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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2629


APPALTI - Taglio delle ali - Art. 86, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 - Nozione - Finalità - Individuazione della soglia di anomalia - Esclusione automatica delle offerte marginali - Illegittimità.  Ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, il cd. “taglio delle ali”, vale a dire l’esclusione dal computo della media aritmetica del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, è operazione virtuale, finalizzata unicamente all’individuazione della soglia di anomalia e non invece all’esclusione automatica delle offerte marginali (cfr. T.a.r. Liguria Genova, II, 21 novembre 2006, n. 1554; Consiglio Stato, V, 30 agosto 2004, n. 5656). Pres. f.f. ed Est. Manca - C. s.r.l. (avv. Delfino) c. Comune di Melpignano (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2629

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02629/2010 REG.SEN.
N. 01077/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 222 del 2006, proposto da:
Sul ricorso n. 1077 del 2010, proposto da:
- Impresa Capriello Vincenzo s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Delfino, con domicilio eletto presso Marcello Apollonio, in Lecce alla piazzetta Chiesa Greca 11;


contro


- il Comune di Melpignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

nei confronti di

- Edilcostruzioni s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Salerno, con domicilio eletto presso Antonio Salerno, in Lecce alla via Garibaldi 43;

per l’annullamento

- del verbale di gara del 9.6.2010, nella parte in cui ha escluso automaticamente l’offerta della ricorrente attraverso l’applicazione del meccanismo del cd. “taglio delle ali”;

- del medesimo verbale, nella parte in cui proclama aggiudicataria provvisoria della gara l’impresa Edilcostruzioni s.r.l.;

- e, per quanto possa occorrere, del bando e del disciplinare di gara se erroneamente interpretati nel senso di prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano il maggiore e il minore ribasso e della nota n. 3518 del 25.6.2010, trasmessa via fax il successivo 28 giugno;

- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edilcostruzioni s.r.l..
Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 14 ottobre 2010 il dott. Ettore Manca e udito l’Avv. Quinto in sostituzione dell’Avv. Salerno.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.- Nel ricorso si espone che:

- con bando del 3.5.2010 (poi rettificato, proprio quanto al tema che qui interessa, il 5 maggio) il Comune di Melipignano indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al “recupero funzionale del Palazzo Marchesale De Luca - 1° stralcio funzionale”, con un importo a base d’asta di euro 1.835.000.

- alla procedura partecipava anche l’impresa Capriello, con un ribasso del 44,444%.

- nella seduta del 9.6.2010 la Commissione, individuata la soglia di anomalia nella percentuale del 36,016%, escludeva automaticamente le sei offerte che presentavano i minori ed i maggiori ribassi (tra cui, sotto quest’ultimo profilo, la ricorrente).

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/06. Violazione dei principi che disciplinano il meccanismo di individuazione delle offerte anomale. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

3.- Costituitasi in giudizio, la controinteressata contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

4.- All’udienza del 14 ottobre 2010 la causa veniva introitata per la decisione.

5.- Rileva il Collegio come, già delibando l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, il T.a.r. avesse osservato che <<[…] ad un primo sommario esame, il ricorso appare fondato in quanto:

- il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di esclusione automatica del ricorrente che il bando di gara, ove sia interpretabile nel senso di prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano il maggiore e il minore ribasso;

- l’attuale disciplina, nazionale e comunitaria, non prevede l’introduzione di clausole automatiche di esclusione se non per la gara di appalto sotto soglia comunitaria (cfr. art. 86, 87, 122, d.lgs 163/2006);

- per tali ragioni, il cd. taglio delle ali non può comportare l’esclusione automatica delle offerte anomale, rimanendo comunque l’Amministrazione tenuta a valutare l’effettiva congruità delle giustificazioni in contraddittorio con l’impresa interessata>> (ord. n. 579 del 23.7.2010).

5.1 Alle considerazioni appena esposte, che si richiamano quali parti integranti di questa motivazione, deve dunque solo aggiungersi che:

- anche questa Sezione, nella sentenza n. 1460 del 10 giugno 2009, poneva in rilievo come <<ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, il “taglio delle ali” serve, unitamente ad altri elementi, solo per individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto taglio (cfr., tra le altre, T.a.r. Liguria, II, n. 1554 del 2006).

Nel caso di specie dunque, una volta fissata la cennata soglia di anomalia, tutte le offerte oltre la cennata soglia, compresa quella della ricorrente rientrante nel “taglio delle ali”, andavano soggette al vaglio di congruità ai fini dell’aggiudicazione>>.

Il cd. “taglio delle ali” -vale a dire l’esclusione dal computo della media aritmetica del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media-, dunque, è operazione virtuale, finalizzata unicamente al calcolo della media e non invece, come accaduto nel caso in esame, all’esclusione automatica delle offerte marginali (cfr. T.a.r. Liguria Genova, II, 21 novembre 2006, n. 1554; Consiglio Stato, V, 30 agosto 2004, n. 5656).

6.- Nei sensi appena esposti il ricorso deve dunque essere accolto.

7.- Sussistono giusti motivi per compensare fra tutte le parti le spese di questo giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1077/10 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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