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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2010, n. 640


RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Soggetto sottoposto a procedimento penale ex art. 256 d.lgs. .n 152/2006 - Amministrazione comunale - Individuazione quale responsabile dell’abbandono - Legittimità. Il soggetto individuato dalle competenti forze dell’ordine quale autore e gestore di una discarica non autorizzata e, per tali motivi, ai sensi dell’art. 256 del codice dell’ambiente, deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a specifico procedimento penale è correttamente individuato dall’amministrazione comunale quale soggetto responsabile dell’abbandono: una tale valutazione costituisce il frutto di un accertamento sufficientemente idoneo, in forza del procedimento penale avviato, a supportare le conclusioni cui sarebbe pervenuta l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pres. Ravalli, Est. Santini - N.M.B. (avv. Bruno) c. Comune di Palagiano e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2010, n. 640
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00640/2010 REG.SEN.
N. 01530/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2009, proposto da:
Nicola Mario Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Assuntina Bruno, con domicilio eletto presso Gianfranco Bruno in Lecce, via U. Foscolo,1;


contro


Comune di Palagiano ed Ersap Bari, non costituite;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 77 del 31 luglio 2009 emessa dal Comune di Palagiano - settore tecnico, con la quale si ordinava al sig. Bruno Nicola Mario e all'ERSAP, la esecuzione degli interventi finalizzati alla bonifica del sito in agro di Palagiano mediante rimozione, trasporto a discarica dei rifiuti speciali non pericolosi ivi abbandonati;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/02/2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


In data 9 aprile 2009 veniva notificato al ricorrente ordinanza comunale con la quale si contestava allo stesso la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata su area di proprietà dell’ERSAP in agro di Palagiano.

Con tale provvedimento si intimava al ricorrente la rimozione dei rifiuti speciali non pericolosi ivi abbandonati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza.

Il provvedimento veniva impugnato.

Con ordinanza n. 547 in data 1° luglio 2009 veniva accolta l’istanza di tutela cautelare per difetto di istruttoria circa la effettiva responsabilità del ricorrente.

Veniva poi adottato, a seguito della ordinanza di questa sezione, nuovo provvedimento di rimozione con ordinanza n. 77 in data 31 luglio 2009. Essa veniva adottata a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori: in particolare, si apprendeva dalla locale stazione dei carabinieri che il sig. Bruno era stato denunciato alla Procura della Repubblica in quanto ritento responsabile delle attività di cui all’art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che in merito a tale denunzia era stato attivato apposito procedimento penale (n. 1245/09).

Questa ordinanza formava oggetto del presente ricorso per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.

Con ordinanza n. 856 in data 18 novembre 2009 veniva respinta l’istanza di tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, si rammenta che viene impugnata l’ordinanza sindacale con la quale si impone al ricorrente di rimuovere diverse quantità di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati in area appartenente ad un ente pubblico (ERSAP).

La presenza del ricorrente nel fondo di cui si discute è legato alla realizzazione, da parte del medesimo, di opere di ristrutturazione e migliorie di un capannone ivi esistente (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo relativo al giudizio RR 889/2009). Tali opere non erano peraltro state autorizzate dalla Regione Puglia, quale ente subentrante alla ERSAP (cfr. memoria della Regione Puglia e memoria di rettifica del ricorrente, entrambe prodotte nel richiamato giudizio 889/2009).

Da una lettura del provvedimento impegnato, si rileva che a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori (attivati a seguito della ordinanza di questo TAR resa su separato ricorso) il ricorrente è stato a suo tempo ritenuto, da parte delle competenti forze dell’ordine, quale autore (e gestore) di una discarica non autorizzata nell’area predetta, e che per tali motivi, ai sensi dell’art. 256 del codice dell’ambiente, è stato non solo deferito all’autorità giudiziaria ma da questa sottoposto altresì a specifico procedimento penale.

Alla luce di quanto sopra detto il ricorrente è stato di conseguenza individuato, da parte della amministrazione comunale, quale soggetto responsabile dell’abbandono di cui sopra: ad avviso del collegio, una tale valutazione costituisce il frutto di un accertamento sufficientemente idoneo, in forza del procedimento penale avviato, a supportare le conclusioni cui sarebbe pervenuta l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A ciò si aggiunga che il rinvenimento di determinate tipologie di rifiuti (materiale plastico, teli e tubazioni in PVC) è peraltro coerente con il tipo di intervento di ristrutturazione che il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha operato sul fondo.

Non sussiste pertanto l’invocato difetto di istruttoria.

Per i motivi suddetti il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il collegio ritiene infine di non doversi esprimere sulle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1530/2009, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Massimo Santini, Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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