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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 9 febbraio 2010, n. 525



INQUINAMENTO ACUSTICO - Deroga agli orari di apertura di esercizi commerciali - Autorizzazione - Liberatoria del privato cittadino residente in prossimità dell’esercizio - Rilevanza - Esclusione - Funzioni comunali di carattere pubblicistico - Verifica circa l’effettiva mancanza di elementi perturbatori per la qualità della vita.
Nonostante la previsione di una liberatoria del privato cittadino che risiede in prossimità dell’esercizio dal quale possono propagarsi rumori e, in genere, emissioni disturbanti per la pubblica quiete, la valutazione della possibilità di autorizzare una deroga agli orari di apertura degli esercizi commerciali resta pur sempre demandata alla discrezionalità della P.a. Quest’ultima è tenuta ad effettuare senz’altro una verifica circa la effettiva mancanza o insussistenza di elementi perturbatori per la qualità della vita di cittadini che risiedono in adiacenza ad un pubblico esercizio, e non può abdicare a fondamentali funzioni di carattere pubblicistico pur in presenza di una manifestazione di volontà del privato non ostativa alla deroga. Pres. Ravalli, Est. Dibello - L. s.r.l. (avv.ti Greco, Orlandini e Tuccari) c. Comune di Manduria (avv. Rollo). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 9 febbraio 2010, n. 525

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00525/2010 REG.SEN.
N. 00881/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 881 del 2007, proposto da:
La Buvette Srl, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fernando Greco, Alessandro Orlandini, Francesco Tuccari, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rollo, con domicilio eletto presso Raffaele Antonio Fatano in Lecce, via Lupiae 34;

nei confronti di

Nardelli Francesco ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Piccione, con domicilio eletto presso Oronzo Valletta in Lecce, via G. D'Annunzio,58/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza del sindaco del comune di Manduria 20.03.2007 n.57, pubblicata all’albo pretorio dello stesso comune dal 21.3.2007 al 5.4.2007;

-di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nardelli Francesco ed Altri;

Viste le memorie difensive;

visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti di ricorso ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2008 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.ti Orlandini, Tuccari, Rollo e Piccione ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con l’ordinanza richiamata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Manduria ha disciplinato l’orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale.

Nel contesto del provvedimento, dopo la previsione di fasce orarie di apertura e chiusura minima e massima delle attività nel periodo estivo ed in quello invernale , è stata inclusa una clausola finale che regolamenta le deroghe all’orario.

Le deroghe all’orario sono state concepite stabilendosi che “ nell’interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze dei cittadini e degli operatori economici, in considerazione delle consuetudini locali, possono essere concesse eccezionalmente dal Sindaco autorizzazioni di deroga per apertura dalle ore 0.00 alle ore 24.00 allorchè l’esercizio non arrechi disturbo ai residenti delle case adiacenti comprovando la circostanza con apposita liberatoria , oppure dimostrando l’inesistenza di residenze in adiacenza”

La società ricorrente, interessata a conseguire una autorizzazione in deroga, dopo aver chiesto ad un cittadino residente in adiacenza all’esercizio pubblico, la sottoscrizione di apposita liberatoria ottenendone un reiterato rifiuto , ha impugnato l’ordinanza sindacale per i seguenti motivi :

I- violazione e falsa applicazione artt 8 , comma 1 l 25.08.1991, n.287 e 20 del piano di sviluppo commerciale per i pubblici esercizi di Manduria; falsa ed erronea presupposizione ; carenza istruttoria; illogicità;

II – falsa ed erronea presupposizione ; sviamento; illogicità; irrazionalità; disparità di trattamento; manifesta ingiustizia;

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato .

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Nardelli Francesco, Dimitri Ornella Rosaria, Nardelli Pierpaolo e Nardelli Raffaele che hanno insistito per la infondatezza del ricorso .

La società ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti di ricorso una nota dirigenziale con la quale, dopo la temporanea chiusura dell’esercizio , disposta dal sindaco di Manduria con ordinanza 10 luglio 2007, n.167a motivo del superamento dei limiti di inquinamento acustico negli ambienti di vita del controinteressato Nardelli, si è data ancora una volta risposta negativa alla richiesta di autorizzazione in deroga , per l’apertura dell’esercizio gestito dalla ricorrente, essenzialmente per mancanza di liberatoria da parte di uno dei cittadini residenti in adiacenza.

La tesi difensiva sviluppata avverso la nota in questione poggia sulla incompetenza del dirigente ad adottare un provvedimento in subiecta materia; sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; inoltre, si sostiene che la nota impugnata non fa che confermare il non corretto uso del potere di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi in esame , soprattutto perché la possibilità di una deroga è affidata essenzialmente al libero arbitrio del privato.

La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 16 luglio 2008.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Nella fattispecie concreta risulta che il potere di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di esercizi pubblici nel territorio comunale è stato esercitato nel rispetto del principio del giusto procedimento e, correlativamente, della necessità di una previa audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di operatori commerciali.

Invero, al di là della esplicitazione contenuta nel provvedimento impugnato, circa la preventiva audizione delle organizzazioni di categoria di lavoratori dipendenti e consumatori , occorre tener presente il coinvolgimento effettivo delle associazioni degli esercenti operative nel territorio comunale.

Di tanto rendono ragione le note del 24.11.2006, 4.12.2006, 21.12.2006, 4.1.2007, 15.1.2007 dalla cui lettura risulta la informazione ed il reale coinvolgimento, nella fase prodromica alla adozione del provvedimento, delle associazioni degli esercenti.

Appare significativa, in questa prospettiva la nota del 15 gennaio 2007, con la quale il rappresentante della associazione “Le Vetrine del Centro” ringrazia l’amministrazione ed il sindaco “per aver evidenziato il problema in oggetto e aver reso partecipi tutte le associazioni nella stesura di detta delibera che si andrà a determinare”.

In questa prospettiva non può darsi rilievo alla dedotta mancata partecipazione della azienda di promozione turistica al procedimento preparatorio della ordinanza gravata in principalità.

Occorre infatti evidenziare che, indipendentemente dalle previsioni del piano di sviluppo commerciale , che non contempla la necessità di coinvolgere detta associazione nel procedimento di regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici, la società ricorrente non è munita di legittimazione a far valere la violazione eventuale delle garanzie partecipative che ha inciso nella sfera giuridica di una associazione di promozione turistica , attesa la sua qualità di operatore commerciale.

Deve poi affrontarsi il tema delle modalità attraverso le quali l’amministrazione comunale ha inteso disciplinare le deroghe agli orari di apertura e chiusura degli esercizi.

Sotto tale profilo, la società ricorrente ha lamentato “il trasferimento della funzione conformativa della disciplina degli orari di attività degli esercizi , di esclusiva spettanza della amministrazione, dalla mano pubblica a quella privata”, una volta che si rimette al privato residente in adiacenza all’esercizio la facoltà di rilasciare dichiarazione liberatoria in ordine alla insussistenza di elementi di disturbo della propria quiete.

La tesi non può condividersi.

La struttura della clausola di deroga agli orari contemplata nell’ordinanza sindacale non autorizza a ritenere che si dia vita ad un improprio trasferimento di funzioni dalla mano pubblica a quella privata.

Nonostante la previsione di una liberatoria del privato cittadino che risiede in prossimità dell’esercizio dal quale possono propagarsi rumori e, in genere, emissioni disturbanti per la pubblica quiete, la valutazione della possibilità di autorizzare una deroga agli orari di apertura degli esercizi resta pur sempre demandata alla discrezionalità della P.a.

Quest’ultima è tenuta ad effettuare senz’altro una verifica circa la effettiva mancanza o insussistenza di elementi perturbatori per la qualità della vita di cittadini che risiedono in adiacenza ad un pubblico esercizio, e non può abdicare a fondamentali funzioni di carattere pubblicistico pur in presenza di una manifestazione di volontà del privato non ostativa alla deroga.

Questa peculiare configurazione della clausola di deroga e, in definitiva, la natura meramente partecipativa del ruolo del privato al procedimento di deroga, senza alcun indebito o improprio trasferimento di funzioni pubbliche è finanche confermata dal carattere eccezionale della deroga medesima, espressamente dichiarato nel corpo dell’ordinanza di cui si discute .

Le statuizioni contenute nella nota impugnata con motivi aggiunti di ricorso appaiono dunque pienamente coerenti al concreto atteggiarsi del meccanismo di deroga agli orari di apertura degli esercizi di cui si controverte.

Il ricorso è conclusivamente infondato.

Le spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:



Aldo Ravalli, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                          IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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