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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631


DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Interesse pubblico - Abuso risalente nel tempo - Affidamento del contravventore - Configurabilità - Esclusione. Il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 31 agosto 2010, n. 3955; T.a.r. Campania Napoli, VI, 26 agosto 2010, n. 17238). Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Contestazione - Tempo di ultimazione del manufatto - Entrata in vigore della L. n. 765/1967 - Principio di prova.
Chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un principio di in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157). Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, T.a.r. Lazio Roma, I, 10 maggio 2010, n. 10470; T.a.r. Campania Napoli, VII, 5 maggio 2010, n. 2667). Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02631/2010 REG.SEN.
N. 00206/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 206 del 2006, proposto da:
- Ciccarese Marcello, Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio, rappresentati e difesi dall’Avv. Santo De Prezzo, con domicilio eletto presso Giorgio Maria Rainò, in Lecce alla via Paladini 40;


contro
 

- il Comune di Erchie, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione n. 52 del 14.11.05;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso.
Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 14 ottobre 2010 il dott. Ettore Manca.

Osservato quanto segue.
 


FATTO e DIRITTO


1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 il sig. Ciccarese Marcello, alla morte dei propri genitori (1933 la madre - 1967 il padre), subentrava nel possesso di un terreno ubicato in contrada “Specchiulla” di Erchie, sul quale insistono quattro fabbricati, tre dei quali asseritamente realizzati -dai predetti genitori- in epoca precedente al 1967 ed il quarto in epoca precedente al 1983.

1.2 Gli stessi venivano quindi, dal Ciccarese, concessi in comodato ad alcuni figli, e, precisamente, a Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio, che vi si trasferivano.

1.3 Promossa, quindi, dal Ciccarese Marcello, un’azione civile volta all’accertamento della maturata usucapione del fondo, il Tribunale di Brindisi richiedeva informazioni ai Vigili Urbani di Erchie, i quali, in sede di sopralluogo, constatavano la presenza degli immobili abusivi.

2.- Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 52 del 14.11.05, impugnata con il presente ricorso per i motivi che seguono:

A) per Ciccarese Marcello:

- Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti accertati. Violazione dell’art. 97 Cost.. Carenza di istruttoria. Ingiustizia manifesta.

- Violazione dei principi generali in materia di repressione degli abusi edilizi.

- Violazione dell’art. 7 l. 241/90.

- Eccesso di potere per difetto di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa.

B) Per i ricorrenti Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio:

- Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di destinatarietà del provvedimento impugnato.

3.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è solo parzialmente fondato e va, quindi, accolto nei limiti che di seguito si indicheranno.

4.- Deve osservarsi, in particolare, che:

a) il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 31 agosto 2010, n. 3955; T.a.r. Campania Napoli, VI, 26 agosto 2010, n. 17238);

b) chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un principio di prova -nella specie non allegato- in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157);

c) per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, T.a.r. Lazio Roma, I, 10 maggio 2010, n. 10470; T.a.r. Campania Napoli, VII, 5 maggio 2010, n. 2667).

4.1 Rispetto a Ciccarese Marcello, dunque, che non contesta la sua “legittimazione passiva” ad essere destinatario del provvedimento in parola (i beni de quibus, d’altronde, gli provenivano iure successionis dai propri genitori), il ricorso deve essere per quanto appena esposto rigettato.

4.2 Quanto, invece, alla posizione degli altri ricorrenti, il Collegio rileva che l’impugnata ordinanza non chiarisce a quale titolo essi vengano indicati quali destinatari della sanzione applicata, non emergendo, in particolare, né una loro situazione proprietaria né una loro diretta responsabilità nella realizzazione dei manufatti abusivi: nei confronti di Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio, dunque, il ricorso va nei sensi appena esposti accolto.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 206/06 indicato in epigrafe, lo accoglie nei confronti di Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio.

Respinge nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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