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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 febbraio 2010, n. 438
DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Art. 3 d.P.R. 380/2001 -
Modifica ex art. 1 d.lgs. n. 301/2002 - Nuova definizione di ristrutturazione -
Caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente - Conservazione.
L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3
del D.P.R. n.380 del 2001, in tema di ristrutturazione edilizia, eliminando la
locuzione "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e
l'ha sostituita con l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente" (art. 1, lett. a). Appare pertanto evidente che
la nuova costruzione debba conservare le caratteristiche fondamentali
dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba
riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi
(fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177. Pres. Cavallari,
Est. Moro - S.r. (avv. Paladini) c. Comune di Taurisano (avv. Cascione) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 febbraio 2010, n. 438
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00438/2010 REG.SEN.
N. 02108/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2003, proposto da:
Scarlino Rosalba, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paladini, con
domicilio eletto presso Salvatore Paladini in Lecce, via M. Stampacchia 9;
contro
Comune di Taurisano, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Cascione, con
domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
per l'annullamento
-dell’ordinanza n.43/2003 del responsabile del Settore Urbanistica Ambiente
Protezione Civile del Comune di Taurisano del 19.6.2003, notificata il
25.6.2003, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di un
fabbricato della superficie coperta di mq 160 ca composto di piano terra e primo
piano, della recinzione in muratura e dello stradone esistente;
-del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia
privata-Ambiente del Comune di Taurisano prot.21217 del 2.12.2003, notificato in
data 9.12.2003, con il quale è stato negato il permesso di costruire in
sanatoria richiesto ai sensi dell’art.36 DPR 380/01
- della nota prot.9962 del 27.5.2005 del responsabile del Settore Assetto del
Territorio del Comune di Taurisano, di integrazione delle ragioni del diniego di
permesso di costruire prot.21217 del 2.12.03, depositata al TAR Lecce in data 3
giugno 2005,
di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la
scheda istruttoria ex art.20 co.3 DPR 380/01 redatta il 25.11.2003 dal
responsabile del procedimento geom. Santo Ciullo, .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurisano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 la dott. Patrizia
Moro e uditi per le parti gli avv.ti Paladini e Cascione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’oggetto la ricorrente ha impugnato l’epigrafata ordinanza con
la quale le è stata ingiunta la demolizione di un fabbricato ubicato in C.da
Canale Vota.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1)Carenza di motivazione .Eccesso di potere per superficialità dell’istruttoria.
Carenza di istruttoria. Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto.
Falsa ed erronea applicazione art.7 L.47/85 ora art.31 DPR 380/01. Violazione
art.9 L.47/85(ora art.33 DPR 380/01) ed art.31 L.457/78.
2)Violazione del piano di fabbricazione vigente. Eccesso di potere. Manifesta
contraddittorietà. Sopraggiunta inefficacia del provvedimento impugnato.
3)Violazione art.41 L.R. 56/80. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e
di motivazione.
4)Violazione e mancata applicazione di provvedimento giurisdizionale. Mancata
valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione falsa ed erronea
interpretazione degli artt. 334 e 335 cp.
Nelle more nel giudizio , il Comune di Taurisano adottava provvedimento di
diniego del richiesto permesso di costruire ai sensi dell’art.36 DPR 380/01 ,
sicchè la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tale atto, deducendo le
seguenti ulteriori censure:
1)Violazione art.36 DPR 380/2001.Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di
diritto. Illegittimità derivata.
2)Carenza di motivazione. Eccesso di potere per superficialità dell’istruttoria.
Falsa d erronea applicazione della L.R. 6/1985.
A seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza 386/05, con la
quale si ordinava al responsabile del Settore urbanistica di depositare una
serie di documenti, ivi compresa una relazione dello stesso, accompagnata dalla
documentazione, in ordine alle ragioni che avevano comportato il rigetto
dell’istanza, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti anche avverso tale atto,
mediante le seguenti censure:
Eccesso di potere, omessa istruttoria. Difetto di motivazione. Superficialità ed
erroneità dell’azione amministrativa.
Illegittimità derivata. Violazione art.36 DPR 380/01. Eccesso di potere. Falsa
ed erronea rappresentazione di fatto e di diritto. Violazione art.6 L.R. 6/85.
Violazione NTA del P.d.F. vigente in tema di distanze ed I.F.F.
Nella pubblica udienza del 26 novembre 2009 la causa è stata introita per la
decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi che , come risulta dalla documentazione in atti,
nelle more della definizione del giudizio, la ricorrente ha proposto domanda di
condono ai sensi dell’art.32 L.326/03 e L.R. 28/2003 per le opere oggetto del
presente ricorso.
Secondo l'orientamento seguito da questa Sezione, in conformità con il
prevalente indirizzo giurisprudenziale, la presentazione dell'istanza di
sanatoria - sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono - produce
l'effetto di rendere inefficace il pregresso ordine di demolizione e, quindi,
improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse
Invero il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di
sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito
od implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Infatti nell'ipotesi di rigetto dell'istanza l'Amministrazione dovrà adottare un
nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere( in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009 , n.
1211; Consiglio Stato , sez. VI, 07 maggio 2009 , n. 2833 Consiglio Stato , sez.
VI, 12 novembre 2008 , n. 5646).
Tali considerazioni comportano la improcedibilità del ricorso con riferimento al
gravato ordine di demolizione.
Devono, tuttavia, essere esaminati i motivi aggiunti.
Il Comune di Taurisano ha respinto la richiesta di concessione edilizia in
sanatoria rilevando che, trovando applicazione le norme del Programma di
fabbricazione vigente, essendo decorso il periodo di efficacia delle misure di
salvaguardia, “l’intervento proposto non è conforme agli strumenti urbanistici
vigenti in quanto non vengono rispettate le distanze dai confini e viene
superato l’I.F.F. Inoltre la richiesta non si inquadra tra quelli in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo
principale e, a titolo oneroso, non sarebbe compreso tra quelli ammissibili in
assenza di P.P.A. dall’art.6 della L. R.6/85”.
Secondo la ricorrente l’intervento oggetto del richiesto permesso di costruire
in sanatoria ex art.36 del DPR 380/01 rientrerebbe tra quello di cd.
“ristrutturazione edilizia definiti dall’art.3 lett.d) DPR n.380/01” , in quanto
sul fondo esistevano dei fabbricati pericolanti che sono stati demoliti ed al
loro posto realizzato il manufatto del quale è stata ingiunta la demolizione,
sicchè non si applicherebbero le norme urbanistiche richiamate dal Comune.
Le censure sono infondate.
Il concetto di ristrutturazione edilizia, quale enunciato dall'art. 31, lett.
d), l. 5 agosto 1978, n. 431 ("interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), presuppone la
c.d. “fedeltà” della ristruttarazione in quanto modalità estrema di
conservazione dell'edificio preesistente nella sua consistenza strutturale,
essendosi ritenuto che "la ricostruzione di un preesistente fabbricato senza
variazione o alterazione della superficie, volumetria e destinazione d'uso, non
incide sul carico urbanistico già esistente e non è pertanto assoggettato ad
oneri né al rispetto degli indici sopravvenuti" (Cons. St., sez. V, 10 agosto
2000, n. 4397), comprendendosi anche gli interventi consistenti nella
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3
del D.P.R. n.380 del 2001, in parte qua, eliminando la locuzione "fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime
e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e l'ha sostituita con
l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente" (art. 1, lett. a).
Appare pertanto evidente che la nuova costruzione debba conservare le
caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva
ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali
quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo
2008, n. 1177
Nella specie il progetto proposto dalla ricorrente e la allegata relazione
tecnico-illustrativa non fanno alcun riferimento ad edifici preliminarmente
demoliti e poi ricostruiti fedelmente, secondo i suindicati parametri, limitando
la descrizione dell’intervento abusivo da sanare nella descrizione del
fabbricato ( composto da una civile abitazione del tipo duplex dislocata al
piano terra (zona giorno, posto macchina ed accessori) ed al piano primo (zona
notte) aggiungendo che “le strutture in elevazione sono costituite da murature
in mattoni di cemento e conci di tufo le tramezzature interne”.
Inoltre, dalla documentazione esibita in atti, e non smentita dalla ricorrente
con la produzione di efficaci documentazioni, non sussistono precedenti
concessioni edilizie o altri titoli autorizzatori relativamente all’area in
questione.
Appare pertanto evidente come la ricorrente non abbia fornito neppure un inizio
di prova circa la sussistenza di un precedente fabbricato , simile per sagoma e
volumi, oggetto di ristrutturazione edilizia limitandosi a fornire tale
rappresentazione della realtà solo in fase di ricorso giurisdizionale e non
nella fase progettuale.
A prescindere dalla sussistenza di un precedente fabbricato poi demolito e
ristrutturato, la ricorrente non ha fornito neppure la prova della doppia
conformità urbanistica necessaria per l’accoglimento dell’stanza ai sensi
dell’art.36 DPR 380/01.
Peraltro, non può neanche sostenersi che il provvedimento di diniego non
contenesse una idonea e sufficiente motivazione del diniego, risultando
piuttosto indicate le norme urbanistiche violate e l’iter logico-giuridico
seguito dalla P.A. , sicchè l’ulteriore integrazione documentale prodotta dalla
P.A. oggetto dei motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2005, risulta del
tutto irrilevante ai fini citati.
Non sussiste neppure il lamentato difetto di istruttoria atteso che grava sul
richiedente la sanatoria l'onere di fornire quanto meno un principio di prova
sulle condizioni e sulla consistenza dell'abuso, sulla rappresentazione
dell’esistente e del preesistente, spettando invece all'Amministrazione solo il
compito di controllare i dati forniti .
Non avendo la ricorrente fornito dati sufficienti sulla preesistenza di immobili
poi demoliti e fedelmente ricostruiti con le opere oggetto della richiesta
sanatoria , nessun addebito può essere rivolto alla P.A., il cui provvedimento
di diniego risulta quindi esente dalle censure rassegnate nei motivi aggiunti.
Conclusivamente il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte
respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
In parte dichiara improcedibile ed in parte respinge il ricorso di cui in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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