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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 656
AREE PROTETTE - Zone SIC - Valutazione di incidenza - P.U.G. - Scansione
temporale - Valutazione successiva all’adozione del PUG - Mera irregolarità.
La valutazione di incidenza sulle zone SIC effettuata dopo l’attestazione di
compatibilità del PUG dalla Regione non può comportare l’illegittimità del PUG,
ma al più una mera irregolarità che non può determinare l’annullamento di
questo. Pres. Ravalli, Est. Lattanzi - C. L. (avv. De Matteis) c. Comune di
Sannicola (avv. Veneziani). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 656
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00656/2010 REG.SEN.
N. 00874/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 874 del 2007, proposto da:
Ciricugno Lanfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Matteis, con
domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese N. 63;
contro
Comune di Sannicola, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Veneziani, con
domicilio eletto presso Giulio Farachi in Lecce, via Giacomo Matteotti, 23;
Regione Puglia - Bari;
per l'annullamento
della deliberazione di C.C. n.42 del 27.11.1999 ("delibera di intenti per
adeguamento PRG"), della deliberazione di C.C. n.14 del 13.4.2002 ("Documento
Programmatico Preliminare"), della deliberazione di C.C. n.27 del 26.9.2003
("adozioni del PUG") della deliberazione di C.C. n.2 del 6.3.2004 ("Esame
osservazioni"), della deliberazione di G.R. Puglia n.1308 del 5.9.2006
("Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della Legge
Regionale 27.7.2001 n.20"), della deliberazione di C.C. n.6 del 30.1.2007
("approvazione definitiva del PUG"),; e di ogni altro atto presupposto, connesso
e consequenziale;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sannicola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il ref. Claudia
Lattanzi e uditi gli avv.ti De Matteis, per il ricorrente, e l’avv. Farachi, in
sostituzione dell’avv. Veneziani, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un suolo sito nel comune di Sannicola.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 settembre 203 è stato
adottato il progetto di PUG che ha tipizzato il suolo del ricorrente come zona
inedificabile sottoposta “a vincolo di salvaguardia paesistica di PUG”, indicato
su tavola con sigla V8.
Con nota del 2 dicembre 2003, il ricorrente ha formulato osservazioni avverso la
nuova destinazione urbanistica.
I progettisti, con atto del 2 febbraio 2004, hanno dedotto alle osservazioni
presentate e, con deliberazione del 6 marzo 2004, il Comune ha accolto
l’osservazione del ricorrente.
Il PUG è stato poi inviato ai progettisti e quindi inviato alla Regione per la
verifica di compatibilità.
La Regione, con deliberazione n. 1308 del 5 settembre 2006, ha attestato
formalmente la compatibilità del PUG con le disposizioni di cui all’art. 9 L.R.
20/2001
Il PUG è stato approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio
comunale n. 6 del 30 gennaio 2007 ed è stato pubblicato sul BURP n. 38 il 15
marzo 2007.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti
motivi: Violazione e falsa applicazione delle norme e principi che regolano il
procedimento di formazione del PUG. Violazione dell’art. 11 e, in particolare,
dei commi 6, 7, 8 e 12 della L.R. 20/2001. carenza assoluta di potere.
Violazione della circolare 1/2005 della Regione Puglia Settore Urbanistica.
Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione. Perplessità sull’azione amministrativa. 2. Violazione e falsa
applicazione degli artt. 7 e 9 L. 241/1990 e dell’art. 11, comma 5, L.R.
20/2001. Violazione del giusto procedimento e del diritto di partecipazione. 3.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett. b) L.R. 20/2001 in relazione
al principio di concentrazione e coopianificazione. Eccesso di potere per
contrasto con l’esito dei pareri. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23
L.R. 11/2001 e della normativa posta dal DPR 357/1997. difetto di istruttoria e
mancata acquisizione di pareri peraltro sollecitati dalla Regione. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 9 L. 1150/1942 e dell’art. 11, comma 4, L.R.
20/2001. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. 20/2001 e dei
principi e disposizioni che informano il nuovo iter formativo del PUG.
Violazione dell’art. 20, comma 2, e art. 24, comma 7, delle NTA del PAI, nonché
della circolare regionale 1/2006 approvata con deliberazione della G.R.
406/2006.
Deduce il ricorrente: che il PUG ha modificato la destinazione del suolo da
terreno edificabile, in virtù del PRG del 1974, a terreno inedificabile; che i
progettisti hanno effettuato scelte spettanti all’amministrazione
sull’edificabilità dei suoli; che è stato leso il diritto di partecipazione; che
la valutazione di incidenza sulle aree SIC è stata effettuata illegittimamente
dopo l’adozione del PUG; che la Regione ha approvato il PUG con delle
prescrizioni, cosa che equivale a un esito negativo del controllo di
compatibilità.
Il Comune si è costituito con memoria di costituzione del 9 ottobre 2007 e con
controricorso del 30 gennaio 2010 ha eccepito anzitutto la tardività del
ricorso, dato che il termine per l’impugnazione decorre dall’ultimo giorno di
pubblicazione della relativa delibera nell’albo del comune, e poi la carenza di
interesse, poiché nel terreno in questione non sussiste alcuna ipotetica
edificabilità del suolo. Nel merito ha dedotto: che i progettisti hanno
rielaborato il progetto sulla base delle osservazioni accolte, così come
indicato dal Consiglio comunale; che non sussiste la violazione delle garanzie
partecipative; che i motivi di cui ai numeri 3 e 4 risultano inconferenti e ha
eccepito il difetto di interesse; che, comunque, questi motivi sono infondati.
Le Parti hanno depositato ulteriori memorie il 5 febbraio 2010.
Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Ha carattere pregiudiziale l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso
proposta dal Comune.
L’eccezione è infondata.
Il termine per l’impugnazione del Piano decorre dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione, in quanto il
Piano è caratterizzato da una considerazione globale del territorio e non è
rivolto ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene.
Infatti, solo in questo ultimo caso, si può ritenere che il termine decorra
dalla comunicazione o dalla piena conoscenza.
Parimenti infondata è l’altra eccezione di carenza di interesse dedotta, perché
il ricorrente “tenuto conto delle distanze tra costruzioni e l’indice di
fabbricabilità fondiario non permetterebbe, comunque, se non in minima parte,
alcuna ipotetica edificabilità del suolo”.
A prescindere dalla considerazione che anche una “minima parte” di edificazione
attribuisce un interesse al ricorrente, si deve rilevare che lo stesso ha
depositato in giudizio una relazione tecnica, non contestata, che attesta
“l’edificabilità di un involucro edilizio avente superficie coperta, di base, di
circa 60,00 mq ed un’altezza, fuori terra, di 8,00 ml”.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con i primi due motivi del ricorso il ricorrente lamenta che i progettisti hanno
assunto le decisioni finali sulle osservazioni proposte e che pertanto dopo
questa rideterminazione, il PUG avrebbe dovuto essere riapprovato dal Consiglio,
con la conseguenza che sarebbe stata necessaria una nuova comunicazione al fine
di permettere ulteriori osservazioni.
L’attività dei progettisti non può essere considerata come una nuova
predisposizione del PUG, in quanto questi si sono limitati a rielaborare il
progetto adottato, inserendo le osservazioni accolte, così come definito dal
Consiglio comunale nella delibera n. 2 del 6 marzo 2004.
Infatti, i progettisti, nelle deduzioni tecniche alle osservazioni avevano
precisato che queste in linea tecnica potrebbero essere definite positivamente
“a condizione che la stessa (osservazione) sia considerata all’interno di una
visione unitaria dell’intera fascia di territorio interessato sulla base delle
seguenti considerazioni: la profondità in senso Est/Ovest deve essere quella
strettamente necessaria; l’abitato esistente sul lato opposto della strada non
dovrà essere occluso da un’immagine continua; dovrà essere salvaguardato quanto
più possibile l’impianto naturale esistente con particolare riferimento all’area
circostante la strada vicinale dovrà essere anche definita, con una soluzione
idonea, la viabilità stessa”.
Pertanto, in sede rielaborazione i progettisti hanno tenuto conto delle
deduzioni tecniche dagli stessi rilevate in sede di valutazione delle
osservazioni e hanno predisposto il progetto.
In sostanza hanno fatto quanto a loro demandato dal Consiglio con la delibera n.
2 sopra richiamata, nella quale era stabilito “di inviare la presente
deliberazione ai tecnici progettisti affinché rielaborino il progetto del PUGC
adottato, inserendo sullo stesso le osservazioni accolte secondo le deduzioni
tecniche dagli stessi riportate nella relazione datata 02 febbraio 2004”.
Non c’è stata alcuna nuova predisposizione, perciò non si può ritenere che
l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una nuova comunicazione per la
presentazione di nuove osservazioni. Infatti, il ricorrente sapeva che la sua
osservazione era stata accolta con prescrizioni e quindi avrebbe ben potuto
proporre ulteriori osservazioni in relazione alle deduzioni tecniche.
D’altronde, neanche in questa sede il ricorrente ha formulato censure sulla
scelta tecnica adottata.
Infondati sono anche i successivi motivi di ricorso.
La valutazione di impatto ambientale effettuata dopo l’attestazione di
compatibilità del PUG dalla Regione non può comportare l’illegittimità del PUG,
ma al più una mera irregolarità che non può determinare l’annullamento di
questo.
Con riferimento all’ultimo motivo, nel quale si sostiene che sarebbe stata
necessaria una conferenza di servizi in quanto la Regione ha richiesto lo
stralcio di alcune zone, è da rilevare anzitutto che la Regione ha attestato la
compatibilità del PUG del comune di Sannicola.
L’indizione di una conferenza di servizi è prevista dalla legge in caso di
dichiarazione di non compatibilità. Qualora invece, come nel caso in esame, la
Regione chieda lo stralcio di alcune zone e il Comune si dichiari d’accordo non
c’è la necessità di una conferenza di servizi, dato che questa ultima ha lo
scopo di comporre eventuali discordanze tra coloro che devono parteciparvi.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, I Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 874/07 lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 3.000,00 oltre IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Massimo Santini, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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