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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SARDEGNA, Sez. I - 28 settembre 2010, n. 2274
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso -
Presupposto - Esistenza del documento - Incertezza o eventualità - Azione di
accesso amministrativa o giudiziale - Inammissibilità. L’accesso agli atti è
ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad
esistenza. Conseguentemente “laddove l’esistenza del documento sia incerta (cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1998 n. 1346) o solo eventuale o ancora di là
da venire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2000 n. 6694), l’azione di
accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile - né in sede
amministrativa né in sede giudiziale - in quanto viene a mancare l’oggetto della
richiesta da parte dell’interessato così come tutelata dal Legislatore” (così
TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003, n. 6233). Pres. Ravalli, Est. Manca -
G.P.P. (dif. in proprio) c. Comune di Cagliari (avv. Farci) - TAR SARDEGNA,
Sez. I - 28 settembre 2010, n. 2274
N. 02274/2010 REG.SEN.
N. 00321/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 321 del 2010, proposto da Gian Paolo
Porcu, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Cagliari, via
Millelire n. 1;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Genziana Farci, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale
del Comune, in Cagliari, via Roma n. 145;
per l'annullamento
della nota del Comune di Cagliari, Servizio Tributi, prot. n. 50111 del 4 marzo
2010;
nonchè
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia dei documenti
amministrativi richiesti al Comune di Cagliari con nota del 19 febbraio 2010;
e per la conseguente condanna del Comune di Cagliari al rilascio della medesima
documentazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giorgio
Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con nota del 19 febbraio 2010, il ricorrente chiedeva al Comune di Cagliari
copia di diversi atti amministrativi posti in essere nell’ambito del
procedimento amministrativo di determinazione delle tariffe relative alla tassa
comunale smaltimento rifiuti (TARSU) per l'anno 2008. In particolare:
a) copia delle note n. 2697 del 10 settembre 2007 e n. 3679 del 12 novembre
2007, del Servizio Tributi;
b) "copia della documentazione da cui risulticome e perchè" siano state fissate
le tariffe per le diverse classi di attività;
c) "copia della documentazione dettagliata da cui è stata tratta la previsione
di entrata";
d) "copia di tutti i contratti, convenzioni, ecc., comunque denominati conclusi
dal Comune con terzi con oggetto qualunque aspetto della raccolta dei rifiuti
solidi urbani";
e) "copia della documentazione da cui risulti dettagliatamente ... la somma dei
costi (dettagliatamente indicati e dimostrati)".
La richiesta sul piano dell’interesse veniva motivata con l’esigenza di proporre
ricorso contro una cartella esattoriale notificata al ricorrente, emessa per
ruoli TARSU del Comune di Cagliari.
Con nota del 4 marzo 2010, prot. n. 50111, il Servizio Tributi ha invitato il
ricorrente a contattare l’U.R.P. del Comune sostenendo che “gli altri richiesti
non sono nella disponibilità dell’ufficio tarsu”.
2. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data
26 marzo 2010, e depositato il successivo 19 aprile, il ricorrente, a sostegno
delle domande, deduce la violazione delle norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90.
3. – Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di
Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto inammissibile ovvero
infondato.
4. – Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
5. – In via preliminare, si deve rilevare la parziale cessazione della materia
del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto a depositare copia dei
documenti di cui alle lettere a) e d) del punto 1, nonchè la deliberazione n.
116 del 2 maggio 2008, con la quale la Giunta Comunale di Cagliari ha approvato
le tariffe TARSU per l'anno 2008, con indicazione delle diverse classi di
attività.
6. - Quanto alla restante documentazione oggetto dell'istanza di accesso, il
ricorrente - come emerge da quanto riferito in fatto - non ha indicato con
precisione i documenti o gli atti in ordine ai quali chiedeva l’accesso.
Peraltro, come ha chiarito l’amministrazione resistente costituendosi in
giudizio, nessun ulteriore documento accessibile risulta formato né al momento
dell’istanza né successivamente.
Come noto, la consolidata giurisprudenza formatasi sulla fattispecie in esame,
muove dal sicuro presupposto che l’accesso agli atti sia ammissibile quando il
documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza. Conseguentemente
“laddove l’esistenza del documento sia incerta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30
settembre 1998 n. 1346) o solo eventuale o ancora di là da venire (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 15 settembre 2000 n. 6694), l’azione di accesso agli atti non
può essere ritenuta ammissibile – né in sede amministrativa né in sede
giudiziale – in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte
dell’interessato così come tutelata dal Legislatore” (così TAR Toscana, sez. II,
22 dicembre 2003, n. 6233).
7. - Sulla base delle considerazioni sopra svolte, non è, tuttavia,
condivisibile una soluzione che conduca alla inammissibilità del ricorso (come
sembrerebbe emergere da Cons. St., sez. IV, n. 6694 del 2000, sopra citata),
posto che al momento della sua proposizione sussisteva sia il presupposto
costituito dal diniego espresso dell’accesso (la nota del 4 marzo 2010, prot. n.
50111, del Servizio Tributi) sia quello di "un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata".
Le stesse considerazioni conducono, invece, alla infondatezza del ricorso, per
quanto concerne le domande di accertamento del diritto di accesso e di condanna
all’esibizione degli atti (nel caso di specie, come si è visto, inesistenti).
8. – Quanto alle spese di lite, si deve osservare che nel presente giudizio il
comportamento dell’amministrazione può giustificare esclusivamente la integrale
compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando
definitivamente sul ricorso in epigrafe, in parte dà atto della cessata materia
del contendere e, nel resto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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