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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2010, n. 640
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Soggetto sottoposto a
procedimento penale ex art. 256 d.lgs. .n 152/2006 - Amministrazione comunale -
Individuazione quale responsabile dell’abbandono - Legittimità. Il soggetto
individuato dalle competenti forze dell’ordine quale autore e gestore di una
discarica non autorizzata e, per tali motivi, ai sensi dell’art. 256 del codice
dell’ambiente, deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a specifico
procedimento penale è correttamente individuato dall’amministrazione comunale
quale soggetto responsabile dell’abbandono: una tale valutazione costituisce il
frutto di un accertamento sufficientemente idoneo, in forza del procedimento
penale avviato, a supportare le conclusioni cui sarebbe pervenuta
l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Pres. Ravalli, Est. Santini - N.M.B. (avv. Bruno) c. Comune di
Palagiano e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2010, n. 640
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00640/2010 REG.SEN.
N. 01530/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2009, proposto da:
Nicola Mario Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Assuntina Bruno, con
domicilio eletto presso Gianfranco Bruno in Lecce, via U. Foscolo,1;
contro
Comune di Palagiano ed Ersap Bari, non costituite;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 77 del 31 luglio 2009 emessa dal Comune di Palagiano - settore
tecnico, con la quale si ordinava al sig. Bruno Nicola Mario e all'ERSAP, la
esecuzione degli interventi finalizzati alla bonifica del sito in agro di
Palagiano mediante rimozione, trasporto a discarica dei rifiuti speciali non
pericolosi ivi abbandonati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/02/2010 il dott. Massimo Santini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 9 aprile 2009 veniva notificato al ricorrente ordinanza comunale con la
quale si contestava allo stesso la realizzazione e gestione di una discarica non
autorizzata su area di proprietà dell’ERSAP in agro di Palagiano.
Con tale provvedimento si intimava al ricorrente la rimozione dei rifiuti
speciali non pericolosi ivi abbandonati, entro e non oltre 15 giorni dalla data
di notifica dell’ordinanza.
Il provvedimento veniva impugnato.
Con ordinanza n. 547 in data 1° luglio 2009 veniva accolta l’istanza di tutela
cautelare per difetto di istruttoria circa la effettiva responsabilità del
ricorrente.
Veniva poi adottato, a seguito della ordinanza di questa sezione, nuovo
provvedimento di rimozione con ordinanza n. 77 in data 31 luglio 2009. Essa
veniva adottata a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori: in
particolare, si apprendeva dalla locale stazione dei carabinieri che il sig.
Bruno era stato denunciato alla Procura della Repubblica in quanto ritento
responsabile delle attività di cui all’art. 256 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e che in merito a tale denunzia era stato attivato apposito
procedimento penale (n. 1245/09).
Questa ordinanza formava oggetto del presente ricorso per difetto di istruttoria
ed erroneità dei presupposti.
Con ordinanza n. 856 in data 18 novembre 2009 veniva respinta l’istanza di
tutela cautelare.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa veniva infine trattenuta in
decisione.
Tutto ciò premesso, si rammenta che viene impugnata l’ordinanza sindacale con la
quale si impone al ricorrente di rimuovere diverse quantità di rifiuti speciali
non pericolosi abbandonati in area appartenente ad un ente pubblico (ERSAP).
La presenza del ricorrente nel fondo di cui si discute è legato alla
realizzazione, da parte del medesimo, di opere di ristrutturazione e migliorie
di un capannone ivi esistente (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo relativo al
giudizio RR 889/2009). Tali opere non erano peraltro state autorizzate dalla
Regione Puglia, quale ente subentrante alla ERSAP (cfr. memoria della Regione
Puglia e memoria di rettifica del ricorrente, entrambe prodotte nel richiamato
giudizio 889/2009).
Da una lettura del provvedimento impegnato, si rileva che a seguito di ulteriori
approfondimenti istruttori (attivati a seguito della ordinanza di questo TAR
resa su separato ricorso) il ricorrente è stato a suo tempo ritenuto, da parte
delle competenti forze dell’ordine, quale autore (e gestore) di una discarica
non autorizzata nell’area predetta, e che per tali motivi, ai sensi dell’art.
256 del codice dell’ambiente, è stato non solo deferito all’autorità giudiziaria
ma da questa sottoposto altresì a specifico procedimento penale.
Alla luce di quanto sopra detto il ricorrente è stato di conseguenza
individuato, da parte della amministrazione comunale, quale soggetto
responsabile dell’abbandono di cui sopra: ad avviso del collegio, una tale
valutazione costituisce il frutto di un accertamento sufficientemente idoneo, in
forza del procedimento penale avviato, a supportare le conclusioni cui sarebbe
pervenuta l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 192 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
A ciò si aggiunga che il rinvenimento di determinate tipologie di rifiuti
(materiale plastico, teli e tubazioni in PVC) è peraltro coerente con il tipo di
intervento di ristrutturazione che il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha
operato sul fondo.
Non sussiste pertanto l’invocato difetto di istruttoria.
Per i motivi suddetti il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il collegio ritiene infine di non doversi esprimere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1530/2009, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10/02/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Massimo Santini, Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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