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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SARDEGNA, Sez. I - 28 settembre 2010, n. 2274


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Presupposto - Esistenza del documento - Incertezza o eventualità - Azione di accesso amministrativa o giudiziale - Inammissibilità. L’accesso agli atti è ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza. Conseguentemente “laddove l’esistenza del documento sia incerta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1998 n. 1346) o solo eventuale o ancora di là da venire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2000 n. 6694), l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile - né in sede amministrativa né in sede giudiziale - in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte dell’interessato così come tutelata dal Legislatore” (così TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003, n. 6233). Pres. Ravalli, Est. Manca - G.P.P. (dif. in proprio) c. Comune di Cagliari (avv. Farci) - TAR SARDEGNA, Sez. I - 28 settembre 2010, n. 2274

 

 

 

 

N. 02274/2010 REG.SEN.
N. 00321/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 321 del 2010, proposto da Gian Paolo Porcu, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Cagliari, via Millelire n. 1;


contro


il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Genziana Farci, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune, in Cagliari, via Roma n. 145;

per l'annullamento

della nota del Comune di Cagliari, Servizio Tributi, prot. n. 50111 del 4 marzo 2010;

nonchè

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia dei documenti amministrativi richiesti al Comune di Cagliari con nota del 19 febbraio 2010;

e per la conseguente condanna del Comune di Cagliari al rilascio della medesima documentazione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. - Con nota del 19 febbraio 2010, il ricorrente chiedeva al Comune di Cagliari copia di diversi atti amministrativi posti in essere nell’ambito del procedimento amministrativo di determinazione delle tariffe relative alla tassa comunale smaltimento rifiuti (TARSU) per l'anno 2008. In particolare:

a) copia delle note n. 2697 del 10 settembre 2007 e n. 3679 del 12 novembre 2007, del Servizio Tributi;

b) "copia della documentazione da cui risulticome e perchè" siano state fissate le tariffe per le diverse classi di attività;

c) "copia della documentazione dettagliata da cui è stata tratta la previsione di entrata";

d) "copia di tutti i contratti, convenzioni, ecc., comunque denominati conclusi dal Comune con terzi con oggetto qualunque aspetto della raccolta dei rifiuti solidi urbani";

e) "copia della documentazione da cui risulti dettagliatamente ... la somma dei costi (dettagliatamente indicati e dimostrati)".

La richiesta sul piano dell’interesse veniva motivata con l’esigenza di proporre ricorso contro una cartella esattoriale notificata al ricorrente, emessa per ruoli TARSU del Comune di Cagliari.

Con nota del 4 marzo 2010, prot. n. 50111, il Servizio Tributi ha invitato il ricorrente a contattare l’U.R.P. del Comune sostenendo che “gli altri richiesti non sono nella disponibilità dell’ufficio tarsu”.

2. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 26 marzo 2010, e depositato il successivo 19 aprile, il ricorrente, a sostegno delle domande, deduce la violazione delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90.

3. – Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto inammissibile ovvero infondato.

4. – Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – In via preliminare, si deve rilevare la parziale cessazione della materia del contendere in quanto l'amministrazione ha provveduto a depositare copia dei documenti di cui alle lettere a) e d) del punto 1, nonchè la deliberazione n. 116 del 2 maggio 2008, con la quale la Giunta Comunale di Cagliari ha approvato le tariffe TARSU per l'anno 2008, con indicazione delle diverse classi di attività.

6. - Quanto alla restante documentazione oggetto dell'istanza di accesso, il ricorrente - come emerge da quanto riferito in fatto - non ha indicato con precisione i documenti o gli atti in ordine ai quali chiedeva l’accesso. Peraltro, come ha chiarito l’amministrazione resistente costituendosi in giudizio, nessun ulteriore documento accessibile risulta formato né al momento dell’istanza né successivamente.

Come noto, la consolidata giurisprudenza formatasi sulla fattispecie in esame, muove dal sicuro presupposto che l’accesso agli atti sia ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza. Conseguentemente “laddove l’esistenza del documento sia incerta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1998 n. 1346) o solo eventuale o ancora di là da venire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2000 n. 6694), l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile – né in sede amministrativa né in sede giudiziale – in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte dell’interessato così come tutelata dal Legislatore” (così TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003, n. 6233).

7. - Sulla base delle considerazioni sopra svolte, non è, tuttavia, condivisibile una soluzione che conduca alla inammissibilità del ricorso (come sembrerebbe emergere da Cons. St., sez. IV, n. 6694 del 2000, sopra citata), posto che al momento della sua proposizione sussisteva sia il presupposto costituito dal diniego espresso dell’accesso (la nota del 4 marzo 2010, prot. n. 50111, del Servizio Tributi) sia quello di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata".

Le stesse considerazioni conducono, invece, alla infondatezza del ricorso, per quanto concerne le domande di accertamento del diritto di accesso e di condanna all’esibizione degli atti (nel caso di specie, come si è visto, inesistenti).

8. – Quanto alle spese di lite, si deve osservare che nel presente giudizio il comportamento dell’amministrazione può giustificare esclusivamente la integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, in parte dà atto della cessata materia del contendere e, nel resto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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