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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SARDEGNA, Sez. I - 15 ottobre 2010, n. 2299
APPALTI - Principio di pubblicità delle sedute - Verifica preliminare ed esterna
della regolarità dei plichi - Seduta pubblica - Necessità - Esame degli elementi
valutativi delle offerte - Seduta riservata - Ragioni. Il principio di
pubblicità delle sedute, nel corso delle quali vengono svolti gli adempimenti
connessi alla verifica della regolarità della documentazione richiesta dalle
regole di gara, ai fini della ammissibilità delle offerte, è applicazione del
più generale principio di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(art. 97 Cost.), ed è posto a garanzia, oltre che degli interessi pubblici
richiamati, anche dei privati che partecipano alle procedure contrattuali
pubbliche, i quali in tal modo sono posti in condizione di verificare la
correttezza dell’attività amministrativa nelle singole gare. La seduta pubblica
deve essere adottata anche quando si tratti della verifica preliminare ed
esterna della regolarità dei plichi contenenti la documentazione dell’offerta
tecnica oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice; l’esame
degli elementi valutativi delle offerte tecniche deve essere invece effettuato
in seduta riservata , al fine di evitare i condizionamenti che possono derivare
dalla presenza dei concorrenti diretti interessati. Pres. Ravalli, Est. Manca -
S. s.p.a. (avv.ti F.,M. e P. Pilia) c. Comune di Sassari (avv.ti Pagliazzo e
Rinaldi) - TAR SARDEGNA, Sez. I - 15 ottobre 2010, n. 2299
N. 02299/2010 REG.SEN.
N. 01081/2009 REG.RIC.
N. 01271/2009 REG.RIC.
N. 00149/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
A) sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2009, proposto da SECIT
(Società Ecologica Italiana) S.p.A., con sede legale in Roma, via Mercalli n.
80, in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante, in proprio e
in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con la ICORT s.r.l. e la
Raimondo TILOCCA & C. s.n.c.; ICORT S.r.l., con sede legale in Nuoro, via Melis
n. 3, in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante; Raimondo
TILOCCA & C s.n.c., con sede legale in Burgos (SS), via Gramsci n. 3, in persona
dell’amministratore e legale rappresentante;
tutte rappresentate e difese dagli avvocati Franco Pilia, Marco Pilia e Paolo
Giuseppe Pilia, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari,
via Sonnino n. 128;
contro
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Raffaele di Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47;
nei confronti di
RICCOBONI S.p.A., con sede legale in Parma, via Nobel n. 9/a, in persona del
Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati
Alessandro Cinti e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Cagliari, via Ancona, n. 3;
LADURNER S.p.A., con sede legale in Bolzano, via Innsbruck n. 33, in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barioli e
Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Cagliari, via Ancona, n. 3;
dott. Mario Ticca S.r.l., con sede in Sassari, viale Adua n. 4, in persona del
legale rappresentante, non costituita in giudizio;
B) sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2009, proposto da ASWS
International S.r.l., con sede in Milano, via Bergamo n. 18, in persona del
legale rappresentante, in proprio e in qualità di capogruppo del R.T.I. EMIT
(Ercole Marelli Impianti Tecnologici) S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.
Maurizio Boifava e Alessandra Ibba, con domicilio eletto presso l'avv.
Alessandra Ibba in Cagliari, via Farina n. 44;
contro
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Raffaele di Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47;
nei confronti di
RICCOBONI S.p.A., con sede legale in Parma, via Nobel n. 9/a, in persona del
Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati
Alessandro Cinti e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Cagliari, via Ancona, n. 3;
LADURNER S.p.A., con sede legale in Bolzano, via Innsbruck n. 33, in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barioli e
Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Cagliari, via Ancona, n. 3;
C) sul ricorso numero di registro generale 149 del 2010, proposto da DANECO
S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto
presso lo studio legale del medesimo in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
contro
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Raffaele di Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47;
nei confronti di
RICCOBONI S.p.A., con sede legale in Parma, via Nobel n. 9/a, in persona del
Presidente e legale rappresentante, in proprio e in qualità di capogruppo
mandataria del costituendo R.T.I. tra la stessa RICCOBONI, LADURNER S.p.A. e
Mario Ticca S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cinti e
Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Cagliari, via Ancona, n. 3;
LADURNER S.p.A. con sede legale in Bolzano, via Innsbruck n. 33, in persona del
legale rappresentante, in proprio e quale mandante del R.T.I., rappresentata e
difesa dagli avvocati Mario Barioli e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, via Ancona, n. 3;
dott. Mario Ticca S.r.l., con sede in Sassari, viale Adua n. 4, in proprio e
quale mandante del R.T.I., in persona del legale rappresentante, non costituita
in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1081 del 2009:
- di tutti i verbali e gli atti delle operazioni di gara riferiti alla procedura
aperta indetta dal Comune di Sassari per l' affidamento dell' appalto per
"impianti di preselezione e biostabilizzazione a servizio del sistema di
smaltimento r.s.u. dell' ex bacino 12 di Sassari in località Scale Erre", nella
parte i cui hanno ammesso alla gara la costituenda A.T.I. Riccoboni s.p.a. -
Ladurner s.p.a. - Dott. Mario Ticca s.r.l., classificandola al secondo posto
dopo l'A.T.I. ASWS International s.r.l. - E.M.I.T. s.p.a.;
- del verbale della prima seduta pubblica di gara del 03/12/2008 di apertura dei
plichi e ammissione delle concorrenti, dei verbali delle successive sedute
riservate nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15--16-17-18 di valutazione delle
offerte tecniche dei concorrenti ammessi, del verbale del 21/04/2009 della
seduta pubblica per l' apertura delle buste "C";
- dell'offerta tempo, "D" - offerta per la conduzione e "E" offerta esecuzione
lavori, del verbale di riunione per la valutazione in merito alla
sottoesposizione a verifica di anomalia dell'offerta del 21/04/2009;
- della determinazione dirigenziale n. 3897 dell' 11/06/2009, a firma del
dirigente del settore contratti e patrimonio del Comune di Sassari, Dott.ssa
Simonetta Cicu, di approvazione dei predetti verbali di gara e delle relative
risultanze, di attivazione ex art. 20 L.R. 5/2007 del subprocedimento di
valutazione di anomalia dell' offerta presentata dalla A.T.I. ASWS International
s.r.l. - E.M.I.T. s.p.a.;
- della successiva decisione, una volta accertata la non congruità dell' offerta
dell' A.T.I. ASWS International s.r.l. - EMIT s.p.a., di sottoporre a verifica
di anomalia e congruità l' offerta presentata dalla A.T.I. Riccoboni s.p.a.,
Ladurner s.p.a., Dott. Mario Ticca s.r.l. e del relativo subprocedimento;
- della nota prot. 89858 del 13/10/2009 del dirigente del settore appalti e
contratti del Comune di Sassari, Dott.ssa Simonetta Cicu, che comunica l' avvio
del procedimento di verifica di congruità dell' offerta presentata dalla A.T.I.
Riccoboni s.p.a.- Ladurner s.p.a - Dott. Mario Ticca s.r.l.;
- dell' aggiudicazione provvisoria della procedura di gara;
- dell' aggiudicazione definitiva della gara;
- del contratto di appalto;
- del bando e disciplinare di gara;
con successivi motivi aggiunti, depositati in data 13 gennaio 2010:
- della determinazione dirigenziale n. 6984 del 13/10/2009, a firma del
dirigente del settore contratti e patrimonio del Comune di Sassari, dott.ssa
Simonetta Cicu, recante l’approvazione dei verbali dal n. 1 del 06/07/2009 al n.
9 del 6/10/2009 della Commissione e delle risultanze della procedura di verifica
della anomalia dell’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. ASWS
International s.r.l. – EMIT S.p.a., della dichiarata non congruità dell’offerta
presentata dalla predetta A.T.I. e la decisione di procedere alla attivazione
del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla
concorrente A.T.I. Riccoboni S.p.a. – Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l., in
adempimento di quanto previsto dalla Commissione con verbale n. 9 del 6/10/2009;
- degli approvati verbali della commissione n. 1 del 06/07/2009, n. 2 del
09/07/2009, n. 3 del 21/07/2009, n. 4 del 03/08/2009, n. 5 del 05/08/2009, n. 6
del 05/08/2009, n. 7 del 23/09/2009, n. 8 del 02/10/2009, n. 9 del 06/10/2009;
- della decisione, dopo la dichiarazione della non congruità dell’offerta della
A.T.I. ASWS International S.r.l. – E.M.I.T. S.p.a. di procedere alla attivazione
del sub-procedimento di valutazione di verifica della anomalia della offerta
dell’A.T.I. Riccoboni S.p.a. – Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l.;
- della determinazione dirigenziale n. 9123 del 28/12/2009, a firma del
dirigente del settore contratti e patrimonio del Comune di Sassari, dott.ssa
Simonetta Cicu, recante l’approvazione dei verbali n. 10 del 23/10/2009, n. 11
del 25/11/2009 e n. 12 del 2/12/2009 della Commissione e delle risultanze della
procedura di verifica della anomalia dell’offerta presentata dalla costituenda
A.T.I. Riccoboni S.p.a. – Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l., la decisione di
escludere dalla gara l’A.T.I. ASWS International s.r.l. – EMIT S.p.a., per la
dichiarata non congruità dell’offerta presentata dalla predetta A.T.I., e la
decisione di aggiudicare in via definitiva l’appalto all’A.T.I. Riccoboni S.p.a.
– Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l., autorizzando la sottoscrizione del relativo
contratto di appalto;
- della determinazione dirigenziale n. 9124 del 29/12/2009, a firma del
dirigente del settore contratti e patrimonio del Comune di Sassari, dott.ssa
Simonetta Cicu, recante l’integrazione della precedente determinazione
dirigenziale n. 9123 del 28/12/2009, di aggiudicazione definitiva della gara
all’A.T.I. Riccoboni S.p.a. – Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l.;
- della nota prot. 112364 del 29/12/2009 recante la comunicazione alla SECIT
s.p.a. della avvenuta aggiudicazione definitiva della gara in favore della
contro interessata A.T.I. Riccoboni S.p.a. – Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l.,
giusta determinazione dirigenziale n. 9123 del 28/12/2009, integrata con la n.
9124 del 29/12/2009;
- degli approvati verbali n. 10 del 23/10/2009, n. 11 del 25/11/2009 e n. 12 del
2/12/2009 della Commissione e delle risultanze della procedura di verifica della
anomalia dell’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. Riccoboni S.p.a. –
Ladurner S.p.a. – Ticca S.r.l.;
nonchè,
per il riconoscimento del diritto della ricorrente e della costituenda A.T.I.
alla aggiudicazione della procedura di gara per l' appalto per cui è causa, in
qualità di prima classificata e miglior offerente;
per la condanna dell' Amministrazione resistente al risarcimento dei danni in
favore della ricorrente A.T.I., in forma specifica mediante l' aggiudicazione
della procedura di gara d' appalto per cui è causa, ovvero per equivalente.
Quanto al ricorso R.G. n. 1271 del 2009:
- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, compreso sia il
verbale del 21/04/2009 contenente la decisione dei preposti alla gara di
sottoporre alla valutazione di anomalia l’offerta della ricorrente sia la
richiesta di giustificazioni del 09/07/2009:
a- della Determinazione Dirigenziale n. 6984 del 13/10/2009 portante
l’approvazione delle risultanze (negative) della procedura di verifica
dell’anomalia dell’offerta presentata dall’A.T.I. ricorrente, aggiudicataria
provvisoria, con conseguente esclusione della stessa dalla procedura di gara per
l’affidamento dell’appalto “per impianti di pre-selezione e biostabilizzazione a
servizio del sistema di smaltimento r.s.u. dell’ex bacino 12 di Sassari in
località Scala Erre”;
b- dei verbali nn. 1-9 della Commissione giudicatrice, relativi alla verifica
dell’anomalia ed al conseguente giudizio di non congruità dell’offerta
presentata dall’A.T.I. ricorrente, richiamati ed approvati nella suindicata
determinazione dirigenziale epperò non messi a disposizione dell’interessata,
nonostante ne sia stato chiesto l’accesso anche in via giurisdizionale (ricorso
R.G. n. 971/09 promosso avanti a codesto T.A.R.);
e per la conseguente condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 23 bis L. 1034/1971, 33 lett. d) e 35 del D. Lgs. 80/1998 e
245 D. Lgs. 163/2006:
IN PRINCIPALITA’ ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA, al risarcimento del danno ingiusto derivante
dall’illegittimo incedere procedimentale gravato, con conseguente DECLARATORIA
dei criteri in base ai quali la società resistente dovrà formulare una proposta
di pagamento che dovrà comunque comprendere:
- i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, come documentati in atti
e/o comunque per il tramite di valutazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.;
- il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di
indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per
la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella
di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari
al 4% dell’offerta formulata;
- il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione
dell’appalto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
dell’esclusione fino all’effettivo pagamento, da liquidarsi conformemente alla
percentuale di utile dichiarato in sede di giustificazioni dell’anomalia.
Con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate della:
- rivalutazione monetaria dalla data di inizio del servizio a quella di deposito
della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di
valore;
- degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme
progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data di inizio del servizio fino
a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione
remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma
dovuta a titolo di risarcimento del danno;
- degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate,
con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all’effettivo
pagamento.
Con motivi aggiunti il 4 febbraio 2010:
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, in uno con i
provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e pedissequi motivi
aggiunti del 28/01/2010, dei processi verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12 della commissione giudicatrice;
e per la conseguente condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 23 bis L. 1034/1971, 33 lett. d) e 35 del D. Lgs. 80/1998 e
245 D. Lgs. 163/2006, nei termini di cui al ricorso introduttivo;
quanto al ricorso n. 149 del 2010:
- del bando di gara (pag. 16, parte nona: procedura di gara, comma 2) della
procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per “impianti di pre-selezione e
biostabilizzazione a servizio del sistema di smaltimento r.s.u. dell’ex bacino
12 di Sassari in loc. Scala Erre”, nella parte in cui ha previsto l’apertura dei
plichi contenenti le offerte tecniche in seduta riservata;
- ove necessario, del medesimo bando di gara (parte prima, pag. 3, ultimo comma:
“soggetti ammessi all’apertura delle offerte ...”);
- di tutti gli atti di gara, in particolare di tutti i verbali delle operazioni
di gara, nessuno escluso (con particolare riguardo al verbale n. 1 della prima
seduta pubblica del 3.12.2008 e al verbale n. 3 della seduta riservata del
12.12.2008); dell’atto conclusivo della procedura aperta di cui sopra,
costituito dalla determinazione dirigenziale n. 9123 del 28.12.2009 di
aggiudicazione definitiva della procedura medesima alla controinteressata A.T.I.
Riccoboni spa/Ladurner spa/Ticca srl e dei consequenziali provvedimenti adottati
e atti posti in essere dall’amministrazione comunale di Sassari, ivi compreso
l’eventualmente stipulato contratto d’appalto con l’A.T.I. aggiudicataria;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi con
quelli impugnati (ivi espressamente compresi tutti gli ulteriori atti di gara
eventualmente posti in essere dalla Commissione Giudicatrice e/o dal Presidente
della Commissione e/o dal Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del
Comune di Sassari e/o dal Dirigente del Settore Contratti e Patrimonio del
medesimo Comune).
Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società RICCOBONI Spa, LADURNER
Spa e TICCA s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giorgio Manca e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con i ricorsi in epigrafe, riuniti con l'ordinanza di questa sezione n. 38
del 4 maggio 2010, vengono impugnati gli atti della procedura di gara indetta
dal Comune di Sassari per l’appalto relativo a «impianti di preselezione e
bio-stabilizzazione a servizio del sistema di smaltimento r.s.u. dell’ex bacino
12 di Sassari in località Scala Erre».
All’esito delle operazioni di gara, in data 21 aprile 2009 l’offerta presentata
dal costituendo raggruppamento capeggiato dalla ASWS International s.r.l.
risultava prima graduata e aggiudicataria provvisoria. Con nota del 9 luglio
2009 la stazione appaltante avviava la procedura di verifica dell’anomalia
dell’offerta aggiudicataria, richiedendo le giustificazioni. Con determinazione
dirigenziale n. 6984 del 13 ottobre 2009, l’amministrazione aggiudicatrice
prendeva atto della conclusione della verifica, facendo propria la valutazione
di non congruità dell’offerta dell’A.T.I. ASWS International s.r.l. dichiarata
dalla commissione aggiudicatrice; e disponeva di procedere alla verifica di
congruità dell’offerta successiva in graduatoria, dell’A.T.I. RICOBBONI S.p.A.-
LADURNER S.p.A. – TICCA s.r.l. .
Con determinazione dirigenziale n. 9123 del 28 dicembre 2009, l’amministrazione
appaltante, previa esclusione dell’offerta del raggruppamento ASWS International
s.r.l., prendeva atto della conclusione positiva della verifica di congruità
dell’offerta dell’A.T.I. con capogruppo RICCOBONI S.p.A. e aggiudicava
definitivamente a quest’ultima il contratto in gara.
In data 15 marzo 2010 l’amministrazione ha provveduto alla consegna dei lavori,
nelle more della stipula del contratto, poi avvenuta il 20 aprile 2010 (rep. n.
26065).
2. – Con la citata ordinanza n. 38/2010 si è disposta anche «l’integrazione del
contraddittorio, nell’ambito del giudizio introdotto con il ricorso numero di
registro generale 149 del 2010, proposto dalla Daneco S.p.A., nei confronti
delle altre partecipanti alla procedura di gara di cui trattasi, ossia la SECIT
(Societa' Ecologica Italiana) S.p.A., Icort Srl, Raimondo Tilocca e C Snc,;
nonché la ASWS International Srl e la Emit (Ercole Marelli Impianti Tecnologici)
S.p.A.».
A tale integrazione la DANECO ha puntualmente provveduto, con atto notificato
nei giorni dal 7 all’11 maggio 2010 e depositato il successivo 17 maggio 2010.
3. – All’udienza del 9 giugno 2010, i ricorsi sono stati chiamati congiuntamente
e trattenuti in decisione.
4. – Come si è accennato, i giudizi introdotti con i ricorsi in epigrafe sono
stati riuniti con l'ordinanza di questa sezione n. 38 del 4 maggio 2010, in
ragione della «evidente connessione oggettiva dei ricorsi in epigrafe, con i
quali vengono impugnati atti relativi all’unico procedimento di affidamento
dell’appalto per “impianti di pre-selezione e bio-stabilizzazione a servizio del
sistema di smaltimento r.s.u. dell’ex bacino 12 di Sassari in loc. Scala Erre”,
indetto dall’intimato Comune di Sassari».
Per la stessa ragione (unitarietà della vicenda amministrativa oggetto della
controversia) nell’esame dei ricorsi riuniti occorre muovere da quello proposto
dalla DANECO s.p.a. (r.g. n° 149/2010) che prefigura le conseguenze giuridiche
più radicali, in ordine agli atti amministrativi che compongono la vicenda in
esame.
4. – Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 10
febbraio 2010 e depositato il successivo 24 febbraio, ha impugnato il bando di
gara nella parte in cui ha previsto l’apertura dei plichi contenenti le offerte
tecniche in seduta riservata, nonché gli atti infraprocedimentali (come meglio
specificato in epigrafe), l’aggiudicazione definitiva disposta a favore dell’ATI
RICCOBONI – LADURNER – TICCA, nonché il contratto stipulato in data 20 aprile
2010 (rep. n. 26065).
Le censure sono incentrate sostanzialmente su un’unica questione, vale a dire la
violazione dei principi di pubblicità e trasparenza delle gare, indotta dalla
mancata previsione dello svolgimento in forma pubblica delle sedute di gara
dedicate all’apertura dei plichi contenenti la documentazione relativa
all’offerta tecnica dei concorrenti.
5. - Le censure sono fondate.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato
(cfr, per tutte, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856), il principio di pubblicità
delle sedute, nel corso delle quali vengono svolti gli adempimenti connessi alla
verifica della regolarità della documentazione richiesta dalle regole di gara,
ai fini della ammissibilità delle offerte, è applicazione (alle gare pubbliche)
del più generale principio di pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa, che trova un preciso aggancio costituzionale nel principio di
imparzialità di cui all’art. 97 Costituzione, ed è posto a garanzia (oltre che
degli interessi pubblici richiamati) anche dei privati che partecipano alle
procedure contrattuali pubbliche, i quali in tal modo sono posti in condizione
di verificare la correttezza dell’attività amministrativa nelle singole gare.
La seduta pubblica deve essere adottata dalle stazioni appaltanti anche quando
si tratti della verifica preliminare ed esterna della regolarità dei plichi
contenenti la documentazione dell’offerta tecnica oggetto di valutazione da
parte della commissione giudicatrice. Questa affermazione non confligge,
evidentemente, con l’altro consolidato principio, applicabile nei procedimenti
di gara in cui l’aggiudicazione non avvenga con criteri automatici ma sia
l’esito di valutazioni tecnico-discrezionali (come nel caso di specie in cui il
criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa), secondo cui l’esame degli elementi valutativi delle offerte
tecniche deve essere effettuato in seduta riservata , al fine di evitare i
condizionamenti che possono derivare dalla presenza dei concorrenti diretti
interessati. Principio attraverso il quale si vuole tutelare la genuinità del
giudizio in ordine agli elementi tecnici dell’offerta e che costituisce
applicazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 97 Cost. [si veda Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3902, che
opportunamente sottolinea il costante orientamento della giurisprudenza secondo
cui «il principio di pubblicità delle gare ad evidenza pubblica vale in termini
assoluti solo per la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa e le offerte economiche e può, viceversa, essere derogato quando
la commissione debba effettuare la valutazione delle offerte tecniche, che
opportunamente avviene, di norma, in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V, 7
novembre 2006 n. 6529; Sez. V, 16 giugno 2005 n. 3166; Sez. V, 19 marzo 2002 n.
5421; Sez. IV, 5 aprile 2003 n. 1787)»].
Nel caso di specie tali condizioni non si sono verificate, per effetto, in primo
luogo, della previsione del bando di gara ai sensi della quale, dopo l’apertura
in seduta pubblica della busta contenente la documentazione amministrativa, la
commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere «in una o più sedute riservate
all’apertura ed alla valutazione della documentazione contenuta nella busta
contrassegnata con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”.». Alla luce dei
principi sopra richiamati, appare evidente l’illegittimità della clausola nella
parte in cui prescrive la seduta riservata anche per la fase della apertura
delle buste delle offerte tecniche.
Ne deriva come conseguenza la illegittimità degli atti del procedimento di gara,
della determinazione di aggiudicazione definitiva e del contratto stipulato il
20 aprile 2010 (rep. n. 26065).
6. - Il ricorso r.g. n° 1081/2009 (nonché i motivi aggiunti depositati il 4
gennaio 2010 e il 7 gennaio 2010); ed il ricorso r.g. n° 1271/2009 (nonché i
motivi aggiunti depositati il 1° febbraio 2010 e il 4 febbraio 2010) diventano
conseguentemente improcedibili, nelle parti in cui propongono domande
impugnatorie, per il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, tenuto conto
che l’accoglimento del ricorso r.g. n. 149/2010 comporta l’annullamento
dell’intera procedura di gara per cui è causa.
Quanto alle domande di risarcimento dei danni, per equivalente o in forma
specifica, contenute nei ricorsi r.g. n° 1081/2009 e r.g. n° 1271/2009, pur
essendo le stesse esaminabili, in quanto nel vigente sistema la domanda di
risarcimento non risulta preclusa dalla sopravvenuta improcedibilità della
domanda di annullamento (cfr. Cons. St., Sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047), sono,
tuttavia, allo stato, da rigettare, considerato che l’Amministrazione dovrà
rinnovare la procedura di gara e quindi sussiste la possibilità che il bene
della vita preteso (cioè l’aggiudicazione del contratto di appalto) sia
attribuito alle società ricorrenti (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 3
marzo 2004, n. 1040).
7. – Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti dei ricorsi n°
1081/2009 e r.g. n° 1271/2009. Quanto al ricorso r.g. n. 149/2010, la disciplina
delle spese segue la soccombenza, salvo la compensazione tra la società
ricorrente e le controinteressate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, così
dispone:
- quanto al ricorso r.g. n° 149/2010, lo accoglie e, per l’effetto annulla il
bando di gara, nei termini di cui in motivazione, la determinazione dirigenziale
n. 9123 del 28.12.2009 di aggiudicazione definitiva della procedura medesima
alla controinteressata A.T.I. Riccoboni spa/Ladurner spa/Ticca srl, nonché il
contratto stipulato tra il Comune di Sassari e l’ATI aggiudicataria in data 20
aprile 2010 (rep. n. 26065);
- quanto ai ricorsi r.g. n° 1081/2009 e r.g. n° 1271/2009, dichiara
improcedibili le domande di annullamento e rigetta le domande di risarcimento
danni.
Condanna il Comune di Sassari al pagamento delle spese giudiziali a favore della
DANECO s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).
Compensa tra le altre parti.
Spese compensate tra le parti dei ricorsi n° 1081/2009 e r.g. n° 1271/2009.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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