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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Interesse
pubblico - Abuso risalente nel tempo - Affidamento del contravventore -
Configurabilità - Esclusione. Il presupposto dell’ordine di demolizione di
opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale
difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività
dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso,
quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento
del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice
trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV,
31 agosto 2010, n. 3955; T.a.r. Campania Napoli, VI, 26 agosto 2010, n. 17238).
Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.)
- TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Contestazione - Tempo di
ultimazione del manufatto - Entrata in vigore della L. n. 765/1967 - Principio
di prova. Chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un
manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire
perlomeno un principio di in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo
ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della
legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era
prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre
2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157). Pres. f.f. ed Est.
Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia -
Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Per i
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti
e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti
partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, T.a.r. Lazio Roma, I, 10
maggio 2010, n. 10470; T.a.r. Campania Napoli, VII, 5 maggio 2010, n. 2667).
Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.)
- TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02631/2010 REG.SEN.
N. 00206/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 206 del 2006, proposto da:
- Ciccarese Marcello, Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese
Tiberio, rappresentati e difesi dall’Avv. Santo De Prezzo, con domicilio eletto
presso Giorgio Maria Rainò, in Lecce alla via Paladini 40;
contro
- il Comune di Erchie, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 52 del 14.11.05;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 14 ottobre 2010 il dott. Ettore Manca.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 il sig. Ciccarese Marcello, alla morte dei propri genitori (1933 la madre -
1967 il padre), subentrava nel possesso di un terreno ubicato in contrada
“Specchiulla” di Erchie, sul quale insistono quattro fabbricati, tre dei quali
asseritamente realizzati -dai predetti genitori- in epoca precedente al 1967 ed
il quarto in epoca precedente al 1983.
1.2 Gli stessi venivano quindi, dal Ciccarese, concessi in comodato ad alcuni
figli, e, precisamente, a Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese
Tiberio, che vi si trasferivano.
1.3 Promossa, quindi, dal Ciccarese Marcello, un’azione civile volta
all’accertamento della maturata usucapione del fondo, il Tribunale di Brindisi
richiedeva informazioni ai Vigili Urbani di Erchie, i quali, in sede di
sopralluogo, constatavano la presenza degli immobili abusivi.
2.- Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 52 del 14.11.05, impugnata con il
presente ricorso per i motivi che seguono:
A) per Ciccarese Marcello:
- Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti accertati.
Violazione dell’art. 97 Cost.. Carenza di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
- Violazione dei principi generali in materia di repressione degli abusi
edilizi.
- Violazione dell’art. 7 l. 241/90.
- Eccesso di potere per difetto di motivazione. Perplessità dell’azione
amministrativa.
B) Per i ricorrenti Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio:
- Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di destinatarietà del
provvedimento impugnato.
3.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è solo
parzialmente fondato e va, quindi, accolto nei limiti che di seguito si
indicheranno.
4.- Deve osservarsi, in particolare, che:
a) il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è solo la
constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della
concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i
predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con
l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa
l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel
tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder
conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può
legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 31 agosto 2010, n. 3955; T.a.r.
Campania Napoli, VI, 26 agosto 2010, n. 17238);
b) chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto
abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un
principio di prova -nella specie non allegato- in ordine al tempo
dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima
dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali
tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania
Salerno, II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n.
157);
c) per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi
di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti
apporti partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, T.a.r. Lazio
Roma, I, 10 maggio 2010, n. 10470; T.a.r. Campania Napoli, VII, 5 maggio 2010,
n. 2667).
4.1 Rispetto a Ciccarese Marcello, dunque, che non contesta la sua
“legittimazione passiva” ad essere destinatario del provvedimento in parola (i
beni de quibus, d’altronde, gli provenivano iure successionis dai propri
genitori), il ricorso deve essere per quanto appena esposto rigettato.
4.2 Quanto, invece, alla posizione degli altri ricorrenti, il Collegio rileva
che l’impugnata ordinanza non chiarisce a quale titolo essi vengano indicati
quali destinatari della sanzione applicata, non emergendo, in particolare, né
una loro situazione proprietaria né una loro diretta responsabilità nella
realizzazione dei manufatti abusivi: nei confronti di Ciccarese Cosimo Lucio,
Ciccarese Elio e Ciccarese Tiberio, dunque, il ricorso va nei sensi appena
esposti accolto.
5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 206/06 indicato in epigrafe, lo
accoglie nei confronti di Ciccarese Cosimo Lucio, Ciccarese Elio e Ciccarese
Tiberio.
Respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con
l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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