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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione - Esigenze dei gestori - Art. 86, c. 3, d.lgs. n. 259/2003.
La scelta dei siti su cui localizzare gli impianti di telefonia mobile non può prescindere dalla preventiva valutazione delle esigenze dei gestori della rete telefonica di assicurare una corretta erogazione del servizio attraverso la migliore copertura possibile del segnale su tutto il territorio. Come è noto, infatti, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 equipara espressamente gli impianti per la telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria ed il successivo art. 90 li qualifica come opere di pubblica utilità. Ne consegue che i gestori sono obbligati ad installare la rete telefonica secondo criteri tecnico-scientifici precisi e ciò al fine di erogare il servizio pubblico di telefonia mobile in maniera omogenea su tutto il territorio. Pres. Costantini, Est. De Mattia - S.S. e altri (avv. Mormandi) c. Comune di Nardò (avv. Geusa). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Installazione in zone residenziali - Osservanza dei valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore - Principio di precauzione - Art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2001 - Art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003. La normativa attualmente vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non esclude in maniera tassativa l’installazione degli impianti di telefonia nelle zone residenziali, ma piuttosto la subordina all’osservanza di valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore in attuazione del principio di precauzione (cfr. art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2001 e art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003). Pres. Costantini, Est. De Mattia - S.S. e altri (avv. Mormandi) c. Comune di Nardò (avv. Geusa). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 545

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00545/2010 REG.SEN.
N. 00139/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 139 del 2009, proposto da:
Siciliano Salvatore ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;

contro

Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Geusa, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi, n. 43;

nei confronti di

Ericsson Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sartorio ed Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via Zanardelli, n. 7;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del permesso di costruire n. 21/08 del 20 ottobre 2008 (di cui si conoscono solo gli estremi), con il quale si presume sia stata autorizzata l'installazione di una stazione radio base UMTS sulla porzione di territorio sito in Santa Caterina (Nardò), località "Vacanze Serene", distinto in catasto al foglio n. 127, particella 344;

- della delibera G.C. n. 58/08 del 7 marzo 2008, con la quale l'Amministrazione Comunale resistente ha concesso ad Ericsson S.p.a. la disponibilità del sito sulla porzione di terreno predetta, appartenente al demanio comunale;

- degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con riserva di proporre motivi aggiunti al momento della loro conoscenza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ericsson Telecomunicazioni Spa;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per l'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 la dott.ssa Simona De Mattia; uditi, altresì, l’avv. Giovanni Calabro, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Mormandi, per i ricorrenti, l’avv. Annarita Marasco, in sostituzione dell’avv. Gianpiero Geusa, per il Comune di Nardò e l’avv. Antonio Nichil, in sostituzione degli avv.ti Giuseppe Sartorio ed Angelo Vantaggiato, per la Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con istanze assunte al protocollo del Comune di Nardò in data 9 agosto 2007, rispettivamente n. SNS/BA/U-07:283 e SNS/BA/U-07:280, la società Ericsson Telecomunicazioni richiedeva la concessione e/o locazione della porzione di terreno sito in località Vacanze Serene del suddetto Comune, contraddistinta in catasto al foglio n. 127, particella 344, per l’installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile, tipologia U.M.T.S., nonché i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell’impianto.

A tal fine veniva avviata l’istruttoria volta ad acquisire le autorizzazioni ed i nulla osta dei competenti organi tecnici. In particolare, con nota prot. 4924 del 27 agosto 2007, l’ARPA Puglia rilasciava il proprio parere tecnico preventivo favorevole alla realizzazione dell’impianto.

Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 7 marzo 2008, il Comune di Nardò stabiliva di autorizzare la società Ericsson all’installazione della stazione radio base sul sito richiesto, fissando in anni sei la durata della concessione, al canone di € 10.000,00 annui.

Successivamente, la società Ericsson Telecomunicazioni provvedeva a depositare presso il Comune di Nardò il Piano Annuale di Installazione previsto per il comune medesimo (cfr. nota prot. U/DAG/330/2008 del 21.3.2008), nonché i Piani Annuali di Installazione previsti per tutti i comuni della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 5/2002 (cfr. nota prot. U/DAG/375/2008 del 26.3.2008).

Venivano, altresì, eseguiti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla vigente normativa (pubblicazione di avviso di inoltro del Piano sul BURP n. 81 del 22.5.2008 e su due quotidiani a diffusione regionale).

Con provvedimento n. 45 dell’11.04.2008, il Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò rilasciava il proprio nulla osta, accertata la compatibilità dell’impianto con l’ambiente circostante, a sua volta ritenuto legittimo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio, con nota prot. 840/BAP del 17.6.2008.

Al termine dell’istruttoria, con provvedimento conclusivo n. 21 del 20.10.2008 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il Comune assentiva l’installazione dell’impianto in questione.

Avverso i provvedimenti n. 21 del 20.10.2008 e n. 58 del 7.3.2008 del Comune di Nardò veniva proposto il presente ricorso, con cui i ricorrenti, proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze del sito interessato dall’installazione della stazione radio base, hanno lamentato l’illegittimità dei suddetti atti per violazione del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 26/2004, come modificata dalla delibera di C.C. n. 23/2006, della Legge Regionale n. 5/2002, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché la violazione del principio di buon andamento, l’eccesso di potere per insufficienza di istruttoria ed irragionevolezza, la violazione degli obblighi nascenti da precedenti accordi di lottizzazione.

Con atto depositato in data 28 gennaio 2009 si costituiva in giudizio la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., deducendo l’inammissibilità ed irricevibilità del proposto ricorso e lamentandone, nel merito, l’infondatezza.

Successivamente, la stessa Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. proponeva ricorso incidentale con cui ha chiesto l’annullamento del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 3.4.2006, con particolare riferimento all’art. 5, nell’ipotesi in cui il criterio di scelta delle aree su cui ubicare impianti di telefonia mobile ivi previsto debba essere ritenuto vincolante e preclusivo del diverso criterio dell’effettiva operatività ed efficienza della rete.

Con atto depositato in data 27 febbraio 2009 si costituiva in giudizio il Comune intimato.

Con ordinanza n. 214/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2009 da questo Tribunale, veniva respinta l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti.

Alla Pubblica Udienza del 16 luglio 2009 la causa, su istanza delle parti, veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO


Pur prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. nel controricorso depositato in data 28 gennaio 2009 e meglio articolate nella memoria depositata il 24 febbraio 2009, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia comunque infondato nel merito e che vada, pertanto, respinto.

I ricorrenti lamentano innanzitutto la mancanza di attività istruttoria volta ad accertare che l’impianto in questione non potesse essere realizzato altrove. L’art. 5, commi 3 e 4, del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 23/2006, infatti, prevederebbe un ordine di priorità per la scelta dei siti su cui localizzare gli impianti per la telefonia mobile, in base al quale, ferma restando l’ubicazione preferenziale su aree ed immobili di proprietà comunale, detti siti andrebbero individuati prioritariamente tra le aree agricole, boschive o comunque verdi non attrezzate e non abitate ed, in ultima analisi, tra le “altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e con i seguenti vincoli: adeguata distanza dalle scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate”. Asseriscono, inoltre, i ricorrenti che i provvedimenti impugnati sarebbero privi di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero indotto il comune a localizzare l’impianto de quo proprio nel sito di “Vacanze Serene” e non altrove.

La censura, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa.

Ed invero, come sostenuto dalla giurisprudenza ormai consolidata, peraltro avallata da questo stesso Tribunale (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3734; TAR Puglia – Lecce, sez. II, 23 maggio 2006, n. 2967 e 10 aprile 2007, n. 1553), la scelta dei siti su cui localizzare gli impianti di telefonia mobile non può prescindere dalla preventiva valutazione delle esigenze dei gestori della rete telefonica di assicurare una corretta erogazione del servizio attraverso la migliore copertura possibile del segnale su tutto il territorio. Come è noto, infatti, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 equipara espressamente gli impianti per la telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria ed il successivo art. 90 li qualifica come opere di pubblica utilità. Ne consegue che i gestori sono obbligati ad installare la rete telefonica secondo criteri tecnico-scientifici precisi e ciò al fine di erogare il servizio pubblico di telefonia mobile in maniera omogenea su tutto il territorio.

In proposito si osserva come il Regolamento del Comune di Nardò sopra citato è stato oggetto di emendamento ad opera della delibera di Consiglio Comunale n. 23/2006, a seguito delle pronunce di annullamento di questo Tribunale (cfr. sent. n. 1553/2007 cit.), in quanto ritenuto illegittimo nella parte in cui introduceva divieti generalizzati di installazione degli impianti de quibus senza tener conto degli aspetti di carattere tecnico-scientifico ed urbanistico relativi alle installazioni medesime; esso, nell’individuare le aree per la scelta dei siti in ordine di priorità (art. 5, comma 4), prevede che l’ubicazione degli impianti di telefonia mobile possa avvenire anche su altre aree “solo se tutte le precedenti sono precluse”. Come correttamente asserito dalla controinteressata Ericsson nella memoria del 10.02.2009, il concetto di preclusione contenuto nella disposizione regolamentare citata non può che confermare che la scelta dei siti deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze di copertura del segnale telefonico, a garanzia di un’ottimale erogazione del servizio pubblico di telefonia. Se così non fosse, il regolamento comunale sarebbe, in parte qua, ancora una volta illegittimo.

Il Comune di Nardò, pertanto, ha interpretato ed applicato la norma regolamentare nell’unico modo in cui essa può essere intesa: l’art. 5 del Regolamento, infatti, individua un ordine di priorità che va rispettato compatibilmente con le esigenze del gestore; qualora i siti indicati dalla norma siano preclusi (ossia non siano idonei a garantire l’efficienza del servizio di telefonia in relazione alla necessità di copertura del segnale e di completezza della rete telefonica), è possibile l’ubicazione degli impianti in altre aree, purchè venga osservata un’ “adeguata distanza dalle scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa ed in generale da aree sensibili così definite dall’art. 3 LR n. 5/02, in relazione ai valori accertati del campo magnetico di fondo”. E’ palese, quindi, che la possibilità di ubicazione degli impianti in altre aree sia concessa dal Regolamento proprio nelle ipotesi in cui i siti specificamente e gradatamente individuati dall’art. 5, comma 4, citato non siano idonei a garantire le esigenze di copertura del segnale telefonico.

Ciò posto, i ricorrenti lamentano che il Comune, nel rilasciare i provvedimenti concessori ed autorizzativi impugnati, abbia omesso l’attività istruttoria necessaria a poter escludere l’ubicazione dell’impianto in altri siti, in quanto di detta attività istruttoria non vi sarebbe traccia nella parte motiva degli stessi provvedimenti.

La censura non convince. L’individuazione del sito interessato dall’installazione in località Santa Caterina di Nardò, infatti, discende dalla necessità, documentata attraverso gli allegati tecnici depositati agli atti, di garantire la copertura del segnale telefonico e quindi l’effettività del servizio pubblico di telefonia UMTS nella zona predetta. Nello stesso Piano di Installazione del Comune di Nardò per l’anno 2008 si legge che tra i candidati individuati per l’ubicazione delle stazioni radiobase vi è il sito “Vacanze Serene” e ciò “per consentire il rispetto dei requisiti di capacità e qualità necessari a garantire che la vasta gamma di servizi UMTS sia fruibile in un’area pari ad almeno 80% del territorio della città”. Dall’esame della documentazione agli atti si evince che l’individuazione dell’area è stata il frutto di una intesa tra la società Ericsson Telecomunicazioni ed il Comune di Nardò per far fronte all’esigenza concreta di assicurare la copertura del segnale UMTS su tutto il territorio comunale; quest’ultimo ha, altresì, provveduto a dare avvio ad una complessa istruttoria, finalizzata ad acquisire i pareri dei competenti organi tecnici, prima di assentire definitivamente la realizzazione dell’impianto nel sito individuato (il che emerge, peraltro, dalla parte motiva del provvedimento conclusivo n. 21/2008 e della delibera di Giunta Comunale n. 58/2008).

Né può ritenersi violato l’art. 5, comma 4, del Regolamento Comunale citato nella parte in cui, pur consentendo l’ubicazione degli impianti de quibus in “altre aree”, vincola tale possibilità al rispetto del limite dell’ “adeguata distanza” da taluni edifici ed aree sensibili.

I ricorrenti asseriscono, infatti, che nell’area in questione sono oggi presenti talune attrezzature destinate al tempo libero ed all’attività ricreativa di bambini e ragazzi (verde attrezzato, campo da calcio e basket), nonché una struttura destinata alla celebrazione della Santa Messa nel periodo estivo.

In realtà, tenuto anche conto della documentazione fotografica allegata, il Collegio ha avuto modo di constatare che trattasi di strutture destinate ad essere utilizzate solo occasionalmente e per un limitato periodo di tempo (per lo più durante i mesi estivi dai villeggianti) e che la zona non sia densamente abitata.

Si deve peraltro osservare che la normativa attualmente vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non esclude in maniera tassativa l’installazione degli impianti di telefonia nelle zone residenziali, ma piuttosto la subordina all’osservanza di valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore in attuazione del principio di precauzione. In proposito si cita l’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2001, secondo cui il “valore di attenzione è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge”; ancora, l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 stabilisce che “a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B”. Dalla lettura delle norme suddette si ricava che la realizzazione di impianti di telefonia nelle zone residenziali non è di per sé vietata, ma è consentita con il limite dell’osservanza di determinati valori di campo elettromagnetico.

Nel caso di specie, pur volendo considerare il carattere residenziale del sito “Vacanze Serene”, il Comune ha provveduto ad acquisire il parere favorevole dell’ARPA Puglia n. 4924 del 27 agosto 2007, secondo cui “si valuta l’impianto compatibile coi valori di cui al DPCM 08/07/2003”, con la conseguenza che alcuna illegittimità è dato riscontrare nei provvedimenti impugnati neppure sotto questo profilo.

Anche le ultime censure avanzate dai ricorrenti (asserito contrasto con la destinazione F11/12 impressa all’area dallo strumento urbanistico e violazione di precedenti accordi di lottizzazione) non possono essere accolte.

Pur prescindendo, infatti, dall’avvenuta decadenza o meno dei vincoli suddetti, volti a destinare l’area in questione alla localizzazione di strutture scolastiche, culturali o socio-assistenziali, ovvero a farne una piazza e centro di quartiere, essi non privano comunque il Comune della possibilità di adottare scelte urbanistiche diverse, che nella specie si giustificano con la preminente esigenza di interesse pubblico di garantire l’effettiva erogazione del servizio di telefonia mobile in maniera uniforme su tutto il territorio.

Per le considerazioni sopra esposte, quindi, il Collegio ritiene che il ricorso principale sia da respingere perché infondato e che, conseguentemente, il ricorso incidentale della Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. debba essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti, atteso, da un lato, la complessità della questione trattata e, dall’altro, il tenore della norma regolamentare impugnata, la cui formulazione ha indotto la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a proporre ricorso incidentale per la tutela dei propri interessi.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:



Luigi Costantini, Presidente

Paolo Marotta, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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