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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 febbraio 2010, n. 438


DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Art. 3 d.P.R. 380/2001 - Modifica ex art. 1 d.lgs. n. 301/2002 - Nuova definizione di ristrutturazione - Caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente - Conservazione. L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, in tema di ristrutturazione edilizia, eliminando la locuzione "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e l'ha sostituita con l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" (art. 1, lett. a). Appare pertanto evidente che la nuova costruzione debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177. Pres. Cavallari, Est. Moro - S.r. (avv. Paladini) c. Comune di Taurisano (avv. Cascione) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 febbraio 2010, n. 438

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00438/2010 REG.SEN.
N. 02108/2003 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2003, proposto da:
Scarlino Rosalba, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paladini, con domicilio eletto presso Salvatore Paladini in Lecce, via M. Stampacchia 9;


contro


Comune di Taurisano, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Cascione, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;

per l'annullamento

-dell’ordinanza n.43/2003 del responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Protezione Civile del Comune di Taurisano del 19.6.2003, notificata il 25.6.2003, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di un fabbricato della superficie coperta di mq 160 ca composto di piano terra e primo piano, della recinzione in muratura e dello stradone esistente;

-del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente del Comune di Taurisano prot.21217 del 2.12.2003, notificato in data 9.12.2003, con il quale è stato negato il permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art.36 DPR 380/01

- della nota prot.9962 del 27.5.2005 del responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Taurisano, di integrazione delle ragioni del diniego di permesso di costruire prot.21217 del 2.12.03, depositata al TAR Lecce in data 3 giugno 2005,

di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la scheda istruttoria ex art.20 co.3 DPR 380/01 redatta il 25.11.2003 dal responsabile del procedimento geom. Santo Ciullo, .


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurisano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 la dott. Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Paladini e Cascione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso all’oggetto la ricorrente ha impugnato l’epigrafata ordinanza con la quale le è stata ingiunta la demolizione di un fabbricato ubicato in C.da Canale Vota.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1)Carenza di motivazione .Eccesso di potere per superficialità dell’istruttoria. Carenza di istruttoria. Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto. Falsa ed erronea applicazione art.7 L.47/85 ora art.31 DPR 380/01. Violazione art.9 L.47/85(ora art.33 DPR 380/01) ed art.31 L.457/78.

2)Violazione del piano di fabbricazione vigente. Eccesso di potere. Manifesta contraddittorietà. Sopraggiunta inefficacia del provvedimento impugnato.

3)Violazione art.41 L.R. 56/80. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

4)Violazione e mancata applicazione di provvedimento giurisdizionale. Mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione falsa ed erronea interpretazione degli artt. 334 e 335 cp.

Nelle more nel giudizio , il Comune di Taurisano adottava provvedimento di diniego del richiesto permesso di costruire ai sensi dell’art.36 DPR 380/01 , sicchè la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tale atto, deducendo le seguenti ulteriori censure:

1)Violazione art.36 DPR 380/2001.Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto. Illegittimità derivata.

2)Carenza di motivazione. Eccesso di potere per superficialità dell’istruttoria. Falsa d erronea applicazione della L.R. 6/1985.

A seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza 386/05, con la quale si ordinava al responsabile del Settore urbanistica di depositare una serie di documenti, ivi compresa una relazione dello stesso, accompagnata dalla documentazione, in ordine alle ragioni che avevano comportato il rigetto dell’istanza, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti anche avverso tale atto, mediante le seguenti censure:

Eccesso di potere, omessa istruttoria. Difetto di motivazione. Superficialità ed erroneità dell’azione amministrativa.

Illegittimità derivata. Violazione art.36 DPR 380/01. Eccesso di potere. Falsa ed erronea rappresentazione di fatto e di diritto. Violazione art.6 L.R. 6/85. Violazione NTA del P.d.F. vigente in tema di distanze ed I.F.F.

Nella pubblica udienza del 26 novembre 2009 la causa è stata introita per la decisione.

Deve preliminarmente rilevarsi che , come risulta dalla documentazione in atti, nelle more della definizione del giudizio, la ricorrente ha proposto domanda di condono ai sensi dell’art.32 L.326/03 e L.R. 28/2003 per le opere oggetto del presente ricorso.

Secondo l'orientamento seguito da questa Sezione, in conformità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace il pregresso ordine di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse

Invero il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

Infatti nell'ipotesi di rigetto dell'istanza l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere( in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009 , n. 1211; Consiglio Stato , sez. VI, 07 maggio 2009 , n. 2833 Consiglio Stato , sez. VI, 12 novembre 2008 , n. 5646).

Tali considerazioni comportano la improcedibilità del ricorso con riferimento al gravato ordine di demolizione.

Devono, tuttavia, essere esaminati i motivi aggiunti.

Il Comune di Taurisano ha respinto la richiesta di concessione edilizia in sanatoria rilevando che, trovando applicazione le norme del Programma di fabbricazione vigente, essendo decorso il periodo di efficacia delle misure di salvaguardia, “l’intervento proposto non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti in quanto non vengono rispettate le distanze dai confini e viene superato l’I.F.F. Inoltre la richiesta non si inquadra tra quelli in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale e, a titolo oneroso, non sarebbe compreso tra quelli ammissibili in assenza di P.P.A. dall’art.6 della L. R.6/85”.

Secondo la ricorrente l’intervento oggetto del richiesto permesso di costruire in sanatoria ex art.36 del DPR 380/01 rientrerebbe tra quello di cd. “ristrutturazione edilizia definiti dall’art.3 lett.d) DPR n.380/01” , in quanto sul fondo esistevano dei fabbricati pericolanti che sono stati demoliti ed al loro posto realizzato il manufatto del quale è stata ingiunta la demolizione, sicchè non si applicherebbero le norme urbanistiche richiamate dal Comune.

Le censure sono infondate.

Il concetto di ristrutturazione edilizia, quale enunciato dall'art. 31, lett. d), l. 5 agosto 1978, n. 431 ("interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), presuppone la c.d. “fedeltà” della ristruttarazione in quanto modalità estrema di conservazione dell'edificio preesistente nella sua consistenza strutturale, essendosi ritenuto che "la ricostruzione di un preesistente fabbricato senza variazione o alterazione della superficie, volumetria e destinazione d'uso, non incide sul carico urbanistico già esistente e non è pertanto assoggettato ad oneri né al rispetto degli indici sopravvenuti" (Cons. St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397), comprendendosi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, in parte qua, eliminando la locuzione "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e l'ha sostituita con l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" (art. 1, lett. a).

Appare pertanto evidente che la nuova costruzione debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177

Nella specie il progetto proposto dalla ricorrente e la allegata relazione tecnico-illustrativa non fanno alcun riferimento ad edifici preliminarmente demoliti e poi ricostruiti fedelmente, secondo i suindicati parametri, limitando la descrizione dell’intervento abusivo da sanare nella descrizione del fabbricato ( composto da una civile abitazione del tipo duplex dislocata al piano terra (zona giorno, posto macchina ed accessori) ed al piano primo (zona notte) aggiungendo che “le strutture in elevazione sono costituite da murature in mattoni di cemento e conci di tufo le tramezzature interne”.

Inoltre, dalla documentazione esibita in atti, e non smentita dalla ricorrente con la produzione di efficaci documentazioni, non sussistono precedenti concessioni edilizie o altri titoli autorizzatori relativamente all’area in questione.

Appare pertanto evidente come la ricorrente non abbia fornito neppure un inizio di prova circa la sussistenza di un precedente fabbricato , simile per sagoma e volumi, oggetto di ristrutturazione edilizia limitandosi a fornire tale rappresentazione della realtà solo in fase di ricorso giurisdizionale e non nella fase progettuale.

A prescindere dalla sussistenza di un precedente fabbricato poi demolito e ristrutturato, la ricorrente non ha fornito neppure la prova della doppia conformità urbanistica necessaria per l’accoglimento dell’stanza ai sensi dell’art.36 DPR 380/01.

Peraltro, non può neanche sostenersi che il provvedimento di diniego non contenesse una idonea e sufficiente motivazione del diniego, risultando piuttosto indicate le norme urbanistiche violate e l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. , sicchè l’ulteriore integrazione documentale prodotta dalla P.A. oggetto dei motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2005, risulta del tutto irrilevante ai fini citati.

Non sussiste neppure il lamentato difetto di istruttoria atteso che grava sul richiedente la sanatoria l'onere di fornire quanto meno un principio di prova sulle condizioni e sulla consistenza dell'abuso, sulla rappresentazione dell’esistente e del preesistente, spettando invece all'Amministrazione solo il compito di controllare i dati forniti .

Non avendo la ricorrente fornito dati sufficienti sulla preesistenza di immobili poi demoliti e fedelmente ricostruiti con le opere oggetto della richiesta sanatoria , nessun addebito può essere rivolto alla P.A., il cui provvedimento di diniego risulta quindi esente dalle censure rassegnate nei motivi aggiunti.

Conclusivamente il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


In parte dichiara improcedibile ed in parte respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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