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TAR SARDEGNA, Sez. II - 9 aprile 2010, n. 673


DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - D.G.R. Sardegna n. 3/17 del 2009 - Esclusione dell’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P. - Illegittimità - Art. 112 N.T.A. al P.P.R. - Individuazione delle aree da destinare all’eolico mediante studio specifico. La D.G.R. Sardegna n. 3/17 del 2009 è illegittima nella parte in cui esclude tout court l’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P.: , la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo, accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate da Piani di Insediamento Produttivo, si fonda infatti su di un criterio astratto e “categoriale”, che vanifica il meccanismo previsto dall’art. 112 N.T.A. al P.P.R. (individuazione mediante studio specifico in base al basso valore paesaggistico delle aree da destinare all’eolico). Del resto proprio le zone prossime alle aree P.I.P. - cioè ad aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo, neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori dall’installazione di impianti eolici si rivela illogica, oltre che aprioristica. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - A. s.p.a. (avv.ti Vignolo, Viola, Chiofalo, Bassi, Fioretti, Sciandone e Jacovone) c. Regione Sardegna (avv.ti Contu e Murroni) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 9 aprile 2010, n. 673
 

 

 

 

N. 00673/2010 REG.SEN.
N. 00269/2009 REG.RIC.
N. 00592/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


i siti interessati dalla realizzazione dei progetti soprarichiamati non ricadano all'interno delle aree ammissibili alla installazione di tale tipologia di impianti";

b) della nota 19 maggio 2009, prot. n. 4941/IA, del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Sardegna, con la quale veniva disposta la restituzione ad Asja.biz della documentazione trasmessa con l'istanza di VIA;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Visti gli interventi ad adiuvandum dell’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili e dell’Associazione Nazionale Energia del Vento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO


La società Asja.biz, interessata a realizzare degli impianti per la produzione di energia eolica in Sardegna (precisamente a Ollastra Simaxis, Erula, Sardara e Siniscola), aveva impugnato innanzi al T.A.R. Lazio (R.G. n. 9622/2007) svariati atti di programmazione che riteneva ostativi, tra cui il Piano Energetico Regionale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 2 agosto 2006, n. 34/13 (limitatamente alla parte in cui fissa in 550 MW il limite massimo di potenza eolica installabile fino al 2012), il Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera della stessa Giunta 5 settembre 2006, n. 37/7 (nella parte in cui, all’art. 112 delle N.T.A., rinvia ad apposito “Studio” l’individuazione delle aree ove è possibile ubicare gli impianti eolici), nonché il medesimo Studio, approvato con deliberazione 26 luglio 2007, n. 28/56, ancora della Giunta (nella parte in cui limita la possibilità di installare impianti eolici solo in zone specifiche e limitate del territorio).

Nelle more della definizione di quella controversia, Asja.biz s.p.a. ha proposto innanzi a questo Tribunale il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe (RG. n. 269/2009), chiedendo l’annullamento, oltre che dei provvedimenti già impugnati davanti al T.A.R. Lazio, della sopravvenuta deliberazione 16 gennaio 2009, n. 3/17, con cui la Giunta regionale sarda, modificando la richiamata deliberazione n. 28/56 del 2007, ha vietato la collocazione di impianti eolici, tra l’altro, nelle zone comprese in un raggio di 4 km dalle aree interessate da Piani di Insediamento Produttivo (P.I.P.).

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, l.r. 29 maggio 2007, n. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 N.T.A. del P.P.R., nonché dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, sviamento.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 20078, n. 1. Violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del principio del contrarius actus.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. 25 novembre 2004, n. 8, degli artt. 135 e 143 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dell’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e degli artt. 11 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Illegittimità a titolo derivato. In ipotesi: illegittimità costituzionale dell’art. 18 della l.r. 29 maggio 2007, n. 2 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 17 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e 4 dello Statuto sardo di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione alle sopra menzionate disposizioni.

Nel frattempo, con sentenza 12 febbraio 2009, n. 2476, il T.A.R. Lazio ha definito la vicenda già posta alla sua attenzione, dichiarando la totale inammissibilità del ricorso sul presupposto che la ricorrente fosse priva di interesse a ricorrere e di legittimazione processuale, eventualmente configurabili in futuro “nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica che si fondi sul contrasto con le presupposte previsioni pianificatorie”.

Detta argomentazione è stata poi sostanzialmente riproposta in questa sede dalla difesa regionale, la quale, nel costituirsi in giudizio nel ricorso RG. n. 269/2009, ha eccepito la carenza d’interesse all’annullamento degli atti impugnati, avendo gli stessi natura programmatoria e non essendo stati seguiti dal rigetto di concreti progetti presentati dalla società interessata.

Sono intervenute ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV) e l’Associazione Produttori Energia da Fonti rinnovabili (APER), sollecitando entrambe l’accoglimento del ricorso.

In data 13 febbraio 2009 Asja.biz s.p.a. ha richiesto l’avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale - nonché il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione dell’impianto - relativamente ad un progetto eolico da realizzare a Sardara. A ciò ha fatto seguito la determinazione 22 aprile 2009, n. 8489, con cui il Direttore Generale del S.A.V.I. ha archiviato la richiesta di V.I.A., nonché la nota del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Sardegna 19 maggio 2009, n. 4941/IA, con cui è stata disposta la restituzione della documentazione progettuale alla società istante.

Quest’ultima, con l’ulteriore ricorso R.G. n. 592/2009, ha impugnato i provvedimenti da ultimo citati, estendendovi, per illegittimità derivata, le censure già proposte con l’originario gravame, nonché deducendo, quale vizio autonomo, il difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo la reiezione del gravame.

Sono intervenute ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV) e l’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER), sollecitando entrambe l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 le cause sono state trattenute in decisione.


DIRITTO


I. Si dispone, in primo luogo, la riunione dei due ricorsi, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva, in quanto il secondo gravame riguarda provvedimenti di rigetto che si inseriscono nel quadro di programmazione delineato dagli atti impugnati con il primo ricorso.

Ciò posto, merita accoglimento l’eccezione d’inammissibilità per difetto d’interesse sollevata dalla difesa regionale in relazione al ricorso R.G. n. 269/2009, in quanto gli atti che ne costituiscono l’oggetto hanno contenuto meramente programmatico e, quindi, non direttamente lesivo, come del resto aveva già affermato il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 2476/2009 cui si è fatto riferimento in narrativa (la quale aveva ad oggetto, tra gli altri, anche provvedimenti impugnati con il ricorso ora in esame, ad eccezione della deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2009, n. 3/17, intervenuta nelle more di quel giudizio).

Né, peraltro, l’inammissibilità del ricorso R.G. n. 269/2009 può considerarsi sanata a seguito della proposizione del successivo ricorso R.G. 592/2009, avente ad oggetto, questa volta, atti concretamente lesivi (e, in specie, le decisioni di rigetto relative all’impianto da ubicare in Sardara). E, difatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui L'atto generale non è autonomamente impugnabile (a meno che non assuma carattere di concreta lesività ), per cui l'interessato ha l'onere di impugnarlo unitamente al provvedimento applicativo.

II. Alla rilevata inammissibilità del ricorso R.G. n. 269/2009 consegue, in primo luogo, che il secondo ricorso - R.G. n. 592/2009, che la ricorrente propone quale ricorso autonomo “a valere anche quale atto di motivi aggiunti” - debba essere autonomamente valutato, in punto di ammissibilità e fondatezza, senza cioè tener conto di quanto dedotto con il primo gravame.

Non di meno, tale ulteriore gravame è da considerarsi interamente ammissibile.

Se è vero, infatti, che nell’epigrafe dello stesso si citano, quali provvedimenti impugnati, soltanto gli atti applicativi inerenti l’impianto eolico da realizzare a Sardara - senza alcun riferimento ai presupposti atti di pianificazione - non di meno l’esame dell’intero ricorso evidenzia la chiara volontà della ricorrente di contestare anche la deliberazione della Giunta regionale sarda 16 gennaio 2009, n. 3/17, tanto è vero che le censure sono quasi tutte costruite come motivi di illegittimità derivata che gli atti applicativi mutuerebbero proprio da quella deliberazione, più volte definita illegittima.

Deve, quindi, ritenersi che il ricorso R.G. n. 592/2009, sia ammissibile quale gravame autonomo ed abbia ad oggetto, oltre agli atti applicativi inerenti l’impianto di Sardara, anche la presupposta deliberazione della Giunta n. 3/17 del 2009 .

Passando all’esame nel merito di tale ricorso, il Collegio ritiene di dover valutare preliminarmente il motivo dedotto come secondo, che potrebbe astrattamente assumere carattere pregiudiziale in quanto inerente il difetto di competenza dalla Giunta regionale che ha approvato nel periodo successivo alle dimissioni del Presidente della Regione la delibera n. 3/17 del 16 gennaio 2009, (intervenute il 25 dicembre 2008) alle quali ha fatto seguito lo scioglimento del Consiglio regionale.

Sostiene, al riguardo, la ricorrente che la Giunta regionale - nell’approvare, in quella fase, un atto a contenuto pianificatorio - avrebbe violato l’art. 22 della l.r. 1/2008, che vieterebbe l’adozione di atti di straordinaria amministrazione nel periodo compreso tra lo scioglimento del Consiglio regionale e le nuove elezioni.

La censura è infondata.

Innanzitutto per la dirimente ragione che l’intera l.r. 1/2008, su cui poggia esclusivamente la doglianza, è stata nel frattempo dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza 8 maggio 2009, n. 149, che ha, ovviamente, effetti retroattivi.

In ogni caso la tesi di parte ricorrente trova smentita nello stesso art. 22 della l.r. 1/2008 (ormai inesistente, come detto), laddove statuiva che: “3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. 4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni”. Il divieto per la giunta di adottare atti di straordinaria amministrazione riguardava, pertanto, solo l’ipotesi della mozione di sfiducia (comma 3), mentre lo stesso divieto non era esteso alla diversa ipotesi (che è poi quella oggetto della presente controversia) in cui il presidente presenti volontariamente le proprie dimissioni (comma 4).

III. Viene poi in rilievo la prima censura dedotta, che direttamente riguarda la D.G.R. n. 37/17 del 2009, nella parte in cui esclude le aree contermini alle zone interessate da Piani di insediamento produttivo (P.I.P.) da quelle idonee ad ospitare impianti eolici, e che viene poi estesa, in via derivata, agli atti di rigetto della richiesta di V.I.A. relativa al progetto di Sardara, situato - per l’appunto - nei pressi di un’area P.I.P. (detta circostanza di fatto può considerarsi pacifica, dal momento che tutte le parti la danno sostanzialmente per scontata).

Sostiene, al riguardo, la ricorrente che la scelta di escludere in radice ogni possibile “vocazione eolica” delle zone contermini ai P.I.P. - non preceduta da accertamenti istruttori, né sorretta da adeguata motivazione - contrasti con l’art. 112 delle N.T.A. del P.P.R., ove si prevede che la Regione debba individuare “le aree di basso valore paesaggistico” idonee all’ubicazione di impianti eolici in base ad elementi oggettivi che evidenzino la presenza di tali caratteristiche nelle singole zone.

La doglianza merita accoglimento.

È opportuno premettere un sintetico esame del quadro normativo e programmatico regionale in materia d’impianti destinati alla produzione di energia eolica.

L’art. 18, comma 1, della l.r. 29 maggio 2007, n. 2, statuisce che “1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale”.

Detto testo è frutto della modifica apportata dall'art. 6, comma 8, della l.r. 7 agosto 2009, n. 3, mentre la versione originaria della norma era la seguente: “1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati”.

Tra i due testi non vi sono differenze sostanziali, quanto meno ai fini della presente controversia, ma in ogni caso è opportuno sottolineare che quest’ultima trova regolamentazione nella versione originaria della norma (da ultimo richiamata), posto che il provvedimento conclusivo del procedimento risale alla data del 22 aprile 2009 (vedi supra), precedente alla novella dell’agosto 2009.

Ora, la richiamata normativa prevede che gli impianti eolici possano essere installati solo nell’ambito delle aree “industriali, retroindustriali e limitrofe”, nonché - all’interno delle stesse - in specifiche zone da individuarsi, ai sensi dell’art. 112 delle N.T.A. del P.P.R., mediante apposito Studio redatto dall’Amministrazione regionale. La disciplina è poi completata dallo stesso art. 112, secondo cui “entro 12 mesi dall’approvazione del P.P.R. la Regione elabora uno studio specifico per individuare le aree di basso valore paesaggistico dove ubicare gli impianti eolici, qualora previsti dal piano energetico”.

Il descritto meccanismo di “puntuale individuazione” delle aree a “vocazione eolica” ha poi trovato concreta attuazione nello “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”, approvato con deliberazione della Giunta regionale sarda 26 luglio 2007, n. 28/56, secondo cui “Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche: 1. le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida; 2. le aree relative ai Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), caratterizzate da una estensione territoriale complessiva non inferiore ai 20 ha; 3. le aree contermini alle due precedenti, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui ai punti 1 e 2…”.

Si noti che in base a tale previsione programmatica l’impianto proposto dalla società ricorrente in territorio di Sardara sarebbe stato teoricamente suscettibile di autorizzazione in quanto, secondo la pacifica ricostruzione dei fatti condivisa da tutte le parti in causa, esso ricade in zona limitrofa ad un’area P.I.P. ed era, quindi, riconducibile alla fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dello Studio, nella versione sopra riportata.

La decisione della Regione di non autorizzarlo è, allora, presumibilmente da ricondurre - pur nella indubbia laconicità della motivazione (che si limita a evidenziar genericamente il contrasto con il vigente quadro programmatorio) - alla successiva modifica apportata dalla D.G.R. n. 3/17 del 2009, secondo cui “Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche: 1. le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida; 2. le aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del territorio regionale; 3. le aree contermini alle grandi aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1…”.

In sostanza, mentre nell’originario Studio del 2007 il concetto di area “retroindustriale” comprendeva sia le zone contermini alle aree industriali sia le zone prossime alle aree P.I.P., ora, invece, lo stesso concetto abbraccia solo le prime e non più le zone contermini ai P.I.P.

Tale novità pianificatoria è però in contrasto con il più volte citato art. 112 delle N.T.A. al P.P.R., nella parte in cui prevede che le aree da destinare all’eolico debbano essere individuate mediante “studio specifico” in relazione al loro “basso valore paesaggistico”.

E, difatti, tanto il concetto di “studio specifico” quanto il richiamo al criterio del “basso valore paesaggistico” implicano un esame “in concreto” delle singole aree, basato sulla individuazione delle loro caratteristiche specifiche e tradotto in una motivazione che dia conto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta finale. Viceversa, la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo, accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate da Piani di Insediamento Produttivo, si fonda su di un criterio astratto e “categoriale”, che vanifica il meccanismo previsto dall’art. 112 N.T.A.. Del resto proprio le zone prossime alle aree P.I.P. - cioè ad aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo, neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori dall’installazione di impianti eolici si rivela illogica, oltre che aprioristica.

A ciò consegue l’illegittimità della D.G.R. n. 3/17 del 2009, nella parte in cui esclude tout court l’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P., nonché, per illegittimità derivata, dei provvedimenti di rigetto che a tale scelta pianificatoria si ricollegano, cioè la determinazione S.A.V.I. 22 aprile 2009, prot. n. 8489, e la nota 19 maggio 2009, prot. n. 4941/IA, del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

IV. Con il motivo dedotto con il terzo mezzo si invoca l’annullamento degli ulteriori atti presupposti (in specie il Piano energetico regionale, l’art. 112 delle N.T.A. al P.P.R. e la D.G.R. n. 28/56 del 2007), sostenendo che alla Regione non sarebbe consentito individuare “in positivo” le aree suscettibili di ospitare impianti eolici, dovendo la stessa, viceversa, indicare “in negativo” le aree ove non è possibile ubicare i suddetti impianti per ragioni paesaggistiche o ambientali.

La doglianza non merita di essere condivisa.

Come già si è osservato, gli atti di pianificazione sopra indicati danno semplicemente attuazione al disposto di cui all’art. 18, comma 1, della l.r. 2/2007, laddove prevede che “1. …la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale”: in tal modo il legislatore regionale ha scelto di valutare solo in un secondo momento la “individuazione in positivo” delle aree da destinare all’eolico che la ricorrente contesta, per cui i successivi atti di pianificazione, conformi a detto criterio, sono esenti dai vizi denunciati.

Tale “copertura legislativa” potrebbe, invero, essere travolta laddove trovasse accoglimento la questione d’illegittimità costituzionale che la ricorrente deduce, in via subordinata, nei confronti dello stesso art. 18 della l.r. 2/2002.

Tuttavia, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza, essa difetta del requisito della rilevanza, in quanto non essenziale ai fini della decisione, e ciò in ragione della già accertata fondatezza del primo motivo di ricorso, che di per sé conduce all’annullamento dei provvedimenti contestati con il ricorso R.G. n. 592/2009, all’esito del quale l’Amministrazione regionale potrà valutare l’idoneità dei siti proposti, tenendo conto anche delle statuizioni contenute nella presente sentenza.

V. Merita, infine, accoglimento la censura di difetto di motivazione dedotta in via autonoma - e con il solo ricorso R.G. n. 592/2009 - nei confronti della determinazione S.A.V.I. 22 aprile 2009, prot. n. 8489, di rigetto della richiesta di V.I.A. relativamente all’impianto eolico di Sardara.

Basti osservare, al riguardo, che tale provvedimento è motivato - in modo, peraltro, del tutto generico - sulla ritenuta incompatibilità tra l’ubicazione proposta e gli atti regionali di pianificazione, i quali, come già si è osservato, sono però in contrasto con l’art. 112 N.T.A. del P.P.R. (vedi supra).

VI. Per quanto premesso, il ricorso R.G. n. 269/22009 deve essere dichiarato inammissibile, mentre va accolto il ricorso RG. n. 592/2009, con il conseguente annullamento della D.G.R. 3/17 del 2009, limitatamente alla parte in cui non consente l’installazione di impianti eolici in tutte le aree prossime alle zone interessate da Piani di insediamento produttivo, nonché della determinazione S.A.V.I. 22 aprile 2009, prot. n. 8489, e della nota 19 maggio 2009, prot. n. 4941/IA, del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza..


P.Q.M.


Riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, dichiara inammissibile il ricorso RG. n. 269/2009 ed accoglie, il ricorso R.G. n. 592/2009.

Per l’effetto annulla la D.G.R. n. 3/17 del 2009 nei limiti indicati in motivazione, nonché la determinazione del S.A.V.I. n. 8489/2009 e la nota n. 4941/IA/2009 del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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