Associazione Italia Nostra
onlus e altri (avv. Flascassovitti) c. regione Puglia (avv. Balducci) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 2616
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02616/2010 REG.SEN.
N. 00259/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2010, proposto da:
Associazione Italia Nostra Onlus, Associazione Cittadinanza Attiva - Tribunale
Per i Diritti del Malato, Federconsumatori, Associazione "Sud", Comune di
Melpignano, Comune di Soleto, Comune di Zollino, Comune di Castrignano de'
Greci, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio
eletto presso Nicola Flascassovitti in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Balducci, con
domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Zanardelli, 60;
nei confronti di
Cogeam, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Quinto, Pietro Quinto, con
domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Corigliano D'Otranto, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo
Maiorano, con domicilio eletto presso Salvatore Spano in Lecce, via Oberdan, 11;
Associazione Cittadinanzattiva Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Lecce, via
95 Rgt.Fanteria 1;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20 ottobre
2009, con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi
dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui ha previsto, con
riferimento alla falda acquifera del Salento ed in particolare all'area
circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune di Corigliano
d'Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee
destinate al consumo umano in violazione dei principi generali contenuti nel
T.U. in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/06) e nella parte in cui con le "Linee
guida", da utilizzare nella redazione di successivi e separati regolamenti di
attuazione, approvate unitamente al predetto Piano, sono stati recepiti i
"Divieti generali", relativi alle attività umane che non possono essere
insediate nelle aree di salvaguardia, in violazione del T.U. in materia
ambientale; nonché della deliberazione di G.R. n. 883 del 19 giugno 2007 con la
quale è stato adottato il "Progetto di piano di tutela delle acque"; della
Relazione Generale della Sogesid spa redatta nel giugno 2009 ed inviata al
Commissario delegato con nota prot. 02866 del 13 luglio 2009 e dei relativi
allegati; della deliberazione di Giunta Regionale n. 1441 del 4 agosto 2009, con
la quale sono state approvate le integrazioni e le modificazioni al "Piano di
tutela delle acque" della Regione Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Cogeam;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Claudia
Lattanzi e udito l’avv. Flascassovitti, l’avv. Citarella in sostituzione
dell’avv. Balducci, l’avv. Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Maiorano e
l’avv. Antonio Quinto.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Puglia, con deliberazione n. 833 del 19 giugno 2007, ha adottato il
Progetto di piano di tutela della acque e, con deliberazione n. 1441 del 4
agosto 2009, ha apportato modifiche e integrazioni.
Con delibera n. 230 del 20 ottobre 2009 il Consiglio regionale ha poi approvato
definitivamente il Piano di Tutela delle acque e le “Linee guida” da utilizzare
nella redazione di successivi e separati regolamenti di attuazione del Piano.
Avverso i suddetti provvedimenti è stato proposto il presente ricorso,
chiedendone l’annullamento nella parte in cui “e nei limiti dell’interesse fatto
valere, ha previsto, con riferimento alla falda acquifera del Salento ed in
particolare nell’area circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune
di Corigliano di Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle
acque sotterranee destinate al consumo umano in violazione dei principi generali
contenuti nel T.U. in materia ambientale (D.lgs. n. 152/06) e nella parte in cui
con le Linee guida, da utilizzare nella redazione di successivi e separati
regolamenti di attuazione, approvate unitamente al predetto Piano, sono stati
recepiti i Divieti generali, relativi alle attività umane che non possono essere
insediate nelle aree di salvaguardia, in violazione del T.U. in materia
ambientale”.
I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi: 1. Violazione, falsa ed errata
applicazione e interpretazione dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di
potere per errore nei presupposti di diritto, illogicità e irrazionalità
manifesta. Difetto assoluto di motivazione. Perplessità dell’azione
amministrativa. Sviamento. 2. Eccesso di potere per istruttoria carente e
contraddittoria. Difetto di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa.
Irrazionalità e illogicità. Sviamento sotto altri profili. 3. Violazione, falsa
ed errata applicazione e interpretazione degli artt. 2 e 53 del d.lgs. 152/2006.
Violazione dei principi comunitari vigenti in subiecta materia e in particolare
degli artt. 1 e 17 della direttiva 2000/60/CE “Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque”. Violazione dei principi di prevenzione e precauzione di cui all’art. 174
del Trattato CEE.
Deducono i ricorrenti: che il Piano e le Linee guida prevedono una zonizzazione
non in linea con la normativa nazionale, consentendo l’esercizio e
l’insediamento di attività pericolose all’interno delle zone di protezione
speciale idrogeologica, e l’apertura e l’esercizio di una discarica nella zona
B; che l’azione amministrativa è contraddittoria e irrazionale perché, pur
prevedendo nelle premesse delle Linee guida il fattore rischio dello smaltimento
dei rifiuti, consente la permanenza e l’insediamento degli impianti di
smaltimento; che l’istruttoria è carente perché si sarebbe dovuta verificare la
permeabilità della roccia sovrastante le aree di captazione della falda; che
l’intero territorio di Corigliano d’Otranto doveva essere inserito nella zona di
rispetto di cui all’art. 94 d.lgs 152/06; che sono stati violati i principi
comunitari di precauzione e dell’azione preventiva della politica in materia
ambientale.
Il comune di Corigliano d’Otranto si è costituito con atto di intervento ad
adiuvandum del 9 marzo 2009, ribadendo le deduzioni svolte dai ricorrenti.
Con controricorso del 9 marzo 2010 la Co.ge.am – mandataria dell’ATI
aggiudicataria del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione
del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino LE2
operante nel comune di Corigliano d’Otranto – ha anzitutto contestato la
legittimazione ad agire dell’Associazione Cittadinanza Attiva – Tribunale per i
diritti del malato, Federconsumatori e Associazione Sud. La Co.ge.am ha poi
eccepito: l’inammissibilità dell’atto di intervento del comune di Corigliano
d’Otranto, perché ha partecipato alla conferenza di servizi, esprimendo parere
favorevole all’approvazione definitiva del progetto di discarica;
l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei provvedimenti
amministrativi con i quali è stata localizzata la discarica di Corigliano
d’Otranto; inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Progetto
Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l., società consortile costituita per la
realizzazione e gestione dell’impianto di Corigliano. Nel merito è stato
rilevato: che il Piano rispetta i parametri del d.lgs. 152/2006 perché la
discarica è localizzata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, che il
sito della discarica è posto a valle dei pozzi di prelievo dell’Acquedotto
Pugliese e il sistema di impermeabilizzazione della discarica offre un elevato
livello di protezione dell’acquifero; che la censura di carenza di istruttoria è
inammissibile perché rivolta nei confronti dell’atto di localizzazione della
discarica, mai impugnato; che il progetto di localizzazione è stato preceduto da
uno studio idrogeologico che ha escluso l’esistenza di qualsiasi potenziale
rischio per la falda.
La Regione, con memoria del 13 aprile 2010, ha eccepito il difetto di
giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche. Nel merito ha rilevato: che le prescrizioni della Regione non
individuano le aree di salvaguardia proprie dell’art. 94 d.lgs. 152/06, le quali
saranno individuate successivamente mediante apposito atto regolamentare, ma
costituiscono delle misure di salvaguardia.
Con memoria difensiva dell’11 giugno 2010 la Regione ha inoltre eccepito la
tardività del ricorso e il difetto di legittimazione attiva di tutte le
ricorrenti fatta esclusione per Italia Nostra.
Le ricorrenti, con memoria del 12 giugno 2010, hanno controdedotto sull’eccepito
difetto di giurisdizione, sull’eccepita carenza di legittimazione attiva,
sull’omessa notifica alla Progetto Ambiente Bacino Lecce Due e sull’omessa
impugnazione degli atti che hanno autorizzato la localizzazione, realizzazione
ed esercizio della discarica. Nel merito hanno controdedotto in ordine alle
argomentazioni svolte dalla Regione Puglia, rilevando come la relazione generale
della Sogesid ha sempre fatto riferimento alle aree di salvaguardia.
DIRITTO
1. Ha carattere pregiudiziale l’eccepito difetto di giurisdizione di questo
giudice a favore della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza ha chiarito che la giurisdizione speciale in materia di acque
pubbliche riguarda gli atti che, anche se emanati da autorità non
specificatamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime
di queste ultime un’incidenza immediata e diretta, con esclusione dunque degli
atti che non abbiano tale incidenza (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306;
Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha un’incidenza diretta e
immediata sul regime delle acque, ma solo indiretta ed eventuale e quindi
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Il Collegio ritiene, poi, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni
stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
La normativa nazionale (art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel dettare
le prescrizioni alle quali si devono attenere le Regioni nella redazione del
Piano Tutela Acque (PTA), ha previsto le zone di salvaguardia distinte in zone
di tutela assoluta e zone di rispetto. Le prime, che sono costituite dall’area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, devono avere un
estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione. Per la zona
di rispetto, distinta in ristretta e allargata, il comma 6 dell’articolo in
esame ha previsto che “In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o
delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima
ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione”.
Il PTA, adottato dalla Regione, ha previsto delle zone di protezione speciale,
denominate “zona A” “zone B1 e B2” e “Zone C e D”, stabilendo che nella zona A
sono vietate le nuove aperture di discariche di rifiuti ma è ammesso l’esercizio
di discariche di rifiuti già esistenti; mentre nella zona B2 è vietato
“l’apertura e l’esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non
inserite nel Piano regionale dei rifiuti”.
Le parti ricorrenti sostengono che queste previsioni sono in violazione di
quanto stabilito dalla normativa nazionale, perché ammettono l’esercizio e
l’insediamento di attività pericolose all’interno delle zone di protezione
speciale idrogeologica, consentendo l’apertura e l’esercizio di una discarica
nella zona B. In particolare, sostengono che in questo modo “verrà consentito
l’apertura e l’esercizio proprio della discarica di Corigliano, ricadente in
zona B2”.
Nel caso in esame, è incontroverso in giudizio che l’unica discarica esistente,
quella di Corigliano, è situata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, e
quindi non incide sulla zona di tutela assoluta e, neppure, sulla zona di
rispetto.
In altri termini, la Regione, nello stabilire che nella zona A vige il divieto
di aprire nuove discariche, ammettendo solo l’esercizio di quelle già esistenti,
ha rispettato quanto stabilito dalla normativa nazionale, proprio perché non è
presente,sia nel raggio di dieci metri dal punto di captazione sia nel raggio di
duecento metri, alcuna discarica (in verità i ricorrenti non deducono
l’esistenza di alcuna discarica nella zona in questione).
Analogo discorso vale per quanto riguarda le zone di rispetto. Infatti, la
normativa nazionale stabilisce che queste zone devono avere un’estensione di 200
metri dal raggio di captazione o di derivazione, e, nel caso in esame, l’unica
discarica inserita nel Piano regionale dei rifiuti, quella di Corigliano, è
comunque distante 1 km circa dal pozzo più vicino.
Quindi, la Regione, nel disciplinare le zone di protezione speciale, ha
rispettato quanto sancito dalla legge nazionale, non prevedendo alcuna discarica
nel raggio di dieci metri dal punto di captazione (zona di tutela assoluta), e
neppure in quello di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione
(zone di rispetto). Infatti, l’unica discarica esistente, e quindi ammessa, è
quella di Corigliano che dista dal punto di captazione circa 1 km.
Le ulteriori censure,attinenti all’assenza di una adeguata istruttoria, sono
inammissibili perché investono il merito dell’azione amministrativa senza il
supporto di uno specifico studio che dimostri la illogicità o la palese
erroneità delle scelte adottate..
In particolare, il Piano in questione è stato approvato solo dopo: che il
Settore regionale Tutela delle acque ha effettuato la verifica tecnica dei
recapiti delle acque reflue depurate a servizio degli abitati la cui
individuazione non era stata condivisa dalle amministrazioni comunali
interessate; che è stata garantita la partecipazione pubblica all’elaborazione
della proposta definitiva del piano; che è stato sottoposto alla giunta
regionale il PTA, integrato a seguito delle valutazioni rivenienti dalle
risultanze dei dati di monitoraggio dei corpi idrici e dalle consultazioni.
Inoltre, con riguardo alla discarica di Corigliano, il progetto è stato
preceduto dalla predisposizione di uno studio idrogeologico che ha escluso
l’esistenza di potenziali pericoli per la falda, ed è stato prescritto il
monitoraggio continuo del sottosuolo, con trasmissione dei risultati all’AQP e
all’ARPA.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese
del giudizio sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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