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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione -
Esigenze dei gestori - Art. 86, c. 3, d.lgs. n. 259/2003. La scelta dei siti
su cui localizzare gli impianti di telefonia mobile non può prescindere dalla
preventiva valutazione delle esigenze dei gestori della rete telefonica di
assicurare una corretta erogazione del servizio attraverso la migliore copertura
possibile del segnale su tutto il territorio. Come è noto, infatti, l’art. 86,
comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 equipara espressamente gli impianti per la
telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria ed il successivo art. 90
li qualifica come opere di pubblica utilità. Ne consegue che i gestori sono
obbligati ad installare la rete telefonica secondo criteri tecnico-scientifici
precisi e ciò al fine di erogare il servizio pubblico di telefonia mobile in
maniera omogenea su tutto il territorio. Pres. Costantini, Est. De Mattia - S.S.
e altri (avv. Mormandi) c. Comune di Nardò (avv. Geusa). TAR PUGLIA, Lecce,
Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Installazione in zone
residenziali - Osservanza dei valori di campo elettromagnetico fissati dal
legislatore - Principio di precauzione - Art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n.
36/2001 - Art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003. La normativa
attualmente vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici non esclude in maniera tassativa l’installazione degli impianti
di telefonia nelle zone residenziali, ma piuttosto la subordina all’osservanza
di valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore in attuazione del
principio di precauzione (cfr. art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2001 e
art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003). Pres. Costantini, Est. De
Mattia - S.S. e altri (avv. Mormandi) c. Comune di Nardò (avv. Geusa). TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00545/2010 REG.SEN.
N. 00139/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 139 del 2009, proposto da:
Siciliano Salvatore ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi,
con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, n.
23;
contro
Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Geusa, con domicilio
eletto presso l’avv. Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi, n. 43;
nei confronti di
Ericsson Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Sartorio ed Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso quest’ultimo in
Lecce, via Zanardelli, n. 7;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire n. 21/08 del 20 ottobre 2008 (di cui si conoscono
solo gli estremi), con il quale si presume sia stata autorizzata l'installazione
di una stazione radio base UMTS sulla porzione di territorio sito in Santa
Caterina (Nardò), località "Vacanze Serene", distinto in catasto al foglio n.
127, particella 344;
- della delibera G.C. n. 58/08 del 7 marzo 2008, con la quale l'Amministrazione
Comunale resistente ha concesso ad Ericsson S.p.a. la disponibilità del sito
sulla porzione di terreno predetta, appartenente al demanio comunale;
- degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con riserva di
proporre motivi aggiunti al momento della loro conoscenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ericsson Telecomunicazioni Spa;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore per l'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 la dott.ssa
Simona De Mattia; uditi, altresì, l’avv. Giovanni Calabro, in sostituzione
dell’avv. Giuseppe Mormandi, per i ricorrenti, l’avv. Annarita Marasco, in
sostituzione dell’avv. Gianpiero Geusa, per il Comune di Nardò e l’avv. Antonio
Nichil, in sostituzione degli avv.ti Giuseppe Sartorio ed Angelo Vantaggiato,
per la Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con istanze assunte al protocollo del Comune di Nardò in data 9 agosto 2007,
rispettivamente n. SNS/BA/U-07:283 e SNS/BA/U-07:280, la società Ericsson
Telecomunicazioni richiedeva la concessione e/o locazione della porzione di
terreno sito in località Vacanze Serene del suddetto Comune, contraddistinta in
catasto al foglio n. 127, particella 344, per l’installazione di una Stazione
Radio Base per telefonia mobile, tipologia U.M.T.S., nonché i titoli abilitativi
necessari alla realizzazione dell’impianto.
A tal fine veniva avviata l’istruttoria volta ad acquisire le autorizzazioni ed
i nulla osta dei competenti organi tecnici. In particolare, con nota prot. 4924
del 27 agosto 2007, l’ARPA Puglia rilasciava il proprio parere tecnico
preventivo favorevole alla realizzazione dell’impianto.
Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 7 marzo 2008, il Comune di Nardò
stabiliva di autorizzare la società Ericsson all’installazione della stazione
radio base sul sito richiesto, fissando in anni sei la durata della concessione,
al canone di € 10.000,00 annui.
Successivamente, la società Ericsson Telecomunicazioni provvedeva a depositare
presso il Comune di Nardò il Piano Annuale di Installazione previsto per il
comune medesimo (cfr. nota prot. U/DAG/330/2008 del 21.3.2008), nonché i Piani
Annuali di Installazione previsti per tutti i comuni della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 5/2002 (cfr. nota prot. U/DAG/375/2008 del 26.3.2008).
Venivano, altresì, eseguiti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla
vigente normativa (pubblicazione di avviso di inoltro del Piano sul BURP n. 81
del 22.5.2008 e su due quotidiani a diffusione regionale).
Con provvedimento n. 45 dell’11.04.2008, il Settore Urbanistica e Ambiente del
Comune di Nardò rilasciava il proprio nulla osta, accertata la compatibilità
dell’impianto con l’ambiente circostante, a sua volta ritenuto legittimo dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per
territorio, con nota prot. 840/BAP del 17.6.2008.
Al termine dell’istruttoria, con provvedimento conclusivo n. 21 del 20.10.2008 a
firma del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il Comune
assentiva l’installazione dell’impianto in questione.
Avverso i provvedimenti n. 21 del 20.10.2008 e n. 58 del 7.3.2008 del Comune di
Nardò veniva proposto il presente ricorso, con cui i ricorrenti, proprietari di
immobili ubicati nelle vicinanze del sito interessato dall’installazione della
stazione radio base, hanno lamentato l’illegittimità dei suddetti atti per
violazione del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 26/2004,
come modificata dalla delibera di C.C. n. 23/2006, della Legge Regionale n.
5/2002, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché la violazione del principio
di buon andamento, l’eccesso di potere per insufficienza di istruttoria ed
irragionevolezza, la violazione degli obblighi nascenti da precedenti accordi di
lottizzazione.
Con atto depositato in data 28 gennaio 2009 si costituiva in giudizio la
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., deducendo l’inammissibilità ed irricevibilità
del proposto ricorso e lamentandone, nel merito, l’infondatezza.
Successivamente, la stessa Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. proponeva ricorso
incidentale con cui ha chiesto l’annullamento del Regolamento Comunale approvato
con deliberazione di C.C. n. 23 del 3.4.2006, con particolare riferimento
all’art. 5, nell’ipotesi in cui il criterio di scelta delle aree su cui ubicare
impianti di telefonia mobile ivi previsto debba essere ritenuto vincolante e
preclusivo del diverso criterio dell’effettiva operatività ed efficienza della
rete.
Con atto depositato in data 27 febbraio 2009 si costituiva in giudizio il Comune
intimato.
Con ordinanza n. 214/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del 26 febbraio
2009 da questo Tribunale, veniva respinta l’istanza cautelare avanzata dai
ricorrenti.
Alla Pubblica Udienza del 16 luglio 2009 la causa, su istanza delle parti,
veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Pur prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate
dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. nel controricorso depositato in data 28
gennaio 2009 e meglio articolate nella memoria depositata il 24 febbraio 2009,
il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia comunque infondato nel
merito e che vada, pertanto, respinto.
I ricorrenti lamentano innanzitutto la mancanza di attività istruttoria volta ad
accertare che l’impianto in questione non potesse essere realizzato altrove.
L’art. 5, commi 3 e 4, del Regolamento Comunale approvato con delibera n.
23/2006, infatti, prevederebbe un ordine di priorità per la scelta dei siti su
cui localizzare gli impianti per la telefonia mobile, in base al quale, ferma
restando l’ubicazione preferenziale su aree ed immobili di proprietà comunale,
detti siti andrebbero individuati prioritariamente tra le aree agricole,
boschive o comunque verdi non attrezzate e non abitate ed, in ultima analisi,
tra le “altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e con i seguenti
vincoli: adeguata distanza dalle scuole, ospedali, case di cura, aree verdi
attrezzate, aree destinate”. Asseriscono, inoltre, i ricorrenti che i
provvedimenti impugnati sarebbero privi di motivazione in ordine alle ragioni
che avrebbero indotto il comune a localizzare l’impianto de quo proprio nel sito
di “Vacanze Serene” e non altrove.
La censura, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa.
Ed invero, come sostenuto dalla giurisprudenza ormai consolidata, peraltro
avallata da questo stesso Tribunale (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno
2006, n. 3734; TAR Puglia – Lecce, sez. II, 23 maggio 2006, n. 2967 e 10 aprile
2007, n. 1553), la scelta dei siti su cui localizzare gli impianti di telefonia
mobile non può prescindere dalla preventiva valutazione delle esigenze dei
gestori della rete telefonica di assicurare una corretta erogazione del servizio
attraverso la migliore copertura possibile del segnale su tutto il territorio.
Come è noto, infatti, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 equipara
espressamente gli impianti per la telefonia mobile alle opere di urbanizzazione
primaria ed il successivo art. 90 li qualifica come opere di pubblica utilità.
Ne consegue che i gestori sono obbligati ad installare la rete telefonica
secondo criteri tecnico-scientifici precisi e ciò al fine di erogare il servizio
pubblico di telefonia mobile in maniera omogenea su tutto il territorio.
In proposito si osserva come il Regolamento del Comune di Nardò sopra citato è
stato oggetto di emendamento ad opera della delibera di Consiglio Comunale n.
23/2006, a seguito delle pronunce di annullamento di questo Tribunale (cfr.
sent. n. 1553/2007 cit.), in quanto ritenuto illegittimo nella parte in cui
introduceva divieti generalizzati di installazione degli impianti de quibus
senza tener conto degli aspetti di carattere tecnico-scientifico ed urbanistico
relativi alle installazioni medesime; esso, nell’individuare le aree per la
scelta dei siti in ordine di priorità (art. 5, comma 4), prevede che
l’ubicazione degli impianti di telefonia mobile possa avvenire anche su altre
aree “solo se tutte le precedenti sono precluse”. Come correttamente asserito
dalla controinteressata Ericsson nella memoria del 10.02.2009, il concetto di
preclusione contenuto nella disposizione regolamentare citata non può che
confermare che la scelta dei siti deve essere effettuata tenendo conto delle
esigenze di copertura del segnale telefonico, a garanzia di un’ottimale
erogazione del servizio pubblico di telefonia. Se così non fosse, il regolamento
comunale sarebbe, in parte qua, ancora una volta illegittimo.
Il Comune di Nardò, pertanto, ha interpretato ed applicato la norma
regolamentare nell’unico modo in cui essa può essere intesa: l’art. 5 del
Regolamento, infatti, individua un ordine di priorità che va rispettato
compatibilmente con le esigenze del gestore; qualora i siti indicati dalla norma
siano preclusi (ossia non siano idonei a garantire l’efficienza del servizio di
telefonia in relazione alla necessità di copertura del segnale e di completezza
della rete telefonica), è possibile l’ubicazione degli impianti in altre aree,
purchè venga osservata un’ “adeguata distanza dalle scuole, ospedali, case di
cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare
densità abitativa ed in generale da aree sensibili così definite dall’art. 3 LR
n. 5/02, in relazione ai valori accertati del campo magnetico di fondo”. E’
palese, quindi, che la possibilità di ubicazione degli impianti in altre aree
sia concessa dal Regolamento proprio nelle ipotesi in cui i siti specificamente
e gradatamente individuati dall’art. 5, comma 4, citato non siano idonei a
garantire le esigenze di copertura del segnale telefonico.
Ciò posto, i ricorrenti lamentano che il Comune, nel rilasciare i provvedimenti
concessori ed autorizzativi impugnati, abbia omesso l’attività istruttoria
necessaria a poter escludere l’ubicazione dell’impianto in altri siti, in quanto
di detta attività istruttoria non vi sarebbe traccia nella parte motiva degli
stessi provvedimenti.
La censura non convince. L’individuazione del sito interessato
dall’installazione in località Santa Caterina di Nardò, infatti, discende dalla
necessità, documentata attraverso gli allegati tecnici depositati agli atti, di
garantire la copertura del segnale telefonico e quindi l’effettività del
servizio pubblico di telefonia UMTS nella zona predetta. Nello stesso Piano di
Installazione del Comune di Nardò per l’anno 2008 si legge che tra i candidati
individuati per l’ubicazione delle stazioni radiobase vi è il sito “Vacanze
Serene” e ciò “per consentire il rispetto dei requisiti di capacità e qualità
necessari a garantire che la vasta gamma di servizi UMTS sia fruibile in un’area
pari ad almeno 80% del territorio della città”. Dall’esame della documentazione
agli atti si evince che l’individuazione dell’area è stata il frutto di una
intesa tra la società Ericsson Telecomunicazioni ed il Comune di Nardò per far
fronte all’esigenza concreta di assicurare la copertura del segnale UMTS su
tutto il territorio comunale; quest’ultimo ha, altresì, provveduto a dare avvio
ad una complessa istruttoria, finalizzata ad acquisire i pareri dei competenti
organi tecnici, prima di assentire definitivamente la realizzazione
dell’impianto nel sito individuato (il che emerge, peraltro, dalla parte motiva
del provvedimento conclusivo n. 21/2008 e della delibera di Giunta Comunale n.
58/2008).
Né può ritenersi violato l’art. 5, comma 4, del Regolamento Comunale citato
nella parte in cui, pur consentendo l’ubicazione degli impianti de quibus in
“altre aree”, vincola tale possibilità al rispetto del limite dell’ “adeguata
distanza” da taluni edifici ed aree sensibili.
I ricorrenti asseriscono, infatti, che nell’area in questione sono oggi presenti
talune attrezzature destinate al tempo libero ed all’attività ricreativa di
bambini e ragazzi (verde attrezzato, campo da calcio e basket), nonché una
struttura destinata alla celebrazione della Santa Messa nel periodo estivo.
In realtà, tenuto anche conto della documentazione fotografica allegata, il
Collegio ha avuto modo di constatare che trattasi di strutture destinate ad
essere utilizzate solo occasionalmente e per un limitato periodo di tempo (per
lo più durante i mesi estivi dai villeggianti) e che la zona non sia densamente
abitata.
Si deve peraltro osservare che la normativa attualmente vigente in materia di
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non esclude in maniera
tassativa l’installazione degli impianti di telefonia nelle zone residenziali,
ma piuttosto la subordina all’osservanza di valori di campo elettromagnetico
fissati dal legislatore in attuazione del principio di precauzione. In proposito
si cita l’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2001, secondo cui il
“valore di attenzione è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere,
superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso
costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a
lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla
legge”; ancora, l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 stabilisce
che “a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a
lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle
suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come
ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari,
si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B”.
Dalla lettura delle norme suddette si ricava che la realizzazione di impianti di
telefonia nelle zone residenziali non è di per sé vietata, ma è consentita con
il limite dell’osservanza di determinati valori di campo elettromagnetico.
Nel caso di specie, pur volendo considerare il carattere residenziale del sito
“Vacanze Serene”, il Comune ha provveduto ad acquisire il parere favorevole
dell’ARPA Puglia n. 4924 del 27 agosto 2007, secondo cui “si valuta l’impianto
compatibile coi valori di cui al DPCM 08/07/2003”, con la conseguenza che alcuna
illegittimità è dato riscontrare nei provvedimenti impugnati neppure sotto
questo profilo.
Anche le ultime censure avanzate dai ricorrenti (asserito contrasto con la
destinazione F11/12 impressa all’area dallo strumento urbanistico e violazione
di precedenti accordi di lottizzazione) non possono essere accolte.
Pur prescindendo, infatti, dall’avvenuta decadenza o meno dei vincoli suddetti,
volti a destinare l’area in questione alla localizzazione di strutture
scolastiche, culturali o socio-assistenziali, ovvero a farne una piazza e centro
di quartiere, essi non privano comunque il Comune della possibilità di adottare
scelte urbanistiche diverse, che nella specie si giustificano con la preminente
esigenza di interesse pubblico di garantire l’effettiva erogazione del servizio
di telefonia mobile in maniera uniforme su tutto il territorio.
Per le considerazioni sopra esposte, quindi, il Collegio ritiene che il ricorso
principale sia da respingere perché infondato e che, conseguentemente, il
ricorso incidentale della Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. debba essere
dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle
spese del giudizio tra le parti, atteso, da un lato, la complessità della
questione trattata e, dall’altro, il tenore della norma regolamentare impugnata,
la cui formulazione ha indotto la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a proporre
ricorso incidentale per la tutela dei propri interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Paolo Marotta, Referendario
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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